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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3874 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2654/2022 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
, (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
NZ ARCANGELO, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE Contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Pellegrino CP_1 C.F._2 del Foro di Lecce, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni non patrimoniali ex artt. 2059 e 2043 cod. civ.
Svolgimento del Processo
La presente sentenza viene estesa in conformità a quanto disposto dal modello normativo di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con l'esame e la concisa trattazione delle ragioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come "omesse", ma semplicemente assorbite, ovvero ritenute superflue o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto dal giudicante. Ne consegue che, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, al fatto e allo svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
1
Il fondamento della domanda:
Con atto di citazione notificato in data 25.3.2022, il sig. , nella sua qualità di Parte_1 parte civile nel procedimento penale iscritto al R.G.N.R. 500387/09, definito con sentenza n. 441/15
Reg. Sent. del 01.06.2015 emessa dal Tribunale Penale di Castrovillari, conveniva, dinanzi al
Tribunale Ordinario di Lecce, il Maresciallo dei Carabinieri , per ivi sentirlo CP_1 condannare, previo accertamento, al risarcimento in proprio favore dei danni non patrimoniali - ex artt. 2059 e 2043 cod. civ. - che assumeva aver subìto, per il periodo temporale intercorrente dal settembre 2006 al settembre 2007, in conseguenza della redazione di note caratteristiche negative ad opera del convenuto, all'epoca dei fatti suo superiore, durante lo svolgimento del servizio con il grado di “carabiniere scelto” presso la IO dei Carabinieri di CO e ad un conseguente trasferimento d'ufficio presso altra IO CC in SS, per la complessiva somma di € 20.000,00
e/o nell'altra somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ., a favore del difensore Avv.
NZ AN dichiaratosi anticipatario, richiesta quest'ultima espressamente modificata con la comparsa conclusionale acquisita al processo civile telematico il 07.5.2025 per l'attribuzione in favore dell'attore.
In particolare, con sentenza del Tribunale Penale di Castrovillari, depositata in data 01.6.2015, divenuta irrevocabile in data 09.10.2018, nel procedimento n. 500387/2009 R.G.N.R., il
[...]
veniva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 56, 323 cod. pen., poiché: “in CP_2 qualità di Comandante della IO dei Carabinieri di CO, nello svolgimento della suddetta funzione, in violazione di legge ed in particolare del combinato disposto di cui agli artt. 3 e
7 del DPR 213/2002 (come modificato dal DPR 255/06), omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio nella compilazione della documentazione caratteristica (nel periodo dal 16.9.2006 al 15.9.2007) sul conto del subordinato carabiniere scelto – nei suoi confronti Parte_1 aveva delle pendenze giudiziarie – ed abbassando la qualifica finale da “superiore alla media”, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad arrecare al predetto un danno ingiusto (mancata progressione in carriera), non riuscendo nell'intento per l'intervento del Controparte_3
Personale Militare, presso il quale il aveva proposto ricorso
[...] Pt_1 gerarchico del 29.10.2007, e, perciò, per cause indipendenti dalla sua volontà”; con la condanna alla pena di otto mesi di reclusione e pagamento delle spese processuali nella misura di complessivi €
1.500,00, oltre accessori ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Pt_1
2 , da “liquidarsi in separato giudizio”, con applicazione della pena accessoria Parte_1 dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena.
L'attore esponeva, a sostegno della propria domanda risarcitoria, anche in relazione all'art. 185 c.p., che, per effetto dei contrasti venutisi a creare presso la sede di servizio di CO con il e, come accertato dalla sentenza penale già menzionata, veniva trasferito Controparte_2
d'ufficio in servizio provvisorio presso la IO di SS, divenendo la notizia della redazione delle note caratteristiche negative un fatto notorio non solo presso le rispettive stazioni dei
Carabinieri, sia di CO che di SS, ma anche nella cronaca locale e provinciale come da articolo del 26.02.2022 riportato dal quotidiano “Calabria Ora” pag. 21, allegato all'atto di citazione.
Tali accadimenti avevano provocato pregiudizi alla propria integrità psico fisica nonché ai valori inerenti alla propria persona, in violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, mutamenti di vita “ma soprattutto” disaffezione all'Arma, nel periodo intercorrente tra le note caratteristiche in questione ed il provvedimento di annullamento ministeriale ( M_D/GMIL Controparte_3
V/19^/4^/2008/ 232436 del 30.05.2008, in atti), a seguito della formulazione di ricorso gerarchico del 29.10.2007, scongiurando “attentato” alla propria carriera.
Infatti, quale Carabiniere scelto era stato sempre giudicato con schede valutative “superiori alla media” e/o “nella norma”, per particolare affezione ed appartenenza familiare all'Arma.
In via istruttoria, chiedeva, oltre alla prova testimoniale anche l'accertamento dei danni non patrimoniali a mezzo CTU medico legale psicologica.
La difesa del convenuto:
Con comparsa di risposta acquisita al processo civile telematico e nei termini alla data dell'8.7.2022, si costituiva il convenuto per il rigetto della domanda attrice deducendone CP_1 preliminarmente l'inammissibilità, nel merito, l'infondatezza, sia in relazione all'an che al quantum, con la condanna della parte attrice alle spese e competenze del giudizio, in particolare, per la mancata allegazione di certificazioni mediche e di fatti specifici da parte dell'attore attestanti “gli ingenti e significativi pregiudizi” derivati dalle note caratteristiche negative in questione, nonché, alla circostanza che il trasferimento dell'attore presso la IO CC di SS fosse avvenuta per ordinario servizio.
A sostegno dell'infondatezza della domanda attrice, precisava che la statuizione della sentenza del
Tribunale di Castrovillari, condannando il convenuto al “risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile”, rimetteva la sua liquidazione ad un separato giudizio “non essendosi adeguatamente raggiunta e formata in questa sede la prova esaustiva e compiuta del danno sofferto”.
Istruzione della causa:
3 La causa, acquisiti i documenti in atti, assegnati i termini ex art. 183 cod. proc. civ. comma VI, per memorie trasmesse da entrambe le parti costituite, allegata da parte attrice con memoria di replica del
23.12.2022 relazione medico legale redatta dalla dottoressa psicologa e Persona_1 psicoterapeuta in Cosenza, è stata istruita, come da ordinanza all'udienza del 04.4.203, con prove testimoniali e CTU affidata al dott. psichiatra, con relazione acquisita la processo Testimone_1 civile telematico in data 03.4.2024, nominati dalle parti i rispettivi Consulenti Tecnici, assegnata all'odierno decidente con decreto presidenziale del 10.9.2024, rigettata con ordinanza del 10.10.2024 la richiesta da parte convenuta di chiarimenti o rinnovo della CTU, è stata definitivamente riservata per la decisione all'udienza del 31.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per comparse conclusionali che l'attore ha trasmesso il 7.5.2025, il convenuto il 30.5.2025 con successiva memoria di replica del 19.6.2025.
Conclusioni per l'attore, come da comparsa conclusionale del 07.5.2025: Voglia l'On.le Tribunale adìto: “NEL MERITO, ACCERTARE E DICHIARARE, che i danni subiti dal Parte_1 sono causalmente collegati alla condotta illecita posta in essere dal costituente Controparte_4 il reato di cui agli artt. 56, 323 c.p.; 2) ACCERTARE E DICHIARARE, per l'effetto, la responsabilità ex artt. 2059 e 2043, anche in relazione all'art. 185 c.p., del per i danni subiti Controparte_4 dall'odierno attore;
3) CONDANNARE , per l'effetto, il , al pagamento della Controparte_4 somma di € 11.172,16 , oltre interessi al tasso legale e rivalutazione e/o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da determinarsi anche in via equitativa in favore del , Parte_1 anche nella sua qualità di parte civile nel procedimento penale R.G.N.R. 500387/09, definito con sentenza n. 441/15 Reg. Sent. del 01.06.2015 del Tribunale Penale di Castrovillari, 4) Con vittoria di spese e competenze, procuratore costituito” CP_5
Conclusioni per il convenuto, come da comparsa conclusionale di replica del 19.6.2025:
Voglia l'On.le Tribunale adìto: “Respingere le domande attoree in quanto totalmente inammissibili ed infondate;
- in subordine ed ove occorra chiede che l'on.le Tribunale disponga rinnovazione e/o integrazione della CTU in quanto inattendibile per le motivazioni rese dal CTP dott. Persona_2 nelle proprie osservazioni, nonché per quanto qui eccepito, nonché ancora per le ragioni esposte nel verbale 25.09.2024 5 e nella memoria conclusionale, cui si rinvia;
- in estremo subordine dichiari inammissibile ed infondata la quantificazione tardivamente operata dall'attore, provvedendo ove occorra a chiarire il quantum, in ipotesi denegata, dovuto. Vinte le spese e con ogni salvezza”.
Motivi della Decisione
4 La domanda attrice è provata ex art. 2697 cod. civ. e può essere parzialmente accolta nei limiti che seguono, in relazione alle risultanze della CTU medico legale – psicologica – redatta dal dott.
esente da vizi logici e condivisa. Tes_1
In particolare, oggetto della controversia è la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale che l'attore assume aver subìto per il periodo temporale intercorrente dal settembre 2006 al settembre
2007, in conseguenza di note caratteristiche come di seguito: “con impegno e determinazione non sufficiente manifestando poca dedizione e collaborazione” conseguendo risultati di non sufficiente livello”, redatte dal convenuto, e confermate dal revisore Comandante V. presso la Per_3
IO CC di CO, per le quali, come accertato dalla sentenza penale di condanna, il convenuto medesimo avrebbe dovuto astenersi, incorrendo nella condanna per i reati di cui agli artt.
56 e 323 cod. pen., in contraddizione con il precedente percorso professionale dell'attore e tali da determinarne il trasferimento presso la IO CC di SS.
Il convenuto, al riguardo, ha rilevato nella comparsa di risposta ed a sostegno dell'infondatezza della domanda attrice, con riferimento al percorso professionale dell'attore, quanto segue: “D'altronde, ancor prima delle questioni insorte con il convenuto non può non rilevarsi l'inconsistenza del percorso professionale dello stesso, se è vero come è vero, che al momento delle vicende in contestazione (2007) per come ricostruite dallo stesso attore, quest'ultimo, sebbene quasi quarantenne, rivestisse ancora il ruolo di carabiniere scelto”.
Si tratta evidentemente di un'osservazione che non ha attinenza con l'oggetto della controversia.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 comma cod. proc. pen.: “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".
La sentenza penale di condanna, di conseguenza, ha efficacia vincolante nell'ambito del presente giudizio civile, al quale è demandato il solo accertamento dei danni risarcibili (Cass. Civ. 18.06.2004,
n. 11432, Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 2426/2024 del 25 gennaio 2024), tanto da essere esclusa la preventiva attivazione della condizione di procedibilità della mediazione/negoziazione assistita. La stessa Corte di Cassazione ha ulteriormente sottolineato, in adesione ad un consolidato indirizzo interpretativo ed in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile che: il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale.
5 Tuttavia, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza,
o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico;
possibilità che, comunque, non comporta anche l'obbligo per il giudice civile, in presenza di un giudicato penale, di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale (Corte di Cassazione, ordinanza 7.5.2021 n. 12164, Cass. Civ.,
02.07.2010, n. 15714).
Pertanto, a seguito di una condanna penale, non è più possibile, come nella fattispecie, contestare la declaratoria juris (generica condanna al risarcimento e restituzioni comminate dal Giudice) ma solo l'eventuale esistenza e l'entità di un pregiudizio risarcibile.
Di seguito, l'ordinanza della Corte di Cassazione: “ la sentenza del giudice penale che ha pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestare i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e la insussistenza di esimenti ad esso riferibili, ma solo l'esistenza e l'entità in concreto dei danni risarcibili” (Cass. Civ., 20.01.2013, n. 2083).
Fatta questa premessa, la sentenza penale nell'affermare la responsabilità penale del Maresciallo
, ha accertato in concreto l'esistenza dei pregiudizi sia materiali che morali subìti CP_1 dall'attore condannando il convenuto al risarcimento, concretizzatosi in danni non patrimoniali in favore della costituita parte civile , da “liquidarsi in separato giudizio”, con Parte_1 conseguente determinazione dell'an debeatur e rinvio a questo Giudice per la sola quantificazione del danno risarcibile.
Il danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 cod. civ., connotato da tipicità, è risarcibile in tutte le fattispecie di reato ex art. 185 c.p., nelle ipotesi specificatamente previste dalla legge e quando ricorra la lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione ex artt. 2 e 3, pertanto, in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, in difetto, il danno non è risarcibile.
Con la sentenza n. 26972 del 2008, La Suprema Corte ha confermato la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e la sua natura onnicomprensiva, le sentenze successive hanno confermato il principio nomofilattico appena espresso, con la prospettazione di autonome liquidazioni di – diversi
6 – danni non patrimoniali sul “presupposto dell'asserita diversità ed autonomia ontologica del danno biologico/dinamico- esistenziale e danno morale”.
Il danno biologico, la cui liquidazione va rapportata ai criteri presenti nelle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, oltre alle personificazioni legate al caso concreto, va inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore “uomo” in tutta la sua concreta dimensione.
Ciò premesso, il danno biologico - consistente nella violazione dell'integrità psico-fisica della persona
- va considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell'integrità psico-fisica in sè e per sè considerata) sia nel suo aspetto dinamico
(manifestazione o espressione quotidiana del bene salute e, a tal riguardo, è evidente la rilevanza del c.d. pregiudizio estetico). Per il danno morale, invece, la cui liquidazione si inserisce al di fuori delle tabelle, deve venire in rilievo la sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale.
La tutela risarcitoria deve essere riconosciuta – precisano le Sezioni Unite – per il solo fatto che sia stato leso un interesse giuridicamente protetto, e meritevole di tutela, sulla base dell'ordinamento positivo, in base al modello dell'art. 2043 c.c.
D'altronde, il danno morale da reato, trovando fondamento nel combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. costituisce proprio un'ipotesi di espressa risarcibilità del danno non patrimoniale.
Nella fattispecie dedotta in giudizio, si tratta di danno da reato ex art. 185 cod. pen., per il quale devono essere considerati i seguenti criteri oggettivi di seguito: l'illecito penale così come qualificato ed accertato, la gravità e lesività del reato commesso, le concrete modalità di commissione del reato,
l'intensità del dolo e l'entità delle sofferenze inflitte alla parte civile.
Il danno biologico, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., e 32 della Costituzione, inteso come sofferenza psico – fisica in sé e per sé considerata, tanto nelle sue abitudini quotidiane quanto nelle dinamiche relazionali con l'esterno, determinavano la formulazione di un ricorso gerarchico da parte dell'attore che modificava le note caratteristiche negative, di fatto poi annullandole.
Dall'istruttoria, risulta definitivamente accertata la responsabilità del convenuto in ordine alla sofferenza psichica interiore causata all'attore in relazione alle note caratteristiche, il danno ingiusto, in particolare.
Infatti, nel periodo intercorrente dal settembre 2006 al settembre 2007, la CTU ha accertato una sofferenza psichica da parte dell'attore, confermata anche dalle testimonianze ascoltate nel corso del
7 processo, in particolare, le deposizioni dei sigg.ri e che hanno reso Testimone_2 Tes_3 dichiarazioni attendibili, coerenti e credibili.
Anche con riguardo al trasferimento dell'attore dalla IO di CO alla IO di
SS, benché il convenuto ribadisca in tutti gli atti difensivi che fu determinato da ragioni ordinarie e non dalle note caratteristiche negative, è tuttavia avvalorato dalla sentenza penale di condanna del Tribunale di Castrovillari n. 441/2015: “A ciò si aggiunga che in data 04.07.2007 il
fu trasferito d'ufficio in “servizio provvisorio” presso la IO di SS . E' verosimile Pt_1 ritenere – per come sono andati i fatti e rimanendo su un terreno di credibilità razionale – che detto trasferimento, ufficialmente dettato da ragioni di servizio determinate dall'approssimarsi della stagione estiva, sia stato in realtà disposto proprio in ragione del contrasto che si era venuto a creare all'interno della IO di CO ”.
Prosegue la sentenza penale: “Né si può considerare irrilevante la circostanza riferita dalla persona offesa e confermata dal Comandante che sino al 2007 le schede valutative redatte nei Per_3 confronti del erano state “superiori alla norma” o, quanto meno, “nella norma”. Ed ancora, Pt_1 non secondaria risulta l'ulteriore circostanza che nella valutazione redatta nell'agosto del 2008 il
conseguì, a correzione del precedente giudizio, una valutazione soddisfacente (il , in Pt_1 CP_1 quella occasione, si astenne)”.
La CTU, alla quale le presenti motivazioni fanno integrale riferimento, ha constatato lo stato di sofferenza psichica dell'attore e, dopo valutazione del profilo personologico, attraverso un'attenta analisi e la somministrazione di test, anche a mezzo di ausiliario specialista autorizzato, ha concluso rilevando un disturbo psichico in rapporto di causalità in maniera reattiva con gli eventi per cui è causa, “nel contesto comunque di una condizione psicopatogenetica”, già argomentata e qualificandola come: “Sindrome da disadattamento non altrimenti specificata, cronica”.
Il CTU inoltre, in risposta alle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta dott. Per_2
(osservazioni allegate al n. 4 relazione del CTU), precisa: “dal punto di vista psicopatologico e psichiatrico forense faccio notare che non è stata posta una generica diagnosi di BO (o
Sindrome) Ansioso-Depressivo ma di .Sindrome da Disadattamento" che già di per sé prefigura la presenza di un fatto specifico e quindi di una psicopatogenesi reattiva specifica rispetto a una storia che risale al 2007”, ed inoltre: “A tal proposito, occorre considerare che nel contesto dell'Arma dei
Carabinieri, l'abbassamento di qualifica è percepito come disonorevole rispetto ai colleghi e al prestigio dell'Arma e compromettente rispetto a un possibile avanzamento di carriera. lnoltre, evento certamente non secondario, la vicenda è giunta agli "onori" della stampa locale e quindi di ampio dominio pubblico. Circostanze, rispetto alle quali, ne sono derivate reattività emotiva e comportamentale (si confrontino le testimonianze presenti in atti, alle quali si rimanda). Di fatto si è
8 strutturato un "pensiero prevalente" che ha "permeato" la psiche del periziando con dei risvolti che,
a tratti, si configurano di tipo ossessivo, generando sentimenti di rabbia e sconforto, rilevati (in maniera evidente) anche durante il colloquio psichiatrico”.
L'attore ha chiesto la liquidazione del danno nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, rispetto alla somma di € 20.000, in alternativa, in via equitativa, formula che, manifestando la ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, “viene di regola a manifestare in senso ottativo la volontà della parte diretta ad ottenere quella somma che risulterà all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del Giudice” (Cassazione civile sentenza n. 22330/2017).
La precisazione della Corte di Cassazione consente al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche.
La Cassazione ha infatti evidenziato che: “la voce di danno in questione implica, in considerazione della natura non patrimoniale del danno da risarcire, l'applicazione del criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 cod. civ. che, se pure ancorato a determinati indici sintomatici, non consente
– fatta salva l'ipotesi di espressa ed inequivoca delimitazione dell'importo risarcitorio alla misura tabellare massima – una puntuale delimitazione determinazione “ex ante” del quantum risarcibile”.
La fattispecie dedotta in giudizio, alla data di introduzione della causa, nonostante l'allegazione della relazione del CTP, con i termini ex art. 183 cod. proc. civ. della memoria del 23.12.2022, rendeva difficoltosa se non oggettivamente impossibile la quantificazione del danno biologico permanente”.
Al suddetto principio nomofilattico si è uniformata anche la Corte d'Appello di Lecce che, con sentenza n. 380/2018, si è così espressa: “trattandosi di danno non patrimoniale, la cui valutazione preventiva è di difficile quantificazione, può affermarsi che la domanda è stata formulata in termini tali da consentire al Giudice l'attribuzione di quanto richiesto”; quando sia stata espletata CTU medico legale e sia presente la clausola di salvaguardia, come nella fattispecie.
Il danno biologico occorso all'attore secondo la relazione del CTU risulta complessivamente pari al
4% e va calcolato secondo la Tabella del Tribunale di Milano aggiornata ad oggi, in considerazione dell'età dell'attore allora trentottenne.
Pertanto, il danno biologico deve essere liquidato come segue:
Età dell'attore alla data del l'evento per cui è causa: 38 anni (nato il [...])
Percentuale di invalidità permanente: 4%
Punto danno biologico: € 1.654,52
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 30 = € 2.587,50
9 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 60 = € 3.450,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 90: € 2.587,50
Totale danno biologico temporaneo: € 8.625,00
Danno non patrimoniale risarcibile: € 5.394,00
Totale generale: € 14.019,00
La suddetta somma deve essere maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal settembre 2006 (data di accertamento dell'illecito penale) sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo a favore dell'attore, in considerazione dell'attività difensiva complessivamente svolta, secondo i valori minimi ex DM n.
147/2022 e il valore della controversia.
Onere della CTU a carico del convenuto, come da decreto di liquidazione
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, dott.ssa Giovanna Sara Martina, definitivamente pronunciando, così provvede nella causa N. 2654/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattese
1) Accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuto sig. , ex artt. CP_1
2059 e 2043 cod. civ., in relazione ai danni subìti dall'attore, per i quali è causa,
2) Per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento dei danni a favore dell'attore che liquida in complessivi € 14.019,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del settembre 2006 sino all'effettivo soddisfo,
3) Condanna altresì il convenuto al rimborso a favore dell'attore delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.777,00, di cui € 237,00 per spese borsuali esenti, € 2.540,00 per compensi tabellari, oltre 15/ per spese generali su compensi, IVA e CPA come per legge,
4) Onere della CTU a carico del convenuto come da decreto di liquidazione del 15.4.2024, di cui
€ 540,00, in favore del CTU dott. oltre agli oneri fiscali qualora dovuti, Testimone_1 nonché ulteriori Euro 512 ,00 quali onorari del Dr. , psicologo, nella Persona_4 qualità di ausiliario del CTU a ciò autorizzato, già comprensivi di oneri fiscali;
Così deciso Il Giudice Onorario di Pace
Lecce, 22 dicembre 2025 (dott.ssa Giovanna Sara MARTINA)
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