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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/07/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Andrea Palma Presidente dr.ssa Germana Maffei Giudice rel. dr.Antonio Giovanni Provazza Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1747/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Chiappetta, per mandato Parte_1
in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvano Paolo SARDEGNA, Controparte_1
per mandato in atti;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza non definitiva n. 170/2024, depositata il 25.1.2024, questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale delle parti, e, contestualmente, rimesso la causa sul ruolo istruttorio per la decisione in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
Deve ritenersi estraneo all'oggetto del presente procedimento la domanda di scioglimento della comunione legale, sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 473 bis cpc.
Deve escludersi pure l'ammissibilità, in questa sede, delle ulteriori domande di contenuto restitutorio connesse alla domanda di scioglimento della comunione legale, perché soggette a riti diversi e non cumulabili nel medesimo giudizio, posto che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 c.p.c. consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "forte" (artt. 31,32,34,35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario.
Ciò premesso, residuano le domande di addebito della separazione, di affido e collocamento delle figlie delle parti, di assegnazione della casa coniugale, di mantenimento del coniuge e delle minori.
Va osservato, preliminarmente, che l'apprezzamento circa la responsabilità di un coniuge nel determinarsi della intollerabilità della convivenza in ragione della violazione dei doveri matrimoniali è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e logica.
Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., il giudice pronunciando la separazione dichiara, ove ne ricorrono le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.
In ogni caso la constatata violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò significa che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.
Sotto il profilo processuale, grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
In definitiva, la dichiarazione di addebito implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Nella specie, la ricorrente ha formulato domanda di addebito sulla scorta di reiterate offese e coercizioni poste in essere dal coniuge, nonché dell'infedeltà, scoperta in data
29.4.2023 a seguito alla pubblicazione sulla bacheca personale Facebook di un post di tale
" che aveva pubblicato diversi "screenshot" raffiguranti conversazioni intime Persona_1
e volgari intercorse col marito.
Il , a sua volta, ha chiesto in riconvenzionale addebitarsi la separazione alla CP_1
ricorrente, in ragione dell'abbandono del tetto coniugale.
L'istruttoria ha fornito plurimi elementi per addebitare la separazione al resistente.
Deve premettersi che nel nostro ordinamento è punito chiunque violi la corrispondenza altrui, oggetto di specifica tutela costituzionale;
ne consegue che è da considerarsi illecita la condotta di chi acceda, senza consenso, alla mail di un'altra persona, ai contenuti privati del suo account Facebook, oppure alle chat di whatsapp, potendo tali condotte integrare i reati di «accesso abusivo ad un sistema informatico» o di «violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza».
Nel processo civile, tuttavia, vige il principio della disponibilità delle prove e della valutazione delle stesse secondo il prudente apprezzamento del giudice (artt. 115 e 116
c.p.c.): non esiste una norma che vieti l'introduzione di prove illecitamente ottenute e l'ammissione delle prove stesse è rimessa alla discrezionalità del giudice, che valuta quali possano essere quelle decisive a formare il suo convincimento.
In ordine alla utilizzabilità delle riproduzioni fotografiche ritraenti le conversazioni tra il resistente e tale , deve rilevarsi che i messaggi scambiati tramite Facebook (o Persona_1
WhatsApp, Messenger, ecc.) sono qualificati come documenti informatici, e dunque, ai sensi della legge n.40 del 2008, vengono equiparati ai documenti tradizionali e sono soggetti alla disciplina dell'art. 2712 c.c. il quale prevede che “le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. L'art. 2719 c.c. dispone invece che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
La copia in formato cartaceo o su supporto digitale di un documento informatico costituisce pertanto una riproduzione meccanica equiparata ad una vera e propria fotocopia, e può essere considerata come prova solo se non viene contestata dalla controparte.
Nella specie, peraltro, di fronte alla generica contestazione da parte del resistente sia della utilizzabilità del documento riportante i messaggi Facebook, sia della sussistenza della relazione extraconiugale, la ricorrente ha chiesto prove orali sul punto, sicché possono ritenersi soddisfatti i requisiti comunque richiesti per dare ingresso a tale tipo di documento.
In particolare, la teste escussa nel corso di causa, sorella della ha confermato che la Pt_1 sorella aveva scoperto il tradimento visualizzando sul cellulare del coniuge conversazioni intime e dal contenuto sessualmente esplicito tra il ed una donna e di essere stata CP_1 successivamente contattata dall'amante, tale , la quale ammetteva di Persona_1
intrattenere una relazione affettiva con il marito, inviando ulteriori "screenshot", che confermavano inequivocabilmente la relazione extraconiugale.
In definitiva, è stata fornita piena prova tanto delle condotte svalutanti poste in essere dal nei confronti della moglie quanto dell'infedeltà scoperta dalla ricorrente in data CP_1 29.4.2023, atteso che entrambe le circostanze sono state confermate da tutti i testimoni sentiti in corso di causa, oltre che dalla documentazione depositata in atti dall'istante.
Tenuto conto del riscontro della condotta violativa dei doveri coniugali da parte del resistente, deve rigettarsi conseguenzialmente, la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente, atteso che il temporaneo abbandono del tetto coniugale da parte della avvenuto all'indomani della scoperta del tradimento, è stato conseguenza e Pt_1
non causa della scoperta dell'infedeltà.
Venendo alla domanda di affido delle minori, rileva il Collegio che la regola dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, posta dall'art. 337 ter c.c. in funzione del diritto dei figli al mantenimento della bigenitorialità, è derogabile, a norma del successivo art. 337 quater c.c., solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr., tra le altre, Cass. 17137/17).
Nella specie, quindi, tenuto conto dell'assenza di situazioni indicative di gravi carenze genitoriali nonché della ripresa degli incontri tra il padre ed entrambe le figlie, registrata in corso di causa, va confermato l'affido condiviso delle minori, già disposto in sede di provvedimenti provvisori.
Le parti nel corso del giudizio hanno raggiunto una intesa in ordine alle frequentazioni delle minori con il genitore non collocatario, presupponente il collocamento prevalente presso la madre, di talchè, in assenza di fatti sopravvenuti tali da giustificare una rivalutazione di tale regime, la richiesta di inversione del collocamento non può essere accolta.
A ciò si aggiunga che l'attività lavorativa prestata dal resistente – che si protrae fino a notte tarda - impedisce, per sua stessa ammissione, la presenza costante e continuativa in casa e quindi la possibilità di adempiere adeguatamente agli oneri di accudimento delle minori che scaturirebbero dalla convivenza prevalente con le stesse. Conseguentemente al collocamento prevalente presso la madre, la casa familiare deve essere assegnata a
[...]
. Parte_1
Si conferma, quindi, il regime delle frequentazioni padre-figlie quale concordato dalle parti all'udienza del 5.2.2025 (ovvero: il lunedì il sig. preleverà le figlie Controparte_1
Per_ dall'uscita di scuola, prelevando alle 13:40 e alle 16:00 e le riaccompagnerà a Per_2
casa dalla madre alle ore 20:30, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alle 17:30 e una domenica alternata dalle ore 10:00 alle ore 17:00) in quanto idoneo a consentire il mantenimento di un equilibrato rapporto delle bimbe con la figura paterna.
In relazione ai periodi di festività, deve disporsi che i genitori trascorreranno le festività
Natalizie (ovvero vigilia di Natale, giorno di Natale e giorno di Santo Stefano), il
Capodanno (ovvero vigilia ed il giorno di Capodanno) e le festività Pasquali (ovvero il giorno di Pasqua e Pasquetta) con le minori a turno: a partire dal capodanno le figlie trascorreranno la vigilia di Capodanno con la madre e il giorno di Capodanno (1°Gennaio) con il padre e viceversa negli anni a seguire;
trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e il giorno di pasquetta con la madre e viceversa gli anni successivi, la vigilia di
Natale e il giorno di Santo Stefano con il padre mentre il giorno di Natale con la madre e viceversa l'anno successivo. In merito al periodo estivo, le figlie trascorreranno 15 giorni nel periodo estivo (giugno/agosto), anche non consecutivi, con il padre, da concordarsi previamente tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Salvo diverso accordo delle parti, Per_ per quanto riguarda il giorno del compleanno, ed trascorreranno la giornata Per_2
solo con il padre o solo con la madre e ciò ad anni alterni, trascorreranno esclusivamente con il rispettivo genitore la Festa della Mamma e la Festa del Papà; lo stesso dicasi per il giorno del compleanno del padre e della madre. Per_ In relazione al mantenimento di e , tenuto conto del fatto che gli oneri di Per_2 accudimento delle minori gravano in via prevalente sulla madre ed in ragione delle presumibili esigenze della prole – confermata dalla richiesta formulata dal resistente in confronto della ricorrente, in caso di inversione del collocamento - si ritiene equo porre a carico del genitore non collocatario un onere di contribuzione per il mantenimento delle figlie da assolvere mediante la corresponsione in favore della moglie, con periodicità mensile, della somma complessiva di euro 600,00, nonché mediante il pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole.
Venendo alla domanda di mantenimento articolata dalla ricorrente, ritiene il Collegio che la stessa sia infondata.
Sul punto, va premesso che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. I, 25.08.2006, n. 18547; Cass. civ. Sez. I, 16.12.2004, n. 23378; Cass. civ. Sez.
I,07.12.2007, n. 25618; Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Nella specie, è pacifico che l'istante svolge attività lavorativa part time dalla quale ritrae un reddito annuo di circa 11.000,00, ha la piena proprietà sull'immobile (adibito a casa coniugale) a piano secondo e terzo adibito ad abitazione coniugale sito in Luzzi (CS) alla
C.da Civita SN, in catasto al foglio 50, particelle 713, sub. 3 e 4, e particella 113 subalterno Part 15 e 16 ; 2) proprietà per 222/1000 unitamente ai germani , Parte_2 Persona_4
e alla madre , su immobile al piano terra sito in Luzzi (CS) alla C.da Civita Persona_5
SN, in catasto al foglio 50, particella 113, subalterno 1 e 2, immobile al 1 piano sito in Luzzi
(CS) alla C.da Civita SN, in catasto al foglio 50, particella 201, sub. 1 e sub. 2; immobile al 1 piano sito in Luzzi (CS) alla C.da Civita SN, in catasto al foglio 50, particella 113, sub. 14 e particella 713, sub. 2; 3) diritto di Enfiteusi per 2/54 su Terreno in Luzzi (CS) identificato in catasto al foglio 81, particella 30; ed è comproprietaria per 1/2 unitamente al marito della seguenti unità immobiliari: terreno agricolo sito in agro di Luzzi, Controparte_1 in Catasto al foglio 40, particella 379; 5) proprietà per 200/2700, unitamente ai sigg.
[...]
, , e , delle seguenti Parte_2 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
unità immobiliare: terreno agricolo sito in agro di Luzzi, in Catasto al foglio 81, particelle Part Part nn. 233, 286 e 288; 6) proprietà per 222/1000, unitamente ai sigg. , Parte_2
[...]
e , delle seguente unità immobiliare: terreno agricolo sito in agro di Per_4 Persona_5
Luzzi, in Catasto al foglio 80, particelle nn. 239 e 242.
Ha documentato, altresì, giacenze su conto corrente personale per circa 16.000,00 e cointestato per circa 10.000,00 euro.
Ciò chiarito, il resistente è titolare di una società a responsabilità limitata semplificata, con capitale di euro 2.500,00 dalla quale, per la quale ha dichiarato di aver percepito utili per circa 3.000,00 nell'anno 2022.
Non ha prodotto idonea documentazione fiscale attestante i redditi dichiarati nel triennio precedente all'instaurazione del giudizio. Nondimeno, la ricorrente non si ritiene abbia fornito elementi dai quali desumere che le complessive risorse alla medesima ascrivibili siano insufficienti a garantire il tenore di vita assunto in costanza di matrimonio, per cui, tenuto conto dell'entità delle residue risorse economiche a disposizione del resistente, che non gode più della casa familiare, si ritiene che non sussistano le condizioni per il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
La peculiare natura delle questioni trattate, in uno all'esito complessivo del giudizio, giustificano la compensazione per un metà delle spese di lite, che per la residua parte gravano sul , rimasto soccombente in maniera prevalente. Controparte_1
Rilevato, tuttavia, che trattasi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, , deve disporsi che il pagamento sia eseguito a Parte_1 favore dello Stato (v. art. 133, T.U.S.G. del 2002), mentre gli importi andranno liquidati in ai medi tabellari (v. art. 82, T.U.S.G. 2002) delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., da ritenersi congrui in relazione alla natura ed alla complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza delle questioni trattate, assunto quale riferimento lo scaglione tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (Cass. 29821/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Addebita la separazione al resistente;
2) Dispone l'affido condiviso delle minori ed il collocamento prevalente presso la madre, cui assegna la casa familiare;
3) Disciplina il regime di visita tra genitore non collocatario e minori nei termini indicati in parte motiva;
4) Pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 [...]
, per il mantenimento delle minori, la somma mensile di complessivi euro Parte_1
600,00, da rivalutarsi annualmente;
5) Pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie da sostenere per le minori;
6) Rigetta la richiesta di corresponsione di assegno di mantenimento articolata da parte ricorrente;
7) Compensa per metà le spese processuali, e condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, liquidandola nell'importo prenotato a debito, quanto agli esborsi vivi, ed in € 2.540,00, quanto ai compensi, oltre CNAP e
IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in Cosenza, all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Andrea Palma
Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Andrea Palma Presidente dr.ssa Germana Maffei Giudice rel. dr.Antonio Giovanni Provazza Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1747/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Chiappetta, per mandato Parte_1
in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvano Paolo SARDEGNA, Controparte_1
per mandato in atti;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza non definitiva n. 170/2024, depositata il 25.1.2024, questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale delle parti, e, contestualmente, rimesso la causa sul ruolo istruttorio per la decisione in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
Deve ritenersi estraneo all'oggetto del presente procedimento la domanda di scioglimento della comunione legale, sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 473 bis cpc.
Deve escludersi pure l'ammissibilità, in questa sede, delle ulteriori domande di contenuto restitutorio connesse alla domanda di scioglimento della comunione legale, perché soggette a riti diversi e non cumulabili nel medesimo giudizio, posto che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 c.p.c. consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "forte" (artt. 31,32,34,35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario.
Ciò premesso, residuano le domande di addebito della separazione, di affido e collocamento delle figlie delle parti, di assegnazione della casa coniugale, di mantenimento del coniuge e delle minori.
Va osservato, preliminarmente, che l'apprezzamento circa la responsabilità di un coniuge nel determinarsi della intollerabilità della convivenza in ragione della violazione dei doveri matrimoniali è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e logica.
Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., il giudice pronunciando la separazione dichiara, ove ne ricorrono le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.
In ogni caso la constatata violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò significa che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.
Sotto il profilo processuale, grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
In definitiva, la dichiarazione di addebito implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Nella specie, la ricorrente ha formulato domanda di addebito sulla scorta di reiterate offese e coercizioni poste in essere dal coniuge, nonché dell'infedeltà, scoperta in data
29.4.2023 a seguito alla pubblicazione sulla bacheca personale Facebook di un post di tale
" che aveva pubblicato diversi "screenshot" raffiguranti conversazioni intime Persona_1
e volgari intercorse col marito.
Il , a sua volta, ha chiesto in riconvenzionale addebitarsi la separazione alla CP_1
ricorrente, in ragione dell'abbandono del tetto coniugale.
L'istruttoria ha fornito plurimi elementi per addebitare la separazione al resistente.
Deve premettersi che nel nostro ordinamento è punito chiunque violi la corrispondenza altrui, oggetto di specifica tutela costituzionale;
ne consegue che è da considerarsi illecita la condotta di chi acceda, senza consenso, alla mail di un'altra persona, ai contenuti privati del suo account Facebook, oppure alle chat di whatsapp, potendo tali condotte integrare i reati di «accesso abusivo ad un sistema informatico» o di «violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza».
Nel processo civile, tuttavia, vige il principio della disponibilità delle prove e della valutazione delle stesse secondo il prudente apprezzamento del giudice (artt. 115 e 116
c.p.c.): non esiste una norma che vieti l'introduzione di prove illecitamente ottenute e l'ammissione delle prove stesse è rimessa alla discrezionalità del giudice, che valuta quali possano essere quelle decisive a formare il suo convincimento.
In ordine alla utilizzabilità delle riproduzioni fotografiche ritraenti le conversazioni tra il resistente e tale , deve rilevarsi che i messaggi scambiati tramite Facebook (o Persona_1
WhatsApp, Messenger, ecc.) sono qualificati come documenti informatici, e dunque, ai sensi della legge n.40 del 2008, vengono equiparati ai documenti tradizionali e sono soggetti alla disciplina dell'art. 2712 c.c. il quale prevede che “le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. L'art. 2719 c.c. dispone invece che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
La copia in formato cartaceo o su supporto digitale di un documento informatico costituisce pertanto una riproduzione meccanica equiparata ad una vera e propria fotocopia, e può essere considerata come prova solo se non viene contestata dalla controparte.
Nella specie, peraltro, di fronte alla generica contestazione da parte del resistente sia della utilizzabilità del documento riportante i messaggi Facebook, sia della sussistenza della relazione extraconiugale, la ricorrente ha chiesto prove orali sul punto, sicché possono ritenersi soddisfatti i requisiti comunque richiesti per dare ingresso a tale tipo di documento.
In particolare, la teste escussa nel corso di causa, sorella della ha confermato che la Pt_1 sorella aveva scoperto il tradimento visualizzando sul cellulare del coniuge conversazioni intime e dal contenuto sessualmente esplicito tra il ed una donna e di essere stata CP_1 successivamente contattata dall'amante, tale , la quale ammetteva di Persona_1
intrattenere una relazione affettiva con il marito, inviando ulteriori "screenshot", che confermavano inequivocabilmente la relazione extraconiugale.
In definitiva, è stata fornita piena prova tanto delle condotte svalutanti poste in essere dal nei confronti della moglie quanto dell'infedeltà scoperta dalla ricorrente in data CP_1 29.4.2023, atteso che entrambe le circostanze sono state confermate da tutti i testimoni sentiti in corso di causa, oltre che dalla documentazione depositata in atti dall'istante.
Tenuto conto del riscontro della condotta violativa dei doveri coniugali da parte del resistente, deve rigettarsi conseguenzialmente, la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente, atteso che il temporaneo abbandono del tetto coniugale da parte della avvenuto all'indomani della scoperta del tradimento, è stato conseguenza e Pt_1
non causa della scoperta dell'infedeltà.
Venendo alla domanda di affido delle minori, rileva il Collegio che la regola dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, posta dall'art. 337 ter c.c. in funzione del diritto dei figli al mantenimento della bigenitorialità, è derogabile, a norma del successivo art. 337 quater c.c., solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr., tra le altre, Cass. 17137/17).
Nella specie, quindi, tenuto conto dell'assenza di situazioni indicative di gravi carenze genitoriali nonché della ripresa degli incontri tra il padre ed entrambe le figlie, registrata in corso di causa, va confermato l'affido condiviso delle minori, già disposto in sede di provvedimenti provvisori.
Le parti nel corso del giudizio hanno raggiunto una intesa in ordine alle frequentazioni delle minori con il genitore non collocatario, presupponente il collocamento prevalente presso la madre, di talchè, in assenza di fatti sopravvenuti tali da giustificare una rivalutazione di tale regime, la richiesta di inversione del collocamento non può essere accolta.
A ciò si aggiunga che l'attività lavorativa prestata dal resistente – che si protrae fino a notte tarda - impedisce, per sua stessa ammissione, la presenza costante e continuativa in casa e quindi la possibilità di adempiere adeguatamente agli oneri di accudimento delle minori che scaturirebbero dalla convivenza prevalente con le stesse. Conseguentemente al collocamento prevalente presso la madre, la casa familiare deve essere assegnata a
[...]
. Parte_1
Si conferma, quindi, il regime delle frequentazioni padre-figlie quale concordato dalle parti all'udienza del 5.2.2025 (ovvero: il lunedì il sig. preleverà le figlie Controparte_1
Per_ dall'uscita di scuola, prelevando alle 13:40 e alle 16:00 e le riaccompagnerà a Per_2
casa dalla madre alle ore 20:30, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alle 17:30 e una domenica alternata dalle ore 10:00 alle ore 17:00) in quanto idoneo a consentire il mantenimento di un equilibrato rapporto delle bimbe con la figura paterna.
In relazione ai periodi di festività, deve disporsi che i genitori trascorreranno le festività
Natalizie (ovvero vigilia di Natale, giorno di Natale e giorno di Santo Stefano), il
Capodanno (ovvero vigilia ed il giorno di Capodanno) e le festività Pasquali (ovvero il giorno di Pasqua e Pasquetta) con le minori a turno: a partire dal capodanno le figlie trascorreranno la vigilia di Capodanno con la madre e il giorno di Capodanno (1°Gennaio) con il padre e viceversa negli anni a seguire;
trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e il giorno di pasquetta con la madre e viceversa gli anni successivi, la vigilia di
Natale e il giorno di Santo Stefano con il padre mentre il giorno di Natale con la madre e viceversa l'anno successivo. In merito al periodo estivo, le figlie trascorreranno 15 giorni nel periodo estivo (giugno/agosto), anche non consecutivi, con il padre, da concordarsi previamente tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Salvo diverso accordo delle parti, Per_ per quanto riguarda il giorno del compleanno, ed trascorreranno la giornata Per_2
solo con il padre o solo con la madre e ciò ad anni alterni, trascorreranno esclusivamente con il rispettivo genitore la Festa della Mamma e la Festa del Papà; lo stesso dicasi per il giorno del compleanno del padre e della madre. Per_ In relazione al mantenimento di e , tenuto conto del fatto che gli oneri di Per_2 accudimento delle minori gravano in via prevalente sulla madre ed in ragione delle presumibili esigenze della prole – confermata dalla richiesta formulata dal resistente in confronto della ricorrente, in caso di inversione del collocamento - si ritiene equo porre a carico del genitore non collocatario un onere di contribuzione per il mantenimento delle figlie da assolvere mediante la corresponsione in favore della moglie, con periodicità mensile, della somma complessiva di euro 600,00, nonché mediante il pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole.
Venendo alla domanda di mantenimento articolata dalla ricorrente, ritiene il Collegio che la stessa sia infondata.
Sul punto, va premesso che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. I, 25.08.2006, n. 18547; Cass. civ. Sez. I, 16.12.2004, n. 23378; Cass. civ. Sez.
I,07.12.2007, n. 25618; Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Nella specie, è pacifico che l'istante svolge attività lavorativa part time dalla quale ritrae un reddito annuo di circa 11.000,00, ha la piena proprietà sull'immobile (adibito a casa coniugale) a piano secondo e terzo adibito ad abitazione coniugale sito in Luzzi (CS) alla
C.da Civita SN, in catasto al foglio 50, particelle 713, sub. 3 e 4, e particella 113 subalterno Part 15 e 16 ; 2) proprietà per 222/1000 unitamente ai germani , Parte_2 Persona_4
e alla madre , su immobile al piano terra sito in Luzzi (CS) alla C.da Civita Persona_5
SN, in catasto al foglio 50, particella 113, subalterno 1 e 2, immobile al 1 piano sito in Luzzi
(CS) alla C.da Civita SN, in catasto al foglio 50, particella 201, sub. 1 e sub. 2; immobile al 1 piano sito in Luzzi (CS) alla C.da Civita SN, in catasto al foglio 50, particella 113, sub. 14 e particella 713, sub. 2; 3) diritto di Enfiteusi per 2/54 su Terreno in Luzzi (CS) identificato in catasto al foglio 81, particella 30; ed è comproprietaria per 1/2 unitamente al marito della seguenti unità immobiliari: terreno agricolo sito in agro di Luzzi, Controparte_1 in Catasto al foglio 40, particella 379; 5) proprietà per 200/2700, unitamente ai sigg.
[...]
, , e , delle seguenti Parte_2 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
unità immobiliare: terreno agricolo sito in agro di Luzzi, in Catasto al foglio 81, particelle Part Part nn. 233, 286 e 288; 6) proprietà per 222/1000, unitamente ai sigg. , Parte_2
[...]
e , delle seguente unità immobiliare: terreno agricolo sito in agro di Per_4 Persona_5
Luzzi, in Catasto al foglio 80, particelle nn. 239 e 242.
Ha documentato, altresì, giacenze su conto corrente personale per circa 16.000,00 e cointestato per circa 10.000,00 euro.
Ciò chiarito, il resistente è titolare di una società a responsabilità limitata semplificata, con capitale di euro 2.500,00 dalla quale, per la quale ha dichiarato di aver percepito utili per circa 3.000,00 nell'anno 2022.
Non ha prodotto idonea documentazione fiscale attestante i redditi dichiarati nel triennio precedente all'instaurazione del giudizio. Nondimeno, la ricorrente non si ritiene abbia fornito elementi dai quali desumere che le complessive risorse alla medesima ascrivibili siano insufficienti a garantire il tenore di vita assunto in costanza di matrimonio, per cui, tenuto conto dell'entità delle residue risorse economiche a disposizione del resistente, che non gode più della casa familiare, si ritiene che non sussistano le condizioni per il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
La peculiare natura delle questioni trattate, in uno all'esito complessivo del giudizio, giustificano la compensazione per un metà delle spese di lite, che per la residua parte gravano sul , rimasto soccombente in maniera prevalente. Controparte_1
Rilevato, tuttavia, che trattasi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, , deve disporsi che il pagamento sia eseguito a Parte_1 favore dello Stato (v. art. 133, T.U.S.G. del 2002), mentre gli importi andranno liquidati in ai medi tabellari (v. art. 82, T.U.S.G. 2002) delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., da ritenersi congrui in relazione alla natura ed alla complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza delle questioni trattate, assunto quale riferimento lo scaglione tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (Cass. 29821/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Addebita la separazione al resistente;
2) Dispone l'affido condiviso delle minori ed il collocamento prevalente presso la madre, cui assegna la casa familiare;
3) Disciplina il regime di visita tra genitore non collocatario e minori nei termini indicati in parte motiva;
4) Pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 [...]
, per il mantenimento delle minori, la somma mensile di complessivi euro Parte_1
600,00, da rivalutarsi annualmente;
5) Pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie da sostenere per le minori;
6) Rigetta la richiesta di corresponsione di assegno di mantenimento articolata da parte ricorrente;
7) Compensa per metà le spese processuali, e condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, liquidandola nell'importo prenotato a debito, quanto agli esborsi vivi, ed in € 2.540,00, quanto ai compensi, oltre CNAP e
IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in Cosenza, all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Andrea Palma
Germana Maffei