Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice Onorario monocratico, sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza cartolare del
27/12/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2693/2022 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giovanni Caruso (pec: ; Email_1
- attrice opponente -
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Giuseppe Corvaja (pec: ; Email_2
- convenuto opposto
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (giudizio di merito conseguente all'ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Messina in data 13/4/2022 nel procedimento esecutivo presso terzi iscritto al n.
1456/2021 R.G.E.).
***************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione ex artt. 617,
1
Tribunale di Messina in data 4/1/2022, contestava la Parte_1
legittimità dell'azione esecutiva avviata in suo danno da a Controparte_1
mezzo atto di pignoramento presso terzi notificato in data 16/11/2021 (in forza della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 484/2020).
L'opponente fondava la sua opposizione su tre motivi, che possono così compendiarsi: a) l'atto di precetto, necessariamente prodromico all'avvio dell'esecuzione forzata, non le era mai stato notificato, ciò che determinava la nullità dell'atto medesimo e del successivo pignoramento presso terzi;
b) in ogni caso era insussistente l'ulteriore credito fatto valere con successivo atto di intervento dal in forza del decreto emesso dal CP_1
Tribunale di Messina nel procedimento iscritto al n. 76/2021 R.G.V.G., in quanto l'adempimento dell'obbligazione di pagamento da esso portata non era stata resa possibile dalla mancata cooperazione del creditore (che aveva infatti omesso di comunicare gli estremi del proprio conto corrente a
, che si era dichiarata disponibile ad estinguere il debito Controparte_2
dell'opponente); c) era illegittima la contemporanea aggressione del credito pensionistico vantato dalla sia presso l'ente erogatore (I.N.P.S.) che Pt_1
presso (con la quale la intratteneva un rapporto di Controparte_3 Pt_1
conto corrente sul quale venivano accreditati i ridetti ratei di pensione).
Con la prefata ordinanza del 13/4/2022 il G.E., ravvisato il fumus boni iuris dell'opposizione, sospendeva il processo esecutivo ed assegnava il termine di sessanta giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Nel rispetto di tale termine la debitrice esecutata opponente Parte_1
introduceva il giudizio di merito con atto di citazione notificato in data
1/6/2022, insistendo per l'accoglimento delle domande già spiegate innanzi al G.E. ed introducendo al contempo un ulteriore motivo di opposizione all'esecuzione, con il quale faceva valere un preteso controcredito nascente
2 dal decreto ingiuntivo n. 415/2021 del Tribunale di Messina, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. per l'importo di € 13.308,67 giusta ordinanza del 9/2/2022.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'opposto si Controparte_1
costituiva in giudizio con comparsa del 5/10/2022 (con la quale evidenziava preliminarmente di aver rinunciato sia al pignoramento che all'atto di intervento, cosi determinandosi l'estinzione ex art. 629 c.p.c. del processo esecutivo iscritto al n. 1456/2021 R.G.E., dichiarata dal G.E. con provvedimento del 9/6/2022), concludendo per il rigetto delle domande avversarie.
Nel corso dell'udienza di comparizione del 29/9/2023, le parti chiedevano concordemente di dichiarare cessata la materia del contendere per l'intervenuta estinzione del processo esecutivo conseguente alla rinuncia agli atti nelle more manifestata, mentre permaneva il contrasto sul carico delle spese processuali inerenti il presente giudizio di merito;
assegnata quindi la causa a sentenza senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. -
e quindi rimessa sul ruolo per sopravvenuto impedimento del precedente
G.I. assegnatario del fascicolo con provvedimento del 7/1/2024 -, essa viene oggi definita sulla base delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
13/12/2024 nell'interesse dell'opponente ed in data Parte_1
18/12/2024 nell'interesse dell'opposto , le contrapposte Controparte_1
difese hanno insistito ancora una volta nella declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, sia pur permanendo contrasto sul carico delle spese processuali relative al presente giudizio di merito.
Deve tuttavia osservarsi preliminarmente al riguardo che - contrariamente a quanto prospettato dai rispettivi patrocini delle parti processuali - non si
3 è verificata alcuna cessazione della materia del contendere, configurandosi al contrario la sussistenza di un interesse meritevole di tutela giurisdizionale nell'accertamento della fondatezza o meno dell'opposizione proposta, sia ai fini del regolamento delle spese processuali, sia in considerazione degli effetti stabilizzanti da riconnettersi all'emananda pronuncia in occasione di eventuali azioni esecutive da intraprendersi in forza del medesimo titolo esecutivo.
Deve pertanto procedersi all'esame dei singoli motivi di opposizione, ed in tale ottica si osserva:
a) che il primo motivo di opposizione, da qualificarsi come proposta avverso gli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (contestandosi con esso unicamente il quomodo dell'esecuzione avviata dal ), è CP_1
inammissibile in quanto l'originario ricorso venne depositata solo in data 4/1/2022 a fronte dell'atto di pignoramento notificato a mani proprie di in data 16/11/2021, e quindi ampiamente Parte_2
oltre il termine decadenziale (venuto a scadere il 6/12/2021, già tenuto conto della proroga di cui al quarto ed al quinto comma dell'art. 155 c.p.c.);
b) che il secondo motivo di opposizione all'esecuzione è manifestamente infondato, in quanto la mancata comunicazione (e financo l'espresso rifiuto di darvi corso) degli estremi delle coordinate bancarie da parte del non impediva alla debitrice CP_1 Parte_1
(né ovviamente al terzo ) di dar corso
[...] Controparte_2
all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria nascente dal titolo azionato, potendosi dar corso all'adempimento stesso mediante l'invio di assegno circolare o di altro mezzo di pagamento previsto dalla legge (o comunque ricorrendo all'istituto dell'offerta reale ex art. 1208 e segg. c.c.);
4 c) che altrettanto infondato è il terzo motivo di opposizione (anch'esso da qualificarsi come proposto all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c.), in quanto la contemporanea aggressione del credito staggito sia presso l'Istituto previdenziale erogante il trattamento pensionistico, che presso l'istituto bancario ove la debitrice intratteneva un rapporto di conto corrente, costituisce fisiologico e legittimo esercizio della facoltà di ricorrere al cumulo dei mezzi di espropriazione siccome previsto dall'art. 483 c.p.c. (in funzione realizzatrice del principio generale di responsabilità patrimoniale del debitore con tutti i suoi beni presenti e futuri previsto dall'art. 2740 c.c.), ovviamente nel rispetto nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. (come già da tempo statuito da Cass. Civ. Sez. III
21/4/1997 n. 3423);
d) che è infine inammissibile il quarto motivo di opposizione, concretizzandosi con esso un'inammissibile mutatio libelli rispetto all'originario ricorso introduttivo della fase sommaria dell'opposizione (che delimita definitivamente le ragioni oppositive), senza che possa in contrario valorizzarsi la circostanza dell'avvenuta declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 451/2021 del
Tribunale di Messina solo in data 9/2/2022 (cioè posteriormente al deposito del ricorso in opposizione, avvenuto il 4/1/2022), in quanto ciò non esonerava l'opponente dal dedurre nell'immediatezza tale circostanza sopravvenuta onde consentire al giudice della cautela (che infatti si pronunciò sulla domanda di sospensione dell'esecuzione solo nell'aprile successivo) di poterne tenere debito conto.
In definitiva l'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione deve dichiararsi inammissibile quanto al primo ed al quarto motivo, ed infondata quanto al secondo ed al terzo.
5 A tale esito della causa dovrebbe coerentemente conseguire la condanna al rimborso delle spese di lite a carico dell'opponente , in Parte_1
applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.; tuttavia, nel caso di specie, tale condanna è preclusa dall'avere la difesa dell'opposto espressamente concluso per la compensazione delle Controparte_1
spese stesse, ciò che non consente la liquidazione a suo favore per non incorrere nel vizio di ultrapetizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n. 2693/2022 R.G.A.C. promosso da contro , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
a) dichiara inammissibile il primo ed il quarto motivo di opposizione;
b) rigetta il secondo ed il terzo motivo di opposizione;
c) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di merito.
Così deciso in Messina il 24/1/2025
Il Giudice Onorario
avv. Carmela Barbaro
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