CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25605 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MB US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 22.06.2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di liberazione condizionale presentata da AR GI, sottoposto al regime della detenzione domiciliare in espiazione pena, quale collaboratore di giustizia, per i reati di omicidio plurimo aggravato, violazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 25605 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 02/12/2022 della legge sulle armi ed altro, commessi negli anni 1985-1991 per conto della cosca Imerti-Condello-Serraino, per i quali era stato condannato alla pena dell'ergastolo. Il rigetto del ricorso è stato motivato dal Tribunale di sorveglianza sull'assunto che il ricorrente, pur essendo stato ammesso alla misura della detenzione domiciliare dal 2003 sulla base degli elementi favorevoli emersi in sede penitenziaria e che avevano evidenziato la seria volontà del AR di abbandonare il pregresso stile di vita e di dissociarsi dal sodalizio di appartenenza, avendo intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, non vi erano elementi sufficientemente rassicuranti circa il definitivo e stabile orientamento verso valori socialmente condivisi. In particolare, il AR non aveva manifestato interesse per iniziative risarcitorie nei confronti delle persone offese dai reati commessi, né di serio impegno verso la comunità. 2. Avverso tale ordinanza il AR, a mezzo dell'avv. Sante Foresta, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 176 cod. pen. e art. 16-nonies, d.l. n. 8 del 1991, nonché per manifesta contraddittorietà, illogicità della motivazione e travisamento del fatto. Deduce il ricorrente che la decisione impugnata risulta illogica e incongrua in quanto, dopo aver dato della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa speciale per accedere al beneficio richiesto, hanno rigettato la domanda unicamente in ragione del mancato risarcimento del danno. Nell'operare tale contradittoria valutazione, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei progressi comportamentali del ricorrente, del suo reinserimento sociale e lavorativo attestato dal fatto che egli è già stato ammesso alla detenzione domiciliare da oltre vent'anni. La sussistenza del requisito del ravvedimento è stata esclusa senza tenere conto del comportamento del ricorrente, che traeva origine dalla sua condizione di collaboratore di giustizia, e che si era ulteriormente sviluppato attraverso una partecipazione proficua al programma trattamentale attivato nei suoi confronti dopo l'apertura alla collaborazione che dimostrava il consolidamento del percorso rieducativo del ricorrente, e che era attestata dalle autorità penitenziarie. Ne discendeva che il provvedimento impugnato aveva omesso di considerare la complessiva peculiare posizione del ricorrente, e di applicare i principi stabiliti dalla normativa speciale di cui all'art. 16-nonies, dl. n. 8 del 1991, nonché dalla giurisprudenza di legittimità. 2 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che AR GI ha presentato un'istanza di liberazione condizionale, ai sensi dell'art. 16-nonies del d.l. 15 n. 8 del 1991, il quale subordina la concessione di tale beneficio alla condizione che l'istante abbia espiato una parte della pena in corso di esecuzione - ammontante a un quarto della frazione detentiva in caso di condanna alla reclusione o a dieci anni in caso di condanna all'ergastolo -, che sia acquisita la prova del ravvedimento del condannato e che non vi siano elementi tali da fare ritenere persistenti collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di liberazione condizionale presentata dal ricorrente sul rilievo della mancanza di elementi per ritenere il suo sicuro ravvedimento, non avendo egli manifestato interesse al risarcimento delle vittime dei reati, né impegno nei confronti della comunità, sicché non vi erano sufficienti elementi conoscitivi per formulare un giudizio prognostico circa il venir meno della sua pericolosità sociale. 3. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che ai fini della concessione della liberazione condizionale ai collaboratori di giustizia, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886 - 01; Sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007, Crisafulli, Rv. 237504 - 01). La valutazione del requisito del "sicuro ravvedimento" è certamente di difficile accertamento in quanto legato al mondo interiore del condannato e al suo riscatto morale. Tuttavia, la nozione di «ravvedimento», che rileva ai fini della concessione della liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base 3 del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all'osservanza della legge penale in precedenza violata (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366 - 02; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183). 4. In tale valutazione non può assumere valore determinante la verifica della assenza di iniziative risarcitorie nei confronti della vittima. Invero, l'art. 16-nonies cit., nel prevedere che la liberazione condizionale possa essere riconosciuta al collaboratore anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 cod. pen., si riferisce, non solo ai limiti di pena, espressamente richiamati, ma anche alla generale previsione di cui al comma 4 della citata disposizione, che subordina la concessione della liberazione condizionale (ordinaria) all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Celona, Rv. 277141; Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01, in motivazione). Per tale ragione, benché le iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime possono certamente costituire un indice sintomatico del ravvedimento del collaboratore di giustizia, la loro assenza, di contro, non è ostativa alla concessione della liberazione condizionale dal momento che il requisito del ravvedimento deve essere valutato nel contesto complessivo del giudizio prognostico formulato nei confronti del detenuto, soprattutto ove, come nel caso in esame, il condannato abbia intrapreso una risalente condizione di collaboratore di giustizia (Sez. 1, n. 98152 del 15/02/2008, laghetti, Rv. 239182-01). In particolare, gli elementi sintomatici del percorso rieducativo che devono essere considerati sono l'ampiezza del lasso temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa e di studio, lo svolgimento di attività sociali, allo scopo di accertare se sia stata compiuta dal reo la revisione critica della sua vita pregressa e sia giunta a maturazione la sua reale ispirazione al riscatto personale (Sez. 1, 9887 de1.01/02/2007, Pepe, Rv. 235796; Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, cit.; Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01, in motivazione). 5. Nel caso in esame, la motivazione posta a fondamento del rigetto dell'istanza avanzata dal AR risulta incongrua ed illogica. Il Tribunale, pur A/11 4 dando atto dell'esistenza di elementi favorevoli che evidenziavano la seria volontà del ricorrente di abbandonare il pregresso stile di vita e dissociarsi dal sodalizio criminoso di appartenenza, attraverso l'intrapresa attività di collaborazione, elementi in forza dei quali era stato ammesso alla detenzione domiciliare già dal 2003, e pur affermando che egli, all'esterno, aveva tenuto una condotta regolare e rispettosa del programma di protezione e dei connessi obblighi, tuttavia non ne ha in concreto tenuto conto, ancorando il proprio giudizio negativo sull'unico elemento del mancato risarcimento delle vittime dei reati commessi e della assenza di un serio impegno verso la comunità. Al contempo, l'ordinanza impugnata, pur dandone atto, non ha adeguatamente valorizzato l'attività di collaborazione e la partecipazione all'opera di rieducazione che già era stata valutata positivamente, come comprovato dalla circostanza che il AR era stato ammesso ai permessi premio, gli era stata riconosciuta la liberazione anticipata ed era stato ammesso alla detenzione domiciliare;
né ha adeguatamente considerato il lungo lasso di tempo dalla concessione di tale ultimo beneficio e il suo positivo svolgimento. In definitiva il Tribunale ha omesso di operare una valutazione complessiva del percorso rieducativo seguito dal ricorrente dopo aver intrapreso l'attività di collaborazione con la giustizia, al fine di operare un giudizio prognostico che escluda ragionevolmente la probabilità di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti. Per questa ragione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, affinché provveda conformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2022.
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 22.06.2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di liberazione condizionale presentata da AR GI, sottoposto al regime della detenzione domiciliare in espiazione pena, quale collaboratore di giustizia, per i reati di omicidio plurimo aggravato, violazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 25605 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 02/12/2022 della legge sulle armi ed altro, commessi negli anni 1985-1991 per conto della cosca Imerti-Condello-Serraino, per i quali era stato condannato alla pena dell'ergastolo. Il rigetto del ricorso è stato motivato dal Tribunale di sorveglianza sull'assunto che il ricorrente, pur essendo stato ammesso alla misura della detenzione domiciliare dal 2003 sulla base degli elementi favorevoli emersi in sede penitenziaria e che avevano evidenziato la seria volontà del AR di abbandonare il pregresso stile di vita e di dissociarsi dal sodalizio di appartenenza, avendo intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, non vi erano elementi sufficientemente rassicuranti circa il definitivo e stabile orientamento verso valori socialmente condivisi. In particolare, il AR non aveva manifestato interesse per iniziative risarcitorie nei confronti delle persone offese dai reati commessi, né di serio impegno verso la comunità. 2. Avverso tale ordinanza il AR, a mezzo dell'avv. Sante Foresta, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 176 cod. pen. e art. 16-nonies, d.l. n. 8 del 1991, nonché per manifesta contraddittorietà, illogicità della motivazione e travisamento del fatto. Deduce il ricorrente che la decisione impugnata risulta illogica e incongrua in quanto, dopo aver dato della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa speciale per accedere al beneficio richiesto, hanno rigettato la domanda unicamente in ragione del mancato risarcimento del danno. Nell'operare tale contradittoria valutazione, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei progressi comportamentali del ricorrente, del suo reinserimento sociale e lavorativo attestato dal fatto che egli è già stato ammesso alla detenzione domiciliare da oltre vent'anni. La sussistenza del requisito del ravvedimento è stata esclusa senza tenere conto del comportamento del ricorrente, che traeva origine dalla sua condizione di collaboratore di giustizia, e che si era ulteriormente sviluppato attraverso una partecipazione proficua al programma trattamentale attivato nei suoi confronti dopo l'apertura alla collaborazione che dimostrava il consolidamento del percorso rieducativo del ricorrente, e che era attestata dalle autorità penitenziarie. Ne discendeva che il provvedimento impugnato aveva omesso di considerare la complessiva peculiare posizione del ricorrente, e di applicare i principi stabiliti dalla normativa speciale di cui all'art. 16-nonies, dl. n. 8 del 1991, nonché dalla giurisprudenza di legittimità. 2 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che AR GI ha presentato un'istanza di liberazione condizionale, ai sensi dell'art. 16-nonies del d.l. 15 n. 8 del 1991, il quale subordina la concessione di tale beneficio alla condizione che l'istante abbia espiato una parte della pena in corso di esecuzione - ammontante a un quarto della frazione detentiva in caso di condanna alla reclusione o a dieci anni in caso di condanna all'ergastolo -, che sia acquisita la prova del ravvedimento del condannato e che non vi siano elementi tali da fare ritenere persistenti collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di liberazione condizionale presentata dal ricorrente sul rilievo della mancanza di elementi per ritenere il suo sicuro ravvedimento, non avendo egli manifestato interesse al risarcimento delle vittime dei reati, né impegno nei confronti della comunità, sicché non vi erano sufficienti elementi conoscitivi per formulare un giudizio prognostico circa il venir meno della sua pericolosità sociale. 3. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che ai fini della concessione della liberazione condizionale ai collaboratori di giustizia, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886 - 01; Sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007, Crisafulli, Rv. 237504 - 01). La valutazione del requisito del "sicuro ravvedimento" è certamente di difficile accertamento in quanto legato al mondo interiore del condannato e al suo riscatto morale. Tuttavia, la nozione di «ravvedimento», che rileva ai fini della concessione della liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base 3 del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all'osservanza della legge penale in precedenza violata (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366 - 02; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183). 4. In tale valutazione non può assumere valore determinante la verifica della assenza di iniziative risarcitorie nei confronti della vittima. Invero, l'art. 16-nonies cit., nel prevedere che la liberazione condizionale possa essere riconosciuta al collaboratore anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 cod. pen., si riferisce, non solo ai limiti di pena, espressamente richiamati, ma anche alla generale previsione di cui al comma 4 della citata disposizione, che subordina la concessione della liberazione condizionale (ordinaria) all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Celona, Rv. 277141; Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01, in motivazione). Per tale ragione, benché le iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime possono certamente costituire un indice sintomatico del ravvedimento del collaboratore di giustizia, la loro assenza, di contro, non è ostativa alla concessione della liberazione condizionale dal momento che il requisito del ravvedimento deve essere valutato nel contesto complessivo del giudizio prognostico formulato nei confronti del detenuto, soprattutto ove, come nel caso in esame, il condannato abbia intrapreso una risalente condizione di collaboratore di giustizia (Sez. 1, n. 98152 del 15/02/2008, laghetti, Rv. 239182-01). In particolare, gli elementi sintomatici del percorso rieducativo che devono essere considerati sono l'ampiezza del lasso temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa e di studio, lo svolgimento di attività sociali, allo scopo di accertare se sia stata compiuta dal reo la revisione critica della sua vita pregressa e sia giunta a maturazione la sua reale ispirazione al riscatto personale (Sez. 1, 9887 de1.01/02/2007, Pepe, Rv. 235796; Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, cit.; Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01, in motivazione). 5. Nel caso in esame, la motivazione posta a fondamento del rigetto dell'istanza avanzata dal AR risulta incongrua ed illogica. Il Tribunale, pur A/11 4 dando atto dell'esistenza di elementi favorevoli che evidenziavano la seria volontà del ricorrente di abbandonare il pregresso stile di vita e dissociarsi dal sodalizio criminoso di appartenenza, attraverso l'intrapresa attività di collaborazione, elementi in forza dei quali era stato ammesso alla detenzione domiciliare già dal 2003, e pur affermando che egli, all'esterno, aveva tenuto una condotta regolare e rispettosa del programma di protezione e dei connessi obblighi, tuttavia non ne ha in concreto tenuto conto, ancorando il proprio giudizio negativo sull'unico elemento del mancato risarcimento delle vittime dei reati commessi e della assenza di un serio impegno verso la comunità. Al contempo, l'ordinanza impugnata, pur dandone atto, non ha adeguatamente valorizzato l'attività di collaborazione e la partecipazione all'opera di rieducazione che già era stata valutata positivamente, come comprovato dalla circostanza che il AR era stato ammesso ai permessi premio, gli era stata riconosciuta la liberazione anticipata ed era stato ammesso alla detenzione domiciliare;
né ha adeguatamente considerato il lungo lasso di tempo dalla concessione di tale ultimo beneficio e il suo positivo svolgimento. In definitiva il Tribunale ha omesso di operare una valutazione complessiva del percorso rieducativo seguito dal ricorrente dopo aver intrapreso l'attività di collaborazione con la giustizia, al fine di operare un giudizio prognostico che escluda ragionevolmente la probabilità di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti. Per questa ragione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, affinché provveda conformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2022.