Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 80 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico del fondo di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; per il resto mediante riduzione dello stanziamento dei capitoli 2305 e 2606 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1965, rispettivamente di lire 5 milioni e 25 milioni, nonche' mediante riduzione dello stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario, 1437, 2526, 2530, 2563, rispettivamente di lire 20 milioni, 8 milioni, 10 milioni e 2 milioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 80 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico del fondo di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; per il resto mediante riduzione dello stanziamento dei capitoli 2305 e 2606 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1965, rispettivamente di lire 5 milioni e 25 milioni, nonche' mediante riduzione dello stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario, 1437, 2526, 2530, 2563, rispettivamente di lire 20 milioni, 8 milioni, 10 milioni e 2 milioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.