TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 14.11.2024 al n. 2667/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. SERINO ELENA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio dell'Avv. SPELTRA CAMILLO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14.11.2024, gli epigrafati ricorrenti, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno proposto domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03.08.2013, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di OM D'AR (NA) al n. 70, parte II, serie A.
Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 133/2025 del 25.02.2025). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e . Parte_3 Parte_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni della separazione che di seguito si riportano testualmente:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
b) La sig.ra continuerà a vivere nell'attuale dimora coniugale ubicata nel Comune di OM Parte_1
D'AR (NA) in Via Platone n. 42 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interesse del figlio minore.
c) Il sig. si è trasferito in Napoli al corso San Giovanni n. 220. Parte_2
d) I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente, con racc.a/r, ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio.
e) Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
PIANO GENITORIALE
a- Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua migliore assistenza e cura in ogni ambito della vita e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
b- Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita Per_1 secondo le seguenti cadenze:
c- In ragione dei turni alternati a settimana della sig.ra e degli impegni lavorativi del padre, lo stesso provvederà Pt_1
a prelevare il figlio nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita del doposcuola e lo terrà con sé fino alle ore 20,00;
d- Il padre terrà, inoltre, con sé il figlio a week-end alterni dall'uscita del doposcuola dal venerdì e fino alle ore Per_1
20,00 della domenica;
e- Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo Per_1 il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive lo stesso trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
f- Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra la somma di € 200,00 Parte_2 Parte_1
(duecentoeuro,00) quale contributo per il mantenimento del figlio, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico e/o altra modalità da concordare - annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U..
g- I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, universitarie, sportive, ludiche, etc…) eventualmente occorrenti. Dette spese saranno preventivamente concordate tra le parti e documentate.
h- La sig.ra percepirà, inoltre, il 100% dell'assegno unico universale erogato a favore dal figlio Parte_1 in ragione della volontà del sig. di rinunciare al proprio 50% anche in considerazione della Per_1 Parte_2 collocazione prevalente del minore.
i- I coniugi si impegnano a garantire al figlio il diritto alla bigenitorialità e, pertanto, il diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, incontrando e intrattenendosi, paritariamente, sia con la madre che con il padre, tenendo conto primariamente delle esigenze del figlio, oltre che lavorative dei genitori.
j- I coniugi si impegnano, altresì, a consultarsi per tutte le questioni attinenti lo stato di salute, l'educazione, lo studio, e le scelte lavorative del figlio. Le scelte di maggiore
k- interesse riguardanti la prole dovranno essere adottate da entrambi i genitori che dovranno vigilare sull'istruzione e l'educazione della stessa.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
f) I coniugi si scambiano il reciproco consenso e si concedono reciprocamente, sin da ora, il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei passaporti ai sensi di legge.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato Parte_2
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il
[...] Parte_1
02.06.1983, che hanno contratto matrimonio a OM D'AR (NA) il 03.08.2013 (Atto n. 70, Parte II, Serie A);
b) conferma le condizioni di cui al ricorso e alla sentenza di separazione da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 14.11.2024 al n. 2667/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. SERINO ELENA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio dell'Avv. SPELTRA CAMILLO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14.11.2024, gli epigrafati ricorrenti, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno proposto domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03.08.2013, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di OM D'AR (NA) al n. 70, parte II, serie A.
Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 133/2025 del 25.02.2025). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e . Parte_3 Parte_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni della separazione che di seguito si riportano testualmente:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
b) La sig.ra continuerà a vivere nell'attuale dimora coniugale ubicata nel Comune di OM Parte_1
D'AR (NA) in Via Platone n. 42 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interesse del figlio minore.
c) Il sig. si è trasferito in Napoli al corso San Giovanni n. 220. Parte_2
d) I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente, con racc.a/r, ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio.
e) Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
PIANO GENITORIALE
a- Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua migliore assistenza e cura in ogni ambito della vita e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
b- Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita Per_1 secondo le seguenti cadenze:
c- In ragione dei turni alternati a settimana della sig.ra e degli impegni lavorativi del padre, lo stesso provvederà Pt_1
a prelevare il figlio nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita del doposcuola e lo terrà con sé fino alle ore 20,00;
d- Il padre terrà, inoltre, con sé il figlio a week-end alterni dall'uscita del doposcuola dal venerdì e fino alle ore Per_1
20,00 della domenica;
e- Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo Per_1 il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive lo stesso trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
f- Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra la somma di € 200,00 Parte_2 Parte_1
(duecentoeuro,00) quale contributo per il mantenimento del figlio, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico e/o altra modalità da concordare - annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U..
g- I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, universitarie, sportive, ludiche, etc…) eventualmente occorrenti. Dette spese saranno preventivamente concordate tra le parti e documentate.
h- La sig.ra percepirà, inoltre, il 100% dell'assegno unico universale erogato a favore dal figlio Parte_1 in ragione della volontà del sig. di rinunciare al proprio 50% anche in considerazione della Per_1 Parte_2 collocazione prevalente del minore.
i- I coniugi si impegnano a garantire al figlio il diritto alla bigenitorialità e, pertanto, il diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, incontrando e intrattenendosi, paritariamente, sia con la madre che con il padre, tenendo conto primariamente delle esigenze del figlio, oltre che lavorative dei genitori.
j- I coniugi si impegnano, altresì, a consultarsi per tutte le questioni attinenti lo stato di salute, l'educazione, lo studio, e le scelte lavorative del figlio. Le scelte di maggiore
k- interesse riguardanti la prole dovranno essere adottate da entrambi i genitori che dovranno vigilare sull'istruzione e l'educazione della stessa.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
f) I coniugi si scambiano il reciproco consenso e si concedono reciprocamente, sin da ora, il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei passaporti ai sensi di legge.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato Parte_2
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il
[...] Parte_1
02.06.1983, che hanno contratto matrimonio a OM D'AR (NA) il 03.08.2013 (Atto n. 70, Parte II, Serie A);
b) conferma le condizioni di cui al ricorso e alla sentenza di separazione da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca