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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 12/01/2026 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SCIAVICCO CARLO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 43/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q02AS00697 IRAP 2019
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 - 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01MA00321 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 68/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01MA00320 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2025, depositato il 22/12/2025.
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare integralmente gli avvisi di accertamento, sia con riferimento all'accertamento del reddito ai fini delle imposte sui redditi e addizionali regionale e comunale, che dell'IRAP; 3
condannare l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, tenuto altresì conto che l'avviso di accertamento risulta successivo all'ordinanza n.
4226 della Suprema Corte di Cassazione del 18 febbraio 2025 e contrario al principio di diritto ivi stabilito del tutto allineato al comportamento osservato dal contribuente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Resistente: rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione definisce tre ricorsi riuniti tra loro per connessione all'udienza del 16 dicembre 2025, recanti rispettivamente i n. 43/2025, 67/2025 e 68/2025 RG.
Mediante avviso di accertamento n. T6Q02AS00697/2024, per l'anno 2019, regolarmente preceduto dalla notifica del corrispondente schema d'atto e dalla fase di contraddittorio con la parte privata, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Belluno ha contestato all'associazione professionale Ricorrente_1 , di Ricorrente_2 e
Ric._3, l'indebita deduzione integrale delle somme, per un importo complessivo di €
18.385,00, calcolate secondo le tabelle ACI e corrisposte agli associati a titolo di rimborsi chilometrici per trasferte lavorative dagli stessi effettuate dal gennaio al dicembre 2018 mediante due autovetture (Marcedes targata Targa_1 e Ford targata Targa_2) rispettivamente intestate a ciascuno dei professionisti associati.
Trattandosi di beni non qualificabili come strumentali, poiché non indispensabili per l'esercizio dell'attività propria dello studio, la deduzione avrebbe dovuto essere contenuta entro il limite forfetario del 20%, ai sensi dell'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, con conseguente ripresa a tassazione della differenza, nella misura di € 14.708,00, e rideterminazione del maggior reddito da imputarsi ai fini IRPEF agli associati per trasparenza ai sensi dell'art. 5 TUIR, oltre al recupero del maggior importo dovuto ai fini IRAP.
Mediante i correlativi avvisi di accertamento n. T6Q01MA0000321/2025, notificato ad
Ricorrente_2, e n. T6Q01MA0000320/2025, notificato a Ricorrente_3, l'Ufficio ha poi proceduto al recupero dell'IRPEF e delle addizionali dovute da ciascuno degli associati in proporzione delle rispettive quote di partecipazione (50%) ed all'irrogazione delle sanzioni per dichiarazione infedele, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997.
Contro gli avvisi di accertamento hanno proposto impugnazione avanti a questa Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado i rispettivi destinatari, deducendo la violazione degli artt. 54 TUIR e 5, 4
d.lgs. 446/1997, mentre l'Agenzia delle Entrate si è costituita resistendo con memoria di controdeduzioni.
Discussa alla pubblica udienza a distanza del 16 dicembre 2025, la controversia è stata in quella sede trattenuta in decisione, con successivo deposito del dispositivo nel termine di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. 546/1992.
* * *
La questione sottoposta al giudizio di questa CGT è incentrata sul confronto fra le contrapposte tesi sostenute dalle parti, nel senso che da un lato l'Ufficio, premesso il carattere speciale della disciplina dettata dall'art. 164 TUIR, afferma che nel caso di mezzi utilizzati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, la deduzione dei costi sostenuti è limitata al 20%, salvo che la parte fornisca la prova dell'utilizzo esclusivo degli stessi come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria del soggetto, condizione che non ricorre nella fattispecie in esame, trattandosi di veicoli destinati ad uso promiscuo;
dall'altro lato, i ricorrenti sostengono che l'art. 164, comma 1, lett.
b), TUIR, trova applicazione soltanto ai mezzi di proprietà aziendale adibiti ad uso non esclusivamente strumentale (vale a dire sia nell'ambito dell'attività propria, sia per finalità ad essa estranee o personali) e che la limitazione del 20% corrisponde ad una sorta di forfetizzazione dell'inerenza a fronte dell'uso promiscuo dei mezzi aziendali, laddove nel caso in esame si tratta di autovetture intestate agli associati ed effettivamente utilizzate nello svolgimento dell'attività professionale in occasione delle singole trasferte, cosicché dovrà farsi riferimento ai princìpi generali di cui all'art. art. 54 TUIR, che ammette la deducibilità delle spese quando si verifichino le condizioni dell'inerenza all'esercizio dell'arte o professione, dell'effettività del pagamento (principio di cassa) e dell'adeguata documentazione, senza che ricorra alcuna delle deroghe previste dalla legge.
La questione, che effettivamente presenta margini di opinabilità a causa della compresenza di una pluralità norme in rapporto di parziale interferenza reciproca (artt. 54, 95 e 164 TUIR), deve - almeno allo stato - ritenersi risolta a seguito di un recente ed univoco intervento della Suprema
Corte di Cassazione, che mediante l'ordinanza della 5^ Sezione 18 febbraio 2025, n. 4226, avente specificamente ad oggetto il costo del trasporto effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, ha affermato il principio secondo cui una volta provato, con onere a carico del contribuente, il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione, la spesa stessa sarà integralmente deducibile da parte dell'associazione che l'abbia rimborsata, in forza del criterio generale dettato dall'art. 54 TUIR. 5
Dal canto suo - ha precisato la S.C. - l'art. 164 TUIR, costituente norma speciale, riguarda l'uso promiscuo del mezzo di proprietà dell'imprenditore o del professionista, mentre la limitazione percentuale non richiede una indagine sulla finalità del singolo trasporto e tiene conto, altresì, anche di tutte le ulteriori componenti negative (es. spese di acquisto e manutenzione).
Non ravvisandosi valide ragioni per discostarsi dal citato orientamento, questa CGT ritiene di dovervi dare continuità aderendo al principio di diritto enunciato.
Poiché l'Ufficio non ha posto in discussione la circostanza che le trasferte cui si riferiscono i rimborsi siano state effettuate nell'interesse dell'associazione (missioni lavorative presso cantieri, sopralluoghi tecnici presso clienti, partecipazione a riunioni esterne, ecc.), né ha contestato la congruità dei relativi costi, deve concludersi, alla luce dell'indirizzo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che i relativi costi siano stati legittimamente dedotti, per cui i ricorsi riuniti dovranno essere accolti, con integrale compensazione delle spese fra le parti in considerazione del carattere controverso della questione prima dell'intervento della S.C., posteriore alla presentazione della memoria difensiva a seguito della notifica dello schema d'atto ex art. 6-bis, comma 3, l. 212/2000 nei confronti dello studio associato, e tenuto conto del carattere meramente consequenziale degli avvisi di accertamento poi emessi nei confronti dei partecipanti in forza del regime di trasparenza di cui all'art. 5 TUIR.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento impugnati;
spese di lite interamente compensate fra le parti.
Belluno, 16 dicembre 2025
Il Giudice monocratico
Depositata il 12/01/2026 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SCIAVICCO CARLO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 43/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q02AS00697 IRAP 2019
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 - 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01MA00321 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 68/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01MA00320 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2025, depositato il 22/12/2025.
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare integralmente gli avvisi di accertamento, sia con riferimento all'accertamento del reddito ai fini delle imposte sui redditi e addizionali regionale e comunale, che dell'IRAP; 3
condannare l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, tenuto altresì conto che l'avviso di accertamento risulta successivo all'ordinanza n.
4226 della Suprema Corte di Cassazione del 18 febbraio 2025 e contrario al principio di diritto ivi stabilito del tutto allineato al comportamento osservato dal contribuente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Resistente: rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione definisce tre ricorsi riuniti tra loro per connessione all'udienza del 16 dicembre 2025, recanti rispettivamente i n. 43/2025, 67/2025 e 68/2025 RG.
Mediante avviso di accertamento n. T6Q02AS00697/2024, per l'anno 2019, regolarmente preceduto dalla notifica del corrispondente schema d'atto e dalla fase di contraddittorio con la parte privata, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Belluno ha contestato all'associazione professionale Ricorrente_1 , di Ricorrente_2 e
Ric._3, l'indebita deduzione integrale delle somme, per un importo complessivo di €
18.385,00, calcolate secondo le tabelle ACI e corrisposte agli associati a titolo di rimborsi chilometrici per trasferte lavorative dagli stessi effettuate dal gennaio al dicembre 2018 mediante due autovetture (Marcedes targata Targa_1 e Ford targata Targa_2) rispettivamente intestate a ciascuno dei professionisti associati.
Trattandosi di beni non qualificabili come strumentali, poiché non indispensabili per l'esercizio dell'attività propria dello studio, la deduzione avrebbe dovuto essere contenuta entro il limite forfetario del 20%, ai sensi dell'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, con conseguente ripresa a tassazione della differenza, nella misura di € 14.708,00, e rideterminazione del maggior reddito da imputarsi ai fini IRPEF agli associati per trasparenza ai sensi dell'art. 5 TUIR, oltre al recupero del maggior importo dovuto ai fini IRAP.
Mediante i correlativi avvisi di accertamento n. T6Q01MA0000321/2025, notificato ad
Ricorrente_2, e n. T6Q01MA0000320/2025, notificato a Ricorrente_3, l'Ufficio ha poi proceduto al recupero dell'IRPEF e delle addizionali dovute da ciascuno degli associati in proporzione delle rispettive quote di partecipazione (50%) ed all'irrogazione delle sanzioni per dichiarazione infedele, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997.
Contro gli avvisi di accertamento hanno proposto impugnazione avanti a questa Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado i rispettivi destinatari, deducendo la violazione degli artt. 54 TUIR e 5, 4
d.lgs. 446/1997, mentre l'Agenzia delle Entrate si è costituita resistendo con memoria di controdeduzioni.
Discussa alla pubblica udienza a distanza del 16 dicembre 2025, la controversia è stata in quella sede trattenuta in decisione, con successivo deposito del dispositivo nel termine di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. 546/1992.
* * *
La questione sottoposta al giudizio di questa CGT è incentrata sul confronto fra le contrapposte tesi sostenute dalle parti, nel senso che da un lato l'Ufficio, premesso il carattere speciale della disciplina dettata dall'art. 164 TUIR, afferma che nel caso di mezzi utilizzati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, la deduzione dei costi sostenuti è limitata al 20%, salvo che la parte fornisca la prova dell'utilizzo esclusivo degli stessi come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria del soggetto, condizione che non ricorre nella fattispecie in esame, trattandosi di veicoli destinati ad uso promiscuo;
dall'altro lato, i ricorrenti sostengono che l'art. 164, comma 1, lett.
b), TUIR, trova applicazione soltanto ai mezzi di proprietà aziendale adibiti ad uso non esclusivamente strumentale (vale a dire sia nell'ambito dell'attività propria, sia per finalità ad essa estranee o personali) e che la limitazione del 20% corrisponde ad una sorta di forfetizzazione dell'inerenza a fronte dell'uso promiscuo dei mezzi aziendali, laddove nel caso in esame si tratta di autovetture intestate agli associati ed effettivamente utilizzate nello svolgimento dell'attività professionale in occasione delle singole trasferte, cosicché dovrà farsi riferimento ai princìpi generali di cui all'art. art. 54 TUIR, che ammette la deducibilità delle spese quando si verifichino le condizioni dell'inerenza all'esercizio dell'arte o professione, dell'effettività del pagamento (principio di cassa) e dell'adeguata documentazione, senza che ricorra alcuna delle deroghe previste dalla legge.
La questione, che effettivamente presenta margini di opinabilità a causa della compresenza di una pluralità norme in rapporto di parziale interferenza reciproca (artt. 54, 95 e 164 TUIR), deve - almeno allo stato - ritenersi risolta a seguito di un recente ed univoco intervento della Suprema
Corte di Cassazione, che mediante l'ordinanza della 5^ Sezione 18 febbraio 2025, n. 4226, avente specificamente ad oggetto il costo del trasporto effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, ha affermato il principio secondo cui una volta provato, con onere a carico del contribuente, il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione, la spesa stessa sarà integralmente deducibile da parte dell'associazione che l'abbia rimborsata, in forza del criterio generale dettato dall'art. 54 TUIR. 5
Dal canto suo - ha precisato la S.C. - l'art. 164 TUIR, costituente norma speciale, riguarda l'uso promiscuo del mezzo di proprietà dell'imprenditore o del professionista, mentre la limitazione percentuale non richiede una indagine sulla finalità del singolo trasporto e tiene conto, altresì, anche di tutte le ulteriori componenti negative (es. spese di acquisto e manutenzione).
Non ravvisandosi valide ragioni per discostarsi dal citato orientamento, questa CGT ritiene di dovervi dare continuità aderendo al principio di diritto enunciato.
Poiché l'Ufficio non ha posto in discussione la circostanza che le trasferte cui si riferiscono i rimborsi siano state effettuate nell'interesse dell'associazione (missioni lavorative presso cantieri, sopralluoghi tecnici presso clienti, partecipazione a riunioni esterne, ecc.), né ha contestato la congruità dei relativi costi, deve concludersi, alla luce dell'indirizzo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che i relativi costi siano stati legittimamente dedotti, per cui i ricorsi riuniti dovranno essere accolti, con integrale compensazione delle spese fra le parti in considerazione del carattere controverso della questione prima dell'intervento della S.C., posteriore alla presentazione della memoria difensiva a seguito della notifica dello schema d'atto ex art. 6-bis, comma 3, l. 212/2000 nei confronti dello studio associato, e tenuto conto del carattere meramente consequenziale degli avvisi di accertamento poi emessi nei confronti dei partecipanti in forza del regime di trasparenza di cui all'art. 5 TUIR.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento impugnati;
spese di lite interamente compensate fra le parti.
Belluno, 16 dicembre 2025
Il Giudice monocratico