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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1335/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/02/2025 da 1) Parte_1 nato/a il 13/12/1984 a MILANO cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. MANUELA D'ERCOLE presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nato/a il 21/08/1983 a MILANO cittadino/a: CP_2
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. MANUELA D'ERCOLE presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cesano SC (MI) in data 18/06/2010 (anno 2010 atto n. 22 parte 2 serie A)
separati consensualmente con sentenza nr. 916/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 05/03/2025 e pubblicata in data 10/03/2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
pagina 1 di 5 con i seguenti figli: nato il [...], cittadinanza italiana e Persona_1 nato il [...], cittadinanza italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cesano SC (MI).
2) I figli e ancora minorenni, vengono affidati in maniera condivisa ad Per_1 Pt_3 entrambi i genitori, seppur collocati prevalentemente, anche ai fini della residenza, presso la casa familiare sita in RS (MI) alla via Curiel nr.
9. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore presso il quale si troveranno in quel momento.
3) I genitori si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza a educare i figli nel massimo rispetto e stima nei confronti dell'altro genitore ed a concordare le decisioni più importanti relative alla vita dei ragazzi con riferimento sia alle scelte scolastiche che alle metodologie didattiche che verranno individuate da entrambi sulla base delle inclinazioni prospettate dai minori. Altrettanto dicasi per le cure mediche e scelte sportive/ricreative dei medesimi.
4) La casa familiare sita in RS (MI), alla via Curiel nr. 9, rimane assegnata alla SI.ra , anche se la rata di mutuo continuerà ad essere sostenuta al 50% da entrambi i Pt_1 coniugi. Il SI. si è già trasferito – da tempo - presso la casa della madre sita in Pt_2
RS (MI), alla via E. Curiel nr. 12. Le spese condominiali ordinarie rimarranno ad integrale carico della moglie, così come le utenze, mentre quelle straordinarie seguiranno la proprietà. 5) In merito alla regolamentazione delle visite padre-figli, il padre potrà vedere e Per_1
a week end alternati dal sabato mattina fino al lunedì mattina, quando li Pt_3 riaccompagnerà presso l'istituto scolastico. Inoltre, il padre starà con i figli un pomeriggio a settimana (giovedì), con pernottamento, dalle ore 18.00 del medesimo giorno, alla mattina successiva, quando li accompagnerà presso la madre che si occuperà poi, di portarli a scuola. Durante le festività comandate della Vigilia, di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, cominciando con il Natale 2025 da trascorrere con la madre. Nel periodo estivo e Per_1 Pt_3 trascorreranno almeno quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre, periodo questo che dovrà essere concordato annualmente entro la fine del mese di maggio. 6) Il SI. erserà, a titolo di contributo per l'assegno di mantenimento mensile dei Pt_2 figli, entro il 15 di ogni mese e mediante bonifico bancario, un importo di Euro 500,00.=, oltre a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, sostenute in favore dei ragazzi, come da Protocollo del Tribunale di Milano, che qui si riporta integralmente: pagina 2 di 5 - mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (protocollo Tribunale di Milano). 7) I coniugi si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli minori per cui occorresse la firma dell'altro, comunque escludendo, nel caso ognuno di loro decidesse di condurre i figli all'estero, che il minore possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici o di gite scolastiche o vacanze studio. 8) L'assegno unico, che verrà accreditato sul conto corrente Monte Paschi, cointestato tra le Parti, verrà ripartito tra i coniugi come segue: la SI.ra percepirà la quota pari ad Pt_1
Euro 300,00.=, mentre la restante sarà di competenza del SI. e utilizzata dallo stesso Pt_2 per coprire parzialmente la propria parte della rata del mutuo gravante sulla casa familiare. 9) L'autoveicolo e lo scooter intestati al SI. rimarranno allo stesso senza Pt_2 necessità di conguaglio alcuno. pagina 3 di 5 10) Il presente accordo è stato negoziato, approfondito, verificato ed analizzato analiticamente dai contraenti, che lo sottoscrivono nel totale convincimento della sua equità ed opportunità, concordando pienamente sia su ogni dato oggettivo, sia sulle motivazioni interiori sottostanti.
11) Le pattuizioni qui concordate sono soggette a verifica al fine di apportare gli eventuali adeguamenti suggeriti dall'esperienza applicativa e dalle eventuali necessità collegate alla crescita dei figli.
12) I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui agli artt. 473 bis 12, terzo comma e 473 bis, 51 III c.p.c.;
13) Le Parti dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.
14) Le Parti dichiarano altresì, di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cesano SC (MI) in data 18/06/2010 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite;
pagina 4 di 5 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano SC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/02/2025 da 1) Parte_1 nato/a il 13/12/1984 a MILANO cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. MANUELA D'ERCOLE presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nato/a il 21/08/1983 a MILANO cittadino/a: CP_2
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. MANUELA D'ERCOLE presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cesano SC (MI) in data 18/06/2010 (anno 2010 atto n. 22 parte 2 serie A)
separati consensualmente con sentenza nr. 916/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 05/03/2025 e pubblicata in data 10/03/2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
pagina 1 di 5 con i seguenti figli: nato il [...], cittadinanza italiana e Persona_1 nato il [...], cittadinanza italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cesano SC (MI).
2) I figli e ancora minorenni, vengono affidati in maniera condivisa ad Per_1 Pt_3 entrambi i genitori, seppur collocati prevalentemente, anche ai fini della residenza, presso la casa familiare sita in RS (MI) alla via Curiel nr.
9. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore presso il quale si troveranno in quel momento.
3) I genitori si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza a educare i figli nel massimo rispetto e stima nei confronti dell'altro genitore ed a concordare le decisioni più importanti relative alla vita dei ragazzi con riferimento sia alle scelte scolastiche che alle metodologie didattiche che verranno individuate da entrambi sulla base delle inclinazioni prospettate dai minori. Altrettanto dicasi per le cure mediche e scelte sportive/ricreative dei medesimi.
4) La casa familiare sita in RS (MI), alla via Curiel nr. 9, rimane assegnata alla SI.ra , anche se la rata di mutuo continuerà ad essere sostenuta al 50% da entrambi i Pt_1 coniugi. Il SI. si è già trasferito – da tempo - presso la casa della madre sita in Pt_2
RS (MI), alla via E. Curiel nr. 12. Le spese condominiali ordinarie rimarranno ad integrale carico della moglie, così come le utenze, mentre quelle straordinarie seguiranno la proprietà. 5) In merito alla regolamentazione delle visite padre-figli, il padre potrà vedere e Per_1
a week end alternati dal sabato mattina fino al lunedì mattina, quando li Pt_3 riaccompagnerà presso l'istituto scolastico. Inoltre, il padre starà con i figli un pomeriggio a settimana (giovedì), con pernottamento, dalle ore 18.00 del medesimo giorno, alla mattina successiva, quando li accompagnerà presso la madre che si occuperà poi, di portarli a scuola. Durante le festività comandate della Vigilia, di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, cominciando con il Natale 2025 da trascorrere con la madre. Nel periodo estivo e Per_1 Pt_3 trascorreranno almeno quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre, periodo questo che dovrà essere concordato annualmente entro la fine del mese di maggio. 6) Il SI. erserà, a titolo di contributo per l'assegno di mantenimento mensile dei Pt_2 figli, entro il 15 di ogni mese e mediante bonifico bancario, un importo di Euro 500,00.=, oltre a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, sostenute in favore dei ragazzi, come da Protocollo del Tribunale di Milano, che qui si riporta integralmente: pagina 2 di 5 - mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (protocollo Tribunale di Milano). 7) I coniugi si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli minori per cui occorresse la firma dell'altro, comunque escludendo, nel caso ognuno di loro decidesse di condurre i figli all'estero, che il minore possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici o di gite scolastiche o vacanze studio. 8) L'assegno unico, che verrà accreditato sul conto corrente Monte Paschi, cointestato tra le Parti, verrà ripartito tra i coniugi come segue: la SI.ra percepirà la quota pari ad Pt_1
Euro 300,00.=, mentre la restante sarà di competenza del SI. e utilizzata dallo stesso Pt_2 per coprire parzialmente la propria parte della rata del mutuo gravante sulla casa familiare. 9) L'autoveicolo e lo scooter intestati al SI. rimarranno allo stesso senza Pt_2 necessità di conguaglio alcuno. pagina 3 di 5 10) Il presente accordo è stato negoziato, approfondito, verificato ed analizzato analiticamente dai contraenti, che lo sottoscrivono nel totale convincimento della sua equità ed opportunità, concordando pienamente sia su ogni dato oggettivo, sia sulle motivazioni interiori sottostanti.
11) Le pattuizioni qui concordate sono soggette a verifica al fine di apportare gli eventuali adeguamenti suggeriti dall'esperienza applicativa e dalle eventuali necessità collegate alla crescita dei figli.
12) I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui agli artt. 473 bis 12, terzo comma e 473 bis, 51 III c.p.c.;
13) Le Parti dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.
14) Le Parti dichiarano altresì, di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cesano SC (MI) in data 18/06/2010 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite;
pagina 4 di 5 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano SC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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