Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/06/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il _1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. ZOCCA PAOLA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. SOFFIATI MASSIMILIANO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 5
In via principale e conforme per entrambe le parti
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 15.05.1982 tra il signor RO e la signora in _1 Controparte_1
Camogli (GE), e trascritto negli Atti di matrimonio del Comune di Camogli
(GE) al n. 5, parte I, serie _, anno 1982, con tutte le consequenziali pronunce
2) Il signor RO si obbliga a corrispondere alla signora _1
, che accetta, a titolo di integrale liquidazione, in Controparte_1
un'unica soluzione (una tantum), ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8
della l. n. 898/1970, l'importo di euro 12.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: - euro 2.000,00 entro tre giorni dall'intervenuta registrazione del deposito telematico delle conclusioni conformi di entrambe le parti;
- euro
10.000,00 entro dieci giorni dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante di ed è effettuata con ogni Controparte_1
conseguenza di legge ed in ogni caso a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5
comma 8 della l. n. 898/1970, di , avente causa o Controparte_1
comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, con rinuncia definitiva da parte di Controparte_1
ad ogni domanda e pretesa di contenuto economico, ed in particolare,
[...]
sia di assegno divorzile in forma periodica, sia della quota di TFR del signor pagina 2 di 5 , sia della pensione di reversibilità in caso di _1
premorienza del signor RO . Le parti concordano che nella _1
denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse non ritenere equa l'una tantum indicata, la somma di euro 2.000,00 anticipata dal signor alla signora Pt_1
dovrà essere restituita da questa al primo entro dieci giorni dalla CP_1
comunicazione di non equità del Tribunale.
3) In conseguenza di quanto pattuito al superiore punto 2) e quindi anche della definitiva rinuncia della signora alla domanda di Controparte_1
assegno divorzile periodico formulata negli atti difensivi, il signor Pt_1
non sarà più tenuto a versare alla signora _1 Controparte_1
alcun assegno di mantenimento periodico e in particolare quello alla
[...]
stessa sinora dovuto in forza del verbale di separazione consensuale in data
06.06.2012 omologato dal Tribunale di Verona con decreto in data
19.06.2012, e confermato in questo processo con i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti con provvedimento in data 14.05.2025, e ciò a far data dal mese di maggio 2025 compreso.
4) Il signor e , con l'esatto _1 Controparte_1
adempimento di quanto stabilito al punto 2), si danno atto reciprocamente di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e ragione, anche in relazione dei loro rapporti patrimoniali pregressi e in ragione del regime patrimoniale della comunione dei beni già da tempo disciolto.
5) Spese di lite compensate tra le parti.
pagina 3 di 5 6) Le parti dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza alla emananda sentenza che recepisca l'accordo dalle stesse sopra esposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. rispettivamente dep.
23/05/25 e 26/05/25, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate (oltre a conclusioni separate per il caso di mancato recepimento da parte del Collegio dell'accordo delle parti);
dato atto che le condizioni congiuntamente concordate cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
osservato che, alla luce delle risultanze processuali, anche la concordata corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile appare equa e va recepita dal Collegio;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra _1
, n. a GAGLIANO DEL CAPO (LE), il 16/01/1962, CF.
[...]
e , n. a VERONA (VR), il C.F._1 Controparte_1
pagina 4 di 5 06/05/1962, CF. celebrato il 15/05/1982 e trascritto C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CAMOGLI (GE) al Num. 5
- PARTE I - SERIE / - ANNO 1982;
2) omologa le condizioni di divorzio congiuntamente concordate dalle parti in via principale e come sopra riportate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di CAMOGLI (GE).
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 05/06/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 5 di 5