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Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2023, n. 13253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13253 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI PP nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del TRIB. RIESAME di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
udite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. GIUSEPPE ODDO del foro di PALERMO, che ha chiesto raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, parzialmente accogliendo la richiesta di riesame proposta da EP IC contro l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese il 06/06/2022, ha sostituito nei suoi confronti la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di sei mesi. L'ordinanza genetica aveva riconosciuto a carico della IC e di altre persone, come lei addette all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura (IPA) di Palermo, gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso in numerose truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsi ideologici e 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 13253 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 23/02/2023 distruzione e occultamento di atti veri (artt. 640-bis, 479 e 490 cod. pen.). In estrema sintesi, nel valutare talune domande di accesso a contributi pubblici, che erano incomplete o irregolari e che venivano inoltrate all'ufficio da parte di determinati studi tecnici, i componenti della commissione incaricata del preliminare vaglio di regolarità della procedura modificavano ed integravano la documentazione presentata, talora sopprimendo quella originale, al fine di consentire l'ammissione al bando dei richiedenti, così sanando irregolarità che avrebbero dovuto invece portare alla declaratoria di inammissibilità delle domande ed al conseguente diniego dei contributi pubblici. Il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza dell'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. e, condiviso il giudizio del G.i.p. in ordine al pericolo di reiterazione di reati analoghi, ha però affievolito il regime cautelare nel senso sopra indicato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, affidandosi a due motivi, che vengono di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 291, comma 1 e 292, comma 2 lett. c-bis) cod. proc. pen. L'ordinanza genetica sarebbe affetta da nullità -che la ricorrente precisa essere di ordine generale, a regime intermedio, tempestivamente eccepita nella richiesta di riesame- in ragione dell'omessa allegazione, tra gli atti trasmessi dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta della misura originaria, di elementi a favore della persona sottoposta ad indagini, sin da allora fatti pervenire dalla difesa. Sul punto, osserva la ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe offerto una risposta motivazionale insoddisfacente nel momento in cui ha considerato, per un verso, che gli elementi prodotti dalla difesa afferivano a diverso procedimento e, per altro verso, che la difesa non aveva spiegato l'effettiva incidenza della documentazione rispetto alla posizione dell'indagata. Dal primo punto di vista la ricorrente ricorda che il procedimento penale, pur subendo iscrizioni diverse (prima presso la Procura di Palermo, poi presso quella di Termini Imerese, poi presso l'ufficio del Procuratore europeo delegato di Palermo), è sempre stato il medesimo. Dal secondo punto di vista, la ricorrente ribadisce che l'ordine di servizio 16/04/2018 costituiva un elemento sicuramente favorevole all'indagata, giacché documentava la destinazione della IC all'incarico nel cui ambito avrebbe 'tenuto le condotte ipotizzate solo tre mesi prima rispetto alla più risalente delle 2 sedute di commissione e, soprattutto, qualificava la donna -chiamata a sostituire un funzionario collocato in quiescenza- quale mera operatrice, cioè soggetto che rivestiva una qualifica tale da consentirle solo operazioni meramente esecutive e materiali: tali circostanze, se conosciute dal G.i.p., avrebbero secondo la ricorrente inciso in modo decisivo sull'esito della richiesta cautelare. 2.2. Il secondo motivo richiama i vizi di cui all'art. 606 lettere b), c) ed e) con riguardo alle norme previste dagli artt. 273, 275, 192, 292, 195, 309 e 546 cod. proc. pen. e a normativa regionale. Ancora una volta il fuoco della doglianza riguarda il citato ordine di servizio del 16/04/2018, successivo al provvedimento del 13/02/2018 che il Tribunale del riesame ha valorizzato per sostenere la qualità di funzionario in capo alla IC. Richiamato il testo dell'ordine di servizio e ripercorsa la normativa regionale sul punto, la ricorrente deduce che la propria posizione di semplice operatore non le consentiva di svolgere alcun compito diverso da quelli meramente esecutivi ed aggiunge che nemmeno le intercettazioni ambientali avrebbero consentito di attribuirle un ruolo diverso e di maggiore rilievo nelle operazioni materialmente compiute. In ogni caso, la ricorrente denuncia omessa motivazione da parte del Tribunale rispetto alle doglianze specificamente mosse nella richiesta di riesame e riprodotte nel ricorso, laddove per ciascuno dei capi di imputazione provvisoria si era evidenziata l'assenza di elementi di prova di un volontario contributo concorsuale da parte dell'indagata, la cui condotta si sarebbe concretamente limitata alla dettatura dei codici fiscali dei richiedenti ovvero alla spunta di fatture o ad altre operazioni similari. Sul punto, come pure sulla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale non avrebbe fornito giustificazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 1.1. L'art. 291, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. stabilisce che il pubblico ministero debba «presenta[re] al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate» Il successivo art. 292, comma 2, cod. proc. pen. prevede che sia affetta da nullità l'ordinanza applicativa della misura che non contenga, oltre alle altre 3 indicazioni previste, la (cfr. lett. c-bis, prima parte, del citato comma 2) «esposizione e autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa». La previsione del primo comma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. si completa di contenuto attraverso la lettura dell'articolo successivo ed è dunque da questa seconda norma che la giurisprudenza fa derivare la sanzione di nullità (generale a regime intermedio, per omessa partecipazione dell'imputato o della persona sottoposta ad indagini al contraddittorio anticipato sulle ragioni della misura, cui abbia dimostrato di avere interesse concreto trasmettendo al pubblico ministero elementi a sé favorevoli) per l'omesso inoltro al giudice competente, da parte del titolare delle indagini, della documentazione proveniente dalla difesa. Naturalmente, per dare un significato alla previsione contenuta nel comma 1 del citato art. 291 e in considerazione della gravità della conseguenza (la nullità dell'ordinanza e dunque il venir meno della cautela), la giurisprudenza ha fornito un'interpretazione costantemente volta a precisare che non già l'omessa trasmissione di qualsiasi memoria o documento proveniente dalla difesa comporti nullità dell'ordinanza, ma soltanto l'omissione degli «elementi indiziari, eventualmente allegati ad una memoria difensiva, astrattamente dotati di decisività, in quanto idonei, nella prospettazione difensiva, ad incidere sulla valutazione del compendio indiziario a carico dell'indagato» (Sez. 1, n. 1072 del 20/11/2019, dep. 2020, Luca, Rv. 278069). Ciò è conforme al tenore ed alla ratio della norma che prevede la nullità. Quanto al tenore letterale, la norma parla di «elementi forniti dalla difesa», dei quali il giudice deve poter valutare la rilevanza, al fine di meglio soppesare gli «elementi di fatto da cui sono desunti» gli indizi (cfr. lett. c del medesimo comma 2 dell'art. 292): deve trattarsi, dunque, non già di meri argomenti o di considerazioni, come quelle che potrebbero essere contenute in qualsiasi memoria, bensì di elementi astrattamente in grado di confutare il quadro indiziario rappresentato dagli elementi offerti alla valutazione del giudice dal pubblico ministero. La ratio è chiaramente quella di introdurre, per quanto possibile, un effettivo contraddittorio nella fase cautelare, laddove la difesa abbia già avuto la possibilità di un'interlocuzione con il pubblico ministero. La nullità consegue dunque solo all'omesso inoltro al giudice di quegli elementi «di natura oggettiva e concludente e di portata decisiva» (Sez. 1 n. 35560 del 28/10/2020, Borzacchiello, non massimata) il cui mancato esame da parte del giudice ha di fatto leso il contraddittorio che la difesa aveva sollecitato e reso possibile mediante il loro diligente ed anticipato inoltro al pubblico ministero. Elementi, dunque, che dovevano servire proprio a controbilanciare quelli allegati 4 dal pubblico ministero e sulla cui rilevanza (come su quella degli elementi allegati dal pubblico ministero) il giudice avrebbe potuto e dovuto esprimersi, secondo il dettato dell'art. 292 cod. proc. pen., se solo gli fossero stati forniti. Naturalmente l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che va qui ribadita, non rimette al pubblico ministero una valutazione anticipata di quel giudizio di rilevanza che spetta invece al giudice, ma rappresenta' un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare un contraddittorio efficace ed anticipato su tutti gli elementi rilevanti e l'esigenza di non mettere nel nulla iniziative cautelari doverose e conformi ai criteri di legge in ragione del semplice mancato inoltro (magari dovuto a disguidi di segreteria) di mere argomentazioni difensive (che potranno essere comunque esplicate dinanzi al Tribunale del riesame ovvero tramite una diretta interlocuzione con il giudice che ha emesso la misura) o di elementi non dotati, nemmeno da un punto di vista astratto, di alcuna idoneità rispetto all'obiettivo di controbilanciare i termini (provvisori) dell'accusa. Il punto di equilibrio è rappresentato, dunque, da una selezione del materiale il cui mancato inoltro comporti nullità, che avvenga sulla base di un criterio di decisività «in astratto»: se, persino astrattamente, il materiale non trasmesso al giudice è privo di decisività, non può dirsi che esso integri quegli «elementi» forniti dalla difesa su cui il giudice dovrà esprimere un giudizio di rilevanza o irrilevanza. 1.2. Le premesse sin qui svolte, corrispondenti a giurisprudenza consolidata, rendono agevole la risposta al motivo. La maggior parte dei delitti su cui si fonda il titolo cautelare è costituito da reati comuni (artt. 640-bis e 490 cod. pen.), rispetto ai quali è del tutto indifferente l'approfondimento circa la qualifica rivestita dalla IC (e, dunque, è anche astrattamente ininfluente la lettura e l'interpretazione del provvedimento amministrativo di cui la difesa lamenta la mancata tempestiva trasmissione al G.i . p.). Pure con riguardo ai pochi residui reati propri (vale a dire le ipotesi di reato sussunte nell'art. 479 cod. pen.), è palese l'irrilevanza, anche dal punto di vista astratto, del documento che definiva l'indagata come mero «operatore»: anzitutto perché comunque non in grado di smentire l'argomentazione del Tribunale del riesame (e, prima, del giudice per le indagini preliminari) che ha documentalmente tratto la qualifica di funzionario in capo all'indagata da altro precedente documento (menzionato a pagina 19 dell'ordinanza impugnata); inoltre, perché dallo stesso documento di cui si discute emerge come la IC fosse stata destinata a sostituire una persona dotata della qualifica di «funzionario direttivo». Come è noto, infatti, la qualità di pubblico ufficiale si desume dall'attività concretamente svolta e non certo in ragione della tipologia di legame che sussiste tra il soggetto 5 agente e l'ente pubblico (v. per tutte Sez. 6 n. 19217 del 13/01/2017, Como, Rv. 270151). Lo stesso provvedimento di cui si lamenta l'omessa acquisizione e valutazione rende conto, nel momento in cui destina un soggetto con la qualifica di «operatore» a sostituire altro soggetto dotato di qualifica di «funzionario direttivo», della volontà della pubblica amministrazione, o quantomeno della sua tolleranza o del suo tacito consenso, all'espletamento delle relative pubbliche funzioni da parte del soggetto chiamato come sostituto. Anche da un punto di vista meramente astratto, dunque, ciò di cui si lamenta la mancata trasmissione al G.i.p. non poteva assumere rilevanza decisiva nel sub- procedimento cautelare. 2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.1. La ricorrente deduce in modo confuso sostanzialmente tutti i vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che sono inammissibili, per difetto di specificità, i ricorsi presentati enunciando vizi di motivazione in forma perplessa o alternativa (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv 248037). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere di chi impugna enunciare i «motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata: del resto, è evidente che i diversi vizi non possono coesistere con riferimento a ciascuna parte della motivazione, dal momento che, se la motivazione manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante, mentre il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall'art. 8 I. n. 46 del 2006, che ha novellato l'art. 606, 6 comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è specificamente connotato rispetto alla manifesta illogicità. 2.2. Tra i vizi dedotti vi è quello di cui alla lettera c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ma non vengono nemmeno ipotizzate nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenze come previsto dalla norma (art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.). Anche sotto questo profilo, dunque, è evidente l'inammissibilità del motivo. 2.3. Si deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., ancora una volta in modo inammissibile: «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 2.4. In realtà il ricorso semplicemente sollecita la Corte a rileggere, nel modo che la ricorrente ritiene più plausibile, gli elementi di fatto già interpretati e coordinati dai giudici della cautela nelle loro decisioni. Ciò, peraltro, in maniera confusa, disordinata e generica, persino dolendosi della mancata risposta del Tribunale del riesame alla censura sulla gravità indiziaria rispetto ad un reato per il quale la ricorrente non risulta sottoposta a cautela (il capo 95: cfr. pagina 24 del ricorso nonché pagg. 617 e 643 dell'ordinanza genetica, da cui si evince che il titolo riguarda esclusivamente altro soggetto non ricorrente). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv, 216260). 2.5. Il Tribunale del riesame non è incorso in manifesta illogicità della motivazione, dal momento che ha fornito una risposta plausibile e giustificata sia con riferimento alla gravità indiziaria sia con riguardo alle esigenze cautelari. 7 2.5.1. Dal primo punto di vista, è esente da censure la valutazione degli elementi indiziari sottoposti alla valutazione del Tribunale del riesame, e in particolare delle intercettazioni ambientali dalle quali risulta il ruolo, più o meno rilevante ma in ogni caso necessario rispetto alla realizzazione dei reati ipotizzati, da parte di ciascuno dei protagonisti della vicenda e, in specie, da parte della IC, che forniva un contributo essenziale attraverso la sua opera di annotazione dei dati, nell'ambito delle sedute di commissione. 2.5.2. Dal secondo punto di vista, la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. è argomentata dal Tribunale alle pagine 21 e 22 dell'ordinanza impugnata, con rilievi che vanno esenti da censure ed ai quali la ricorrente oppone semplicemente la propria diversa ricostruzione, in modo non consentito in questa sede. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/02/2023
udite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. GIUSEPPE ODDO del foro di PALERMO, che ha chiesto raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, parzialmente accogliendo la richiesta di riesame proposta da EP IC contro l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese il 06/06/2022, ha sostituito nei suoi confronti la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di sei mesi. L'ordinanza genetica aveva riconosciuto a carico della IC e di altre persone, come lei addette all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura (IPA) di Palermo, gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso in numerose truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsi ideologici e 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 13253 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 23/02/2023 distruzione e occultamento di atti veri (artt. 640-bis, 479 e 490 cod. pen.). In estrema sintesi, nel valutare talune domande di accesso a contributi pubblici, che erano incomplete o irregolari e che venivano inoltrate all'ufficio da parte di determinati studi tecnici, i componenti della commissione incaricata del preliminare vaglio di regolarità della procedura modificavano ed integravano la documentazione presentata, talora sopprimendo quella originale, al fine di consentire l'ammissione al bando dei richiedenti, così sanando irregolarità che avrebbero dovuto invece portare alla declaratoria di inammissibilità delle domande ed al conseguente diniego dei contributi pubblici. Il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza dell'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. e, condiviso il giudizio del G.i.p. in ordine al pericolo di reiterazione di reati analoghi, ha però affievolito il regime cautelare nel senso sopra indicato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, affidandosi a due motivi, che vengono di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 291, comma 1 e 292, comma 2 lett. c-bis) cod. proc. pen. L'ordinanza genetica sarebbe affetta da nullità -che la ricorrente precisa essere di ordine generale, a regime intermedio, tempestivamente eccepita nella richiesta di riesame- in ragione dell'omessa allegazione, tra gli atti trasmessi dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta della misura originaria, di elementi a favore della persona sottoposta ad indagini, sin da allora fatti pervenire dalla difesa. Sul punto, osserva la ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe offerto una risposta motivazionale insoddisfacente nel momento in cui ha considerato, per un verso, che gli elementi prodotti dalla difesa afferivano a diverso procedimento e, per altro verso, che la difesa non aveva spiegato l'effettiva incidenza della documentazione rispetto alla posizione dell'indagata. Dal primo punto di vista la ricorrente ricorda che il procedimento penale, pur subendo iscrizioni diverse (prima presso la Procura di Palermo, poi presso quella di Termini Imerese, poi presso l'ufficio del Procuratore europeo delegato di Palermo), è sempre stato il medesimo. Dal secondo punto di vista, la ricorrente ribadisce che l'ordine di servizio 16/04/2018 costituiva un elemento sicuramente favorevole all'indagata, giacché documentava la destinazione della IC all'incarico nel cui ambito avrebbe 'tenuto le condotte ipotizzate solo tre mesi prima rispetto alla più risalente delle 2 sedute di commissione e, soprattutto, qualificava la donna -chiamata a sostituire un funzionario collocato in quiescenza- quale mera operatrice, cioè soggetto che rivestiva una qualifica tale da consentirle solo operazioni meramente esecutive e materiali: tali circostanze, se conosciute dal G.i.p., avrebbero secondo la ricorrente inciso in modo decisivo sull'esito della richiesta cautelare. 2.2. Il secondo motivo richiama i vizi di cui all'art. 606 lettere b), c) ed e) con riguardo alle norme previste dagli artt. 273, 275, 192, 292, 195, 309 e 546 cod. proc. pen. e a normativa regionale. Ancora una volta il fuoco della doglianza riguarda il citato ordine di servizio del 16/04/2018, successivo al provvedimento del 13/02/2018 che il Tribunale del riesame ha valorizzato per sostenere la qualità di funzionario in capo alla IC. Richiamato il testo dell'ordine di servizio e ripercorsa la normativa regionale sul punto, la ricorrente deduce che la propria posizione di semplice operatore non le consentiva di svolgere alcun compito diverso da quelli meramente esecutivi ed aggiunge che nemmeno le intercettazioni ambientali avrebbero consentito di attribuirle un ruolo diverso e di maggiore rilievo nelle operazioni materialmente compiute. In ogni caso, la ricorrente denuncia omessa motivazione da parte del Tribunale rispetto alle doglianze specificamente mosse nella richiesta di riesame e riprodotte nel ricorso, laddove per ciascuno dei capi di imputazione provvisoria si era evidenziata l'assenza di elementi di prova di un volontario contributo concorsuale da parte dell'indagata, la cui condotta si sarebbe concretamente limitata alla dettatura dei codici fiscali dei richiedenti ovvero alla spunta di fatture o ad altre operazioni similari. Sul punto, come pure sulla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale non avrebbe fornito giustificazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 1.1. L'art. 291, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. stabilisce che il pubblico ministero debba «presenta[re] al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate» Il successivo art. 292, comma 2, cod. proc. pen. prevede che sia affetta da nullità l'ordinanza applicativa della misura che non contenga, oltre alle altre 3 indicazioni previste, la (cfr. lett. c-bis, prima parte, del citato comma 2) «esposizione e autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa». La previsione del primo comma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. si completa di contenuto attraverso la lettura dell'articolo successivo ed è dunque da questa seconda norma che la giurisprudenza fa derivare la sanzione di nullità (generale a regime intermedio, per omessa partecipazione dell'imputato o della persona sottoposta ad indagini al contraddittorio anticipato sulle ragioni della misura, cui abbia dimostrato di avere interesse concreto trasmettendo al pubblico ministero elementi a sé favorevoli) per l'omesso inoltro al giudice competente, da parte del titolare delle indagini, della documentazione proveniente dalla difesa. Naturalmente, per dare un significato alla previsione contenuta nel comma 1 del citato art. 291 e in considerazione della gravità della conseguenza (la nullità dell'ordinanza e dunque il venir meno della cautela), la giurisprudenza ha fornito un'interpretazione costantemente volta a precisare che non già l'omessa trasmissione di qualsiasi memoria o documento proveniente dalla difesa comporti nullità dell'ordinanza, ma soltanto l'omissione degli «elementi indiziari, eventualmente allegati ad una memoria difensiva, astrattamente dotati di decisività, in quanto idonei, nella prospettazione difensiva, ad incidere sulla valutazione del compendio indiziario a carico dell'indagato» (Sez. 1, n. 1072 del 20/11/2019, dep. 2020, Luca, Rv. 278069). Ciò è conforme al tenore ed alla ratio della norma che prevede la nullità. Quanto al tenore letterale, la norma parla di «elementi forniti dalla difesa», dei quali il giudice deve poter valutare la rilevanza, al fine di meglio soppesare gli «elementi di fatto da cui sono desunti» gli indizi (cfr. lett. c del medesimo comma 2 dell'art. 292): deve trattarsi, dunque, non già di meri argomenti o di considerazioni, come quelle che potrebbero essere contenute in qualsiasi memoria, bensì di elementi astrattamente in grado di confutare il quadro indiziario rappresentato dagli elementi offerti alla valutazione del giudice dal pubblico ministero. La ratio è chiaramente quella di introdurre, per quanto possibile, un effettivo contraddittorio nella fase cautelare, laddove la difesa abbia già avuto la possibilità di un'interlocuzione con il pubblico ministero. La nullità consegue dunque solo all'omesso inoltro al giudice di quegli elementi «di natura oggettiva e concludente e di portata decisiva» (Sez. 1 n. 35560 del 28/10/2020, Borzacchiello, non massimata) il cui mancato esame da parte del giudice ha di fatto leso il contraddittorio che la difesa aveva sollecitato e reso possibile mediante il loro diligente ed anticipato inoltro al pubblico ministero. Elementi, dunque, che dovevano servire proprio a controbilanciare quelli allegati 4 dal pubblico ministero e sulla cui rilevanza (come su quella degli elementi allegati dal pubblico ministero) il giudice avrebbe potuto e dovuto esprimersi, secondo il dettato dell'art. 292 cod. proc. pen., se solo gli fossero stati forniti. Naturalmente l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che va qui ribadita, non rimette al pubblico ministero una valutazione anticipata di quel giudizio di rilevanza che spetta invece al giudice, ma rappresenta' un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare un contraddittorio efficace ed anticipato su tutti gli elementi rilevanti e l'esigenza di non mettere nel nulla iniziative cautelari doverose e conformi ai criteri di legge in ragione del semplice mancato inoltro (magari dovuto a disguidi di segreteria) di mere argomentazioni difensive (che potranno essere comunque esplicate dinanzi al Tribunale del riesame ovvero tramite una diretta interlocuzione con il giudice che ha emesso la misura) o di elementi non dotati, nemmeno da un punto di vista astratto, di alcuna idoneità rispetto all'obiettivo di controbilanciare i termini (provvisori) dell'accusa. Il punto di equilibrio è rappresentato, dunque, da una selezione del materiale il cui mancato inoltro comporti nullità, che avvenga sulla base di un criterio di decisività «in astratto»: se, persino astrattamente, il materiale non trasmesso al giudice è privo di decisività, non può dirsi che esso integri quegli «elementi» forniti dalla difesa su cui il giudice dovrà esprimere un giudizio di rilevanza o irrilevanza. 1.2. Le premesse sin qui svolte, corrispondenti a giurisprudenza consolidata, rendono agevole la risposta al motivo. La maggior parte dei delitti su cui si fonda il titolo cautelare è costituito da reati comuni (artt. 640-bis e 490 cod. pen.), rispetto ai quali è del tutto indifferente l'approfondimento circa la qualifica rivestita dalla IC (e, dunque, è anche astrattamente ininfluente la lettura e l'interpretazione del provvedimento amministrativo di cui la difesa lamenta la mancata tempestiva trasmissione al G.i . p.). Pure con riguardo ai pochi residui reati propri (vale a dire le ipotesi di reato sussunte nell'art. 479 cod. pen.), è palese l'irrilevanza, anche dal punto di vista astratto, del documento che definiva l'indagata come mero «operatore»: anzitutto perché comunque non in grado di smentire l'argomentazione del Tribunale del riesame (e, prima, del giudice per le indagini preliminari) che ha documentalmente tratto la qualifica di funzionario in capo all'indagata da altro precedente documento (menzionato a pagina 19 dell'ordinanza impugnata); inoltre, perché dallo stesso documento di cui si discute emerge come la IC fosse stata destinata a sostituire una persona dotata della qualifica di «funzionario direttivo». Come è noto, infatti, la qualità di pubblico ufficiale si desume dall'attività concretamente svolta e non certo in ragione della tipologia di legame che sussiste tra il soggetto 5 agente e l'ente pubblico (v. per tutte Sez. 6 n. 19217 del 13/01/2017, Como, Rv. 270151). Lo stesso provvedimento di cui si lamenta l'omessa acquisizione e valutazione rende conto, nel momento in cui destina un soggetto con la qualifica di «operatore» a sostituire altro soggetto dotato di qualifica di «funzionario direttivo», della volontà della pubblica amministrazione, o quantomeno della sua tolleranza o del suo tacito consenso, all'espletamento delle relative pubbliche funzioni da parte del soggetto chiamato come sostituto. Anche da un punto di vista meramente astratto, dunque, ciò di cui si lamenta la mancata trasmissione al G.i.p. non poteva assumere rilevanza decisiva nel sub- procedimento cautelare. 2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.1. La ricorrente deduce in modo confuso sostanzialmente tutti i vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che sono inammissibili, per difetto di specificità, i ricorsi presentati enunciando vizi di motivazione in forma perplessa o alternativa (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv 248037). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere di chi impugna enunciare i «motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata: del resto, è evidente che i diversi vizi non possono coesistere con riferimento a ciascuna parte della motivazione, dal momento che, se la motivazione manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante, mentre il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall'art. 8 I. n. 46 del 2006, che ha novellato l'art. 606, 6 comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è specificamente connotato rispetto alla manifesta illogicità. 2.2. Tra i vizi dedotti vi è quello di cui alla lettera c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ma non vengono nemmeno ipotizzate nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenze come previsto dalla norma (art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.). Anche sotto questo profilo, dunque, è evidente l'inammissibilità del motivo. 2.3. Si deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., ancora una volta in modo inammissibile: «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 2.4. In realtà il ricorso semplicemente sollecita la Corte a rileggere, nel modo che la ricorrente ritiene più plausibile, gli elementi di fatto già interpretati e coordinati dai giudici della cautela nelle loro decisioni. Ciò, peraltro, in maniera confusa, disordinata e generica, persino dolendosi della mancata risposta del Tribunale del riesame alla censura sulla gravità indiziaria rispetto ad un reato per il quale la ricorrente non risulta sottoposta a cautela (il capo 95: cfr. pagina 24 del ricorso nonché pagg. 617 e 643 dell'ordinanza genetica, da cui si evince che il titolo riguarda esclusivamente altro soggetto non ricorrente). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv, 216260). 2.5. Il Tribunale del riesame non è incorso in manifesta illogicità della motivazione, dal momento che ha fornito una risposta plausibile e giustificata sia con riferimento alla gravità indiziaria sia con riguardo alle esigenze cautelari. 7 2.5.1. Dal primo punto di vista, è esente da censure la valutazione degli elementi indiziari sottoposti alla valutazione del Tribunale del riesame, e in particolare delle intercettazioni ambientali dalle quali risulta il ruolo, più o meno rilevante ma in ogni caso necessario rispetto alla realizzazione dei reati ipotizzati, da parte di ciascuno dei protagonisti della vicenda e, in specie, da parte della IC, che forniva un contributo essenziale attraverso la sua opera di annotazione dei dati, nell'ambito delle sedute di commissione. 2.5.2. Dal secondo punto di vista, la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. è argomentata dal Tribunale alle pagine 21 e 22 dell'ordinanza impugnata, con rilievi che vanno esenti da censure ed ai quali la ricorrente oppone semplicemente la propria diversa ricostruzione, in modo non consentito in questa sede. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/02/2023