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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/07/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 704/2022 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e diefso dall'avv. Biagio Bruno, C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Nicolò Gallo n. 2/E, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante in via principale,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
e nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Pirrello, C.F._3 elettivamente domiciliati in Palermo, via Di Stefano n. 19, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 appellanti in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 20 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Biagio Bruno per : Parte_1
“Si precisano, quindi, le conclusioni riportandosi a quanto già dedotto in seno alle Note di trattazione scritta per l'udienza del 19.1.2024, e, in particolare, a tutte le domande, eccezioni ed argomentazioni di cui agli atti e verbali di causa, e specificatamente di cui all'atto di appello introduttivo del presente giudizio e all'eccezione di inammissibilità dell'avverso appello incidentale tardivo già formulata nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 9.9.2022, con il rigetto delle avverse domande, eccezioni e difese, in quanto inammissibili e comunque infondate, e con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio. Si chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni e/o argomentazioni nuove e/o su nuova documentazione. Con l'emissione di ogni e qualsiasi provvedimento e statuizione inerente e conseguenziale”;
avv. Daniele Pirrello per e Controparte_1 Controparte_2
“… si conclude per l'accoglimento dell'Appello incidentale e nelle eccezioni ivi formulate che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'08 aprile 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3865/2021 Reg. Sent., dell'08
2 ottobre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 10658/2019 R.G..
Con comparsa depositata il 14 luglio 2022, si costituivano e Controparte_1
i quali proponevano appello incidentale. Controparte_2
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2 dinanzi al Tribunale di Palermo esponendo:
[...]
- di avere sottoscritto con i convenuti, in data 08 giugno 2010, un contratto preliminare di compravendita, integrato da altra scrittura privata in pari data, con cui si era impegnato ad acquistare dai predetti un immobile sito in Palermo, Largo delle Tortore n. 5 (in catasto al foglio 83, p.lla 873 sub 2 e p.lle 874 e 875, ora p.lla 2115 sub 87);
- che nel contratto si erano previsti il prezzo della vendita in €65.000,00 e la stipula del definitivo entro la data, meramente indicativa, del 31 marzo 2012;
- di avere versato ai promittenti venditori a titolo di caparra ed in conto prezzo la complessiva somma di €20.000,00, di cui €10.000,00 alla sottoscrizione ed €10.000,00 in data 08 novembre 2011;
- di essere rimasto, quindi, in attesa della regolarizzazione, da parte dei convenuti, della documentazione amministrativa necessaria per la stipula del rogito notarile;
- di aver ottenuto, con la sottoscrizione del preliminare, il possesso (sia pure non esclusivo) dell'immobile e, nella prospettiva di rivenderlo una volta stipulato il definitivo, di avere, d'accordo con gli fra CP_1 giugno 2011 e giugno 2012, fatto effettuare lavori di ristrutturazione (quali rifacimento impianti idrico ed elettrico e pavimentazione), anticipandone il costo complessivo di €9.000,00 circa;
- che, dopo i lavori, avendo nelle more perso le chiavi dell'appartamento, aveva chiesto ai convenuti di consentirgli di accedervi con una persona interessata all'acquisto (che prima della ristrutturazione aveva già visitato l'immobile), circostanza che si era verificata nell'aprile 2017;
3 - che, nell'aprile 2017, aveva saputo che gli contravvenendo alle CP_1 obbligazioni assunte, avevano venduto il bene, con atto pubblico del 19 gennaio 2018, a terzi (tali e e, negli anni precedenti, Per_1 Per_2 avevano affidato l'incarico di reperire un compratore all'Agenzia Immobiliare Toscano,
e chiedendo al giudice adito di:
A) – ritenere e dichiarare, con ogni e qualsiasi statuizione, il diritto del Sig. Pt_1
a recedere ex art. 1385, comma 2 c.c., dal contratto preliminare di
[...] compravendita stipulato in data 8.6.2010 con i Sigg.ri e Controparte_1 [...] per inadempimento dei promittenti venditori, e ciò per i motivi tutti e CP_2 per ciascuno di essi in narrativa dedotti, che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti e nei quali ad ogni effetto si insiste;
- Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto del Sig. ai sensi Parte_1 dell'art. 1385, comma 2 c.c., alla corresponsione da parte die Sigg.ri Controparte_1
e della somma dallo stesso a suo tempo versata ai promittenti Controparte_2 venditori a titolo di caparra pari ad €20.000,00 aumentata del doppio, per un importo complessivo di €40.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- Conseguentemente, condannare i Sigg.ri e in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. della somma di Parte_1
€40.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, pari al doppio della caparra di €20.000,00 dallo stesso versata ai promittenti venditori;
- in subordine, condannare i Sigg.ri e in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, al pagamento in favore del Sig. della somma di Parte_1
€20.000,00, pari al doppio della caparra di €10.000,00 dallo stesso a suo tempo versata ai promittenti venditori, oltre che alla restituzione della ulteriore somma di
€10.000,00 versata dal Sig. in data 8.11.2010, per un totale di Pt_1
€30.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- Condannare, sempre e comunque e con ogni e qualsiasi statuizione, i Sigg.ri
[...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. CP_2 Controparte_1
oltre che del doppio della caparra e delle eventuali somme versate Parte_1 in conto prezzo, della ulteriore somma di €9.000,00, pari al costo anticipato dall'attore dei lavori di ristrutturazione eseguiti d'accordo con i promittenti venditori nell'immobile sito in Palermo, Largo delle Tortore n. 5, ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dagli atti di causa e che l'adita Giustizia riterrà di liquidare anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al
4 soddisfo; B) – In subordine, ritenere e dichiarare con ogni e qualsiasi statuizione la risoluzione ex artt. 1453 e ss. c.c. del contratto preliminare stipulato in data 8.6.2010 tra il Sig. e i Sigg.ri e per Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 inadempimento dei promittenti venditori, e ciò per i motivi tutti e per ciascuno di essi dedotti nella narrativa che precede, che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti ed in cui ad ogni effetto si insiste;
- Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto del Sig. al risarcimento Parte_1 di tutti i danni dallo stesso subiti e subendi, danni che si quantificano complessivamente in €32.050,00, di cui €20.000,00 a titolo di restituzione delle somme versate ai promittenti venditori in conseguenza della stipula del contratto preliminare, €9.000,00 a titolo di rimborso delle somme anticipate dal Sig. Pt_1 per la ristrutturazione e le migliorie apportate all'immobile, €50,00 per spese di mediazione, ed €3.000,00 a titolo di danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore somma che l'adita Giustizia riterrà di liquidare anche in via equitativa, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo;
C) – In via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare con ogni e qualsiasi statuizione il diritto del Sig. alla restituzione, anche a titolo di Parte_1 arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., da parte dei Sigg.ri e Controparte_1 di tutte le somme dallo stesso versate in conseguenza della Controparte_2 stipula del contratto preliminare di vendita e in vista della conclusione dell'affare;
- Conseguentemente, condannare i Sigg.ri e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, a restituire al Sig. tutte le somme da questi versate Parte_1 in conseguenza della stipula del contratto preliminare di compravendita, per un importo complessivo di €29.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa in esito alle risultanze processuali e da liquidarsi anche in via equitativa, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Si costituivano in giudizi e i quali Controparte_1 Controparte_2 deducevano:
- che risultava provata solo la corresponsione della somma di €10.000,00 a titolo di caparra indicata nel contratto, mentre l'attore si era reso inadempiente del pagamento del residuo prezzo pattuito;
- che i presunti lavori eseguiti nell'immobile da non erano stati Pt_1 autorizzati dai proprietari, né in via amministrativa;
5 - che, con atto di diffida e costituzione in mora del 12/02/2014, consegnato in data 26/02/2014, avevano invitato il promittente acquirente a procedere con tutte le formalità necessarie alla stipula del contratto definitivo, manifestando così la volontà di attribuire al termine indicato nel preliminare natura essenziale e non semplice o indicativa, ma che la diffida era rimasta priva di riscontro;
- che fra la data indicata nella diffida e l'esperimento della procedura di mediazione erano trascorsi ben quattro anni in cui era rimasto Pt_1 inerte,
e chiedendo:
“Preliminarmente, ritenere e dichiarare il contratto preliminare risolto di diritto per qualsivoglia statuizione rinvenibile nella premessa e in particolar modo in forza della decorrenza del termine indicato dai convenuti sia in seno al Preliminare che in seno alla Diffida ad adempiere. In Subordine, Ritenere e dichiarare la risoluzione del Preliminare di vendita per inadempimento del sig consistito nel non aver corrisposto gli ulteriori acconti, per Pt_1 aver violato il contratto preliminare nella parte in cui vietava la esecuzione di opere e interventi di ristrutturazione senza il consenso dei proprietari, per aver eseguito degli interventi senza alcuna autorizzazione amministrativa. In via ulteriormente subordinata, Ritenere e dichiarare il contratto preliminare risolto di diritto per inadempimento del sig. per facta concludentia per aver manifestato Pt_1 tacitamente la propria volontà a non eseguire il preliminare di vendita. Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto dei signori a trattenere a titolo di CP_1 risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del sig. le somme ricevute a Pt_1 titolo di caparra da quest'ultimo. Con riserva di precisare, modificare e integrare le domande e le eccezioni formulate e di integrare i mezzi istruttori, alla luce delle difese spiegate ex adverso ai sensi dell'art. 183, comma 6”.
In sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c., i convenuti, a parziale modifica, così concludevano:
“A maggiore specificazione delle domande proposte in sede di comparsa di costituzione e risposta. Ritenere e dichiarare legittimo il diritto di recesso esercitato dai convenuti a causa dell'inadempimento dell'attore e a causa della chiara volontà manifestata dall'attore di non
6 voler più stipulare l'atto definitivo per le ragioni tutte esposte in premessa. Ritenere e dichiarare risolto il contratto preliminare e la scrittura privata dell'08/06/2010 e per l'effetto, ritenere e dichiarare legittimo il diritto dei convenuti a trattenere la caparra confirmatoria, pari a €.20.000,00. In Subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, ritenere e dichiarare il contratto preliminare e la scrittura privata stipulate tra le parti risolte per inadempimento di parte attrice e per la chiara volontà manifestata dall'attore di non voler dare seguito al contratto per facta concludentia. In Subordine, Ritenere e dichiarare la risoluzione del Preliminare di vendita per inadempimento del sig consistito nel non aver corrisposto gli ulteriori acconti, per Pt_1 aver violato il contratto preliminare nella parte in cui vietava la esecuzione di opere e interventi di ristrutturazione senza il consenso dei proprietari, per aver eseguito degli interventi senza alcuna autorizzazione amministrativa. In via ulteriormente subordinata, Ritenere e dichiarare il contratto preliminare risolto di diritto per inadempimento del sig. per facta concludentia per aver manifestato Pt_1 tacitamente la propria volontà a non eseguire il preliminare di vendita. Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto dei signori a trattenere a titolo di risarcimento del danno derivante CP_1 dall'inadempimento del sig. le somme ricevute da quest'ultimo quale danno Pt_1 patrimoniale determinato equitativamente”.
Istruita la causa anche a mezzo di prove testimoniali, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
“In parziale accoglimento della domanda subordinata di arricchimento sine causa dei convenuti, proposta da: con atto di : citazione del 6/06/2019 Parte_1
e rigettata la domanda principale del medesimo attore per infondatezza, condanna CP_1
e al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
[...] Controparte_3
15.050,00 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Condanna i convenuti a rifondere l'attore di un terzo delle spese di causa, in motivazione indicate in complessivi euro 7.814,00 di cui € 560,00 per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge, compensati fra le parti due terzi di esse. Sentenza esecutiva ope legis”.
*****
Preliminarmente, va esaminato il motivo dell'impugnazione con cui Parte_1
eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per avere il
[...]
Tribunale, con ordinanza del 20 maggio 2021, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la decisione mediante trattazione scritta, senza
7 disporre la discussione orale della stessa, salvo poi deciderla ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il motivo è fondato.
Il giudice di primo grado, con la richiamata ordinanza, ha disposto il rinvio della causa “per la precisazione delle conclusioni e la decisione mediante trattazione scritta ex lett. h) del comma 7° dell'art. 83 del D.l. 17.03.2020 n° 18”.
Dopo alcuni rinvii, disposti “per la medesima attività”, all'udienza dell'08 ottobre 2021, anch'essa tenutasi nella forma cartolare, il Tribunale ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicando il dispositivo unitamente alle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Di fatto, il giudicante è pervenuto alla decisione, da un lato, senza indicare e consentire alle parti la discussione della causa, dall'altro non assegnando loro (come il mero rinvio “per la precisazione delle conclusioni e la decisione” avrebbe lasciato intendere) i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Al riguardo, la Suprema Corte si è espressa sancendo il principio per cui: “La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. senza previo invito delle parti a discutere oralmente la causa è nulla, perché la discussione, sostituendo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è essenziale per un'adeguata tutela del diritto di difesa”.
Va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, circostanza che, non comportando la regressione del procedimento al primo grado, impone alla Corte di riesaminare le contrapposte domande formulate dalle parti, peraltro riproposte da entrambe con le rispettive impugnazioni principale ed incidentale.
Sempre in via preliminare, va rilevata la tempestività delle domande riconvenzionali spiegate da e Controparte_1 Controparte_2
Contrariamente a quanto affermato in sentenza, infatti, la relativa comparsa di costituzione risulta depositata, il 15 ottobre 2019 (martedì), nel rispetto del termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (per il 04 novembre 2019), ossia, esattamente, nel
8 ventesimo giorno precedente.
Nel merito, risulta fondata la domanda tesa alla declaratoria della legittimità del recesso dal contratto preliminare da parte dei promittenti venditori, come da modifica operata in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. (sulla ammissibilità di simile domanda, peraltro non contestata dalla controparte, cfr. la più recente giurisprudenza in ordine alla emendatio libelli, nonché Cass. Civ., sez. II, n. 21317/2024, in ordine al rapporto fra azione di risoluzione ed azione di recesso).
Dalla documentazione versata in atti emerge che, con una scrittura privata denominata “preliminare di compravendita” sottoscritta l'08 giugno 2010,
e e convenivano che Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
i primi avrebbero venduto al secondo l'appartamento oggetto di causa, per il prezzo complessivo di €65.000,00.
Le parti davano atto, altresì, del versamento di una caparra di €10.000,00 da parte del promittente acquirente e ponevano in capo a questi l'obbligo di corrispondere ulteriori €20.000,00 entro il mese di ottobre.
Infine, si prevedeva che il rimanente importo di €35.000,00 fosse corrisposto
“alla stipula del contratto definitivo che si prevede entro il 31/3/2012”.
La data del 30 gennaio 2012 veniva indicata nella coeva scrittura pure firmata dalle stesse parti.
Risulta pacifica la corresponsione, da parte del , sia della somma di Pt_1
€10.000,00 in contemporanea con la redazione delle scritture, sia, alfine, dell'ulteriore importo di €10.000,00 nel novembre 2011 (riguardo alla quale, a fronte dell'iniziale disconoscimento della firma apposta in calce alla espressione
“in data 8/11/11 ricevo la somma di €10.000,00”, all'udienza del 25 novembre 2019
ha riconosciuto la propria sottoscrizione). Controparte_1
Emerge, poi, che, per un lungo periodo nessuna delle parti ha assunto iniziative concrete per pervenire alla stipula del contratto definitivo, con ciò superandosi ampiamente i termini, certamente non ritenuti essenziali dalle parti, di gennaio/marzo 2012.
9 In data 26 febbraio 2014, i promittenti venditori facevano recapitare al promittente acquirente una nota con cui lo diffidavano alla stipula del definitivo entro e non oltre 15 giorni, con l'avviso che in difetto si sarebbero rivolti all'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Tale atto, che non integra certamente i requisiti della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., idonea a fissare un termine per l'adempimento, trascorso il quale il contratto si risolve di diritto (difettando, a tacer d'altro, la dichiarazione che decorso inutilmente detto termine il contratto si sarebbe inteso senz'altro risolto), segna però il limite al di là del quale il contegno del può Pt_1 considerarsi inadempiente agli obblighi assunti con le scritture private.
Il predetto, infatti, pur espressamente messo in mora, non risulta in alcun modo aver riscontrato la chiara iniziativa della controparte, tenendo un comportamento inerte protrattosi per quasi tre anni fino a che, nel gennaio 1987, gli ritenendosi liberi dai vincoli contrattuali a seguito CP_1 dell'inadempimento della controparte, avevano ceduto l'immobile a terzi.
In proposito, va detto che è risultata del tutto sfornita di prova l'allegazione dell'attore, oltre tutto anche ampiamente generica, riguardo alla necessità di attendere la “regolarizzazione da parte dei promittenti venditori della documentazione amministrativa necessaria per procedere alla formalizzazione della compravendita con la stipula del rogito notarile”.
Non è poi andato a buon fine il tentativo di dimostrare che gli siano CP_1 stati consapevoli, anche dopo l'invio della diffida, del fatto che il Pt_1 continuasse a far visionare l'immobile a suoi potenziali acquirenti (per quanto la circostanza, anche se provata, non escluderebbe di per sé l'inadempimento del promittente acquirente).
Al riguardo, il teste , premesso di aver visionato la casa fra Testimone_1 giugno 2010 e giugno 2011, ha riferito di esservi tornato, ma di non essere in grado di collocare l'episodio nel tempo, nè di indicare chi fossero la o le altre persone presenti insieme al (“C'erano una o due persone presenti ma io ero Pt_1 andato sul posto col sig. Non ho avuto scambi di parole con tali persone. Non Pt_1 ricorso se fossero un uomo o una donna o entrambi”).
A fronte della descritta condotta inadempiente del promittente acquirente, non
10 si rinvengono comportamenti di analogo tenore da parte dei proprietari del bene.
La circostanza che questi, nel luglio 2015 (come riferito dal teste Tes_2
), a distanza di oltre tre anni dai termini sia pure non essenziali indicati
[...] nelle scritture e comunque dopo quasi un anno e mezzo dalla formale messa in mora, abbiano incaricato una agenzia al fine di reperire possibili acquirenti alternativi non implica alcun inadempimento, non escludendo la possibilità di procedere, in ogni caso, alla pattuita vendita con il Pt_1
Per quanto detto, si è dunque in presenza di un inadempimento, da parte di quest'ultimo, agli obblighi di stipula e di pagamento assunti con le scritture dell'08 giugno 2010, connotato da indubbia gravità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., tenuto conto del lungo protrarsi dello stesso e dell'intuibile interesse della controparte a perfezionare il definitivo o a reperire, altrimenti, altri acquirenti del bene.
Legittimamente, pertanto, i promittenti venditori si sono avvalsi del diritto di recedere dal contratto, ex art. 1385 c.c., e va, pertanto, riconosciuto loro il diritto a trattenere la caparra (così espressamente definita ed in ogni caso pacificamente ritenuta tale) di €10.000,00, corrisposta in occasione della firma del preliminare.
La risoluzione del contratto determina, invece, l'obbligo in capo agli stessi di restituire la ulteriore somma di €10.000,00 ricevuta nel novembre CP_1
2011, che non può certamente ritenersi alla stregua di una ulteriore caparra, bensì di mero acconto sul prezzo finale, ed il cui pagamento rimane privo di causa, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo, ex art. 2033 c.c., versando la controparte in condizione di buona fede.
Infine, nessuna rivendicazione può avanzare rispetto ai costi Parte_1 sostenuti per eventuali opere di ristrutturazione eseguite nell'immobile.
Intanto, il contratto preliminare prevedeva che, sino alla stipula del definitivo, l'acquirente si impegnasse a non effettuare alcuna modifica allo stato originario dell'appartamento e che avrebbe potuto eseguire “piccoli lavori di manutenzione, ivi compresi gli eventuali oneri per l'adeguamento degli impianti a norma”.
Dunque, il rifacimento degli impianti elettrico ed idrico, nonché quello della
11 pavimentazione, non possono certo considerarsi piccoli lavori di manutenzione o di mero adeguamento alle norme, in quanto tali già assentiti in sede di preliminare.
In ogni caso, la prova dell'avvenuta esecuzione di tali opere non è stata adeguatamente offerta.
Pressochè nessun valore può, infatti, annettersi alle sole dichiarazioni del teste
, il quale ha riferito di aver eseguito, appunto, il rifacimento Testimone_3 degli impianti idrico ed elettrico e della pavimentazione, la stesura dell'intonaco delle mura e la sostituzione dei fognoli di cemento, e di avere percepito un compenso di €9.000,00.
A supporto di tali affermazioni, la parte interessata non ha provato in alcun modo l'esecuzione del pagamento, né ha prodotto fotografie, stati di avanzamento lavori, ricevute/fatture relative all'acquisto dei materiali idonei a fornire un significativo e tranquillizzante riscontro.
Né sono state rese concrete e specifiche descrizioni dei lavori così genericamente indicati, tali anche da consentire di valutare la congruità di un costo solo declamato ma di cui non vi è prova della corresponsione.
Nessun elemento utile può trarsi neppure dalla già richiamata deposizione del teste e da quella di . Tes_1 Testimone_4
Il primo, alla domanda se fra la prima e la seconda visita dello stabile avesse riscontrato cambiamenti, ha risposto di aver notato “qualcosina di diverso”, senza altro aggiungere.
Il secondo, precisato di ignorare chi sia , ha riferito di aver Parte_1 notato materiali che venivano “portati da fuori” nell'immobile, “calce, terriccio”, in un lasso di tempo non precisamente identificato (“mi sembra tra il 2012, 2015 e 2016”).
******
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e
12 ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione di tali principi, ritiene la Corte che, tenuto conto dell'accoglimento della domanda principale di e Controparte_1 [...]
salvo che per quanto attiene alla ritenzione dell'ulteriore somma di CP_2
€10.000,00 rispetto alla caparra, e del rigetto per il resto delle domande di
, ricorrano le condizioni per disporre la compensazione fra Parte_1 le parti per un quinto delle spese di lite, con condanna del Pt_1 soccombente in maggior misura, al pagamento, in favore di e Controparte_1
dei residui quattro quinti, che si liquidano - tenuto conto Controparte_2 dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €4.560,00 per compensi (scaglione valore da
€26.000,01 a €52.000,00; €1.200,00 per la fase di studio della controversia,
€960,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.120,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.280,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi
€5.440,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.600,00 per la fase di studio della controversia, €1.120,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.280,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.440,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le predette spese vanno distratte in favore dell'avv. Daniele Pirrello, difensore di e che ha reso la dichiarazione di cui Controparte_1 Controparte_2 all'art. 93 c.p.c..
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale proposti, rispettivamente, da e da Parte_1
e avverso la sentenza n. 3865/2021 Reg. Controparte_1 Controparte_2
Sent., pubblicata l'08 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 10658/2019 R.G., così provvede:
13 - in accoglimento dell'appello principale, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- in accoglimento della domanda proposta da e Controparte_1 [...]
dichiara la legittimità del recesso degli stessi dal contratto CP_2 preliminare sottoscritto in data 08 giugno 2010 con Parte_1 ed il diritto alla ritenzione della somma di €10.000,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria;
- condanna e a restituire, in favore Controparte_1 Controparte_2 di , la somma di €10.000,00, oltre interessi al tasso Parte_1 legale dalla domanda al soddisfo;
- rigetta per il resto le domande proposte da;
Parte_1
- dichiara compensate fra le parti per un quinto le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
e dei residui quattro quinti, che Controparte_1 Controparte_2 si liquidano, per il primo grado, in complessivi €4.560,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €5.440,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Daniele Pirrello.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
14
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 704/2022 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e diefso dall'avv. Biagio Bruno, C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Nicolò Gallo n. 2/E, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante in via principale,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
e nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Pirrello, C.F._3 elettivamente domiciliati in Palermo, via Di Stefano n. 19, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 appellanti in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 20 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Biagio Bruno per : Parte_1
“Si precisano, quindi, le conclusioni riportandosi a quanto già dedotto in seno alle Note di trattazione scritta per l'udienza del 19.1.2024, e, in particolare, a tutte le domande, eccezioni ed argomentazioni di cui agli atti e verbali di causa, e specificatamente di cui all'atto di appello introduttivo del presente giudizio e all'eccezione di inammissibilità dell'avverso appello incidentale tardivo già formulata nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 9.9.2022, con il rigetto delle avverse domande, eccezioni e difese, in quanto inammissibili e comunque infondate, e con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio. Si chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni e/o argomentazioni nuove e/o su nuova documentazione. Con l'emissione di ogni e qualsiasi provvedimento e statuizione inerente e conseguenziale”;
avv. Daniele Pirrello per e Controparte_1 Controparte_2
“… si conclude per l'accoglimento dell'Appello incidentale e nelle eccezioni ivi formulate che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'08 aprile 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3865/2021 Reg. Sent., dell'08
2 ottobre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 10658/2019 R.G..
Con comparsa depositata il 14 luglio 2022, si costituivano e Controparte_1
i quali proponevano appello incidentale. Controparte_2
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2 dinanzi al Tribunale di Palermo esponendo:
[...]
- di avere sottoscritto con i convenuti, in data 08 giugno 2010, un contratto preliminare di compravendita, integrato da altra scrittura privata in pari data, con cui si era impegnato ad acquistare dai predetti un immobile sito in Palermo, Largo delle Tortore n. 5 (in catasto al foglio 83, p.lla 873 sub 2 e p.lle 874 e 875, ora p.lla 2115 sub 87);
- che nel contratto si erano previsti il prezzo della vendita in €65.000,00 e la stipula del definitivo entro la data, meramente indicativa, del 31 marzo 2012;
- di avere versato ai promittenti venditori a titolo di caparra ed in conto prezzo la complessiva somma di €20.000,00, di cui €10.000,00 alla sottoscrizione ed €10.000,00 in data 08 novembre 2011;
- di essere rimasto, quindi, in attesa della regolarizzazione, da parte dei convenuti, della documentazione amministrativa necessaria per la stipula del rogito notarile;
- di aver ottenuto, con la sottoscrizione del preliminare, il possesso (sia pure non esclusivo) dell'immobile e, nella prospettiva di rivenderlo una volta stipulato il definitivo, di avere, d'accordo con gli fra CP_1 giugno 2011 e giugno 2012, fatto effettuare lavori di ristrutturazione (quali rifacimento impianti idrico ed elettrico e pavimentazione), anticipandone il costo complessivo di €9.000,00 circa;
- che, dopo i lavori, avendo nelle more perso le chiavi dell'appartamento, aveva chiesto ai convenuti di consentirgli di accedervi con una persona interessata all'acquisto (che prima della ristrutturazione aveva già visitato l'immobile), circostanza che si era verificata nell'aprile 2017;
3 - che, nell'aprile 2017, aveva saputo che gli contravvenendo alle CP_1 obbligazioni assunte, avevano venduto il bene, con atto pubblico del 19 gennaio 2018, a terzi (tali e e, negli anni precedenti, Per_1 Per_2 avevano affidato l'incarico di reperire un compratore all'Agenzia Immobiliare Toscano,
e chiedendo al giudice adito di:
A) – ritenere e dichiarare, con ogni e qualsiasi statuizione, il diritto del Sig. Pt_1
a recedere ex art. 1385, comma 2 c.c., dal contratto preliminare di
[...] compravendita stipulato in data 8.6.2010 con i Sigg.ri e Controparte_1 [...] per inadempimento dei promittenti venditori, e ciò per i motivi tutti e CP_2 per ciascuno di essi in narrativa dedotti, che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti e nei quali ad ogni effetto si insiste;
- Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto del Sig. ai sensi Parte_1 dell'art. 1385, comma 2 c.c., alla corresponsione da parte die Sigg.ri Controparte_1
e della somma dallo stesso a suo tempo versata ai promittenti Controparte_2 venditori a titolo di caparra pari ad €20.000,00 aumentata del doppio, per un importo complessivo di €40.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- Conseguentemente, condannare i Sigg.ri e in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. della somma di Parte_1
€40.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, pari al doppio della caparra di €20.000,00 dallo stesso versata ai promittenti venditori;
- in subordine, condannare i Sigg.ri e in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, al pagamento in favore del Sig. della somma di Parte_1
€20.000,00, pari al doppio della caparra di €10.000,00 dallo stesso a suo tempo versata ai promittenti venditori, oltre che alla restituzione della ulteriore somma di
€10.000,00 versata dal Sig. in data 8.11.2010, per un totale di Pt_1
€30.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- Condannare, sempre e comunque e con ogni e qualsiasi statuizione, i Sigg.ri
[...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. CP_2 Controparte_1
oltre che del doppio della caparra e delle eventuali somme versate Parte_1 in conto prezzo, della ulteriore somma di €9.000,00, pari al costo anticipato dall'attore dei lavori di ristrutturazione eseguiti d'accordo con i promittenti venditori nell'immobile sito in Palermo, Largo delle Tortore n. 5, ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dagli atti di causa e che l'adita Giustizia riterrà di liquidare anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al
4 soddisfo; B) – In subordine, ritenere e dichiarare con ogni e qualsiasi statuizione la risoluzione ex artt. 1453 e ss. c.c. del contratto preliminare stipulato in data 8.6.2010 tra il Sig. e i Sigg.ri e per Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 inadempimento dei promittenti venditori, e ciò per i motivi tutti e per ciascuno di essi dedotti nella narrativa che precede, che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti ed in cui ad ogni effetto si insiste;
- Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto del Sig. al risarcimento Parte_1 di tutti i danni dallo stesso subiti e subendi, danni che si quantificano complessivamente in €32.050,00, di cui €20.000,00 a titolo di restituzione delle somme versate ai promittenti venditori in conseguenza della stipula del contratto preliminare, €9.000,00 a titolo di rimborso delle somme anticipate dal Sig. Pt_1 per la ristrutturazione e le migliorie apportate all'immobile, €50,00 per spese di mediazione, ed €3.000,00 a titolo di danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore somma che l'adita Giustizia riterrà di liquidare anche in via equitativa, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo;
C) – In via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare con ogni e qualsiasi statuizione il diritto del Sig. alla restituzione, anche a titolo di Parte_1 arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., da parte dei Sigg.ri e Controparte_1 di tutte le somme dallo stesso versate in conseguenza della Controparte_2 stipula del contratto preliminare di vendita e in vista della conclusione dell'affare;
- Conseguentemente, condannare i Sigg.ri e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, a restituire al Sig. tutte le somme da questi versate Parte_1 in conseguenza della stipula del contratto preliminare di compravendita, per un importo complessivo di €29.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa in esito alle risultanze processuali e da liquidarsi anche in via equitativa, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Si costituivano in giudizi e i quali Controparte_1 Controparte_2 deducevano:
- che risultava provata solo la corresponsione della somma di €10.000,00 a titolo di caparra indicata nel contratto, mentre l'attore si era reso inadempiente del pagamento del residuo prezzo pattuito;
- che i presunti lavori eseguiti nell'immobile da non erano stati Pt_1 autorizzati dai proprietari, né in via amministrativa;
5 - che, con atto di diffida e costituzione in mora del 12/02/2014, consegnato in data 26/02/2014, avevano invitato il promittente acquirente a procedere con tutte le formalità necessarie alla stipula del contratto definitivo, manifestando così la volontà di attribuire al termine indicato nel preliminare natura essenziale e non semplice o indicativa, ma che la diffida era rimasta priva di riscontro;
- che fra la data indicata nella diffida e l'esperimento della procedura di mediazione erano trascorsi ben quattro anni in cui era rimasto Pt_1 inerte,
e chiedendo:
“Preliminarmente, ritenere e dichiarare il contratto preliminare risolto di diritto per qualsivoglia statuizione rinvenibile nella premessa e in particolar modo in forza della decorrenza del termine indicato dai convenuti sia in seno al Preliminare che in seno alla Diffida ad adempiere. In Subordine, Ritenere e dichiarare la risoluzione del Preliminare di vendita per inadempimento del sig consistito nel non aver corrisposto gli ulteriori acconti, per Pt_1 aver violato il contratto preliminare nella parte in cui vietava la esecuzione di opere e interventi di ristrutturazione senza il consenso dei proprietari, per aver eseguito degli interventi senza alcuna autorizzazione amministrativa. In via ulteriormente subordinata, Ritenere e dichiarare il contratto preliminare risolto di diritto per inadempimento del sig. per facta concludentia per aver manifestato Pt_1 tacitamente la propria volontà a non eseguire il preliminare di vendita. Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto dei signori a trattenere a titolo di CP_1 risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del sig. le somme ricevute a Pt_1 titolo di caparra da quest'ultimo. Con riserva di precisare, modificare e integrare le domande e le eccezioni formulate e di integrare i mezzi istruttori, alla luce delle difese spiegate ex adverso ai sensi dell'art. 183, comma 6”.
In sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c., i convenuti, a parziale modifica, così concludevano:
“A maggiore specificazione delle domande proposte in sede di comparsa di costituzione e risposta. Ritenere e dichiarare legittimo il diritto di recesso esercitato dai convenuti a causa dell'inadempimento dell'attore e a causa della chiara volontà manifestata dall'attore di non
6 voler più stipulare l'atto definitivo per le ragioni tutte esposte in premessa. Ritenere e dichiarare risolto il contratto preliminare e la scrittura privata dell'08/06/2010 e per l'effetto, ritenere e dichiarare legittimo il diritto dei convenuti a trattenere la caparra confirmatoria, pari a €.20.000,00. In Subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, ritenere e dichiarare il contratto preliminare e la scrittura privata stipulate tra le parti risolte per inadempimento di parte attrice e per la chiara volontà manifestata dall'attore di non voler dare seguito al contratto per facta concludentia. In Subordine, Ritenere e dichiarare la risoluzione del Preliminare di vendita per inadempimento del sig consistito nel non aver corrisposto gli ulteriori acconti, per Pt_1 aver violato il contratto preliminare nella parte in cui vietava la esecuzione di opere e interventi di ristrutturazione senza il consenso dei proprietari, per aver eseguito degli interventi senza alcuna autorizzazione amministrativa. In via ulteriormente subordinata, Ritenere e dichiarare il contratto preliminare risolto di diritto per inadempimento del sig. per facta concludentia per aver manifestato Pt_1 tacitamente la propria volontà a non eseguire il preliminare di vendita. Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto dei signori a trattenere a titolo di risarcimento del danno derivante CP_1 dall'inadempimento del sig. le somme ricevute da quest'ultimo quale danno Pt_1 patrimoniale determinato equitativamente”.
Istruita la causa anche a mezzo di prove testimoniali, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
“In parziale accoglimento della domanda subordinata di arricchimento sine causa dei convenuti, proposta da: con atto di : citazione del 6/06/2019 Parte_1
e rigettata la domanda principale del medesimo attore per infondatezza, condanna CP_1
e al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
[...] Controparte_3
15.050,00 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Condanna i convenuti a rifondere l'attore di un terzo delle spese di causa, in motivazione indicate in complessivi euro 7.814,00 di cui € 560,00 per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge, compensati fra le parti due terzi di esse. Sentenza esecutiva ope legis”.
*****
Preliminarmente, va esaminato il motivo dell'impugnazione con cui Parte_1
eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per avere il
[...]
Tribunale, con ordinanza del 20 maggio 2021, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la decisione mediante trattazione scritta, senza
7 disporre la discussione orale della stessa, salvo poi deciderla ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il motivo è fondato.
Il giudice di primo grado, con la richiamata ordinanza, ha disposto il rinvio della causa “per la precisazione delle conclusioni e la decisione mediante trattazione scritta ex lett. h) del comma 7° dell'art. 83 del D.l. 17.03.2020 n° 18”.
Dopo alcuni rinvii, disposti “per la medesima attività”, all'udienza dell'08 ottobre 2021, anch'essa tenutasi nella forma cartolare, il Tribunale ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicando il dispositivo unitamente alle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Di fatto, il giudicante è pervenuto alla decisione, da un lato, senza indicare e consentire alle parti la discussione della causa, dall'altro non assegnando loro (come il mero rinvio “per la precisazione delle conclusioni e la decisione” avrebbe lasciato intendere) i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Al riguardo, la Suprema Corte si è espressa sancendo il principio per cui: “La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. senza previo invito delle parti a discutere oralmente la causa è nulla, perché la discussione, sostituendo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è essenziale per un'adeguata tutela del diritto di difesa”.
Va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, circostanza che, non comportando la regressione del procedimento al primo grado, impone alla Corte di riesaminare le contrapposte domande formulate dalle parti, peraltro riproposte da entrambe con le rispettive impugnazioni principale ed incidentale.
Sempre in via preliminare, va rilevata la tempestività delle domande riconvenzionali spiegate da e Controparte_1 Controparte_2
Contrariamente a quanto affermato in sentenza, infatti, la relativa comparsa di costituzione risulta depositata, il 15 ottobre 2019 (martedì), nel rispetto del termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (per il 04 novembre 2019), ossia, esattamente, nel
8 ventesimo giorno precedente.
Nel merito, risulta fondata la domanda tesa alla declaratoria della legittimità del recesso dal contratto preliminare da parte dei promittenti venditori, come da modifica operata in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. (sulla ammissibilità di simile domanda, peraltro non contestata dalla controparte, cfr. la più recente giurisprudenza in ordine alla emendatio libelli, nonché Cass. Civ., sez. II, n. 21317/2024, in ordine al rapporto fra azione di risoluzione ed azione di recesso).
Dalla documentazione versata in atti emerge che, con una scrittura privata denominata “preliminare di compravendita” sottoscritta l'08 giugno 2010,
e e convenivano che Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
i primi avrebbero venduto al secondo l'appartamento oggetto di causa, per il prezzo complessivo di €65.000,00.
Le parti davano atto, altresì, del versamento di una caparra di €10.000,00 da parte del promittente acquirente e ponevano in capo a questi l'obbligo di corrispondere ulteriori €20.000,00 entro il mese di ottobre.
Infine, si prevedeva che il rimanente importo di €35.000,00 fosse corrisposto
“alla stipula del contratto definitivo che si prevede entro il 31/3/2012”.
La data del 30 gennaio 2012 veniva indicata nella coeva scrittura pure firmata dalle stesse parti.
Risulta pacifica la corresponsione, da parte del , sia della somma di Pt_1
€10.000,00 in contemporanea con la redazione delle scritture, sia, alfine, dell'ulteriore importo di €10.000,00 nel novembre 2011 (riguardo alla quale, a fronte dell'iniziale disconoscimento della firma apposta in calce alla espressione
“in data 8/11/11 ricevo la somma di €10.000,00”, all'udienza del 25 novembre 2019
ha riconosciuto la propria sottoscrizione). Controparte_1
Emerge, poi, che, per un lungo periodo nessuna delle parti ha assunto iniziative concrete per pervenire alla stipula del contratto definitivo, con ciò superandosi ampiamente i termini, certamente non ritenuti essenziali dalle parti, di gennaio/marzo 2012.
9 In data 26 febbraio 2014, i promittenti venditori facevano recapitare al promittente acquirente una nota con cui lo diffidavano alla stipula del definitivo entro e non oltre 15 giorni, con l'avviso che in difetto si sarebbero rivolti all'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Tale atto, che non integra certamente i requisiti della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., idonea a fissare un termine per l'adempimento, trascorso il quale il contratto si risolve di diritto (difettando, a tacer d'altro, la dichiarazione che decorso inutilmente detto termine il contratto si sarebbe inteso senz'altro risolto), segna però il limite al di là del quale il contegno del può Pt_1 considerarsi inadempiente agli obblighi assunti con le scritture private.
Il predetto, infatti, pur espressamente messo in mora, non risulta in alcun modo aver riscontrato la chiara iniziativa della controparte, tenendo un comportamento inerte protrattosi per quasi tre anni fino a che, nel gennaio 1987, gli ritenendosi liberi dai vincoli contrattuali a seguito CP_1 dell'inadempimento della controparte, avevano ceduto l'immobile a terzi.
In proposito, va detto che è risultata del tutto sfornita di prova l'allegazione dell'attore, oltre tutto anche ampiamente generica, riguardo alla necessità di attendere la “regolarizzazione da parte dei promittenti venditori della documentazione amministrativa necessaria per procedere alla formalizzazione della compravendita con la stipula del rogito notarile”.
Non è poi andato a buon fine il tentativo di dimostrare che gli siano CP_1 stati consapevoli, anche dopo l'invio della diffida, del fatto che il Pt_1 continuasse a far visionare l'immobile a suoi potenziali acquirenti (per quanto la circostanza, anche se provata, non escluderebbe di per sé l'inadempimento del promittente acquirente).
Al riguardo, il teste , premesso di aver visionato la casa fra Testimone_1 giugno 2010 e giugno 2011, ha riferito di esservi tornato, ma di non essere in grado di collocare l'episodio nel tempo, nè di indicare chi fossero la o le altre persone presenti insieme al (“C'erano una o due persone presenti ma io ero Pt_1 andato sul posto col sig. Non ho avuto scambi di parole con tali persone. Non Pt_1 ricorso se fossero un uomo o una donna o entrambi”).
A fronte della descritta condotta inadempiente del promittente acquirente, non
10 si rinvengono comportamenti di analogo tenore da parte dei proprietari del bene.
La circostanza che questi, nel luglio 2015 (come riferito dal teste Tes_2
), a distanza di oltre tre anni dai termini sia pure non essenziali indicati
[...] nelle scritture e comunque dopo quasi un anno e mezzo dalla formale messa in mora, abbiano incaricato una agenzia al fine di reperire possibili acquirenti alternativi non implica alcun inadempimento, non escludendo la possibilità di procedere, in ogni caso, alla pattuita vendita con il Pt_1
Per quanto detto, si è dunque in presenza di un inadempimento, da parte di quest'ultimo, agli obblighi di stipula e di pagamento assunti con le scritture dell'08 giugno 2010, connotato da indubbia gravità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., tenuto conto del lungo protrarsi dello stesso e dell'intuibile interesse della controparte a perfezionare il definitivo o a reperire, altrimenti, altri acquirenti del bene.
Legittimamente, pertanto, i promittenti venditori si sono avvalsi del diritto di recedere dal contratto, ex art. 1385 c.c., e va, pertanto, riconosciuto loro il diritto a trattenere la caparra (così espressamente definita ed in ogni caso pacificamente ritenuta tale) di €10.000,00, corrisposta in occasione della firma del preliminare.
La risoluzione del contratto determina, invece, l'obbligo in capo agli stessi di restituire la ulteriore somma di €10.000,00 ricevuta nel novembre CP_1
2011, che non può certamente ritenersi alla stregua di una ulteriore caparra, bensì di mero acconto sul prezzo finale, ed il cui pagamento rimane privo di causa, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo, ex art. 2033 c.c., versando la controparte in condizione di buona fede.
Infine, nessuna rivendicazione può avanzare rispetto ai costi Parte_1 sostenuti per eventuali opere di ristrutturazione eseguite nell'immobile.
Intanto, il contratto preliminare prevedeva che, sino alla stipula del definitivo, l'acquirente si impegnasse a non effettuare alcuna modifica allo stato originario dell'appartamento e che avrebbe potuto eseguire “piccoli lavori di manutenzione, ivi compresi gli eventuali oneri per l'adeguamento degli impianti a norma”.
Dunque, il rifacimento degli impianti elettrico ed idrico, nonché quello della
11 pavimentazione, non possono certo considerarsi piccoli lavori di manutenzione o di mero adeguamento alle norme, in quanto tali già assentiti in sede di preliminare.
In ogni caso, la prova dell'avvenuta esecuzione di tali opere non è stata adeguatamente offerta.
Pressochè nessun valore può, infatti, annettersi alle sole dichiarazioni del teste
, il quale ha riferito di aver eseguito, appunto, il rifacimento Testimone_3 degli impianti idrico ed elettrico e della pavimentazione, la stesura dell'intonaco delle mura e la sostituzione dei fognoli di cemento, e di avere percepito un compenso di €9.000,00.
A supporto di tali affermazioni, la parte interessata non ha provato in alcun modo l'esecuzione del pagamento, né ha prodotto fotografie, stati di avanzamento lavori, ricevute/fatture relative all'acquisto dei materiali idonei a fornire un significativo e tranquillizzante riscontro.
Né sono state rese concrete e specifiche descrizioni dei lavori così genericamente indicati, tali anche da consentire di valutare la congruità di un costo solo declamato ma di cui non vi è prova della corresponsione.
Nessun elemento utile può trarsi neppure dalla già richiamata deposizione del teste e da quella di . Tes_1 Testimone_4
Il primo, alla domanda se fra la prima e la seconda visita dello stabile avesse riscontrato cambiamenti, ha risposto di aver notato “qualcosina di diverso”, senza altro aggiungere.
Il secondo, precisato di ignorare chi sia , ha riferito di aver Parte_1 notato materiali che venivano “portati da fuori” nell'immobile, “calce, terriccio”, in un lasso di tempo non precisamente identificato (“mi sembra tra il 2012, 2015 e 2016”).
******
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e
12 ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione di tali principi, ritiene la Corte che, tenuto conto dell'accoglimento della domanda principale di e Controparte_1 [...]
salvo che per quanto attiene alla ritenzione dell'ulteriore somma di CP_2
€10.000,00 rispetto alla caparra, e del rigetto per il resto delle domande di
, ricorrano le condizioni per disporre la compensazione fra Parte_1 le parti per un quinto delle spese di lite, con condanna del Pt_1 soccombente in maggior misura, al pagamento, in favore di e Controparte_1
dei residui quattro quinti, che si liquidano - tenuto conto Controparte_2 dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €4.560,00 per compensi (scaglione valore da
€26.000,01 a €52.000,00; €1.200,00 per la fase di studio della controversia,
€960,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.120,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.280,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi
€5.440,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.600,00 per la fase di studio della controversia, €1.120,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.280,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.440,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le predette spese vanno distratte in favore dell'avv. Daniele Pirrello, difensore di e che ha reso la dichiarazione di cui Controparte_1 Controparte_2 all'art. 93 c.p.c..
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale proposti, rispettivamente, da e da Parte_1
e avverso la sentenza n. 3865/2021 Reg. Controparte_1 Controparte_2
Sent., pubblicata l'08 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 10658/2019 R.G., così provvede:
13 - in accoglimento dell'appello principale, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- in accoglimento della domanda proposta da e Controparte_1 [...]
dichiara la legittimità del recesso degli stessi dal contratto CP_2 preliminare sottoscritto in data 08 giugno 2010 con Parte_1 ed il diritto alla ritenzione della somma di €10.000,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria;
- condanna e a restituire, in favore Controparte_1 Controparte_2 di , la somma di €10.000,00, oltre interessi al tasso Parte_1 legale dalla domanda al soddisfo;
- rigetta per il resto le domande proposte da;
Parte_1
- dichiara compensate fra le parti per un quinto le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
e dei residui quattro quinti, che Controparte_1 Controparte_2 si liquidano, per il primo grado, in complessivi €4.560,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €5.440,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Daniele Pirrello.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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