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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14232/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 4 dicembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Padova, 38/A, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Massimo Chimienti, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, via A. Vassallo, 31, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Incantalupo, che lo rappresenta e difende, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per i motivi esposti in narrativa;
2) per l'effetto, condannare la società resistente, ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 18 della Legge 300 del 1970, Statuto dei lavoratori, al pagamento di un'indennità pari ad Euro 295.479,54 o a quella maggiore o minore ritenuta equa e giusta anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36
Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.,
1 dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
3) ulteriormente, condannare parte resistente, ai sensi dell'articolo 2059 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal danno morale, danno esistenziale, danno all'immagine ed alla reputazione, nonché, quello da perdita di chance e qualsiasi altro danno ravvisabile nella fattispecie, da quantificarsi secondo equità, nella misura ritenuta equa e giusta;
4) con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario e distrattario.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande avanzate dal ricorrente per nullità insanabile del ricorso in ragione dell'indeterminatezza di petitum e causa petendi nonché per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto già coperte dal giudicato delle sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott. Perillo, n. 5087/11, del 26.10.2011, nel procedimento R.G. n. 3810/11, e, ove occorresse, anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano, presidente relatore dr.ssa Vitali, n. 350/16 del 09.03.2016, nel procedimento R.G. 521/2014;
2) nel merito, respingere, per i motivi di cui alla presente memoria, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande avanzate dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
3) in ogni caso, si eccepisce formalmente l'aliunde perceptum;
4) accertate e dichiarate le condizioni previste e sancite ex art. 96 c.p.c., condannare il sig. al risarcimento dei danni che il Giudice vorrà liquidare Controparte_2
d'ufficio, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 4 dicembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta l'8 marzo 1982 e di essere stato attivo e rispettato sindacalista della UIL TRASPORTI. in data 2 dicembre 2009 era stato raggiunto da una ordinanza Parte_1 del GIP di Busto Arsizio, che disponeva nei suoi confronti gli arresti domiciliari (nell'ambito dell'inchiesta denominata “binario rovente”), per una serie di reati. aveva quindi aperto un'indagine interna, ed in data 7 Controparte_1 giugno 2010 aveva comunicato al lavoratore il licenziamento, fondato su diverse contestazioni:
2 a) coinvolgimento nella falsificazione dell'attestato di CP_3
b) comportamento di in occasione di altre selezioni;
Parte_1
c) uso privato di autovettura;
d) appropriazioni di gasolio;
e) falsa attestazione di presenza. Il fatto aveva avuto una grossa eco mediatica (stampa e televisione), a danno della reputazione del ricorrente, che si era vista distrutta la propria credibilità, il proprio onore e la propria immagine, sia nella vita di relazione, che in quella lavorativa. Il processo penale dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, aveva conosciuto una prima sentenza (n. 998 del 1° ottobre 2019, depositata il 26 novembre 2019: doc. 2 fasc. ric.), nella quale era stato riconosciuto colpevole, Parte_1 limitatamente al reato di concussione con la condanna a due anni e nove mesi di reclusione. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 16 marzo 2023, depositata in cancelleria il 24 maggio 2023 (doc. 3 fasc. ric.), aveva invece assolto il ricorrente da tutti i reati contestati, perché il fatto non sussiste. Con pec del 23 maggio 2024, volendo chiedere il Parte_1 risarcimento di tutti i danni derivatigli dall'ingiusto licenziamento, aveva invitato ad intraprendere la procedura di negoziazione assistita Controparte_1
(doc. 4, 4-bis, 4-ter fasc. ric.). aveva accettato, ma aveva dovuto darsi atto Controparte_1 dell'impossibilità di raggiungere un'intesa (doc. 7 fasc. ric.). Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte, rilevando il valore probatorio della sentenza penale di proscioglimento nel processo civile e sottolineando l'ingiustizia del licenziamento ex art. 18 L. 300/1970 e reclamando il risarcimento del danno ulteriore, ex art. 2059 c.c. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. La convenuta ricostruiva l'intera vicenda istruttoria riguardante il ricorrente, gestita dall'apposita Commissione d'inchiesta. Rilevava la società che con il primo ricorso ex art. 414 c.p.c. del 9 marzo 2011, aveva impugnato avanti il Tribunale di Milano, il Parte_1 licenziamento disciplinare del 4 giugno 2010 per motivi formali, richiamando violazioni dell'art. 7, legge 300/70. La sentenza n. 5087 del 26-28 ottobre 2011 (doc. 1 fasc. conv.), aveva accertato che nessuna censura poteva essere mossa a Il ricorrente Controparte_1 peraltro non aveva mosso alcuna contestazione nel merito, discutendo il provvedimento espulsivo unicamente sotto il profilo formale. Il ricorso era stato rigettato e era stato condannato al pagamento delle spese Parte_1 legali. La sentenza non era stata appellata, passando in giudicato.
3 Un secondo ricorso ex art. 414 c.p.c. del 31 maggio 2013 (doc. 2 fasc. conv.), aveva proposto una serie di contestazioni nel merito della vicenda che aveva determinato il licenziamento.
Sosteneva che, pur in presenza di una domanda identica Parte_1
(concernente la legittimità del licenziamento), la causa potesse essere esaminata, cambiando la causa petendi. Tale secondo procedimento si era concluso con la sentenza il 2 ottobre 2013, n. 3354 (doc. 4 fasc. conv.), che aveva rilevato la violazione del principio del ne bis in idem. era stato condannato al pagamento delle spese legali. Parte_1
L'appello su questa seconda sentenza si era concluso con la sentenza n. 350 del 13 maggio 2016 (doc. 7 fasc. conv.), con un rigetto dell'impugnazione e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali. Tale sentenza era passa in giudicato, in assenza di ulteriore ricorso in Cassazione. Pertanto, rilevava il presente procedimento rappresentava Controparte_1 un quarto riesame della legittimità del licenziamento, comminato al ricorrente ad oltre 15 anni di distanza, dopo che tre sentenze, tutte conformi, l'avevano ritenuto legittimo. Eccepiva: a) la nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione del petitum e della causa petendi;
b) inammissibilità della domanda per la violazione del precetto del ne bis in idem;
c) l'inammissibilità di qualsivoglia domanda e/o eccezione volta all'accertamento dell'inutilizzabilità, ai fini del presente giudizio, tanto della documentazione posta a fondamento delle contestazioni disciplinari mosse al ricorrente, quanto di quella relativa al procedimento disciplinare in sé; d) la correttezza dell'operato di Controparte_1
e) la responsabilità processuale aggravata di Parte_1
All'udienza del 31 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è in parte inammissibile. Parte_1
E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio della c.d. ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che comporta che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. 1° aprile 2021 n. 9108; Cass. 9 gennaio 2019 n. 363; Cass. 11 maggio 2018 n. 11458; Cass. 28 maggio 2014 n. 12002).
4 2. In questa direzione va valutata con precedenza l'eccezione di concernente la violazione del principio ne bis in idem, in Controparte_1 concreto discusso nel corso della odierna udienza. A tal scopo è sufficiente richiamare la motivazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 350 del 13 maggio 2016, (doc. 7 fasc. conv.) pronunziata sull'impugnazione della sentenza di questo Tribunale n. 3354/2013 (doc. 4 fasc. conv.). Vi si legge che “ 'Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia' (cfr.: Cass. 16 agosto 2012 n. 14535). Con riferimento a quest'ultima affermazione, che, a prima vista, sembrerebbe in linea con le tesi dell'appellante, questa corte sottolinea che, nel proporre la prima domanda di identico petitum, l'odierno appellante non aveva contestato l'esistenza degli addebiti mossigli, affermando che “affinché il licenziamento possa dirsi legittimo non è sufficiente il rispetto dei requisiti sostanziali, cioè l'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo” (pag. 6 del ricorso del marzo 2011), e questo quando, nel lamentare l'illegittimità del licenziamento per il vizio formale consistente nel non avere potuto prendere visione dei documenti alla base del procedimento disciplinare, era a conoscenza, come argomentato nella sentenza del
Tribunale passata in giudicato, di quanto accertato dal giudice penale ed in particolare di quanto emergeva dalle intercettazioni telefoniche riportate nell'ordinanza di ammissione agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. di Busto Arsizio in data 23 luglio 2009 (prodotta quale doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'appellante e quale doc. 20 del fascicolo di primo grado dell'appellata) ed, ovviamente, notificatagli in sede di esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale. A ciò si aggiunga la considerazione che l'estensione del giudicato a quanto
“deducibile”- e non solo dedotto - ha, all'evidenza, la funzione di evitare il protrarsi ed il moltiplicarsi del contenzioso giudiziario relativo alla stessa vicenda, che nella specie, in ipotesi, potrebbe coinvolgere anche altri profili formali non logicamente derivanti da quelli già fatti valere e ad essi non necessariamente dipendenti, allo scopo di impedire quel frazionamento di domande contrastato dai più recenti approdi giurisprudenziali, per di più, in un caso come questo, ove le domande reiterate hanno ad oggetto addirittura lo stesso bene della vita. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere confermata”. In sostanza, la Corte aveva già ribadito un concetto giuridico invalso e mai posto in discussione da alcuno, secondo cui il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di
5 operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (così Cass., sez. III, 11 gennaio 2024, n. 1259).
3. In questo giudizio, all'evidenza, ripropone gli stessi Parte_1 elementi costitutivi dell'azione nei confronti della sua ex datrice (petitum e anche causa petendi, per quel che si dirà) già oggetto non solo del primo ma anche del secondo giudizio, nonché della successiva impugnazione in appello, di cui si è dato conto nel precedente §.
Il ricorrente tace, nel suo ricorso, di quanto già intervenuto fra le parti con le pronunce del Tribunale di Milano del 2011 e del 2013 così come della Corte d'Appello del 2016. pretende di fondare una nuova impugnazione del suo Parte_1 licenziamento disciplinare del 4 giugno 2010 sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Milano, del 16 marzo 2023, depositata in Cancelleria il 24 maggio 2023 (doc. 3 fasc. ric.), che lo aveva assolto da tutti i reati contestati, perché il fatto non sussiste. Tuttavia, come è noto, la contestazione disciplinare (civilistica) a carico del lavoratore non è assimilabile alla formulazione dell'accusa in un processo penale, assolvendo la prima esclusivamente alla funzione di consentire all'incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, sicché essa va valutata in modo autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale. Nella specie ciò è avvenuto a seguito dell'indagine svolta dopo la contestazione disciplinare di indagine di cui la prima sentenza del Controparte_1
Tribunale del lavoro, pronunziata fra le parti, dà pienamente atto (sentenza n. 5087 del 26-28 ottobre 2011, est. Perillo, doc. 1 fasc. conv, p. 6 e seg.). Lo stabilire se nel fatto commesso dal dipendente ricorrano o no gli estremi di una giusta causa (o di un giustificato motivo soggettivo) di licenziamento ha, infatti, carattere autonomo rispetto al giudizio che del medesimo fatto debba darsi a fini penali (Cass., 21 agosto 2019 n. 21549; Cass., 6 marzo 2023 n. 6660). Tale autonomia si manifesta anche nel senso che nella valutazione dei motivi del licenziamento il giudice non è vincolato dall'esito del procedimento penale eventualmente svoltosi in relazione ai medesimi fatti, sia nel caso di condanna del dipendente (Cass., 1° dicembre 1997 n. 12163) sia in quello di sua assoluzione (Cass., 20 marzo 2017 n. 7127; Cass., 5 gennaio 2015 n. 13). Ne consegue che, ove il lavoratore imputato in sede penale sia stato poi assolto con sentenza dichiarata irrevocabile (quale che sia la formula utilizzata: nella fattispecie di causa, l'assoluzione è stata determinata unicamente dall'esclusione per della qualifica di incaricato di un pubblico servizio, in Parte_1
6 rapporto all'imputazione ex art. 317 c.p.: doc. 3 fasc. ric., pag. 6), non resterebbe certamente preclusa, per effetto dell'assoluzione, la cognizione della domanda da parte del giudice civile in rapporto al parallelo procedimento disciplinare, né per converso, deve ritenersi automaticamente inficiato il già concluso procedimento ex art. 7 S.L. Invero, una indagine ed un'analisi dei fatti in concreto qui hanno potuto svolgersi in modo completo ben prima del giudicato penale e sono state vagliate due volte in due successivi procedimenti civili. La pretesa novità della causa petendi, sostenuta dalla Difesa di parte ricorrente anche nel corso della discussione orale, cioè la «ragione del domandare» che indica l'insieme dei fatti che, alla luce della norma di legge invocata (l'art. 18 S.L.), avrebbe l'effetto di costituire il diritto soggettivo fatto valere in giudizio con la domanda proposta, è quindi identica a quella dei precedenti giudizi, modificandosi solo l'assetto documentale per un fatto comunque irrilevante sia per l'effetto del giudicato sia per l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. In sostanza, vanno dichiarate inammissibili le domande di Parte_1 volte ad accertare l'illegittimità del licenziamento e a condannare ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. Controparte_1
18 della Legge 300 del 1970, al pagamento dell'indennità indicata nella domanda.
4. chiede poi la condanna di Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'articolo 2059 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale ch'egli identifica nel danno morale, nel danno esistenziale, nel danno all'immagine ed alla reputazione, nonché, in quello da perdita di chance e in qualsiasi altro danno ravvisabile nella fattispecie, da quantificarsi secondo equità. La domanda è manifestamente infondata. In base all'ordinario regime previsto dall'art. 2697 c.c., il danneggiato è onerato della dimostrazione del nesso causale tra il fatto, che consente l'imputazione al convenuto della responsabilità, e l'evento dannoso, il quale ultimo deve essere provato nella sua effettiva esistenza. Del danno deve essere altresì dimostrato l'ammontare, attraverso la descrizione di tutti gli elementi mediante i quali, in virtù di una semplice operazione logico-matematica, il giudice può pervenire alla liquidazione. Tale prova può essere offerta dal danneggiato con ogni strumento ammesso dall'ordinamento, comprese le presunzioni, purché precise, gravi e concordanti, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. Nella specie di causa, si limita a evocare la norma Parte_1 riguardante il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), a rilevarne le specie (biologico, morale, esistenziale, pag. 9 del ricorso), ed a riferire che di tali danni possa essere data prova per presunzioni, senza che da tali affermazioni teoriche venga poi tratta alcuna conseguenza concreta.
7 indica al più un articolo del Corriere della sera, che non si Parte_1 vede come possa fondare la responsabilità di Controparte_1
Da ultimo, rimette il risarcimento al Tribunale, cosa che, senza adempiere all'onere della prova, determina la totale infondatezza della domanda.
5. chiede accertarsi la responsabilità aggravata di Controparte_1 ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Con riferimento alla domanda relativa al licenziamento, ha Parte_1 certamente promosso il ricorso con colpa grave, visti i due precedenti di cui si è dato conto al § 2. Come è noto, la “somma equitativamente determinata” di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c. non corrisponde a un “danno” in senso tecnico, avendo una duplice natura, indennitaria e sanzionatoria (Corte Cost. 23.6.2016 n. 152; Cass. s.u. n.16601/2017). In punto di liquidazione dell'importo è stato affermato che la stessa
“deve solo osservare il criterio equitativo…con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. n. 21570/2012). Nella specie, pare equo liquidare una somma riferita al parametro del compenso defensionale e, segnatamente, un importo pari alla metà del compenso indicato nel successivo §, per € 3.250,00. Si deve aggiungere, ai sensi del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., la condanna al versamento in favore della Parte_1 Parte_2 di € 500,00.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 6.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara inammissibili le prime due domande di rigetta Parte_1 il ricorso per il resto;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € Controparte_1
6.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
3) condanna a versare a il Parte_1 Controparte_1 risarcimento ex art. 96 c.p.c., liquidato in € 3.250,00;
4) condanna al versamento in favore della Parte_1 Parte_2 di € 500,00.
[...]
8 Così deciso il 31 marzo 2025.
Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 4 dicembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Padova, 38/A, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Massimo Chimienti, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, via A. Vassallo, 31, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Incantalupo, che lo rappresenta e difende, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per i motivi esposti in narrativa;
2) per l'effetto, condannare la società resistente, ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 18 della Legge 300 del 1970, Statuto dei lavoratori, al pagamento di un'indennità pari ad Euro 295.479,54 o a quella maggiore o minore ritenuta equa e giusta anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36
Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.,
1 dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
3) ulteriormente, condannare parte resistente, ai sensi dell'articolo 2059 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal danno morale, danno esistenziale, danno all'immagine ed alla reputazione, nonché, quello da perdita di chance e qualsiasi altro danno ravvisabile nella fattispecie, da quantificarsi secondo equità, nella misura ritenuta equa e giusta;
4) con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario e distrattario.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande avanzate dal ricorrente per nullità insanabile del ricorso in ragione dell'indeterminatezza di petitum e causa petendi nonché per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto già coperte dal giudicato delle sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott. Perillo, n. 5087/11, del 26.10.2011, nel procedimento R.G. n. 3810/11, e, ove occorresse, anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano, presidente relatore dr.ssa Vitali, n. 350/16 del 09.03.2016, nel procedimento R.G. 521/2014;
2) nel merito, respingere, per i motivi di cui alla presente memoria, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande avanzate dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
3) in ogni caso, si eccepisce formalmente l'aliunde perceptum;
4) accertate e dichiarate le condizioni previste e sancite ex art. 96 c.p.c., condannare il sig. al risarcimento dei danni che il Giudice vorrà liquidare Controparte_2
d'ufficio, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 4 dicembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta l'8 marzo 1982 e di essere stato attivo e rispettato sindacalista della UIL TRASPORTI. in data 2 dicembre 2009 era stato raggiunto da una ordinanza Parte_1 del GIP di Busto Arsizio, che disponeva nei suoi confronti gli arresti domiciliari (nell'ambito dell'inchiesta denominata “binario rovente”), per una serie di reati. aveva quindi aperto un'indagine interna, ed in data 7 Controparte_1 giugno 2010 aveva comunicato al lavoratore il licenziamento, fondato su diverse contestazioni:
2 a) coinvolgimento nella falsificazione dell'attestato di CP_3
b) comportamento di in occasione di altre selezioni;
Parte_1
c) uso privato di autovettura;
d) appropriazioni di gasolio;
e) falsa attestazione di presenza. Il fatto aveva avuto una grossa eco mediatica (stampa e televisione), a danno della reputazione del ricorrente, che si era vista distrutta la propria credibilità, il proprio onore e la propria immagine, sia nella vita di relazione, che in quella lavorativa. Il processo penale dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, aveva conosciuto una prima sentenza (n. 998 del 1° ottobre 2019, depositata il 26 novembre 2019: doc. 2 fasc. ric.), nella quale era stato riconosciuto colpevole, Parte_1 limitatamente al reato di concussione con la condanna a due anni e nove mesi di reclusione. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 16 marzo 2023, depositata in cancelleria il 24 maggio 2023 (doc. 3 fasc. ric.), aveva invece assolto il ricorrente da tutti i reati contestati, perché il fatto non sussiste. Con pec del 23 maggio 2024, volendo chiedere il Parte_1 risarcimento di tutti i danni derivatigli dall'ingiusto licenziamento, aveva invitato ad intraprendere la procedura di negoziazione assistita Controparte_1
(doc. 4, 4-bis, 4-ter fasc. ric.). aveva accettato, ma aveva dovuto darsi atto Controparte_1 dell'impossibilità di raggiungere un'intesa (doc. 7 fasc. ric.). Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte, rilevando il valore probatorio della sentenza penale di proscioglimento nel processo civile e sottolineando l'ingiustizia del licenziamento ex art. 18 L. 300/1970 e reclamando il risarcimento del danno ulteriore, ex art. 2059 c.c. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. La convenuta ricostruiva l'intera vicenda istruttoria riguardante il ricorrente, gestita dall'apposita Commissione d'inchiesta. Rilevava la società che con il primo ricorso ex art. 414 c.p.c. del 9 marzo 2011, aveva impugnato avanti il Tribunale di Milano, il Parte_1 licenziamento disciplinare del 4 giugno 2010 per motivi formali, richiamando violazioni dell'art. 7, legge 300/70. La sentenza n. 5087 del 26-28 ottobre 2011 (doc. 1 fasc. conv.), aveva accertato che nessuna censura poteva essere mossa a Il ricorrente Controparte_1 peraltro non aveva mosso alcuna contestazione nel merito, discutendo il provvedimento espulsivo unicamente sotto il profilo formale. Il ricorso era stato rigettato e era stato condannato al pagamento delle spese Parte_1 legali. La sentenza non era stata appellata, passando in giudicato.
3 Un secondo ricorso ex art. 414 c.p.c. del 31 maggio 2013 (doc. 2 fasc. conv.), aveva proposto una serie di contestazioni nel merito della vicenda che aveva determinato il licenziamento.
Sosteneva che, pur in presenza di una domanda identica Parte_1
(concernente la legittimità del licenziamento), la causa potesse essere esaminata, cambiando la causa petendi. Tale secondo procedimento si era concluso con la sentenza il 2 ottobre 2013, n. 3354 (doc. 4 fasc. conv.), che aveva rilevato la violazione del principio del ne bis in idem. era stato condannato al pagamento delle spese legali. Parte_1
L'appello su questa seconda sentenza si era concluso con la sentenza n. 350 del 13 maggio 2016 (doc. 7 fasc. conv.), con un rigetto dell'impugnazione e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali. Tale sentenza era passa in giudicato, in assenza di ulteriore ricorso in Cassazione. Pertanto, rilevava il presente procedimento rappresentava Controparte_1 un quarto riesame della legittimità del licenziamento, comminato al ricorrente ad oltre 15 anni di distanza, dopo che tre sentenze, tutte conformi, l'avevano ritenuto legittimo. Eccepiva: a) la nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione del petitum e della causa petendi;
b) inammissibilità della domanda per la violazione del precetto del ne bis in idem;
c) l'inammissibilità di qualsivoglia domanda e/o eccezione volta all'accertamento dell'inutilizzabilità, ai fini del presente giudizio, tanto della documentazione posta a fondamento delle contestazioni disciplinari mosse al ricorrente, quanto di quella relativa al procedimento disciplinare in sé; d) la correttezza dell'operato di Controparte_1
e) la responsabilità processuale aggravata di Parte_1
All'udienza del 31 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è in parte inammissibile. Parte_1
E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio della c.d. ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che comporta che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. 1° aprile 2021 n. 9108; Cass. 9 gennaio 2019 n. 363; Cass. 11 maggio 2018 n. 11458; Cass. 28 maggio 2014 n. 12002).
4 2. In questa direzione va valutata con precedenza l'eccezione di concernente la violazione del principio ne bis in idem, in Controparte_1 concreto discusso nel corso della odierna udienza. A tal scopo è sufficiente richiamare la motivazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 350 del 13 maggio 2016, (doc. 7 fasc. conv.) pronunziata sull'impugnazione della sentenza di questo Tribunale n. 3354/2013 (doc. 4 fasc. conv.). Vi si legge che “ 'Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia' (cfr.: Cass. 16 agosto 2012 n. 14535). Con riferimento a quest'ultima affermazione, che, a prima vista, sembrerebbe in linea con le tesi dell'appellante, questa corte sottolinea che, nel proporre la prima domanda di identico petitum, l'odierno appellante non aveva contestato l'esistenza degli addebiti mossigli, affermando che “affinché il licenziamento possa dirsi legittimo non è sufficiente il rispetto dei requisiti sostanziali, cioè l'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo” (pag. 6 del ricorso del marzo 2011), e questo quando, nel lamentare l'illegittimità del licenziamento per il vizio formale consistente nel non avere potuto prendere visione dei documenti alla base del procedimento disciplinare, era a conoscenza, come argomentato nella sentenza del
Tribunale passata in giudicato, di quanto accertato dal giudice penale ed in particolare di quanto emergeva dalle intercettazioni telefoniche riportate nell'ordinanza di ammissione agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. di Busto Arsizio in data 23 luglio 2009 (prodotta quale doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'appellante e quale doc. 20 del fascicolo di primo grado dell'appellata) ed, ovviamente, notificatagli in sede di esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale. A ciò si aggiunga la considerazione che l'estensione del giudicato a quanto
“deducibile”- e non solo dedotto - ha, all'evidenza, la funzione di evitare il protrarsi ed il moltiplicarsi del contenzioso giudiziario relativo alla stessa vicenda, che nella specie, in ipotesi, potrebbe coinvolgere anche altri profili formali non logicamente derivanti da quelli già fatti valere e ad essi non necessariamente dipendenti, allo scopo di impedire quel frazionamento di domande contrastato dai più recenti approdi giurisprudenziali, per di più, in un caso come questo, ove le domande reiterate hanno ad oggetto addirittura lo stesso bene della vita. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere confermata”. In sostanza, la Corte aveva già ribadito un concetto giuridico invalso e mai posto in discussione da alcuno, secondo cui il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di
5 operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (così Cass., sez. III, 11 gennaio 2024, n. 1259).
3. In questo giudizio, all'evidenza, ripropone gli stessi Parte_1 elementi costitutivi dell'azione nei confronti della sua ex datrice (petitum e anche causa petendi, per quel che si dirà) già oggetto non solo del primo ma anche del secondo giudizio, nonché della successiva impugnazione in appello, di cui si è dato conto nel precedente §.
Il ricorrente tace, nel suo ricorso, di quanto già intervenuto fra le parti con le pronunce del Tribunale di Milano del 2011 e del 2013 così come della Corte d'Appello del 2016. pretende di fondare una nuova impugnazione del suo Parte_1 licenziamento disciplinare del 4 giugno 2010 sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Milano, del 16 marzo 2023, depositata in Cancelleria il 24 maggio 2023 (doc. 3 fasc. ric.), che lo aveva assolto da tutti i reati contestati, perché il fatto non sussiste. Tuttavia, come è noto, la contestazione disciplinare (civilistica) a carico del lavoratore non è assimilabile alla formulazione dell'accusa in un processo penale, assolvendo la prima esclusivamente alla funzione di consentire all'incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, sicché essa va valutata in modo autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale. Nella specie ciò è avvenuto a seguito dell'indagine svolta dopo la contestazione disciplinare di indagine di cui la prima sentenza del Controparte_1
Tribunale del lavoro, pronunziata fra le parti, dà pienamente atto (sentenza n. 5087 del 26-28 ottobre 2011, est. Perillo, doc. 1 fasc. conv, p. 6 e seg.). Lo stabilire se nel fatto commesso dal dipendente ricorrano o no gli estremi di una giusta causa (o di un giustificato motivo soggettivo) di licenziamento ha, infatti, carattere autonomo rispetto al giudizio che del medesimo fatto debba darsi a fini penali (Cass., 21 agosto 2019 n. 21549; Cass., 6 marzo 2023 n. 6660). Tale autonomia si manifesta anche nel senso che nella valutazione dei motivi del licenziamento il giudice non è vincolato dall'esito del procedimento penale eventualmente svoltosi in relazione ai medesimi fatti, sia nel caso di condanna del dipendente (Cass., 1° dicembre 1997 n. 12163) sia in quello di sua assoluzione (Cass., 20 marzo 2017 n. 7127; Cass., 5 gennaio 2015 n. 13). Ne consegue che, ove il lavoratore imputato in sede penale sia stato poi assolto con sentenza dichiarata irrevocabile (quale che sia la formula utilizzata: nella fattispecie di causa, l'assoluzione è stata determinata unicamente dall'esclusione per della qualifica di incaricato di un pubblico servizio, in Parte_1
6 rapporto all'imputazione ex art. 317 c.p.: doc. 3 fasc. ric., pag. 6), non resterebbe certamente preclusa, per effetto dell'assoluzione, la cognizione della domanda da parte del giudice civile in rapporto al parallelo procedimento disciplinare, né per converso, deve ritenersi automaticamente inficiato il già concluso procedimento ex art. 7 S.L. Invero, una indagine ed un'analisi dei fatti in concreto qui hanno potuto svolgersi in modo completo ben prima del giudicato penale e sono state vagliate due volte in due successivi procedimenti civili. La pretesa novità della causa petendi, sostenuta dalla Difesa di parte ricorrente anche nel corso della discussione orale, cioè la «ragione del domandare» che indica l'insieme dei fatti che, alla luce della norma di legge invocata (l'art. 18 S.L.), avrebbe l'effetto di costituire il diritto soggettivo fatto valere in giudizio con la domanda proposta, è quindi identica a quella dei precedenti giudizi, modificandosi solo l'assetto documentale per un fatto comunque irrilevante sia per l'effetto del giudicato sia per l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. In sostanza, vanno dichiarate inammissibili le domande di Parte_1 volte ad accertare l'illegittimità del licenziamento e a condannare ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. Controparte_1
18 della Legge 300 del 1970, al pagamento dell'indennità indicata nella domanda.
4. chiede poi la condanna di Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'articolo 2059 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale ch'egli identifica nel danno morale, nel danno esistenziale, nel danno all'immagine ed alla reputazione, nonché, in quello da perdita di chance e in qualsiasi altro danno ravvisabile nella fattispecie, da quantificarsi secondo equità. La domanda è manifestamente infondata. In base all'ordinario regime previsto dall'art. 2697 c.c., il danneggiato è onerato della dimostrazione del nesso causale tra il fatto, che consente l'imputazione al convenuto della responsabilità, e l'evento dannoso, il quale ultimo deve essere provato nella sua effettiva esistenza. Del danno deve essere altresì dimostrato l'ammontare, attraverso la descrizione di tutti gli elementi mediante i quali, in virtù di una semplice operazione logico-matematica, il giudice può pervenire alla liquidazione. Tale prova può essere offerta dal danneggiato con ogni strumento ammesso dall'ordinamento, comprese le presunzioni, purché precise, gravi e concordanti, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. Nella specie di causa, si limita a evocare la norma Parte_1 riguardante il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), a rilevarne le specie (biologico, morale, esistenziale, pag. 9 del ricorso), ed a riferire che di tali danni possa essere data prova per presunzioni, senza che da tali affermazioni teoriche venga poi tratta alcuna conseguenza concreta.
7 indica al più un articolo del Corriere della sera, che non si Parte_1 vede come possa fondare la responsabilità di Controparte_1
Da ultimo, rimette il risarcimento al Tribunale, cosa che, senza adempiere all'onere della prova, determina la totale infondatezza della domanda.
5. chiede accertarsi la responsabilità aggravata di Controparte_1 ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Con riferimento alla domanda relativa al licenziamento, ha Parte_1 certamente promosso il ricorso con colpa grave, visti i due precedenti di cui si è dato conto al § 2. Come è noto, la “somma equitativamente determinata” di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c. non corrisponde a un “danno” in senso tecnico, avendo una duplice natura, indennitaria e sanzionatoria (Corte Cost. 23.6.2016 n. 152; Cass. s.u. n.16601/2017). In punto di liquidazione dell'importo è stato affermato che la stessa
“deve solo osservare il criterio equitativo…con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. n. 21570/2012). Nella specie, pare equo liquidare una somma riferita al parametro del compenso defensionale e, segnatamente, un importo pari alla metà del compenso indicato nel successivo §, per € 3.250,00. Si deve aggiungere, ai sensi del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., la condanna al versamento in favore della Parte_1 Parte_2 di € 500,00.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 6.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara inammissibili le prime due domande di rigetta Parte_1 il ricorso per il resto;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € Controparte_1
6.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
3) condanna a versare a il Parte_1 Controparte_1 risarcimento ex art. 96 c.p.c., liquidato in € 3.250,00;
4) condanna al versamento in favore della Parte_1 Parte_2 di € 500,00.
[...]
8 Così deciso il 31 marzo 2025.
Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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