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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 13/02/2026, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2219/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ANDREOZZI DONATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1696/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0045050000012023012 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste EL parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione EL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione EL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 società di gestione del risparmio s.p.a., ha presentato ricorso contro l'Agenzia EL AT – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio territoriale di Roma 2 – Aurelio, per l'annullamento dell'avviso di liquidazione e irrogazione EL sanzioni n. 2006/3T/004505/000/001/2023/012 , notificato in data 23 ottobre
2024, avente ad oggetto la richiesta di euro 1.080,73 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno 2023 in relazione al contratto di locazione anno 2006, serie 3T, n. 004505.
La Ricorrente_1 S.p.A. è una società di diritto italiano autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, iscritta al n. 132 dell'Albo di cui all'art. 35, primo comma, del
Testo unico della intermediazione Finanziaria, D.Lgs. n. 58/1998, avente come oggetto sociale, tra l'altro,
“la promozione e l'organizzazione e la gestione di fondi comuni d'investimento chiusi immobiliari”.
Nell'ambito della propria attività di gestione di fondi immobiliari, la Ricorrente_1 nell'anno in contestazione gestiva il fondo “SPAZIO INDUSTRIALE – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso”
Il Fondo, gestito dalla Ricorrente_1 S.p.A., quale organismo di investimento collettivo del risparmio, aveva un patrimonio costituito da una pluralità di immobili “messi a reddito” mediante concessione in locazione. - Tra gli immobili di proprietà del Fondo vi era anche il complesso immobiliare sito in Chiavenna (SO), Indirizzo_1, censito al catasto terreni di Chiavenna al Foglio 16, Particella 676, Categoria D/1, a cui si riferisce il contratto di locazione anno 2006, serie 3T, num. 004505 , oggetto dell'avviso di liquidazione impugnato. Contratto, quest'ultimo, originariamente stipulato dalla
Società_2 S.p.A. (c.f. P.IVA_2), in qualità di locatore (alla quale è poi subentrato il Fondo spazio industriale quale proprietario per il tramite di Ricorrente_1 S.p.A., quale sua società di gestione) e dalla Società_3 S.p.A. (c.f. P.IVA_3), quale conduttore.
L'unità immobiliare in questione, tuttavia, è stata ceduta in data 21 dicembre 2009 alla “G.EOS S.R.L.” (c.f.
P.IVA_4) mediante atto pubblico di compravendita a rogito del notaio Nominativo_1 recante Repertorio n. 57542, come emerge chiaramente dalla visura storica per immobile estratta dalla bancati dati catastale dell'Agenzia EL AT ,
Il ricorrente eccepisce:
1. illegittimità dell'avviso di liquidazione per carenza del presupposto impositivo (violazione del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, articolo 10, lettera a, e tariffa parte i, art. 5).
2. illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato in quanto carente di motivazione (violazione dell'art. 7 l.
n. 212/2000).
Si costituisce la Direzione Provinciale I di Roma, che precisa che gli importi recati dall'avviso di liquidazione n. 2006/3T/004505/000/001/2023/012 sono stati corrisposti da altro coobbligato per il debito d'imposta ai sensi dell'art. 57 DPR 131/1986.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, verificato che parte resistente ha comunicato che gli importi recati dall'avviso di liquidazione impugnato sono stati corrisposti da altro coobbligato per il debito d'imposta ai sensi dell'art. 57 DPR 131/1986
e che pertanto il pagamento effettuato dal coobbligato ha definito il rapporto tributario in relazione a tutti i condebitori dell'imposta di registro, venendo altresì per questi ultimi anche a mancare l'interesse all'impugnazione dell'atto impositivo o alla prosecuzione dell'eventuale lite già instaurata (cfr. Cassazione
n. 21809/2020, n. 2165/2020, n. 19965/2019), dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione EL spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto cosi dispone: estingue il giudizio essendo cessata materia del contendere. Spese compensate.
Cosi deciso in Roma in data 13 gennaio 2026 Il Relatore Dott. Donato Andreozzi
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ANDREOZZI DONATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1696/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0045050000012023012 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste EL parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione EL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione EL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 società di gestione del risparmio s.p.a., ha presentato ricorso contro l'Agenzia EL AT – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio territoriale di Roma 2 – Aurelio, per l'annullamento dell'avviso di liquidazione e irrogazione EL sanzioni n. 2006/3T/004505/000/001/2023/012 , notificato in data 23 ottobre
2024, avente ad oggetto la richiesta di euro 1.080,73 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno 2023 in relazione al contratto di locazione anno 2006, serie 3T, n. 004505.
La Ricorrente_1 S.p.A. è una società di diritto italiano autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, iscritta al n. 132 dell'Albo di cui all'art. 35, primo comma, del
Testo unico della intermediazione Finanziaria, D.Lgs. n. 58/1998, avente come oggetto sociale, tra l'altro,
“la promozione e l'organizzazione e la gestione di fondi comuni d'investimento chiusi immobiliari”.
Nell'ambito della propria attività di gestione di fondi immobiliari, la Ricorrente_1 nell'anno in contestazione gestiva il fondo “SPAZIO INDUSTRIALE – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso”
Il Fondo, gestito dalla Ricorrente_1 S.p.A., quale organismo di investimento collettivo del risparmio, aveva un patrimonio costituito da una pluralità di immobili “messi a reddito” mediante concessione in locazione. - Tra gli immobili di proprietà del Fondo vi era anche il complesso immobiliare sito in Chiavenna (SO), Indirizzo_1, censito al catasto terreni di Chiavenna al Foglio 16, Particella 676, Categoria D/1, a cui si riferisce il contratto di locazione anno 2006, serie 3T, num. 004505 , oggetto dell'avviso di liquidazione impugnato. Contratto, quest'ultimo, originariamente stipulato dalla
Società_2 S.p.A. (c.f. P.IVA_2), in qualità di locatore (alla quale è poi subentrato il Fondo spazio industriale quale proprietario per il tramite di Ricorrente_1 S.p.A., quale sua società di gestione) e dalla Società_3 S.p.A. (c.f. P.IVA_3), quale conduttore.
L'unità immobiliare in questione, tuttavia, è stata ceduta in data 21 dicembre 2009 alla “G.EOS S.R.L.” (c.f.
P.IVA_4) mediante atto pubblico di compravendita a rogito del notaio Nominativo_1 recante Repertorio n. 57542, come emerge chiaramente dalla visura storica per immobile estratta dalla bancati dati catastale dell'Agenzia EL AT ,
Il ricorrente eccepisce:
1. illegittimità dell'avviso di liquidazione per carenza del presupposto impositivo (violazione del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, articolo 10, lettera a, e tariffa parte i, art. 5).
2. illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato in quanto carente di motivazione (violazione dell'art. 7 l.
n. 212/2000).
Si costituisce la Direzione Provinciale I di Roma, che precisa che gli importi recati dall'avviso di liquidazione n. 2006/3T/004505/000/001/2023/012 sono stati corrisposti da altro coobbligato per il debito d'imposta ai sensi dell'art. 57 DPR 131/1986.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, verificato che parte resistente ha comunicato che gli importi recati dall'avviso di liquidazione impugnato sono stati corrisposti da altro coobbligato per il debito d'imposta ai sensi dell'art. 57 DPR 131/1986
e che pertanto il pagamento effettuato dal coobbligato ha definito il rapporto tributario in relazione a tutti i condebitori dell'imposta di registro, venendo altresì per questi ultimi anche a mancare l'interesse all'impugnazione dell'atto impositivo o alla prosecuzione dell'eventuale lite già instaurata (cfr. Cassazione
n. 21809/2020, n. 2165/2020, n. 19965/2019), dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione EL spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto cosi dispone: estingue il giudizio essendo cessata materia del contendere. Spese compensate.
Cosi deciso in Roma in data 13 gennaio 2026 Il Relatore Dott. Donato Andreozzi