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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/06/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 241 /2025 R.G. proposta da
C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MARZI SARA, con domicilio eletto presso il suo studio in
Stradella (PV), Via Garibaldi n. 15
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. , con il patrocinio degli CP_1 C.F._2
Avv.ti TAMAGNINI SIMONE e , con domicilio CP_2
eletto presso lo studio in Roma, Via Boezio n. 6
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto Conclusioni congiunte sullo status
La difesa di parte attrice ha domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, la difesa di parte convenuta non si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, risulta evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti che dopo la separazione, pronunciata dal Tribunale di Pavia con sentenza del
19.10.2023, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_1
da il 31/10/2015 in Mezzanino, (atto n.3,
[...] CP_1
parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015)
Pag. 2 di 3 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 241 /2025 R.G. proposta da
C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MARZI SARA, con domicilio eletto presso il suo studio in
Stradella (PV), Via Garibaldi n. 15
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. , con il patrocinio degli CP_1 C.F._2
Avv.ti TAMAGNINI SIMONE e , con domicilio CP_2
eletto presso lo studio in Roma, Via Boezio n. 6
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto Conclusioni congiunte sullo status
La difesa di parte attrice ha domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, la difesa di parte convenuta non si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, risulta evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti che dopo la separazione, pronunciata dal Tribunale di Pavia con sentenza del
19.10.2023, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_1
da il 31/10/2015 in Mezzanino, (atto n.3,
[...] CP_1
parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015)
Pag. 2 di 3 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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