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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/05/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4986/2020 R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PANARELLI FELICE, Parte_1
come da mandato in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. LEUZZI BIAGIO Controparte_1
come da mandato in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/05/2024 sostituita dal deposito di note scritte le parti precisavano le conclusioni come in atti.
Il pubblico ministero concludeva con note depositate il 30.5.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/09/2020, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 08/07/1982 matrimonio in San IO NI (TA) con , che dalla loro unione erano nati i figli , il Controparte_1 Per_1
22.02.1982, il 23.02.1988 e il 26.01.1995, che in data 20.20.2014 Per_2 Per_3
era stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Taranto n. 564/2014 la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva inoltre la revoca del contributo posto a proprio carico a titolo di mantenimento del figlio , essendo quest'ultimo divenuto economicamente Per_3
indipendente.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio, contestando invece le avverse richieste di carattere economico e chiedendo al
Tribunale di “emettere i provvedimenti presidenziali”.
Adottati in data 13.1.2021 i provvedimenti presidenziali (di conferma delle statuizioni della separazione), con sentenza non definitiva n. 2941/2022 il
Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
San IO NI (TA) in data 08.07.1982 da e Parte_1
, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore Controparte_1
prosecuzione del giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del 20/05/2024 sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto sia in favore della moglie sia in favore del figlio . Persona_4
Passando al merito delle questioni accessorie, occorre premettere la inammissibilità della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione in favore di in quanto formulata per la prima CP_1
volta in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto alla domanda di revoca del contributo posto in favore del figlio , la Per_3
stessa è meritevole di accoglimento, in quanto nel corso dell'istruttoria è stata acquisita idonea prova del raggiungimento da parte sua di una condizione di autosufficienza sul piano economico.
Occorre richiamare sul punto l'autorevole orientamento espresso dalla Suprema
Corte, ove afferma che “(…) la prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica, o comunque posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa;
o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare
(Cass. 24498/2006) (…)” (vedi Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 1830 del 26/01/2011).
Nel caso di specie, a fronte dell'inequivocabile raggiungimento da parte di Per_3
di un'età adulta (trenta anni) e del comprovato ingresso del giovane nel mondo del lavoro già a far data dal 2017 (con una produzione reddituale annua pari ad €
10.700,00 circa) e senza soluzione di continuità sino al 2021, anno in cui percepiva redditi pari ad € 13.800,00 circa (vedi informative GdF al 3.5.2022), è ragionevolmente presumere la sussistenza in capo al figlio maggiorenne di idonea capacità lavorativa e l'assunzione su di sé di un adeguato livello di professionalità da spendere nel mondo del lavoro, non contraddetta neppure dagli assunti di parte resistente.
L'avanzare dell'età, peraltro, come nel caso di specie, da un lato concorre a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato, agevolando il ricorso alla prova logica e per presunzioni, dall'altro concorre a rendere sempre più rigoroso l'accertamento di fatto, che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di una occupazione lavorativa, infine alla complessiva condotta tenuta da parte dell'avente diritto;
ciò in quanto il diritto al mantenimento non può protrarsi oltre limiti ragionevoli di tempo e di misura ed è privo di ogni forma di automatismo.
In considerazione della materia del contendere, si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda, così Controparte_1
provvede:
1) revoca a far data dalla domanda l'assegno di mantenimento dovuto da in favore di per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento del figlio Persona_4 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott. Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4986/2020 R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PANARELLI FELICE, Parte_1
come da mandato in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. LEUZZI BIAGIO Controparte_1
come da mandato in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/05/2024 sostituita dal deposito di note scritte le parti precisavano le conclusioni come in atti.
Il pubblico ministero concludeva con note depositate il 30.5.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/09/2020, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 08/07/1982 matrimonio in San IO NI (TA) con , che dalla loro unione erano nati i figli , il Controparte_1 Per_1
22.02.1982, il 23.02.1988 e il 26.01.1995, che in data 20.20.2014 Per_2 Per_3
era stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Taranto n. 564/2014 la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva inoltre la revoca del contributo posto a proprio carico a titolo di mantenimento del figlio , essendo quest'ultimo divenuto economicamente Per_3
indipendente.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio, contestando invece le avverse richieste di carattere economico e chiedendo al
Tribunale di “emettere i provvedimenti presidenziali”.
Adottati in data 13.1.2021 i provvedimenti presidenziali (di conferma delle statuizioni della separazione), con sentenza non definitiva n. 2941/2022 il
Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
San IO NI (TA) in data 08.07.1982 da e Parte_1
, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore Controparte_1
prosecuzione del giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del 20/05/2024 sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto sia in favore della moglie sia in favore del figlio . Persona_4
Passando al merito delle questioni accessorie, occorre premettere la inammissibilità della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione in favore di in quanto formulata per la prima CP_1
volta in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto alla domanda di revoca del contributo posto in favore del figlio , la Per_3
stessa è meritevole di accoglimento, in quanto nel corso dell'istruttoria è stata acquisita idonea prova del raggiungimento da parte sua di una condizione di autosufficienza sul piano economico.
Occorre richiamare sul punto l'autorevole orientamento espresso dalla Suprema
Corte, ove afferma che “(…) la prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica, o comunque posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa;
o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare
(Cass. 24498/2006) (…)” (vedi Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 1830 del 26/01/2011).
Nel caso di specie, a fronte dell'inequivocabile raggiungimento da parte di Per_3
di un'età adulta (trenta anni) e del comprovato ingresso del giovane nel mondo del lavoro già a far data dal 2017 (con una produzione reddituale annua pari ad €
10.700,00 circa) e senza soluzione di continuità sino al 2021, anno in cui percepiva redditi pari ad € 13.800,00 circa (vedi informative GdF al 3.5.2022), è ragionevolmente presumere la sussistenza in capo al figlio maggiorenne di idonea capacità lavorativa e l'assunzione su di sé di un adeguato livello di professionalità da spendere nel mondo del lavoro, non contraddetta neppure dagli assunti di parte resistente.
L'avanzare dell'età, peraltro, come nel caso di specie, da un lato concorre a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato, agevolando il ricorso alla prova logica e per presunzioni, dall'altro concorre a rendere sempre più rigoroso l'accertamento di fatto, che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di una occupazione lavorativa, infine alla complessiva condotta tenuta da parte dell'avente diritto;
ciò in quanto il diritto al mantenimento non può protrarsi oltre limiti ragionevoli di tempo e di misura ed è privo di ogni forma di automatismo.
In considerazione della materia del contendere, si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda, così Controparte_1
provvede:
1) revoca a far data dalla domanda l'assegno di mantenimento dovuto da in favore di per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento del figlio Persona_4 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott. Anna Carbonara