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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCHININA' ELEONORA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1913/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259004454953
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200001820728 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200008402603 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220005322039 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230006625739 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230018469184 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720240007147835 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e depositato in segreteria, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 297 2025 90044549 53/000, per l'importo complessivo di € 23.344,82 limitatamente alla:
1) cartella di pagamento n. 297 2020 0001820728 000, limitatamente ai tributi di competenza esclusiva della
Corte di Giustizia Tributaria, per il pagamento della somma di € 1.451,80 a titolo di tasse automobilistiche anno 2017;
2) cartella di pagamento n. 297 2020 0008402603 001, limitatamente ai tributi di competenza esclusiva della
Corte di Giustizia Tributaria, per il pagamento della somma di € 2.021,99 a titolo di IMU anno 2013;
3) cartella di pagamento n. 297 2022 0005322039 000, limitatamente ai tributi di competenza esclusiva della
Corte di Giustizia Tributaria, per il pagamento della somma di € 1.360,57 a titolo di tasse automobilistiche anno 2019;
4) cartella di pagamento n. 297 2023 0006625739 000, limitatamente ai tributi di competenza esclusiva della
Corte di Giustizia Tributaria, per il pagamento della somma di € 493,99, a titolo di tasse automobilistiche anno 2020;
5) cartella di pagamento n. 297 2023 0018469184 000, limitatamente ai tributi di competenza esclusiva della
Corte di Giustizia Tributaria, per il pagamento della somma di € 343,52, a titolo di contributo unificato anno
2023;
6) cartella di pagamento n. 297 2024 0007147835 limitatamente ai tributi di competenza esclusiva della
Corte di Giustizia Tributaria, per il pagamento della somma di € 411,95, a titolo di tasse automobilistiche anno 2021.
Eccepiva la mancata notificazione delle cartelle di pagamento indicate nell'avviso di intimazione, delle quali il ricorrente aveva avuto conoscenza solo ricevuto l'atto impugnato;
il difetto di motivazione dell'atto;
l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti sottesi alla pretesa.
Seppure regolarmente citata, l'Agenzia delle Entrate Riscossione rimaneva contumace.
Accolta l'istanza di sospensione, all'udienza del 26/1/2026 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'intimazione di pagamento n. 29720259004454953/000 riporta, quali atti presupposti, le cartelle di pagamento 29720200001820728000, 29720200008402603001, 29720220005322039000, 2972023
0006625739000, 29720230018469184000, 29720240007147835, oltre a due avvisi di addebito non impugnati.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notificazione delle cartelle di pagamento indicate nell'avviso di intimazione e l'AdER, nel rimanere contumace, non ha fornito la prova della regolare notificazione degli atti presupposti.
In ossequio al generale principio in base al quale il difetto della notifica di un atto presupposto costituisce necessariamente un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, in caso di omessa notifica della cartella di pagamento, in quanto atti presupposti, sono nulle le successive intimazioni.
Rimangono assorbiti tutti gli altri motivi.
Ne consegue la fondatezza del ricorso, con condanna della parte resistente alla rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente Nominativo_1, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Ragusa, 26/1/2026
Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Schininà
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCHININA' ELEONORA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1913/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259004454953
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200001820728 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200008402603 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220005322039 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230006625739 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230018469184 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720240007147835 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e depositato in segreteria, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 297 2025 90044549 53/000, per l'importo complessivo di € 23.344,82 limitatamente alla:
1) cartella di pagamento n. 297 2020 0001820728 000, limitatamente ai tributi di competenza esclusiva della
Corte di Giustizia Tributaria, per il pagamento della somma di € 1.451,80 a titolo di tasse automobilistiche anno 2017;
2) cartella di pagamento n. 297 2020 0008402603 001, limitatamente ai tributi di competenza esclusiva della
Corte di Giustizia Tributaria, per il pagamento della somma di € 2.021,99 a titolo di IMU anno 2013;
3) cartella di pagamento n. 297 2022 0005322039 000, limitatamente ai tributi di competenza esclusiva della
Corte di Giustizia Tributaria, per il pagamento della somma di € 1.360,57 a titolo di tasse automobilistiche anno 2019;
4) cartella di pagamento n. 297 2023 0006625739 000, limitatamente ai tributi di competenza esclusiva della
Corte di Giustizia Tributaria, per il pagamento della somma di € 493,99, a titolo di tasse automobilistiche anno 2020;
5) cartella di pagamento n. 297 2023 0018469184 000, limitatamente ai tributi di competenza esclusiva della
Corte di Giustizia Tributaria, per il pagamento della somma di € 343,52, a titolo di contributo unificato anno
2023;
6) cartella di pagamento n. 297 2024 0007147835 limitatamente ai tributi di competenza esclusiva della
Corte di Giustizia Tributaria, per il pagamento della somma di € 411,95, a titolo di tasse automobilistiche anno 2021.
Eccepiva la mancata notificazione delle cartelle di pagamento indicate nell'avviso di intimazione, delle quali il ricorrente aveva avuto conoscenza solo ricevuto l'atto impugnato;
il difetto di motivazione dell'atto;
l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti sottesi alla pretesa.
Seppure regolarmente citata, l'Agenzia delle Entrate Riscossione rimaneva contumace.
Accolta l'istanza di sospensione, all'udienza del 26/1/2026 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'intimazione di pagamento n. 29720259004454953/000 riporta, quali atti presupposti, le cartelle di pagamento 29720200001820728000, 29720200008402603001, 29720220005322039000, 2972023
0006625739000, 29720230018469184000, 29720240007147835, oltre a due avvisi di addebito non impugnati.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notificazione delle cartelle di pagamento indicate nell'avviso di intimazione e l'AdER, nel rimanere contumace, non ha fornito la prova della regolare notificazione degli atti presupposti.
In ossequio al generale principio in base al quale il difetto della notifica di un atto presupposto costituisce necessariamente un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, in caso di omessa notifica della cartella di pagamento, in quanto atti presupposti, sono nulle le successive intimazioni.
Rimangono assorbiti tutti gli altri motivi.
Ne consegue la fondatezza del ricorso, con condanna della parte resistente alla rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente Nominativo_1, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Ragusa, 26/1/2026
Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Schininà