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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 28274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28274/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SAVARINO Parte_1 ALESSANDRO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FAVO ROBERTA e dell'avv. CP_1 SULIS PIER ANTONIO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SANTENA il Parte_1 CP_1 01/05/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTENA (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24/06/2006 e il 04/01/2013. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 02/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
In data 07/07/2025 perveniva una relazione sociale dalla quale emergeva una collaborazione fra Servizi Sociali incaricati ed ambedue le figure genitoriali con beneficio per la figura materna in ordine agli interventi di sostegno attivati a supporto del suo ruolo genitoriale. La relazione sociale pervenuta dava atto, altresì, dell'inizio di un intervento educativo specialistico a far data dal mese di luglio 2025 a sostegno della minore ed a supporto delle figure genitoriali, anche considerato il contesto di complessiva fragilità del nucleo familiare stesso.
Spese di lite come da accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che per maturate incompatibilità personali ed inconciliabilità di rapporto con il signor
, la GN , d'intesa col marito, dal 1° luglio 2023 ha assunto CP_1 Parte_1 abitazione e domicilio in Riva presso Chieri (TO), via Canta 7, lasciando pertanto l'abitazione coniugale sita in Marentino (TO), Strada Bricale 16, abitazione di proprietà dei genitori della stessa
, signori e , e già concessa in comodato Parte_1 Persona_3 Persona_4 alla stessa . Parte_1
DÀ ATTO che il Signor , in considerazione della permanenza presso la casa coniugale CP_1 unitamente ai figli e si è impegnato a corrispondere alla moglie almeno Euro 550,00 Per_1 Per_2 mensili, quale somma a titolo pagamento canoni di locazione dell'immobile ove la medesima si è trasferita.
DÀ ATTO che il signor ha trasferito, pertanto, altrove la relativa residenza anagrafica, CP_1 oltre che l'abitazione, unitamente alla figlia minore delle parti e si impegna a liberarla definitivamente da ogni effetto personale, entro il 30.10.2024, in favore dei proprietari dell'immobile
[...]
e , previa riparazione e accollo, a spese e cura , dei seguenti Per_3 Persona_4 CP_1 danni patiti dall'immobile prefato (ripristino/sostituzione dell'isola della cucina, riparazione della perdita esistente nella doccia del bagno sito al piano terreno e delle conseguenti infiltrazioni al piano seminterrato destinato a tavernetta). Le utenze di fornitura luce, acqua, gas, telefono/Adsl e tassa per la nettezza urbana dell'ex abitazione coniugale sono state volturate a nome della Signora Parte_1
la quale provvederà ai relativi pagamenti.
[...]
DÀ ATTO che circa l'affidamento del figlio , non v'è luogo a provvedere in Persona_1 merito, posto che il predetto figlio ha di recente raggiunto la maggiore età (esattamente in data 24 giugno 2024) ed avrà residenza anagrafica presso la madre, mentre abiterà e dimorerà in pari misura, a settimane alterne ovvero per metà settimana cadauno, con entrambi i genitori;
DISPONE che quanto invece alla figlia , la minore viene affidata in modo condiviso a Persona_2 entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le mere questioni di ordinaria amministrazione
DISPONE che la stessa minore finchè la condizione psico fisica della minore, affetta da Per_2 disturbi comportamentale come indicato al punto 2, non migliorerà e, in ogni caso, finchè non verrà ricostruito il rapporto madre-figlia, previa valutazione tecnica e parere favorevole in merito dei servizi sociali e dell'ASL preposti, avrà residenza e collocazione presso il padre, soltanto successivamente, una volta che migliorerà la condizione psico fisica della minore e verrà ricostruito il rapporto madre- figlia, la prefata minore, pur mantenendo la residenza anagrafica presso il padre, sarà collocata e dimorerà in pari misura, a settimane alterne ovvero per metà settimana cadauno, con entrambi i genitori, analogamente al fratello . Per_1
DÀ ATTO che il sig. si rende disponibile fin d'ora, compatibilmente agli impegni lavorativi, CP_1 ad intervenire nei tempi futuri di permanenza della figlia minore con la madre, qualora ciò sia reso necessario dalle condizioni di salute psichica della stessa figlia minore.
DISPONE che una volta che migliorerà la condizione psico fisica della minore e verrà ricostruito il rapporto madre-figlia, la minore trascorrerà con entrambi i genitori, in via alternata fra le parti di anno in anno, le vacanze estive (15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio di ogni anno), le vacanze di Natale (alternando vigilia e giorno di Natale fra le parti, e così pure alternando 31 dicembre e 1° gennaio), di Pasqua (alternando fra i genitori, sempre di anno in anno, il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo-Pasquetta) e le altre ricorrenze e festività nel corso dell'anno, i giorni del compleanno di ad anni alterni con uno dei due genitori, il giorno del Per_2 compleanno di ciascun genitore la figlia trascorrerà l'intera giornata con il genitore festeggiato. Tutte le scelte relative alla straordinaria amministrazione dovranno invece essere condivise dai genitori. In particolare, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni di I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto Per_2 reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
DÀ ATTO che la GN , come sopra rappresentato, era titolare di un'attività di bar- Parte_1 tavola calda, chiusa definitivamente in data 30.9.2024, sita in Villastellone (TO) denominata “IL CITRINO”, che gestiva unitamente alla di lei sorella, mentre il signor è artigiano. CP_1
DÀ ATTO che atteso il momento di difficoltà in cui versa la moglie, il signor provvede CP_1 attualmente – in via esclusiva - ad ogni necessità economica dei due figli, e corrisponde, sin dal 1° luglio 2023, la somma complessiva di Euro 670,00 (seicentosettanta/00), così suddivisa Euro 550,00 a titolo di canoni di locazione, ed Euro 120,00 quale rata per il leasing a riscatto dell'auto FIAT 500 in uso esclusivo della GN . Parte_1
DÀ ATTO che il signor concede in comodato d'uso alla GN ,
CP_1 Parte_1 che si accolla costi di gestione e utilizzo della stessa, l'autovettura Fiat Cinquecento - Targa nr. FW925DY, mezzo attualmente in regime di leasing a riscatto in capo allo stesso , posto che
CP_1 una previa autovettura - già di proprietà di al momento del matrimonio - è stata nel Parte_1 frattempo venduta per l'acquisto di altra vettura, intestata a . A scadenza del leasing – a
CP_1 carico esclusivo del sig. - e previa estinzione dello stesso leasing da parte del sig. ,
CP_1 CP_1 l'auto de qua resterà in uso alla GN . Parte_1
DISPONE che in ragione della difficoltà economica in cui versa attualmente la GN , Parte_1 il marito si impegna a versare alla moglie la somma mensile di euro 400,00 finchè la moglie non sarà autonoma economicamente, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della stessa GN , Parte_1 nonché inoltre, fin d'ora, Euro 250,00 mensili, quale contributo al mantenimento del figlio . Per_1 Somma da erogarsi entro il giorno cinque di ogni mese e parimenti rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT. Tale somma verrà corrisposta nella misura di Euro 300,00 mensili al momento della chiusura del leasing acceso per l'acquisto dell'auto in uso della madre, ossia a far data dal mese di luglio 2025. DISPONE che parimenti il signor si impegna sin d'ora a corrispondere alla GN CP_1 Parte_1 euro 250,00 mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia allorchè costei avrà dimora e collocazione in pari misura fra Per_2 entrambi i genitori.
DISPONE che le parti concordano altresì che le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e di quelle straordinarie, relative ad entrambi i figli, così come individuate dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino siglato il 15.03.2016, che quivi si richiama nella sua interezza, verranno sostenute nella misura del 50% cadauno.
DÀ ATTO che il signor riconosce il diritto, in capo alla GN , a domandare, CP_1 Parte_1 percepire e trattenere al 100% l'assegno unico spettante di legge con riferimento ai figli.
DÀ ATTO che il signor si dichiara e riconosce debitore di euro 1.500,00 nei confronti CP_1 della GN madre della GN , impegnandosi ad Persona_4 Parte_1 estinguere tale debito verso la suocera come di seguito, in modo dilazionato in nr. 3 tranche, ossia euro 500,00 entro il 31.1.2025, euro 500,00 entro il 31.3.2025, ed infine euro 500,00 entro il 30.6.2025.
DÀ ATTO che i coniugi rilasciano fin d'ora formale consenso reciproco, ai fini del rilascio nonché del rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei medesimi coniugi e della figlia minore Per_2
DÀ ATTO che il signor si impegna a corrispondere direttamente in capo all'avv. Savarino, CP_1 entro il 30.11.2024, euro 400,00, a titolo di concorso e pagamento delle spese legali di parte
. Per il resto le spese di giudizio intendendosi compensate fra le parti. Parte_1
DÀ ATTO che con l'accordo che precede, che avrà validità ed efficacia, ove non altrimenti stabilito espressamente, sin dal deposito del presente ricorso presso il preposto Tribunale, le parti danno atto di aver regolato tra loro ogni pendenza e di null'altro avere reciprocamente a pretendere, ritenendosi entrambe interamente e definitivamente soddisfatte, a fronte dell'osservanza integrale e puntuale dell'accordo stesso.
CONFERMA la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi competenti.
Spese di lite come da accordo fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/07/2025
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28274/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SAVARINO Parte_1 ALESSANDRO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FAVO ROBERTA e dell'avv. CP_1 SULIS PIER ANTONIO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SANTENA il Parte_1 CP_1 01/05/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTENA (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24/06/2006 e il 04/01/2013. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 02/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
In data 07/07/2025 perveniva una relazione sociale dalla quale emergeva una collaborazione fra Servizi Sociali incaricati ed ambedue le figure genitoriali con beneficio per la figura materna in ordine agli interventi di sostegno attivati a supporto del suo ruolo genitoriale. La relazione sociale pervenuta dava atto, altresì, dell'inizio di un intervento educativo specialistico a far data dal mese di luglio 2025 a sostegno della minore ed a supporto delle figure genitoriali, anche considerato il contesto di complessiva fragilità del nucleo familiare stesso.
Spese di lite come da accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che per maturate incompatibilità personali ed inconciliabilità di rapporto con il signor
, la GN , d'intesa col marito, dal 1° luglio 2023 ha assunto CP_1 Parte_1 abitazione e domicilio in Riva presso Chieri (TO), via Canta 7, lasciando pertanto l'abitazione coniugale sita in Marentino (TO), Strada Bricale 16, abitazione di proprietà dei genitori della stessa
, signori e , e già concessa in comodato Parte_1 Persona_3 Persona_4 alla stessa . Parte_1
DÀ ATTO che il Signor , in considerazione della permanenza presso la casa coniugale CP_1 unitamente ai figli e si è impegnato a corrispondere alla moglie almeno Euro 550,00 Per_1 Per_2 mensili, quale somma a titolo pagamento canoni di locazione dell'immobile ove la medesima si è trasferita.
DÀ ATTO che il signor ha trasferito, pertanto, altrove la relativa residenza anagrafica, CP_1 oltre che l'abitazione, unitamente alla figlia minore delle parti e si impegna a liberarla definitivamente da ogni effetto personale, entro il 30.10.2024, in favore dei proprietari dell'immobile
[...]
e , previa riparazione e accollo, a spese e cura , dei seguenti Per_3 Persona_4 CP_1 danni patiti dall'immobile prefato (ripristino/sostituzione dell'isola della cucina, riparazione della perdita esistente nella doccia del bagno sito al piano terreno e delle conseguenti infiltrazioni al piano seminterrato destinato a tavernetta). Le utenze di fornitura luce, acqua, gas, telefono/Adsl e tassa per la nettezza urbana dell'ex abitazione coniugale sono state volturate a nome della Signora Parte_1
la quale provvederà ai relativi pagamenti.
[...]
DÀ ATTO che circa l'affidamento del figlio , non v'è luogo a provvedere in Persona_1 merito, posto che il predetto figlio ha di recente raggiunto la maggiore età (esattamente in data 24 giugno 2024) ed avrà residenza anagrafica presso la madre, mentre abiterà e dimorerà in pari misura, a settimane alterne ovvero per metà settimana cadauno, con entrambi i genitori;
DISPONE che quanto invece alla figlia , la minore viene affidata in modo condiviso a Persona_2 entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le mere questioni di ordinaria amministrazione
DISPONE che la stessa minore finchè la condizione psico fisica della minore, affetta da Per_2 disturbi comportamentale come indicato al punto 2, non migliorerà e, in ogni caso, finchè non verrà ricostruito il rapporto madre-figlia, previa valutazione tecnica e parere favorevole in merito dei servizi sociali e dell'ASL preposti, avrà residenza e collocazione presso il padre, soltanto successivamente, una volta che migliorerà la condizione psico fisica della minore e verrà ricostruito il rapporto madre- figlia, la prefata minore, pur mantenendo la residenza anagrafica presso il padre, sarà collocata e dimorerà in pari misura, a settimane alterne ovvero per metà settimana cadauno, con entrambi i genitori, analogamente al fratello . Per_1
DÀ ATTO che il sig. si rende disponibile fin d'ora, compatibilmente agli impegni lavorativi, CP_1 ad intervenire nei tempi futuri di permanenza della figlia minore con la madre, qualora ciò sia reso necessario dalle condizioni di salute psichica della stessa figlia minore.
DISPONE che una volta che migliorerà la condizione psico fisica della minore e verrà ricostruito il rapporto madre-figlia, la minore trascorrerà con entrambi i genitori, in via alternata fra le parti di anno in anno, le vacanze estive (15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio di ogni anno), le vacanze di Natale (alternando vigilia e giorno di Natale fra le parti, e così pure alternando 31 dicembre e 1° gennaio), di Pasqua (alternando fra i genitori, sempre di anno in anno, il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo-Pasquetta) e le altre ricorrenze e festività nel corso dell'anno, i giorni del compleanno di ad anni alterni con uno dei due genitori, il giorno del Per_2 compleanno di ciascun genitore la figlia trascorrerà l'intera giornata con il genitore festeggiato. Tutte le scelte relative alla straordinaria amministrazione dovranno invece essere condivise dai genitori. In particolare, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni di I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto Per_2 reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
DÀ ATTO che la GN , come sopra rappresentato, era titolare di un'attività di bar- Parte_1 tavola calda, chiusa definitivamente in data 30.9.2024, sita in Villastellone (TO) denominata “IL CITRINO”, che gestiva unitamente alla di lei sorella, mentre il signor è artigiano. CP_1
DÀ ATTO che atteso il momento di difficoltà in cui versa la moglie, il signor provvede CP_1 attualmente – in via esclusiva - ad ogni necessità economica dei due figli, e corrisponde, sin dal 1° luglio 2023, la somma complessiva di Euro 670,00 (seicentosettanta/00), così suddivisa Euro 550,00 a titolo di canoni di locazione, ed Euro 120,00 quale rata per il leasing a riscatto dell'auto FIAT 500 in uso esclusivo della GN . Parte_1
DÀ ATTO che il signor concede in comodato d'uso alla GN ,
CP_1 Parte_1 che si accolla costi di gestione e utilizzo della stessa, l'autovettura Fiat Cinquecento - Targa nr. FW925DY, mezzo attualmente in regime di leasing a riscatto in capo allo stesso , posto che
CP_1 una previa autovettura - già di proprietà di al momento del matrimonio - è stata nel Parte_1 frattempo venduta per l'acquisto di altra vettura, intestata a . A scadenza del leasing – a
CP_1 carico esclusivo del sig. - e previa estinzione dello stesso leasing da parte del sig. ,
CP_1 CP_1 l'auto de qua resterà in uso alla GN . Parte_1
DISPONE che in ragione della difficoltà economica in cui versa attualmente la GN , Parte_1 il marito si impegna a versare alla moglie la somma mensile di euro 400,00 finchè la moglie non sarà autonoma economicamente, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della stessa GN , Parte_1 nonché inoltre, fin d'ora, Euro 250,00 mensili, quale contributo al mantenimento del figlio . Per_1 Somma da erogarsi entro il giorno cinque di ogni mese e parimenti rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT. Tale somma verrà corrisposta nella misura di Euro 300,00 mensili al momento della chiusura del leasing acceso per l'acquisto dell'auto in uso della madre, ossia a far data dal mese di luglio 2025. DISPONE che parimenti il signor si impegna sin d'ora a corrispondere alla GN CP_1 Parte_1 euro 250,00 mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia allorchè costei avrà dimora e collocazione in pari misura fra Per_2 entrambi i genitori.
DISPONE che le parti concordano altresì che le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e di quelle straordinarie, relative ad entrambi i figli, così come individuate dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino siglato il 15.03.2016, che quivi si richiama nella sua interezza, verranno sostenute nella misura del 50% cadauno.
DÀ ATTO che il signor riconosce il diritto, in capo alla GN , a domandare, CP_1 Parte_1 percepire e trattenere al 100% l'assegno unico spettante di legge con riferimento ai figli.
DÀ ATTO che il signor si dichiara e riconosce debitore di euro 1.500,00 nei confronti CP_1 della GN madre della GN , impegnandosi ad Persona_4 Parte_1 estinguere tale debito verso la suocera come di seguito, in modo dilazionato in nr. 3 tranche, ossia euro 500,00 entro il 31.1.2025, euro 500,00 entro il 31.3.2025, ed infine euro 500,00 entro il 30.6.2025.
DÀ ATTO che i coniugi rilasciano fin d'ora formale consenso reciproco, ai fini del rilascio nonché del rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei medesimi coniugi e della figlia minore Per_2
DÀ ATTO che il signor si impegna a corrispondere direttamente in capo all'avv. Savarino, CP_1 entro il 30.11.2024, euro 400,00, a titolo di concorso e pagamento delle spese legali di parte
. Per il resto le spese di giudizio intendendosi compensate fra le parti. Parte_1
DÀ ATTO che con l'accordo che precede, che avrà validità ed efficacia, ove non altrimenti stabilito espressamente, sin dal deposito del presente ricorso presso il preposto Tribunale, le parti danno atto di aver regolato tra loro ogni pendenza e di null'altro avere reciprocamente a pretendere, ritenendosi entrambe interamente e definitivamente soddisfatte, a fronte dell'osservanza integrale e puntuale dell'accordo stesso.
CONFERMA la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi competenti.
Spese di lite come da accordo fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/07/2025
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.