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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10374/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. BAIAMONTE BERNARDETTE per parte ricorrente nonché l'avv. DI SALVO LOREDANA per la parte resistente
I procuratori concludono, riportandosi alle note depositate e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10374 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. BAIAMONTE BERNARDETTE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. DI
[...]
SALVO LOREDANA
- resistente - oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/07/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n.29620249017217705000, relativa alle cartelle
2 di pagamento nn. 29620140031628748000, 29620170026013416000,
29620180060633352000, emesse per crediti , deducendo CP_1
l'infondatezza della pretesa creditoria per essere la propria azienda cessata dall'attività già dal 2010, nonché per prescrizione dei crediti;
Si costituiva il convenuto, comunicando la già avvenuta cancellazione d'ufficio dell'impresa dai propri registri, in seguito a controllo periodico, rilevando però la mancata comunicazione di cessazione da parte del ricorrente.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' , al pagamento delle spese di lite in ragione della necessità del CP_1
ricorso giudiziario per opporre l'intimazione di pagamento notificatole e, viceversa chiedendo l' la compensazione. CP_1
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Contestualmente dichiarando nulla, limitatamente alle cartelle dedotte in giudizio, l'intimazione impugnata.
Avuto riguardo al regime delle spese di lite, pur rilevando che il provvedimento di sgravio adottato dall' del 27.8.2024 è successivo al CP_1
deposito del ricorso (7.7.2024), va però rilevato che la parte ricorrente non adempiuto tempestivamente all'onere di cui all'art. 12, comma terzo, D.P.R.
n. 1124/65, così come modificato dal D.M. del 19 settembre 2003, rendendosi così responsabile delle eventuali conseguenze;
apparendo equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 19/05/2025.
3
4
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10374/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. BAIAMONTE BERNARDETTE per parte ricorrente nonché l'avv. DI SALVO LOREDANA per la parte resistente
I procuratori concludono, riportandosi alle note depositate e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10374 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. BAIAMONTE BERNARDETTE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. DI
[...]
SALVO LOREDANA
- resistente - oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/07/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n.29620249017217705000, relativa alle cartelle
2 di pagamento nn. 29620140031628748000, 29620170026013416000,
29620180060633352000, emesse per crediti , deducendo CP_1
l'infondatezza della pretesa creditoria per essere la propria azienda cessata dall'attività già dal 2010, nonché per prescrizione dei crediti;
Si costituiva il convenuto, comunicando la già avvenuta cancellazione d'ufficio dell'impresa dai propri registri, in seguito a controllo periodico, rilevando però la mancata comunicazione di cessazione da parte del ricorrente.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' , al pagamento delle spese di lite in ragione della necessità del CP_1
ricorso giudiziario per opporre l'intimazione di pagamento notificatole e, viceversa chiedendo l' la compensazione. CP_1
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Contestualmente dichiarando nulla, limitatamente alle cartelle dedotte in giudizio, l'intimazione impugnata.
Avuto riguardo al regime delle spese di lite, pur rilevando che il provvedimento di sgravio adottato dall' del 27.8.2024 è successivo al CP_1
deposito del ricorso (7.7.2024), va però rilevato che la parte ricorrente non adempiuto tempestivamente all'onere di cui all'art. 12, comma terzo, D.P.R.
n. 1124/65, così come modificato dal D.M. del 19 settembre 2003, rendendosi così responsabile delle eventuali conseguenze;
apparendo equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 19/05/2025.
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4
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini