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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 02/12/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2488/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2488/2021 promossa da: nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Sergio Daniele Donati, del Foro di Milano parte ricorrente contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Stefania Giribaldi, del Foro di Cremona parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio con rito Parte_2 Controparte_1 civile in Cremona il 18.6.2017; dalla loro unione è nata in [...] il [...]; Per_1 con ricorso del 21.11.2021 il ha incardinato il presente giudizio, cui è Pt_1 seguita la regolare costituzione della CP_1 punti del contendere tra le parti erano l'addebito della separazione ma altresì, e soprattutto, l'idoneità genitoriale della controparte e il miglior collocamento di infatti, la presentava un problema di dipendenza dall'alcool e Per_1 CP_1 dall'uso della cocaina e aveva iniziato una nuova relazione more uxorio con tale il quale aveva tenuto agiti violenti contro di essa (cfr. p. Persona_2
2 del ricorso;
il in passato, aveva avuto problemi di abuso Pt_1 Pt_1 di cannabinoidi, che avevano determinato l'insorgere di una patologia di carattere psicologico/psichiatrico, tanto da avere subito negli anni 3 T.S.O.; con ordinanza del 17.2.2022 venivano adottati i provvedimenti provvisori del caso, disponendosi il collocamento alternato di presso i genitori;
Per_1 la lunga istruttoria si concentrava -oltre che sull'istruzione delle domande di addebito, mediante l'assunzione di testimoni-, sul monitoraggio delle condizioni delle condizioni dei genitori, viste le loro fragilità, con incarico ai
Servizi Sociali del Comune di Cremona per la presa in carico del nucleo familiare, e di redigere periodiche relazioni, con invito ai genitori a proseguire il percorso di cura/monitoraggio in essere presso il SerD (cfr. l'ordinanza del
11.5.2022); dopo che, inizialmente, la sembrava non aderire al percorso di CP_1 riabilitazione suggerito, tanto da rendersi necessario disporre il collocamento prevalente di presso il padre ed incontri protetti fra essa e la madre (cfr. Per_1
l'ordinanza del 30.11.2022), le parti iniziavano ad impegnarsi fattivamente nel seguire le indicazioni ad esse date, tanto che venivano ripristinati incontri liberi fra la e via via sempre più ampi (cfr. le ordinanze del 8.1.2024 e CP_1 Per_1 del 29.5.2024); il positivo percorso in essere subiva però un brusco arresto;
da un lato, nell'estate 2024, accadeva che il fosse sottoposto Pt_1 nuovamente ad un T.S.O., essendo dato incontro ad una crisi psicotica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, ciò che rendeva necessario disporre il collocamento di presso la nonna paterna Per_1 Persona_3 inizialmente una sospensione degli incontri fra padre e minore, poi con l'introduzione di incontri protetti;
fortunatamente nel giro di 6-7 mesi l si rimetteva completamente dalla sua ricaduta;
Pt_1 dall'altro lato, nell'estate 2025, accadeva un grave fatto, che vedeva la CP_1 vittima di un'aggressione da parte del compagno, che veniva arrestato, per cui la stessa veniva collocata in una comunità protetta assieme ai figli minori avuti dallo stesso (e nati in corso di causa: cfr. la relazione dei Servizi del 11.6.2025); alla luce di questo quadro, in cui emergeva come le parti non avessero completamente superato le fragilità che erano date all'inizio di causa, in cui era data una situazione oggettiva limitativa della possibilità della madre di esercitare pienamente la genitorialità -ossia il suo collocamento in comunità protetta-, il
Giudice relatore proponeva la consensualizzazione del giudizio nel senso di prevedere l'affido di e Servizi Sociali del Comune di Cremona con Per_1 collocamento eterofamiliare presso la nonna paterna –la Persona_3 quale già all'udienza del 3.10.2024 aveva dato la sua disponibilità ad essere la collocataria della nipote -, con diritto di visita libero quanto al padre e un ampio diritto di visita materno;
la proposta era accettata dalle parti, che all'udienza del 8.10.2025 precisavano le conclusioni in modo congiunto.
Va anzitutto dichiarata la separazione fra le parti, come da esse chiesto congiuntamente: il venir meno della unione coniugale e la intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza è resa evidente dal tenore dei loro atti.
Sulle altre domande di causa, il Tribunale non può che ratificare la proposta del
Giudice relatore e le conclusioni congiunte delle parti, in quanto soluzione conforme all'interesse della minore, chi garantisce alla stessa una ampia frequentazione dei genitori ma che comunque prevede un suo collocamento sicuro presso la nonna paterna, con la supervisione costante dei Servizi Sociali, in quanto affidatari. Le spese di lite vanno dichiarate compensate come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 2488/2021
DICHIARA la separazione personale fra Parte_1 CP_1
il cui matrimonio con rito civile è stato contratto in Cremona il
[...]
18.6.2017 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cremona al n. 47 Parte I anno 2017; alle seguenti
CONDIZIONI affido della figlia nata a [...] il [...] ai Servizi Persona_4
Sociali del Comune di Cremona, con collocamento presso la nonna paterna Persona_3 diritto di visita paterno verso la minore libero;
diritto di visita materno progressivamente maggiore nei seguenti termini: all'attualità per due pomeriggi la settimana, dalla fine delle lezioni sino alle h. 20.00; sarà la madre a prelevare la minore alla fine delle lezioni e a riportarla presso l'abitazione paterna;
previo benestare dei Servizi Sociali affidatari, anche alla luce del percorso psicologico che si sta per avviare, introduzione di un pernotto settimanale con la giornata seguente presso la madre;
i Servizi valuteranno come aumentare la frequenza di questo pernotto, fino ad arrivare all'obiettivo di due pernotti la settimana (oltre al giorno successivo);
l'a.u. verrà percepito dalla nonna paterna collocataria (qualora non fosse possibile l'erogazione diretta da parte dell'INPS, il padre si impegna a
“girare” l'a.u. che attualmente sta percependo alla propria madre); eventuali periodi di vacanze della minore con i genitori saranno da concordarsi con i Servizi, anche in punto di opportunità che vi sia la garanzia della presenza di terze persone ad accompagnare la vacanza;
dà atto che le parti si impegnano a proseguire i rispettivi percorsi al CPS di Cremona ed al SerD di Cremona -qualora si verificassero delle ricadute di uno dei genitori, il Servizio Sociale potrà adottare ogni provvedimento necessario;
DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Cremona siano avvio ad un percorso psicologico a favore di qualora e quando lo ritengano necessario;
Per_1
DICHIARA cessata la materia del contendere sulle domanda di addebito e sulle domande per un assegno di mantenimento a favore di Per_1
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, 27.11.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
ai Servizi Sociali del Comune di Cremona;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2488/2021 promossa da: nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Sergio Daniele Donati, del Foro di Milano parte ricorrente contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Stefania Giribaldi, del Foro di Cremona parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio con rito Parte_2 Controparte_1 civile in Cremona il 18.6.2017; dalla loro unione è nata in [...] il [...]; Per_1 con ricorso del 21.11.2021 il ha incardinato il presente giudizio, cui è Pt_1 seguita la regolare costituzione della CP_1 punti del contendere tra le parti erano l'addebito della separazione ma altresì, e soprattutto, l'idoneità genitoriale della controparte e il miglior collocamento di infatti, la presentava un problema di dipendenza dall'alcool e Per_1 CP_1 dall'uso della cocaina e aveva iniziato una nuova relazione more uxorio con tale il quale aveva tenuto agiti violenti contro di essa (cfr. p. Persona_2
2 del ricorso;
il in passato, aveva avuto problemi di abuso Pt_1 Pt_1 di cannabinoidi, che avevano determinato l'insorgere di una patologia di carattere psicologico/psichiatrico, tanto da avere subito negli anni 3 T.S.O.; con ordinanza del 17.2.2022 venivano adottati i provvedimenti provvisori del caso, disponendosi il collocamento alternato di presso i genitori;
Per_1 la lunga istruttoria si concentrava -oltre che sull'istruzione delle domande di addebito, mediante l'assunzione di testimoni-, sul monitoraggio delle condizioni delle condizioni dei genitori, viste le loro fragilità, con incarico ai
Servizi Sociali del Comune di Cremona per la presa in carico del nucleo familiare, e di redigere periodiche relazioni, con invito ai genitori a proseguire il percorso di cura/monitoraggio in essere presso il SerD (cfr. l'ordinanza del
11.5.2022); dopo che, inizialmente, la sembrava non aderire al percorso di CP_1 riabilitazione suggerito, tanto da rendersi necessario disporre il collocamento prevalente di presso il padre ed incontri protetti fra essa e la madre (cfr. Per_1
l'ordinanza del 30.11.2022), le parti iniziavano ad impegnarsi fattivamente nel seguire le indicazioni ad esse date, tanto che venivano ripristinati incontri liberi fra la e via via sempre più ampi (cfr. le ordinanze del 8.1.2024 e CP_1 Per_1 del 29.5.2024); il positivo percorso in essere subiva però un brusco arresto;
da un lato, nell'estate 2024, accadeva che il fosse sottoposto Pt_1 nuovamente ad un T.S.O., essendo dato incontro ad una crisi psicotica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, ciò che rendeva necessario disporre il collocamento di presso la nonna paterna Per_1 Persona_3 inizialmente una sospensione degli incontri fra padre e minore, poi con l'introduzione di incontri protetti;
fortunatamente nel giro di 6-7 mesi l si rimetteva completamente dalla sua ricaduta;
Pt_1 dall'altro lato, nell'estate 2025, accadeva un grave fatto, che vedeva la CP_1 vittima di un'aggressione da parte del compagno, che veniva arrestato, per cui la stessa veniva collocata in una comunità protetta assieme ai figli minori avuti dallo stesso (e nati in corso di causa: cfr. la relazione dei Servizi del 11.6.2025); alla luce di questo quadro, in cui emergeva come le parti non avessero completamente superato le fragilità che erano date all'inizio di causa, in cui era data una situazione oggettiva limitativa della possibilità della madre di esercitare pienamente la genitorialità -ossia il suo collocamento in comunità protetta-, il
Giudice relatore proponeva la consensualizzazione del giudizio nel senso di prevedere l'affido di e Servizi Sociali del Comune di Cremona con Per_1 collocamento eterofamiliare presso la nonna paterna –la Persona_3 quale già all'udienza del 3.10.2024 aveva dato la sua disponibilità ad essere la collocataria della nipote -, con diritto di visita libero quanto al padre e un ampio diritto di visita materno;
la proposta era accettata dalle parti, che all'udienza del 8.10.2025 precisavano le conclusioni in modo congiunto.
Va anzitutto dichiarata la separazione fra le parti, come da esse chiesto congiuntamente: il venir meno della unione coniugale e la intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza è resa evidente dal tenore dei loro atti.
Sulle altre domande di causa, il Tribunale non può che ratificare la proposta del
Giudice relatore e le conclusioni congiunte delle parti, in quanto soluzione conforme all'interesse della minore, chi garantisce alla stessa una ampia frequentazione dei genitori ma che comunque prevede un suo collocamento sicuro presso la nonna paterna, con la supervisione costante dei Servizi Sociali, in quanto affidatari. Le spese di lite vanno dichiarate compensate come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 2488/2021
DICHIARA la separazione personale fra Parte_1 CP_1
il cui matrimonio con rito civile è stato contratto in Cremona il
[...]
18.6.2017 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cremona al n. 47 Parte I anno 2017; alle seguenti
CONDIZIONI affido della figlia nata a [...] il [...] ai Servizi Persona_4
Sociali del Comune di Cremona, con collocamento presso la nonna paterna Persona_3 diritto di visita paterno verso la minore libero;
diritto di visita materno progressivamente maggiore nei seguenti termini: all'attualità per due pomeriggi la settimana, dalla fine delle lezioni sino alle h. 20.00; sarà la madre a prelevare la minore alla fine delle lezioni e a riportarla presso l'abitazione paterna;
previo benestare dei Servizi Sociali affidatari, anche alla luce del percorso psicologico che si sta per avviare, introduzione di un pernotto settimanale con la giornata seguente presso la madre;
i Servizi valuteranno come aumentare la frequenza di questo pernotto, fino ad arrivare all'obiettivo di due pernotti la settimana (oltre al giorno successivo);
l'a.u. verrà percepito dalla nonna paterna collocataria (qualora non fosse possibile l'erogazione diretta da parte dell'INPS, il padre si impegna a
“girare” l'a.u. che attualmente sta percependo alla propria madre); eventuali periodi di vacanze della minore con i genitori saranno da concordarsi con i Servizi, anche in punto di opportunità che vi sia la garanzia della presenza di terze persone ad accompagnare la vacanza;
dà atto che le parti si impegnano a proseguire i rispettivi percorsi al CPS di Cremona ed al SerD di Cremona -qualora si verificassero delle ricadute di uno dei genitori, il Servizio Sociale potrà adottare ogni provvedimento necessario;
DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Cremona siano avvio ad un percorso psicologico a favore di qualora e quando lo ritengano necessario;
Per_1
DICHIARA cessata la materia del contendere sulle domanda di addebito e sulle domande per un assegno di mantenimento a favore di Per_1
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, 27.11.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
ai Servizi Sociali del Comune di Cremona;