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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/09/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott. Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 961/2021 pubblicata il 07/10/2021 dal Tribunale di Locri vertente
TRA
nato a [...] il [...], (Cod. Parte_1
Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria C.F._1
Tropiano, che indica il numero di fax: 0964/415627 e la casella PEC
per le comunicazioni Email_1
-appellante -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
[...]
D'Agostino, che indica il n. 0965/363206 di fax e la casella PEC quali recapiti per le comunicazioni Email_2
- appellato –
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
con ricorso depositato il 13.08.2018, R.G. 2592/2018, adiva il Parte_1
Tribunale di Locri al fine di vedere accertato e dichiarato, previo riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate, il suo stato di inabilità permanente nella misura del 14% o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa.
Chiedeva la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni , con CP_1 vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 961/2021 pubblicata il 07/10/2021, il Tribunale di Locri ha rigettato il ricorso, riconoscendo al ricorrente, sulla base della documentazione in atti e della CTU espletata, una percentuale di invalidità totale dell' 8%, pari a quella già accertata in via amministrativa;
ha compensato le spese di lite e posto a carico dell' , con diritto di ripetizione sul ricorrente, le spese della CTU. CP_1
Appello.
Avverso la sentenza ha proposto appello per i motivi di seguito trattati, Pt_1 chiedendo la rinnovazione della CTU in questo grado.
Ha resistito l' , opponendosi al rinnovo della CTU. CP_1
Espletata consulenza medica, la causa è stata assunta in riserva alla scadenza del termine del 18.10.2024 ai sensi dell' art. 127 ter cpc;
la riserva è' stata sciolta nella camera di consiglio del 25.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha lamentato l'erronea valutazione medico legale effettuata dal
Consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado, cui era stato devoluta solo la valutazione del danno biologico da discopatie, di origine lavorativa già accertata in sede amministrativa;
in particolare, deduceva che la quantificazione del danno biologico sarebbe stata non rispettosa della normativa in materia, atteso che le Tabelle di valutazione del danno biologico di cui al DPR 30 giugno 1965,
n°1124 e successivo D.L. n° 38 del 23 febbraio 2000, che con riferimento alle patologie denunciate _ ernie discali, a carico di L5/S1 e L4/L5 Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti nel codice 213, attribuiscono un punteggio fino a 12.
Ha ritenuto altresì che il CTU, pur riconoscendo l'esistenza delle due discopatie, non ha attribuito il punteggio previsto per ogni singola ernia discale lombo-sacrale accertata, che doveva essere moltiplicato per il numero delle ernie accertate, per una valutazione di danno biologico non inferiore al 14 %. Attesa la specificità dei motivi di gravame, questa Corte ha disposto CTU medico- legale, assegnando al Dott. il quesito così formulato : Persona_1
“ riesaminare l'esito della consulenza tecnica espletata in primo grado (che ha confermato la percentuale dei postumi da malattia professionale riconosciuti dall' in via amministrativa) alla luce degli specifici motivi svolti alle pagg. CP_1
4-7 dell'atto di appello, per determinare l'entità dei postumi permanenti”.
Il CTU , sulla base dell'esame obiettivo del ricorrente e della documentazione sanitaria versata in atti ha accertato che l'appellante è affetto da: Ernia discale
L5-S1 paramediana postero-laterale ed intraforaminale dx - protrusione discale
L4-L5 intraforaminale sx.
Il CTU si è poi soffermato sulla natura professionale delle patologie denunciate, invero superfluamente posto che in questo grado restava controversa la mera quantificazione dei postumi, sulla quale il nuovo perito si è discostato, sia pure di poco, dal giudizio reso in prime cure, ritenendo una misura del danno biologico pari al 9 % , calcolato con formula salomonica, essendo le infermità plurime e concorrenti (- Ernia discale L5-S1 paramediana postero-laterale ed intraforaminale dx;
- protrusione discale L4-L5 intraforaminale sx)
Sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non sono state presentate osservazioni critiche e contestazioni da alcuna delle parti nei termini assegnati;
parte appellante, anzi, nelle note conclusive ha espressamente richiesto di riconoscere “, secondo una corretta applicazione delle tabelle allegate al D.M. 12.07.2000, una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 9% “ .
A sua volta la difesa dell' si è limitata a evidenziare che la valutazione peritale CP_1 avrebbe potuto dare luogo a un accoglimento solo parziale dell'appello e attesa la differenza minima di quantificazione dei postumi rispetto alla CTU di primo grado
(il 9 % invece che l' 8 % già riconosciuto dall' in sede amministrativa) ha CP_1 chiesto che le spese di lite di entrambi i gradi giudizio vengano compensate.
Ciò posto, il Collegio condivide e fa proprie le valutazioni del CTU, che appaiono immuni da vizi logici e coerenti con l'esame obiettivo e funzionale riportato nella relazione, con specificazione delle escursioni articolari del busto;
del tutto correttamente il CTU ha proceduto a una valutazione complessiva delle patologie essendo esse funzionalmente in concorso tra loro, interessando le menomazioni lo stesso organo o lo stesso apparato. L'appello è pertanto meritevole di accoglimento nei limiti indicati dalla CTU, con conseguente condanna dell' alla corresponsione in favore del Sig. CP_1 [...]
dell' indennizzo per danno biologico nella misura del 9 %. Parte_1
Il secondo motivo di gravame, diretto a contestare l'avere previsto la facoltà dell' di ripetizione delle spese di CTU nei confronti del ricorrente, pur in CP_1 presenza della dichiarazione di cui all' art. 152 disp. att. c.p.c. , viene assorbito dal nuovo regolamento delle spese processuali che consegue al parziale accoglimento del gravame.
Ritiene questa Corte che il riconoscimento di una misura maggiore anche se minima rispetto a quanto riconosciuto in via amministrativa giustifichi una compensazione fino alla metà delle spese processuali dei due gradi , con condanna dell' al CP_1 rimborso della frazione residua;
liquidazione delle spese nell' intero come da dispositivo (DM n. 147/2022 , III scaglione, nei minimi stante la semplicità delle questioni)
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 961/2021 pubblicata il 07/10/2021 dal Tribunale di Locri:
1)in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' alla corresponsione in favore dell' appellante dell' indennizzo CP_1 per danno biologico nella misura del 9 % , oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
2) liquida le spese di lite nell'intero per il primo grado in € 2.695,5 e per l'appello in € 2.904,5 e pone la metà di dette spese, con IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, a carico dell' , con distrazione in favore dell'avv. Annamaria CP_1
Tropiano, compensando la quota residua;
3)pone nell'intero a carico dell' i compensi liquidati per consulenze nei due CP_1 gradi, per il primo come già liquidate dal Tribunale e per l'appello come liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Dott. Massimo Gullino
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott. Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 961/2021 pubblicata il 07/10/2021 dal Tribunale di Locri vertente
TRA
nato a [...] il [...], (Cod. Parte_1
Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria C.F._1
Tropiano, che indica il numero di fax: 0964/415627 e la casella PEC
per le comunicazioni Email_1
-appellante -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
[...]
D'Agostino, che indica il n. 0965/363206 di fax e la casella PEC quali recapiti per le comunicazioni Email_2
- appellato –
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
con ricorso depositato il 13.08.2018, R.G. 2592/2018, adiva il Parte_1
Tribunale di Locri al fine di vedere accertato e dichiarato, previo riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate, il suo stato di inabilità permanente nella misura del 14% o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa.
Chiedeva la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni , con CP_1 vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 961/2021 pubblicata il 07/10/2021, il Tribunale di Locri ha rigettato il ricorso, riconoscendo al ricorrente, sulla base della documentazione in atti e della CTU espletata, una percentuale di invalidità totale dell' 8%, pari a quella già accertata in via amministrativa;
ha compensato le spese di lite e posto a carico dell' , con diritto di ripetizione sul ricorrente, le spese della CTU. CP_1
Appello.
Avverso la sentenza ha proposto appello per i motivi di seguito trattati, Pt_1 chiedendo la rinnovazione della CTU in questo grado.
Ha resistito l' , opponendosi al rinnovo della CTU. CP_1
Espletata consulenza medica, la causa è stata assunta in riserva alla scadenza del termine del 18.10.2024 ai sensi dell' art. 127 ter cpc;
la riserva è' stata sciolta nella camera di consiglio del 25.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha lamentato l'erronea valutazione medico legale effettuata dal
Consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado, cui era stato devoluta solo la valutazione del danno biologico da discopatie, di origine lavorativa già accertata in sede amministrativa;
in particolare, deduceva che la quantificazione del danno biologico sarebbe stata non rispettosa della normativa in materia, atteso che le Tabelle di valutazione del danno biologico di cui al DPR 30 giugno 1965,
n°1124 e successivo D.L. n° 38 del 23 febbraio 2000, che con riferimento alle patologie denunciate _ ernie discali, a carico di L5/S1 e L4/L5 Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti nel codice 213, attribuiscono un punteggio fino a 12.
Ha ritenuto altresì che il CTU, pur riconoscendo l'esistenza delle due discopatie, non ha attribuito il punteggio previsto per ogni singola ernia discale lombo-sacrale accertata, che doveva essere moltiplicato per il numero delle ernie accertate, per una valutazione di danno biologico non inferiore al 14 %. Attesa la specificità dei motivi di gravame, questa Corte ha disposto CTU medico- legale, assegnando al Dott. il quesito così formulato : Persona_1
“ riesaminare l'esito della consulenza tecnica espletata in primo grado (che ha confermato la percentuale dei postumi da malattia professionale riconosciuti dall' in via amministrativa) alla luce degli specifici motivi svolti alle pagg. CP_1
4-7 dell'atto di appello, per determinare l'entità dei postumi permanenti”.
Il CTU , sulla base dell'esame obiettivo del ricorrente e della documentazione sanitaria versata in atti ha accertato che l'appellante è affetto da: Ernia discale
L5-S1 paramediana postero-laterale ed intraforaminale dx - protrusione discale
L4-L5 intraforaminale sx.
Il CTU si è poi soffermato sulla natura professionale delle patologie denunciate, invero superfluamente posto che in questo grado restava controversa la mera quantificazione dei postumi, sulla quale il nuovo perito si è discostato, sia pure di poco, dal giudizio reso in prime cure, ritenendo una misura del danno biologico pari al 9 % , calcolato con formula salomonica, essendo le infermità plurime e concorrenti (- Ernia discale L5-S1 paramediana postero-laterale ed intraforaminale dx;
- protrusione discale L4-L5 intraforaminale sx)
Sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non sono state presentate osservazioni critiche e contestazioni da alcuna delle parti nei termini assegnati;
parte appellante, anzi, nelle note conclusive ha espressamente richiesto di riconoscere “, secondo una corretta applicazione delle tabelle allegate al D.M. 12.07.2000, una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 9% “ .
A sua volta la difesa dell' si è limitata a evidenziare che la valutazione peritale CP_1 avrebbe potuto dare luogo a un accoglimento solo parziale dell'appello e attesa la differenza minima di quantificazione dei postumi rispetto alla CTU di primo grado
(il 9 % invece che l' 8 % già riconosciuto dall' in sede amministrativa) ha CP_1 chiesto che le spese di lite di entrambi i gradi giudizio vengano compensate.
Ciò posto, il Collegio condivide e fa proprie le valutazioni del CTU, che appaiono immuni da vizi logici e coerenti con l'esame obiettivo e funzionale riportato nella relazione, con specificazione delle escursioni articolari del busto;
del tutto correttamente il CTU ha proceduto a una valutazione complessiva delle patologie essendo esse funzionalmente in concorso tra loro, interessando le menomazioni lo stesso organo o lo stesso apparato. L'appello è pertanto meritevole di accoglimento nei limiti indicati dalla CTU, con conseguente condanna dell' alla corresponsione in favore del Sig. CP_1 [...]
dell' indennizzo per danno biologico nella misura del 9 %. Parte_1
Il secondo motivo di gravame, diretto a contestare l'avere previsto la facoltà dell' di ripetizione delle spese di CTU nei confronti del ricorrente, pur in CP_1 presenza della dichiarazione di cui all' art. 152 disp. att. c.p.c. , viene assorbito dal nuovo regolamento delle spese processuali che consegue al parziale accoglimento del gravame.
Ritiene questa Corte che il riconoscimento di una misura maggiore anche se minima rispetto a quanto riconosciuto in via amministrativa giustifichi una compensazione fino alla metà delle spese processuali dei due gradi , con condanna dell' al CP_1 rimborso della frazione residua;
liquidazione delle spese nell' intero come da dispositivo (DM n. 147/2022 , III scaglione, nei minimi stante la semplicità delle questioni)
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 961/2021 pubblicata il 07/10/2021 dal Tribunale di Locri:
1)in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' alla corresponsione in favore dell' appellante dell' indennizzo CP_1 per danno biologico nella misura del 9 % , oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
2) liquida le spese di lite nell'intero per il primo grado in € 2.695,5 e per l'appello in € 2.904,5 e pone la metà di dette spese, con IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, a carico dell' , con distrazione in favore dell'avv. Annamaria CP_1
Tropiano, compensando la quota residua;
3)pone nell'intero a carico dell' i compensi liquidati per consulenze nei due CP_1 gradi, per il primo come già liquidate dal Tribunale e per l'appello come liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Dott. Massimo Gullino