CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2519/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
PAESANO MARIA LAURA, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7989/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001274592 000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001274592 000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001274592 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001274592 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001274592 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001274592 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001274592 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110052933936 000 IRPEF-ALTRO 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110052933936 000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110093100030 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110200540910 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110300117727 000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120063850907 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120203899405 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130136458111 000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130226703788 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130321297126 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210043922353 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210083216469 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210111239086 000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210229975022 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220100776569 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230141552810 000 IMP. LOC. IMM. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230188896173 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720259001274592 000, con sottese cartelle di pagamento di competenza giurisdizionale tributaria e più precisamente quelle identificate con i seguenti numeri:
09720110052933936 000 - 09720110093100030 000 - 09720110200540910 000 - 09720110300117727
000 - 09720120063850907 000 - 09720120203899405 000 - 09720130136458111 000 -
09720130226703788 000 - 09720130321297126 000 - 09720210043922353 000 - 09720210083216469
000 - 09720210111239086 000 - 09720210229975022 000 – 09720220100776569 00009720230141552810
000 - 09720230188896173 000, per un valore di 55.692,61.
A sostegno della impugnazione, ha dedotto l'omessa notifica dell'atto prodromico e delle successive cartelle e la intervenuta prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle cartelle.
Ha contestato altresì l'esigibilità delle cartelle a fronte dell'entrata in vigore della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) e della L. 14/2023.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha controdedotto punto per punto sulle doglianze sollevata dal ricorrente, depositando documentazione relativa alle notifiche effettuate, anche in relazione a precedenti intimazioni ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, presente solo la parte ricorrente la quale si è riportata al ricorso, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va considerato che, prima della intimazione oggi impugnata, al ricorrente sono state notificate diverse intimazioni che contengono parte delle cartelle contenute nella odierna e, rispetto alle quali, non risultano autonome impugnazioni.
In particolare, risulta rilevante la notifica, avvenuta in data 22 giugno 2023 (come comprovato dall'Ufficio con relativa allegazione documentale), dell' Intimazione 09720239080525901000 che riporta tutte le cartelle oggetto della intimazione oggi impugnata ad eccezione delle cartelle 00009720230141552810 000 e
09720230188896173 000.
Tale intimazione di pagamento andava autonomamente impugnata.
Ed infatti, per giurisprudenza consolidata di legittimità: “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” ( Sez. 5 - , Sentenza n. 20476 del 21/07/2025); “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 37259 del 29/11/2021).
Si veda anche Sez. 5 - , n. 6436 del 11/03/2025 secondo cui : “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n.
546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica” e Sez. 5 - , n. 20476 del
21/07/2025 che ha statuito che “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”.
La mancata impugnazione della precedente intimazione ha determinato dunque il consolidarsi della pretesa impositiva per tutte le cartelle che in essa sono contenute, sia con riferimento al merito della pretesa che con riferimento alla eccepita prescrizione.
Per quanto riguarda le cartelle nn. 00009720230141552810 000 - 09720230188896173 000, di nuovo inserimento rispetto alla precedente intimazione, si evidenzia che le stesse risultano notificate, rispettivamente, il 22.6.2023 e il'1.9.2023, dunque con riferimento a tali cartelle nessuna questione di prescrizione può rilevare essendo decorsi solo due anni rispetto all'azionamento della odierna pretesa, né, per la prima, vi è questione di inesigibilità trattandosi di cartella di valore pari ad euro 3698,95.
Per la cartella 09720230188896173 000 va invece evidenziato che la stessa risulta ritualmente notificata via pec in data 1.9.2023 a robertoscardaleec.it, dunque anche in questo caso non potendosi eccepire questioni di merito alla stessa relative, né essendo maturata l'eccepita prescrizione.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato con condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite sostenute da ADER liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in complessivi euro 3000,00.
Così deciso in Roma, 10 febbraio 2026
La giudice est. Il Presidente
MA RA AN CO RA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
PAESANO MARIA LAURA, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7989/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001274592 000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001274592 000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001274592 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001274592 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001274592 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001274592 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001274592 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110052933936 000 IRPEF-ALTRO 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110052933936 000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110093100030 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110200540910 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110300117727 000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120063850907 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120203899405 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130136458111 000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130226703788 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130321297126 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210043922353 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210083216469 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210111239086 000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210229975022 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220100776569 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230141552810 000 IMP. LOC. IMM. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230188896173 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720259001274592 000, con sottese cartelle di pagamento di competenza giurisdizionale tributaria e più precisamente quelle identificate con i seguenti numeri:
09720110052933936 000 - 09720110093100030 000 - 09720110200540910 000 - 09720110300117727
000 - 09720120063850907 000 - 09720120203899405 000 - 09720130136458111 000 -
09720130226703788 000 - 09720130321297126 000 - 09720210043922353 000 - 09720210083216469
000 - 09720210111239086 000 - 09720210229975022 000 – 09720220100776569 00009720230141552810
000 - 09720230188896173 000, per un valore di 55.692,61.
A sostegno della impugnazione, ha dedotto l'omessa notifica dell'atto prodromico e delle successive cartelle e la intervenuta prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle cartelle.
Ha contestato altresì l'esigibilità delle cartelle a fronte dell'entrata in vigore della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) e della L. 14/2023.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha controdedotto punto per punto sulle doglianze sollevata dal ricorrente, depositando documentazione relativa alle notifiche effettuate, anche in relazione a precedenti intimazioni ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, presente solo la parte ricorrente la quale si è riportata al ricorso, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va considerato che, prima della intimazione oggi impugnata, al ricorrente sono state notificate diverse intimazioni che contengono parte delle cartelle contenute nella odierna e, rispetto alle quali, non risultano autonome impugnazioni.
In particolare, risulta rilevante la notifica, avvenuta in data 22 giugno 2023 (come comprovato dall'Ufficio con relativa allegazione documentale), dell' Intimazione 09720239080525901000 che riporta tutte le cartelle oggetto della intimazione oggi impugnata ad eccezione delle cartelle 00009720230141552810 000 e
09720230188896173 000.
Tale intimazione di pagamento andava autonomamente impugnata.
Ed infatti, per giurisprudenza consolidata di legittimità: “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” ( Sez. 5 - , Sentenza n. 20476 del 21/07/2025); “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 37259 del 29/11/2021).
Si veda anche Sez. 5 - , n. 6436 del 11/03/2025 secondo cui : “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n.
546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica” e Sez. 5 - , n. 20476 del
21/07/2025 che ha statuito che “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”.
La mancata impugnazione della precedente intimazione ha determinato dunque il consolidarsi della pretesa impositiva per tutte le cartelle che in essa sono contenute, sia con riferimento al merito della pretesa che con riferimento alla eccepita prescrizione.
Per quanto riguarda le cartelle nn. 00009720230141552810 000 - 09720230188896173 000, di nuovo inserimento rispetto alla precedente intimazione, si evidenzia che le stesse risultano notificate, rispettivamente, il 22.6.2023 e il'1.9.2023, dunque con riferimento a tali cartelle nessuna questione di prescrizione può rilevare essendo decorsi solo due anni rispetto all'azionamento della odierna pretesa, né, per la prima, vi è questione di inesigibilità trattandosi di cartella di valore pari ad euro 3698,95.
Per la cartella 09720230188896173 000 va invece evidenziato che la stessa risulta ritualmente notificata via pec in data 1.9.2023 a robertoscardaleec.it, dunque anche in questo caso non potendosi eccepire questioni di merito alla stessa relative, né essendo maturata l'eccepita prescrizione.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato con condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite sostenute da ADER liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in complessivi euro 3000,00.
Così deciso in Roma, 10 febbraio 2026
La giudice est. Il Presidente
MA RA AN CO RA