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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1627 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
C.F. Parte_1 P.IVA_1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Monica Maragno e Nicola Antonio Manno e
CF/p.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante P.IVA_2
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla.
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 29920249009094423000, notificata il giorno 28.08.2024, limitatamente ai carichi previdenziali portati da n. 15 avvisi di addebito in ricorso meglio indicati. L'opponente eccepisce l'avvenuta prescrizione dei crediti contributivi in essi incorporati e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta.
Si è costituito in giudizio l' il quale chiede ordinarsi l'integrazione del CP_1 contraddittorio con l' . Controparte_2
Chiede inoltre il rigetto del ricorso nel merito.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va preliminarmente esaminata l'eccezione di disintegrità del contraddittorio sollevata dall' per la mancata chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate CP_1
Riscossione. Si deve al riguardo premettere che in materia di obbligazioni per contributi previdenziali, allorché il debitore impugni l'intimazione di pagamento emessa dall'Ente riscossore, eccependo la mancata o irregolare notifica dell'atto presupposto ovvero la intervenuta prescrizione o altra causa d'estinzione (avvenuto
1 pagamento anche parziale, stralcio o altro) del credito in esso incorporato, senza far valere vizi che attengano alla procedura esecutiva, così instaurando un giudizio d'opposizione ex art. 615 c.p.c., la legittimazione processuale passiva spetta esclusivamente all'Istituto previdenziale, che è l'ente impositore e il titolare del credito. In sostanza, in linea con l'insegnamento della giurisprudenza, tutte le volte in cui la controversia non riguardi vizi formali di atti propri dell' e non Controparte_3 coinvolga pertanto in alcun modo una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma sia circoscritta esclusivamente ad un'azione d'accertamento negativo del credito contributivo, rimane escluso un litisconsorzio necessario del detto Ente e dell'Istituto previdenziale, tanto più che una eventuale decisione negativa sulla esistenza del credito avrebbe effetto anche nei confronti dell' , Controparte_3 nonostante la sua mancata partecipazione al giudizio (Cass. civ. Sez. II n. 16425/2019; Sez. I n. 13929/2019; Sez. Lavoro n. 24613/2020). Nella specie il giudizio riguarda esclusivamente l'esistenza del credito, senza che si faccia questione circa la ritualità di atti esecutivi, mancano dunque i presupposti per la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda e rispetto alla quale la notifica del ricorso integra solo una denuntiatio litis. Non può indurre a diversa conclusione l'eventualità responsabilità dell'Agenzia per omessa interruzione del termine di prescrizione, perché tale questione riguarderebbe i soli rapporti interni fra tale Ente e l e non coinvolgerebbe CP_1
l'odierna parte ricorrente.
Quanto al merito, va anzitutto dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo ai contributi di cui agli avvisi di addebito indicati in ricorso ai nn.
1-4 in ragione del loro pagamento eseguito da parte ricorrente successivamente alla spiegata opposizione. Si tratta più precisamente dei carichi di cui agli avvisi nn. 59920190000281388000, 59920190000333956000, 59920190000757211000 e 59920190003972377000 e che risultano soddisfatti, giusta quietanze allegate alla memoria depositata dall'opponente in data 21.11.2024, senza che l' abbia al riguardo sollevato CP_1 alcuna contestazione.
Per quel che concerne gli altri avvisi di addebito, e cioè quelli indicati ai nn. 5 e seguenti del ricorso, risulta che essi sono stati notificati tra il dicembre 2019 e l'ottobre 2023. L'intimazione oggi opposta dunque, notificata il 28.8.2024, ha tempestivamente interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi in essi incorporati. Con riguardo a tali altri avvisi, il ricorso va pertanto respinto, risultando infondata l'eccezione di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 26.000 ed € 52.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
2
PQM
- Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande riferite agli avvisi di addebito nn. 59920190000281388000, 59920190000333956000, 59920190000757211000 e 59920190003972377000 in quanto titoli incorporanti crediti contributivi già soddisfatti.
- Respinge il ricorso quanto al resto;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in € 4.638,00 oltre iva, CPA e spese generali. CP_1
Trapani, 28.4.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
C.F. Parte_1 P.IVA_1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Monica Maragno e Nicola Antonio Manno e
CF/p.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante P.IVA_2
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla.
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 29920249009094423000, notificata il giorno 28.08.2024, limitatamente ai carichi previdenziali portati da n. 15 avvisi di addebito in ricorso meglio indicati. L'opponente eccepisce l'avvenuta prescrizione dei crediti contributivi in essi incorporati e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta.
Si è costituito in giudizio l' il quale chiede ordinarsi l'integrazione del CP_1 contraddittorio con l' . Controparte_2
Chiede inoltre il rigetto del ricorso nel merito.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va preliminarmente esaminata l'eccezione di disintegrità del contraddittorio sollevata dall' per la mancata chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate CP_1
Riscossione. Si deve al riguardo premettere che in materia di obbligazioni per contributi previdenziali, allorché il debitore impugni l'intimazione di pagamento emessa dall'Ente riscossore, eccependo la mancata o irregolare notifica dell'atto presupposto ovvero la intervenuta prescrizione o altra causa d'estinzione (avvenuto
1 pagamento anche parziale, stralcio o altro) del credito in esso incorporato, senza far valere vizi che attengano alla procedura esecutiva, così instaurando un giudizio d'opposizione ex art. 615 c.p.c., la legittimazione processuale passiva spetta esclusivamente all'Istituto previdenziale, che è l'ente impositore e il titolare del credito. In sostanza, in linea con l'insegnamento della giurisprudenza, tutte le volte in cui la controversia non riguardi vizi formali di atti propri dell' e non Controparte_3 coinvolga pertanto in alcun modo una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma sia circoscritta esclusivamente ad un'azione d'accertamento negativo del credito contributivo, rimane escluso un litisconsorzio necessario del detto Ente e dell'Istituto previdenziale, tanto più che una eventuale decisione negativa sulla esistenza del credito avrebbe effetto anche nei confronti dell' , Controparte_3 nonostante la sua mancata partecipazione al giudizio (Cass. civ. Sez. II n. 16425/2019; Sez. I n. 13929/2019; Sez. Lavoro n. 24613/2020). Nella specie il giudizio riguarda esclusivamente l'esistenza del credito, senza che si faccia questione circa la ritualità di atti esecutivi, mancano dunque i presupposti per la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda e rispetto alla quale la notifica del ricorso integra solo una denuntiatio litis. Non può indurre a diversa conclusione l'eventualità responsabilità dell'Agenzia per omessa interruzione del termine di prescrizione, perché tale questione riguarderebbe i soli rapporti interni fra tale Ente e l e non coinvolgerebbe CP_1
l'odierna parte ricorrente.
Quanto al merito, va anzitutto dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo ai contributi di cui agli avvisi di addebito indicati in ricorso ai nn.
1-4 in ragione del loro pagamento eseguito da parte ricorrente successivamente alla spiegata opposizione. Si tratta più precisamente dei carichi di cui agli avvisi nn. 59920190000281388000, 59920190000333956000, 59920190000757211000 e 59920190003972377000 e che risultano soddisfatti, giusta quietanze allegate alla memoria depositata dall'opponente in data 21.11.2024, senza che l' abbia al riguardo sollevato CP_1 alcuna contestazione.
Per quel che concerne gli altri avvisi di addebito, e cioè quelli indicati ai nn. 5 e seguenti del ricorso, risulta che essi sono stati notificati tra il dicembre 2019 e l'ottobre 2023. L'intimazione oggi opposta dunque, notificata il 28.8.2024, ha tempestivamente interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi in essi incorporati. Con riguardo a tali altri avvisi, il ricorso va pertanto respinto, risultando infondata l'eccezione di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 26.000 ed € 52.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
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PQM
- Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande riferite agli avvisi di addebito nn. 59920190000281388000, 59920190000333956000, 59920190000757211000 e 59920190003972377000 in quanto titoli incorporanti crediti contributivi già soddisfatti.
- Respinge il ricorso quanto al resto;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in € 4.638,00 oltre iva, CPA e spese generali. CP_1
Trapani, 28.4.2025 Il giudice
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