Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 20/04/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 65/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LI
composta dai seguenti magistrati:
TT RA Presidente Marco CATALANO Consigliere CC TU Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46624 del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di ON LA, nata a [...] il [...], c.f. [...], rappresentata e difesa dall’avvocato Annamaria De Michele;
Visto l’atto di citazione;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, nell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, tenuta con l’assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Consigliere CC Patumi, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Salvatore Antonio Sardella e l’Avvocato Annamaria De Michele per la convenuta.
FATTO
1. Con atto di citazione depositato in data 28 luglio 2025, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Guardia di Finanza di Bologna – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha convenuto in giudizio la dottoressa LA TA dirigente medico presso l’Azienda USL di Bologna, in servizio presso l’Ospedale Maggiore di Bologna – U.O. complessa di traumatologia e ortopedia, con contratto a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo pieno, quest’ultimo a far data dal 16.01.2017, oggi non più in servizio a seguito delle dimissioni presentate in data 26.10.2022.
1.1. L’odierna convenuta aveva optato, all’atto dell’assunzione avvenuta nel 2012, per il rapporto di lavoro non esclusivo dichiarando di esercitare la libera professione presso lo studio medico del dott. Russo Calogero, sito a Campobello di Licata (AG), in via Libertà, n. 26.
In data 13.1.2017 aveva chiesto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo ridotto (part time verticale), variazione autorizzata dall’Azienda con decorrenza 23.1.2017. In data 16.1.2017 l’Ausl di Bologna, inoltre, tramutava, ancora una volta su sua richiesta, il rapporto di lavoro da non esclusivo ad esclusivo.
La Procura afferma che almeno a partire dal 2017 avrebbe svolto l’attività professionale di agopuntore, senza autorizzazione del datore di lavoro, presso uno studio medico sito a Campobello di Licata (AG), in via Torino n. 1.
Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno consentito di accertare che nel periodo in questione, quindi dal 2017 al 2022, la convenuta si recava mensilmente a Licata, in aereo, partendo di norma il giovedì e rientrando il lunedì della settimana successiva.
La Guardia di Finanza, dopo essere venuta a conoscenza di due utenze telefoniche presso le quali era possibile contattare la professionista, telefonava e riceveva da una di esse la risposta da parte della signora CA Carletto, sua zia, che si qualificava “segretaria della dottoressa” e prenotava un appuntamento per il 21.11.2021 a Campobello di Licata, in via Torino, n. 1, presso il cui civico vi era un campanello con la dicitura “dott.ssa LA ON – medico chirurgo”. I militari acquisivano la dichiarazione di una paziente che affermava di essere stata sottoposta a visita specialistica e di aver pagato alla dottoressa TA un corrispettivo, senza che venisse emesso documento fiscale. I locali erano adibiti a studio professionale e risultavano composti da ingresso, stanza per le visite e stanza con lettino medico.
Gli accertamenti bancari evidenziavano che la convenuta aveva disposto numerosi bonifici per cassa contante, nel periodo oggetto di indagine, per un importo totale di 13.797,80 euro.
Veniva inoltre accertato che utilizzava il mezzo aereo per recarsi in Sicilia anche nei giorni in cui fruiva di giornate di permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992, riconosciuti per assistere la madre disabile convivente presso il luogo di residenza ubicato a Bologna.
Similmente, che anche nei giorni in cui risultava assente per malattia l’odierna convenuta si recava in aereo in Sicilia, giustificando così l'assenza dal servizio mediante certificazioni che, secondo la Procura, sarebbero da ritenersi false.
Inoltre, che nei giorni 13 giugno, 11 luglio, 8 agosto, 5 settembre e 3 ottobre 2019 oltrepassava i varchi di controllo dell’aeroporto di Bologna mentre risultava in servizio, con successiva rendicontazione postuma del turno di servizio fino alle ore 18.00, mediante vidimazione manuale.
Presentava poi all’Ausl un’istanza di aspettativa per l’intero anno 2022 senza retribuzione né decorrenza dell’anzianità, adducendo a sostegno della propria istanza ragioni personali di salute e di assistenza familiare. Di contro, veniva accertato che nel periodo di assenza esercitava attività libero-professionale, non autorizzata.
1.2. A seguito di indagini, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna ne ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di truffa aggravata, per aver omesso di registrare gli allontanamenti dal posto di lavoro, successivamente apposti con vidimazione manuale in orari posticipati rispetto a quelli di effettiva uscita e per aver utilizzato permessi di cui alla legge n. 104/1992 derivanti dall'invalidità della madre senza prestarle assistenza.
Inoltre, per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, per aver addotto ragioni personali di assistenza alla madre disabile a sostegno di una propria istanza di aspettativa senza assegni, di contro svolgendo attività professionale non autorizzata.
A richiesta dell’imputata, il GUP ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova della stessa.
1.3. La Procura regionale le ha inviato un invito a dedurre, a seguito del quale la signora TA ha depositato una memoria difensiva che, tuttavia, non è stata ritenuta dalla Pubblica Accusa tale da superare la contestazione di responsabilità.
1.4. Le condotte descritte nella parte in fatto avrebbero causato un danno all’Amministrazione di appartenenza, in ragione dell’espletamento di attività professionali incompatibili e delle assenze fraudolente dal servizio strumentali all’esercizio di tali attività.
1.4.1. Gli emolumenti conseguiti per i periodi in cui ha fruito di permessi riconosciuti per l’assistenza alla madre disabile e utilizzati per recarsi in Sicilia, secondo l’Accusa per svolgere l’attività professionale di agopuntore, andrebbero restituiti, in ragione dell’avvenuta alterazione funzionale del rapporto a prestazioni sinallagmatiche di lavoro.
Il relativo danno viene quantificato in 1.588,00 euro.
1.4.2. Il danno conseguente ai cinque giorni per i quali è stata accertata la falsa attestazione della presenza in servizio con vidimazione manuale postuma ammonterebbe invece a 1.041,30 euro.
1.4.3. I giorni di malattia che sarebbero stati basati su una falsa attestazione, poi utilizzati per recarsi in Sicilia senza comunicare al datore la variazione di domicilio, avrebbero cagionato all’Amministrazione di appartenenza un ulteriore danno di 635,00 euro.
1.4.4. Un’ultima posta di danno patrimoniale deriverebbe dall’indebita percezione nel periodo oggetto di indagine, a carico dell’Ausl di Bologna, dell’indennità di esclusività, della retribuzione di posizione, della retribuzione di risultato e di altre somme accessorie alla cui corresponsione l’odierna convenuta non avrebbe avuto titolo in conseguenza della violazione del correlato obbligo di esclusiva.
L’Accusa ricorda in proposito la giurisprudenza secondo la quale l’esercizio della libera professione extramuraria non autorizzata renderebbe immediatamente sine titulo gli incentivi percepiti per l’esclusiva e correlati alla rinuncia a ogni altra fonte di reddito, rinuncia sottesa all’opzione per l’esclusività del rapporto.
Il danno ammonterebbe a 55.466,95 euro complessivi, inclusi gli oneri riflessi a carico dell’Azienda sanitaria.
1.5. La Procura contabile regionale svolge poi alcune considerazioni in riferimento alle deduzioni depositate dalla difesa della convenuta a seguito dell’invito a dedurre.
In particolare, rispetto all’osservazione per cui il procedimento penale è stato sospeso con riconoscimento della messa alla prova della dottoressa TA, richiama la giurisprudenza contabile secondo la quale l’azione penale e l’azione di responsabilità erariale sono del tutto autonome, anche quando investono i medesimi fatti materiali.
In merito all’affermazione difensiva secondo la quale la circostanza che l’odierna convenuta si è recata in Sicilia utilizzando a tal fine i permessi riconosciuti per assistere la mamma disabile nonché le assenze fraudolente dalla sede di lavoro non proverebbe lo svolgimento da parte sua di attività professionale a Campobello di Licata, la Procura contabile ribatte che gli elementi indiziari in tal senso sono gravi, precisi e concordanti. Tra essi, i numerosi viaggi in Sicilia e i bonifici per cassa contante per l’importo complessivo di 13.767,80 euro nel periodo in argomento.
L’Accusa in proposito cita la giurisprudenza secondo la quale l’esercizio di attività extra istituzionale non autorizzata, pur occasionale, rende ex se la percezione dell’indennità di esclusiva e ogni ulteriore voce di reddito sottesa all’opzione per l’esclusività del rapporto sine titulo, con l’effetto di azionare l’obbligo di restituzione dell’indebito.
1.6. Il danno all’immagine che avrebbe cagionato la convenuta viene ricondotto dalla Pubblica Accusa alla specie di danno all’immagine da condotta assenteistica in ragione della falsa attestazione della presenza in servizio e della falsa certificazione di uno stato di malattia.
La Procura regionale ricorda che in forza del secondo comma dell’art. 55-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001 nei casi di “falsa attestazione della presenza in servizio”, ovvero di “giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia”, il pubblico dipendente deve risarcire anche il danno all’immagine subito dall’amministrazione.
Richiama la giurisprudenza contabile secondo la quale il danno all’immagine per assenteismo fraudolento sarebbe una fattispecie speciale che prescinderebbe dalle condizioni di proponibilità previste in generale per il danno all’immagine dall’art. 17, co. 30-ter, decreto legge n. 78/2009 e, in particolare, da un accertamento della condotta in sede penale con sentenza definitiva.
Il relativo danno, a seguito della sentenza n. 61/2020 della Corte costituzionale, sarebbe risarcibile in via equitativa ex art. 1226 del codice civile.
In ragione della circostanza che secondo la Procura contabile la condotta della convenuta sarebbe stata dolosa, della reiterazione dei comportamenti antigiuridici in un lungo arco temporale, della sua qualifica e del discredito che sarebbe conseguito all’amministrazione nel contesto sociale di riferimento, il danno da lesione dell’immagine pubblica dell’Ausl di Bologna viene quantificato dal Pubblico Ministero in 30.000,00 euro.
1.7. L’elemento soggettivo viene ravvisato dalla Procura regionale nel dolo. Elementi sintomatici della volontarietà e della consapevolezza dell’illiceità dei comportamenti sarebbero l’utilizzo fraudolento dei permessi di cui alla legge n. 104/92, le assenze per malattia, la falsa attestazione della presenza in servizio, nonché la specifica sottoscrizione del regime di esclusività da parte del dirigente sanitario.
1.8. Nel rassegnare le conclusioni, la Procura contabile ha chiesto che la convenuta sia condannata al risarcimento del danno patrimoniale e di immagine per l’importo complessivo di 88.732,34 euro, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo e alle spese di giudizio.
2. La convenuta si è costituita in giudizio con una memoria depositata dalla sua avvocata in data 29 dicembre 2025.
2.1. Innanzitutto, afferma l’elevata professionalità della dottoressa TA, che tuttavia poi avrebbe incontrato difficoltà relazionali con i propri superiori, i quali le avrebbero cagionato un born-out, dimostrato da certificazione medica depositata, con necessità di allontanamento dall’ambiente lavorativo. A fine 2022 tali difficoltà l’hanno indotta a rassegnare le dimissioni.
L’Ausl di Bologna, anche dopo aver ricevuto la segnalazione anonima dalla quale è scaturita l’indagine penale nei confronti dell’odierna convenuta, non ha mai avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti.
2.2. L’accusa di aver svolto attività libero-professionale in assenza di autorizzazione sarebbe basata su elementi meramente indiziari.
I viaggi in Sicilia, una volta al mese, dal giovedì sera al lunedì mattina, sarebbero stati effettuati per ragioni personali e, comunque, non proverebbero lo svolgimento di un’attività professionale.
Il locale situato a Campobello di Licata, in via Torino n. 1 non corrisponderebbe a uno studio medico, ma a un ufficio tecnico il cui titolare è un amico della dott.ssa TA, il quale le aveva consentito di custodirvi alcuni oggetti personali. Sul campanello dell’ufficio tecnico c’era un vecchio biglietto da visita con il suo cognome risalente a un periodo in cui aveva ricevuto presso tale indirizzo la propria corrispondenza.
I versamenti in contanti per un totale di 13.000,00 euro non sarebbero significativi in quanto, essendo stati eseguiti in un periodo di sei anni, risulterebbero irrisori rispetto a una presunta attività libero-professionale.
Lo specifico episodio accertato dalla Guardia di finanza sarebbe da ricondurre a un parere fornito per ragioni di cortesia in un contesto territoriale caratterizzato da stretti legami interpersonali e la somma di 80,00 euro sarebbe stata consegnata da una signora alla dottoressa TA per rimborsarle materiali sanitari che aveva acquistato. L’odierna convenuta, sostiene il suo difensore, praticava l’agopuntura in modo del tutto episodico e pro bono, in favore di una stretta cerchia di amici e conoscenti, accettando solo un rimborso per il costo dei materiali utilizzati.
2.3. In merito alle altre contestazioni, la difesa afferma che la convenuta si sarebbe recata in Sicilia durante i periodi di permesso di cui alla legge n. 104/1992 per seguire l’avvio dei lavori di ristrutturazione della casa materna e che durante i giorni di malattia aveva sempre comunicato le variazioni di domicilio, circostanza che non ha potuto provare non essendo stata messa dall’Ausl di Bologna nella condizione di accedere alla relativa documentazione. Inoltre, sostiene che avrebbe potuto dimostrare come, nonostante un problema dell’applicativo informatico possa determinare risultati tali da indurre in errore, in realtà quando si imbarcava per la Sicilia non fosse in servizio né in malattia.
2.4. Per quanto concerne poi il procedimento penale, afferma che da esso si evincerebbe che il presunto svolgimento dell’attività libero professionale in assenza di autorizzazione dovrebbe essere collocato nell’anno 2022 e, dunque, nel periodo in cui era in aspettativa senza retribuzione. Ricorda che la richiesta di ammissione alla messa in prova, secondo la Corte Costituzionale, non comporta un’ammissione di colpevolezza ed evidenzia che con sentenza n. 887/2025 del GIP del Tribunale di Bologna è stata dichiarata l’estinzione dei reati contestati all’imputata.
Sulla base dell’affermazione della stessa Procura contabile regionale in merito all’autonomia del giudizio amministrativo-contabile rispetto al giudizio penale, la difesa della convenuta sostiene l’onere, in capo all’Accusa, di provare tutti gli elementi costitutivi della presunta responsabilità per danno erariale di cui è ritenuta responsabile.
2.5. In diritto, per quanto riguarda i certificati di malattia afferma che erano genuini e che lo stato di malattia non preclude l’utilizzo del mezzo aereo.
Per quanto invece concerne le uscite anticipate, evidenzia che si tratta di soli cinque episodi ed eccepisce la nullità in parte qua dell’atto di citazione in ragione della mancata corrispondenza tra gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre (si contesta una marcatura manuale postuma) e l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni (ove è contestata, invece, una mancata marcatura in uscita).
L’attività svolta dalla dottoressa TA sarebbe stata praticata in modo occasionale e gratuito in favore di alcuni amici e conoscenti suoi compaesani. Peraltro, essendo stato contestato un unico episodio, mancherebbe la prova di una stabile organizzazione dei mezzi e strutture, nonché di una pur minima continuità sotto il profilo temporale; elementi questi che caratterizzano un’attività libero-professionale.
2.6. Non potrebbe, inoltre, secondo la difesa, ravvisarsi il necessario elemento psicologico in quanto avrebbe svolto solo attività a titolo gratuito, soggetta non ad autorizzazione, ma a mera comunicazione e circoscritta a un solo episodio; quindi, al più potrebbe essere considerata caratterizzata da colpa lieve.
In ogni caso, rispetto a un’eventuale colpa grave andrebbe applicata la previsione di cui all’art. 21, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 in relazione al periodo successivo al 17 luglio 2020 in cui si colloca la gran parte dei fatti oggetto del giudizio.
2.7. Il danno contestato sarebbe in ogni caso sproporzionato, avendo l’Accusa sulla base di un singolo episodio verificatosi nel marzo del 2022 contestato una violazione per attività libero-professionale non autorizzata per un arco di tempo di sei anni, dal 2017 al 2022.
Evidenzia che nella comunicazione della notizia di reato nulla è rilevato in riferimento agli anni 2017 e 2018. Inoltre, che i viaggi effettuati a partire dal 2019 per una volta al mese, peraltro nei giorni in cui non era in servizio, non sarebbero sufficienti a dimostrare lo svolgimento di una attività libero professionale, difettando in radice il requisito della continuità nel tempo dell’attività svolta, oltre alla presenza di una stabile organizzazione. Rileva come la stessa Procura regionale abbia affermato, con l’atto di citazione, che l’attività in questione “non sembra presentare i caratteri della continuatività”. Aggiunge che un singolo episodio avvenuto nel 2022 non giustificherebbe comunque la richiesta di restituzione dell’indennità di esclusiva e delle altre voci formulata dalla Procura regionale, estesa anche alle precedenti annualità, per svolgimento di attività libero professionale in violazione del regime di esclusiva.
Contesta anche come la richiesta risarcitoria ricomprenda i c.d. “oneri riflessi” e, a supporto di tale contestazione, cita una pronuncia di questa Corte.
2.8. In merito al danno all’immagine, premette che la Procura contabile ha invocato l’applicazione dell’art. 55-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001, disciplinante la condotta del dipendente pubblico che attesta falsamente la propria presenza in servizio, o che giustifica l’assenza mediante una certificazione medica falsa, o attestante falsamente uno stato di malattia.
In proposito, sottolinea che in sede penale non è stata giudicata falsa la documentazione dalla quale è scaturito il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 in favore della dott.ssa TA per assistere sua madre, né la documentazione prodotta per giustificare le assenze per malattia.
Evidenzia, inoltre, che la vicenda non ha avuto clamore mediatico al di fuori dell’Ausl di Bologna e afferma che non avrebbe avuto risonanza neanche all’interno della Ausl, in quanto la convenuta era in aspettativa.
In ogni caso, la richiesta di risarcimento sarebbe sproporzionata rispetto al danno patrimoniale cagionato.
2.9. Alla luce delle argomentazioni svolte, la difesa della convenuta ha infine chiesto a questa Corte di esercitare il potere riduttivo.
2.10. Nel rassegnare le conclusioni, ha domandato:
- il rigetto integrale della domanda;
- in via subordinata, una quantificazione del danno in misura ridotta rispetto alla richiesta attorea, tenuto conto della quantificazione degli importi da parte dell’Accusa al lordo delle trattenute previdenziali, nonché mediante l’utilizzo del potere riduttivo.
Con vittoria di spese.
3. All’udienza del 28 gennaio 2026, la Procura regionale, a seguito di una richiesta di chiarimenti formulata da questo Collegio, ha spiegato che la posta di danno avente a oggetto l’indennità di esclusività, la retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato e le altre somme accessorie, è stata quantificata in 55.466,95 euro per il periodo a partire dall’anno 2019.
La difesa della convenuta ha eccepito la prescrizione in applicazione dell’art. 1, comma 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 nel testo modificato dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1.
Per il resto le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
DIRITTO
1. Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, per l’affermata mancata corrispondenza tra gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre (la marcatura manuale postuma) e quelli alla base dell’atto di citazione con il quale, secondo la difesa, verrebbe invece contestata una mancata marcatura in uscita.
L’eccezione dev’essere respinta.
In realtà, infatti, anche con l’atto di citazione la Procura contabile regionale contesta all’odierna convenuta di avere attestato falsamente la propria presenza in servizio con modalità fraudolente, in particolare mediante vidimazione manuale postuma.
2. In via preliminare di merito può passarsi all’esame dell’eccezione di prescrizione.
L’eccezione è infondata e, pertanto, dev’essere rigettata.
La condotta dell’odierna convenuta è stata attuata con modalità fraudolente finalizzate ad impedire la conoscibilità del danno conseguente allo svolgimento di attività professionale in assenza di autorizzazione in violazione del regime di esclusiva da parte dell’Amministrazione di appartenenza, all’utilizzo illecito dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e, infine, alle false attestazioni di presenza in servizio. Ne è riprova anche la circostanza che l’indagine penale nei suoi confronti è scaturita solo a seguito di una segnalazione anonima.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge n. 20/1994, nella formulazione conseguente alla modifica introdotta dalla legge n. 1/2025, “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti […] in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”. Nel caso in questione la data della scoperta per la Procura contabile non può, quindi, farsi risalire a un momento antecedente la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. presso il tribunale di Bologna, avvenuta in data 3.2.2023.
3. È ora possibile passare all’esame del merito della controversia.
3.1. L’antigiuridicità della condotta tenuta dall’odierna convenuta emerge incontrovertibilmente dagli atti depositati.
Pur avendo tramutato il proprio rapporto di lavoro in favore della Ausl di Bologna da non esclusivo a esclusivo nel gennaio 2017, infatti, ha esercitato in Campobello di Licata attività professionale non autorizzata presso uno studio medico.
In proposito, l’accertamento eseguito nel mese di marzo 2022 non lascia adito a dubbi: la prenotazione fissata tramite la zia della convenuta che si era qualificata “segretaria della dottoressa”, la dicitura sul campanello, l’attrezzatura dei locali a studio professionale e la dichiarazione di una paziente che affermava di essere stata sottoposta a visita e di avere pagato un corrispettivo, sono tutti elementi incontrovertibili e incompatibili con le argomentazioni difensive secondo le quali quello in questione sarebbe stato uno studio tecnico e non professionale, e la dottoressa LA TA avrebbe svolto l’attività in favore di una stretta cerchia di amici accettando esclusivamente un rimborso spese. L’appuntamento prenotato telefonicamente da appartenenti alla Guardia di Finanza a seguito di una telefonata con la signora facente funzioni di segretaria della convenuta, in particolare, si pone in frontale contrasto con l’affermazione per cui l’attività oggetto del presente giudizio sarebbe stata svolta pro bono.
Gli elementi sopra ricordati sono tali da configurare l’esercizio di una vera e propria attività liberoprofessionale.
L’antigiuridicità della condotta tenuta dalla convenuta è consistita non solo nell’esercizio di un’attività incompatibile con il regime di tempo pieno, ma anche nelle modalità fraudolente poste in essere per assentarsi dal servizio al fine di svolgere detta attività, attestando falsamente la propria presenza come da accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza e versati in atti, nonché fruendo in modo indebito di permessi di cui alla legge n. 104/1992.
3.2. Accertata l’antigiuridicità della condotta, è necessario verificare la sussistenza delle poste di danno azionate dalla Procura contabile.
3.2.1. Non vi è dubbio che la convenuta debba rispondere per il danno arrecato all’Amministrazione di appartenenza per aver falsamente attestato in alcuni giorni la propria presenza in servizio. Agli atti vi è la relativa prova e il danno dev’essere quantificato in 1.041,30 euro, pari agli emolumenti corrisposti nei suoi confronti per i giorni in questione.
3.2.2. Allo stesso modo deve risarcire il danno per avere illecitamente fruito di permessi di cui alla legge n. 104/1992, utilizzati per esercitare attività liberoprofessionale.
In proposito, è chiaramente priva di pregio l’argomentazione difensiva secondo la quale la dottoressa TA avrebbe fruito dei permessi per seguire i lavori di ristrutturazione della casa materna, in quanto detti permessi sono evidentemente previsti per assistere il disabile e non per curarne gli interessi patrimoniali.
Il danno è stato correttamente quantificato dal Pubblico Ministero in 1.588,80 euro, corrispondenti agli emolumenti ricevuti in riferimento ai giorni di permesso rispetto ai quali è stato accertato che si era recata mediante mezzo aereo in Sicilia.
3.2.3. Dev’essere invece rigettata la domanda avente a oggetto il danno patrimoniale che la convenuta avrebbe arrecato all’Ausl di Bologna recandosi in Sicilia in alcuni giorni in cui era assente dal servizio per malattia.
I certificati medici prodotti in tali occasioni, infatti, non possono essere considerati falsi in assenza di uno specifico accertamento giudiziario, che non c’è stato. D’altro canto, l’omessa comunicazione al datore di lavoro della variazione di domicilio avrebbe potuto assumere un rilievo sul piano disciplinare, ma dalla stessa non può scaturirne una valutazione in termini di dannosità della condotta.
3.2.4. Diverso discorso dev’essere fatto per quanto concerne il danno per ingiustificata percezione dell’indennità di esclusività, della retribuzione di posizione, della retribuzione di risultato e delle altre somme accessorie correlate all’impegno di svolgere il lavoro in favore dell’Ausl di Bologna in regime di esclusiva.
Come detto vi è certezza in merito al fatto che la convenuta ha esercitato attività liberoprofessionale. Tuttavia, permangono dubbi per quanto concerne la determinazione del periodo di tempo entro il quale si è protratta tale attività.
La Procura contabile la chiama a rispondere per il periodo dal 2019 al 2021.
Tuttavia, unico punto fermo è l’accertamento svolto da parte della Guardia di Finanza presso l’ambulatorio nel marzo 2022, anche se vi sono diversi indizi che riportano agli anni precedenti, in particolare i tanti viaggi in Sicilia effettuati dal 2019 in poi.
In assenza, comunque, di certezza in merito all’inizio dello svolgimento di attività libero professionale da parte della convenuta, sembra doversi procedere a condannarla a un importo inferiore a quello pari alle indennità connesse all’esclusiva percepite per gli anni dal 2019 al 2022. A fronte della quantificazione fatta propria dall’Accusa pari a 55.466,95, quindi, pare potersi quantificare tale voce di danno in via equitativa in 30.000,00 euro.
3.2.5. Le poste di danno patrimoniale sono state correttamente quantificate dalla Procura regionale al lordo dei c.d. “oneri riflessi”.
In proposito, si sono espresse le Sezioni riunite di questa Corte, in sede giurisdizionale, con la sentenza 24/2020/QM, affermando il principio nomofilattico secondo cui “in ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti … la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo”.
3.2.6. La Procura contabile chiama infine a rispondere la convenuta per il danno all’immagine che avrebbe cagionato all’Ausl di Bologna.
In proposito le Sezioni riunite di questa Corte, con la recentissima sentenza n. 3/2026 alla quale si rinvia, hanno enunciato il principio di diritto per cui l’azione di responsabilità amministrativa è proponibile anche per danni all’immagine di una pubblica Amministrazione diversi da quelli di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che il danno all’immagine possa configurarsi anche a prescindere dalla sussistenza del c.d. clamor fori che consiste nella divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa. Il c.d. clamor rilevante in questa sede può infatti essere rappresentato anche dalla mera divulgazione all’interno dell’Amministrazione, essendo i profili interno ed esterno di quest’ultima parimenti meritevoli di considerazione, e non risultando necessaria una rilevanza esterna delle fattispecie delittuose.
Nel caso all’attenzione di questo Collegio sembra ragionevole ritenere che la condotta della convenuta abbia cagionato un danno all’immagine della propria amministrazione, anche per la proiezione esterna che ha avuto in conseguenza dell’apertura di un procedimento penale avente ad oggetto le condotte in questione.
Tuttavia, la quantificazione proposta in via equitativa dalla Procura non può essere accolta.
Se è vero, infatti, che il c.d. “clamor fori” non costituisce elemento necessario per configurare un danno all’immagine, è anche vero che in assenza di quest’ultimo tale danno normalmente ha una risonanza molto limitata. Pertanto, il relativo danno risarcibile può equitativamente determinarsi in 2.082,60 euro, pari al doppio del danno patrimoniale cagionato dalla convenuta mediante falsa attestazione della presenza in servizio.
3.3. Nessun dubbio, infine, può porsi in merito all’elemento psicologico che, in ragione della natura truffaldina delle condotte al vaglio di questo Collegio, deve ravvisarsi nel dolo.
4. L’odierna convenuta è conclusivamente responsabile a titolo di dolo del danno cagionato all’Ausl di Bologna, per l’importo complessivo di 34.712,70 euro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
5. L’art. 31 del codice della giustizia contabile stabilendo al comma 3 che “Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca” si limita a facoltizzare il Giudice a compensare le spese in tale evenienza, non stabilendo un obbligo.
Nell’odierno giudizio, la circostanza che la domanda attorea sia stata in buona misura oggetto di accoglimento costituisce a parere di questo Collegio sufficiente motivo per condannare la convenuta alle spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l’effetto, condanna la convenuta a pagare, in favore dell’Ausl di Bologna, l’importo complessivo di 34.712,70 euro, oltre alla rivalutazione monetaria dalla notificazione dell’invito a dedurre fino alla pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
Condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 64,00 (euro sessantaquattro/00).
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Depositata in Segreteria il 20 aprile 2026 Il Direttore di Segreteria Dott. Laurino Macerola
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