Articolo 4 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 gennaio 1990
>
Versione
8 maggio 2010
>
Versione
14 settembre 2012
Art. 4. 1. ((IL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di societa', anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 , i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
4. Lo svolgimento dell'attivita' di estetista, dovunque tale attivita' sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, e' subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
5. L'attivita' di estetista puo' essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.
6. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' in forma ambulante o di posteggio.
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente