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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/11/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 966 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: differenze retributive,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Pasquale Cice, presso il cui studio in Sant'Agata de' Goti, via Santisi 42, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E già , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/03/2023 la ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della società ininterrottamente, dal Controparte_2
10/03/2017 al 6/07/2022, data delle dimissioni volontarie;
- di avere sottoscritto, all'atto dell'assunzione, un contratto a tempo indeterminato part time, del quale non le era stata data copia;
- di avere svolto mansioni di cassiera, corrispondenti al 4° livello del CCNL Commercio –
Confcommercio;
- di avere più volte chiesto alla datrice di lavoro la consegna del contratto e delle buste paga, di cui le venivano consegnati solo alcuni esemplari;
- di avere osservato, nonostante il rapporto formalmente part time, un orario di lavoro di 50 ore settimanali, ovvero da lunedì a giovedì dalle 7.30 alle 13.30, venerdì e sabato dalle 7.30 alle
13.30 e dalle 16.00 alle 20.30 e domenica dalle 8.30 alle 13.00;
- di avere percepito, a titolo di retribuzione mensile, gli importi medi indicati in ricorso, insufficienti rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
- di non avere percepito 13^ e 14^, di non aver mai goduto di ferie pagate, di non avere ricevuto il pagamento degli straordinari e di avere ricevuto a titolo di TFR la somma di € 3.500,00 mediante acconti di € 500,00;
1 - di avere inutilmente invitato la resistente per l'espletamento del tentativo di conciliazione Con dinanzi all' .
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentirla Controparte_2 condannare, previo accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 10/03/2017 al 6/07/2022, con le modalità indicate in ricorso, al pagamento della complessiva somma di € 126.163,65, di cui € 7.663,15 per TFR, o della diversa somma, minore o maggiore, che dovesse risultare dovuta in corso di causa, anche a seguito di espletanda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze legali, da attribuirsi al procuratore antistatario.
La non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo;
ne Controparte_2
è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta da parte ricorrente, con escussione di due testi fra quelli ammessi, stante la rinuncia al terzo, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La ricorrente risulta essere stata alle dipendenze della in virtù di un contratto Controparte_2 di lavoro a tempo parziale (al 50%) e indeterminato, con inquadramento come operaia nel 7° livello del CCNL Commercio Confcommercio, dal 10/03/2017 al 6/07/2022, quando il rapporto si è interrotto per dimissioni volontarie rassegnate il 22/06/2022.
Tali informazioni sono desumibili dagli esemplari di buste paga prodotti, nonché dalle certificazioni uniche rilasciate dalla datrice di lavoro (presenti in atti fino alla C.U. 2022 – anno
2021) e dal modulo di recesso dal rapporto di lavoro.
Occorre premettere che dalle visure camerali versate in atti emerge che, nelle more del giudizio, la società ha trasferito la propria sede legale a Modica (RG) e cambiato la Controparte_2 propria denominazione in mantenendo identico codice fiscale/p. IVA. Controparte_1
La ricorrente rivendica differenze retributive a titolo di lavoro ordinario e straordinario, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti e TFR, sul presupposto di avere svolto, per l'intero periodo, mansioni di cassiera, ascrivibili al 4° livello del CCNL applicato al rapporto, e di avere osservato costantemente un orario di lavoro non solo superiore all'orario part time contrattualizzato, ma anche all'orario di lavoro normale per un rapporto full time.
Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata il procedimento logico-giuridico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte
– che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (Cass. 27 giugno 1986 n.
4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728; v., da ultimo, Cass. Sez. L,
Sent. n. 8589 del 28/04/2015). 2 È stato inoltre chiarito che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, nella cui motivazione si legge “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”).
Nella fattispecie il ricorso è del tutto carente sotto il profilo del rispetto di tali oneri di allegazione.
La parte ha del tutto omesso di riportare le declaratorie contrattuali del livello di inquadramento effettivo e di quello superiore e di effettuare qualsivoglia comparazione, sia in astratto che in concreto, fra le due, evidenziando gli elementi in fatto da cui desumere la ricorrenza, nel caso concreto, degli elementi che contraddistinguono il 4° livello rispetto al 7° assegnato dal datore di lavoro.
Tali carenze non sono sanabili attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato – in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova che connota il rito del lavoro – in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, e si ripercuote inevitabilmente sul piano probatorio, non potendosi ritenere raggiunta la prova in ordine a circostanze non tempestivamente allegate.
La domanda di differenze retributive parametrate al livello superiore va quindi rigettata.
Venendo alle ulteriori richieste, giova premettere, in diritto, che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006;
Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018 n. 16150, Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020 n. 9791), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991
n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
Analoga è, a ben vedere, la ratio decidendi in tema di ferie, costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle 3 ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n.
22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza
n. 6332 del 05/05/2001).
Qualora invece il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass. 4 marzo 1972 n. 629).
Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 22 dicembre
1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651).
Infatti, “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009).
Facendo applicazione di tali principi, vanno immediatamente respinte le richieste di compensi per ferie e permessi non goduti.
In ordine ai permessi, il ricorso è del tutto carente di specifica allegazione, prima ancora che di prova, in quanto non viene neanche dedotta l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati al godimento degli stessi.
In ordine alle ferie, invece, la stessa ricorrente ha dedotto – e chiesto di provare – di non aver goduto di ferie pagate, non dunque di non avere goduto delle ferie, e il teste , Testimone_1 compagno convivente della ricorrente, ha confermato la circostanza (la ricorrente “Non aveva nemmeno le ferie pagate. Poteva prendere qualche giorno, ma non era pagata”); ed è appena il caso di rammentare la differenza fra le due ipotesi, dal momento che per i giorni di ferie goduti va corrisposta la normale retribuzione, laddove nel caso del mancato godimento spetta una somma aggiuntiva avente finalità mista, retributivo-risarcitoria.
Venendo alle ulteriori domande, occorre innanzitutto esaminare gli esiti dell'istruttoria. Il teste ha riferito: “la ricorrente ha lavorato per la presso il Testimone_1 Controparte_2 supermarket di Bucciano via Provinciale 6; se ben ricordo ha lavorato dal 2017 ad agosto del
2022, e tanto posso dire in quanto la accompagnavo io la mattina … era cassiera, anche se non si occupava solo della cassa, infatti quando non era impegnata alla cassa si occupava delle corsie
e del reparto ortofrutta … andavo anche a riprenderla, tutti i giorni, visto che vivevamo assieme
e per non andare con due macchine;
io lavoravo nel panificio che consegnava il pane al 4 supermercato, per cui anche durante il giorno ci andavo due o tre volte … la mattina la ricorrente iniziava alle 7.30; da lunedì a giovedì faceva solo di mattina, per cui staccava alle 13.30, ma molto spesso si allungava fino alle 13.50/14, in attesa dei clienti che dovevano ancora uscire;
venerdì e sabato la ricorrente faceva l'intera giornata, dalle 7.30 alle 13.30 e poi dalle 16 alle 20.30, se tutto andava bene … si alternava con una collega, per cui normalmente lavorava tre domeniche su quattro in un mese, anche se poteva anche capitare che le lavorasse tutte;
faceva dalle 8 alle 13/13.30 … le direttive sul lavoro le dava la proprietaria, , o il figlio, CP_2 che stava all'interno e che gestiva”. La teste ha dichiarato: “sono un'amica della ricorrente;
siamo anche state Testimone_2 colleghe di lavoro al supermercato di Bucciano, presso … ho lavorato al CP_2 supermercato di Bucciano fino al 2018, non ricordo il mese preciso, quando ho dovuto lasciare per motivi di salute;
la ricorrente ha iniziato a lavorare poco dopo di me … non ricordo per quanto tempo ho lavorato insieme alla ricorrente, saranno stati cinque o sei anni … avevo un contratto regolare, mi sembra part time … la ricorrente era cassiera, io mi occupavo un po' di tutto, scaffali, banco … io facevo dalle 7.30 alle 13.30 e 16/16.30 fino alle 20/20.30, da lunedì a sabato, e la domenica a turno per mezza giornata. Durante la settimana avevamo mezza giornata libera … la ricorrente faceva questo stesso orario, ad eccezione di un periodo in cui la mamma non stava bene per cui faceva solo mezza giornata … eravamo soltanto io e la ricorrente, inoltre c'era la titolare che era presente tendenzialmente tutti i giorni e se poteva lavorava anche lei …
13^ e 14^ non ci venivano pagate … ricordo bene che ho smesso di lavorare nel 2018 perché nel
2019 ho avuto la gravidanza e poi non sono più tornata al lavoro”.
In primo luogo, alla luce dei principi di diritto dianzi richiamati, si ritiene che le dichiarazioni rese dai testi non siano sufficienti per ritenere assolto il rigoroso onere della prova, a carico di parte ricorrente, relativo all'espletamento costante di lavoro straordinario e festivo.
La teste indifferente, ha reso una dichiarazione che le numerose incongruenze sul piano Tes_2 temporale (la teste ha riferito di aver lavorato con la ricorrente per cinque o sei anni, ma di aver lasciato il lavoro nel 2018, affermazione della quale era certa in quanto nel 2019 aveva avuto una gravidanza, mentre è documentale che la sig.ra abbia lavorato da marzo del 2017 a luglio del Pt_1
2022) e divergenze rispetto agli orari riferiti dalla stessa ricorrente in ricorso (la teste ha riferito di un orario di circa 10 ore al giorno tutti i giorni, da lunedì a sabato, con una mezza giornata libera, e di mezza giornata la domenica, a turno fra lei e la ricorrente, ad eccezione di un periodo in cui la ricorrente faceva solo mezza giornata) rendono sostanzialmente inutilizzabile al fine di dimostrare lo svolgimento di lavoro straordinario, senza considerare che le stesse, secondo quanto prospettato dalla stessa teste, si arrestano al 2018.
La deposizione del teste , interamente confermativa del contenuto del ricorso, va Testimone_1 invece valutata con particolare rigore, provenendo da un soggetto – compagno convivente della lavoratrice – certamente portatore di un interesse, sia pur di mero fatto, all'esito della controversia.
Essa non può, pertanto, ritenersi probante, in assenza di riscontri esterni che nella fattispecie mancano, tenuto conto delle incongruenze fra la sua deposizione e quella della teste In Tes_2 ogni caso, va rilevato che la conoscenza diretta dei fatti di causa del teste era limitata alle occasioni in cui, a suo dire quotidianamente, si recava ad accompagnare o a prendere la ricorrente o a consegnare al supermercato, mentre per il resto il teste ha riferito di circostanze evidentemente de relato ex parte actoris.
5 Ciò posto, è invece fondata la domanda relativa alle differenze retributive derivanti dall'avvenuta instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo pieno.
In proposito, si osserva che la resistente, scegliendo di rimanere contumace, non ha dato alcuna prova della stipulazione di alcun contratto a tempo parziale, e dell'osservanza dell'orario ridotto ivi previsto.
Del resto, la deposizione della teste oltre a confermare che, quanto meno per il periodo Tes_2 in cui lei e la ricorrente hanno lavorato insieme, quest'ultima ha sempre osservato un orario pari nel minimo al tempo pieno, conferma la prassi datoriale di stipulare contratti a tempo parziale non corrispondenti alle reali modalità di svolgimento della prestazione.
Inoltre, dall'esame degli esemplari di buste paga effettivamente consegnati all'istante – e la società non costituendosi non ha dato prova di averne consegnati altri – si evince che anche rispetto al minor orario contrattualizzato venivano sistematicamente effettuate trattenute per ore di assenza non retribuita non meglio identificata.
Al riguardo, la datrice di lavoro non ha fornito alcuna prova del fatto che la lavoratrice fosse solita assentarsi ingiustificatamente praticamente ogni mese, né tanto meno ha chiarito le ragioni per cui tali supposte assenze non abbiano mai condotto ad alcuna contestazione disciplinare nei suoi confronti.
La domanda deve ritenersi, pertanto, fondata nei limiti di cui sopra, risultando differenze fra quanto spettante alla ricorrente e quanto percepito a titolo di lavoro ordinario, ferie godute e non retribuite, mensilità aggiuntive – compresa la 14^ mensilità, espressamente prevista dal CCNL
Confcommercio applicato dal datore di lavoro e riconosciuta in busta paga (cfr. esemplare busta di giugno 2020) e TFR.
Infatti, avendone l'onere, compete al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei pagamenti che abbia eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
In mancanza, possono ritenersi percepite esclusivamente le somme riconosciute come tali in ricorso. CP_ Per tutto quanto esposto, la (già va condannata al pagamento CP_1 CP_2 della complessiva somma lorda di € 54.097,62 (di cui € 1.700,77 a titolo di differenza sul TFR), quantificata sulla base della consulenza tecnica espletata, che si intende qui fare propria in quanto corretta e immune da vizi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese in ragione di un terzo;
CP_ i restanti due terzi seguono la soccombenza della (già e si CP_1 CP_2 liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, stanti l'assenza di questioni complesse e la ridotta attività processuale espletata. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che fra le parti si è svolto, nel periodo
10/03/2017-6/07/2022, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel 7° livello del CCNL Commercio – Confcommercio;
6 CP_
2) per l'effetto, condanna la (già al pagamento in favore del CP_1 CP_2 ricorrente della complessiva somma lorda di € 54.097,62 (di cui € 1.700,77 a titolo di differenza sul TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo;
CP_
3) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna la (già CP_1 CP_2 al pagamento dei restanti due terzi, che liquida in € 4.466,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Pt_1
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente.
Benevento, 25 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 966 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: differenze retributive,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Pasquale Cice, presso il cui studio in Sant'Agata de' Goti, via Santisi 42, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E già , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/03/2023 la ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della società ininterrottamente, dal Controparte_2
10/03/2017 al 6/07/2022, data delle dimissioni volontarie;
- di avere sottoscritto, all'atto dell'assunzione, un contratto a tempo indeterminato part time, del quale non le era stata data copia;
- di avere svolto mansioni di cassiera, corrispondenti al 4° livello del CCNL Commercio –
Confcommercio;
- di avere più volte chiesto alla datrice di lavoro la consegna del contratto e delle buste paga, di cui le venivano consegnati solo alcuni esemplari;
- di avere osservato, nonostante il rapporto formalmente part time, un orario di lavoro di 50 ore settimanali, ovvero da lunedì a giovedì dalle 7.30 alle 13.30, venerdì e sabato dalle 7.30 alle
13.30 e dalle 16.00 alle 20.30 e domenica dalle 8.30 alle 13.00;
- di avere percepito, a titolo di retribuzione mensile, gli importi medi indicati in ricorso, insufficienti rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
- di non avere percepito 13^ e 14^, di non aver mai goduto di ferie pagate, di non avere ricevuto il pagamento degli straordinari e di avere ricevuto a titolo di TFR la somma di € 3.500,00 mediante acconti di € 500,00;
1 - di avere inutilmente invitato la resistente per l'espletamento del tentativo di conciliazione Con dinanzi all' .
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentirla Controparte_2 condannare, previo accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 10/03/2017 al 6/07/2022, con le modalità indicate in ricorso, al pagamento della complessiva somma di € 126.163,65, di cui € 7.663,15 per TFR, o della diversa somma, minore o maggiore, che dovesse risultare dovuta in corso di causa, anche a seguito di espletanda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze legali, da attribuirsi al procuratore antistatario.
La non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo;
ne Controparte_2
è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta da parte ricorrente, con escussione di due testi fra quelli ammessi, stante la rinuncia al terzo, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La ricorrente risulta essere stata alle dipendenze della in virtù di un contratto Controparte_2 di lavoro a tempo parziale (al 50%) e indeterminato, con inquadramento come operaia nel 7° livello del CCNL Commercio Confcommercio, dal 10/03/2017 al 6/07/2022, quando il rapporto si è interrotto per dimissioni volontarie rassegnate il 22/06/2022.
Tali informazioni sono desumibili dagli esemplari di buste paga prodotti, nonché dalle certificazioni uniche rilasciate dalla datrice di lavoro (presenti in atti fino alla C.U. 2022 – anno
2021) e dal modulo di recesso dal rapporto di lavoro.
Occorre premettere che dalle visure camerali versate in atti emerge che, nelle more del giudizio, la società ha trasferito la propria sede legale a Modica (RG) e cambiato la Controparte_2 propria denominazione in mantenendo identico codice fiscale/p. IVA. Controparte_1
La ricorrente rivendica differenze retributive a titolo di lavoro ordinario e straordinario, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti e TFR, sul presupposto di avere svolto, per l'intero periodo, mansioni di cassiera, ascrivibili al 4° livello del CCNL applicato al rapporto, e di avere osservato costantemente un orario di lavoro non solo superiore all'orario part time contrattualizzato, ma anche all'orario di lavoro normale per un rapporto full time.
Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata il procedimento logico-giuridico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte
– che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (Cass. 27 giugno 1986 n.
4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728; v., da ultimo, Cass. Sez. L,
Sent. n. 8589 del 28/04/2015). 2 È stato inoltre chiarito che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, nella cui motivazione si legge “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”).
Nella fattispecie il ricorso è del tutto carente sotto il profilo del rispetto di tali oneri di allegazione.
La parte ha del tutto omesso di riportare le declaratorie contrattuali del livello di inquadramento effettivo e di quello superiore e di effettuare qualsivoglia comparazione, sia in astratto che in concreto, fra le due, evidenziando gli elementi in fatto da cui desumere la ricorrenza, nel caso concreto, degli elementi che contraddistinguono il 4° livello rispetto al 7° assegnato dal datore di lavoro.
Tali carenze non sono sanabili attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato – in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova che connota il rito del lavoro – in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, e si ripercuote inevitabilmente sul piano probatorio, non potendosi ritenere raggiunta la prova in ordine a circostanze non tempestivamente allegate.
La domanda di differenze retributive parametrate al livello superiore va quindi rigettata.
Venendo alle ulteriori richieste, giova premettere, in diritto, che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006;
Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018 n. 16150, Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020 n. 9791), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991
n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
Analoga è, a ben vedere, la ratio decidendi in tema di ferie, costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle 3 ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n.
22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza
n. 6332 del 05/05/2001).
Qualora invece il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass. 4 marzo 1972 n. 629).
Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 22 dicembre
1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651).
Infatti, “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009).
Facendo applicazione di tali principi, vanno immediatamente respinte le richieste di compensi per ferie e permessi non goduti.
In ordine ai permessi, il ricorso è del tutto carente di specifica allegazione, prima ancora che di prova, in quanto non viene neanche dedotta l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati al godimento degli stessi.
In ordine alle ferie, invece, la stessa ricorrente ha dedotto – e chiesto di provare – di non aver goduto di ferie pagate, non dunque di non avere goduto delle ferie, e il teste , Testimone_1 compagno convivente della ricorrente, ha confermato la circostanza (la ricorrente “Non aveva nemmeno le ferie pagate. Poteva prendere qualche giorno, ma non era pagata”); ed è appena il caso di rammentare la differenza fra le due ipotesi, dal momento che per i giorni di ferie goduti va corrisposta la normale retribuzione, laddove nel caso del mancato godimento spetta una somma aggiuntiva avente finalità mista, retributivo-risarcitoria.
Venendo alle ulteriori domande, occorre innanzitutto esaminare gli esiti dell'istruttoria. Il teste ha riferito: “la ricorrente ha lavorato per la presso il Testimone_1 Controparte_2 supermarket di Bucciano via Provinciale 6; se ben ricordo ha lavorato dal 2017 ad agosto del
2022, e tanto posso dire in quanto la accompagnavo io la mattina … era cassiera, anche se non si occupava solo della cassa, infatti quando non era impegnata alla cassa si occupava delle corsie
e del reparto ortofrutta … andavo anche a riprenderla, tutti i giorni, visto che vivevamo assieme
e per non andare con due macchine;
io lavoravo nel panificio che consegnava il pane al 4 supermercato, per cui anche durante il giorno ci andavo due o tre volte … la mattina la ricorrente iniziava alle 7.30; da lunedì a giovedì faceva solo di mattina, per cui staccava alle 13.30, ma molto spesso si allungava fino alle 13.50/14, in attesa dei clienti che dovevano ancora uscire;
venerdì e sabato la ricorrente faceva l'intera giornata, dalle 7.30 alle 13.30 e poi dalle 16 alle 20.30, se tutto andava bene … si alternava con una collega, per cui normalmente lavorava tre domeniche su quattro in un mese, anche se poteva anche capitare che le lavorasse tutte;
faceva dalle 8 alle 13/13.30 … le direttive sul lavoro le dava la proprietaria, , o il figlio, CP_2 che stava all'interno e che gestiva”. La teste ha dichiarato: “sono un'amica della ricorrente;
siamo anche state Testimone_2 colleghe di lavoro al supermercato di Bucciano, presso … ho lavorato al CP_2 supermercato di Bucciano fino al 2018, non ricordo il mese preciso, quando ho dovuto lasciare per motivi di salute;
la ricorrente ha iniziato a lavorare poco dopo di me … non ricordo per quanto tempo ho lavorato insieme alla ricorrente, saranno stati cinque o sei anni … avevo un contratto regolare, mi sembra part time … la ricorrente era cassiera, io mi occupavo un po' di tutto, scaffali, banco … io facevo dalle 7.30 alle 13.30 e 16/16.30 fino alle 20/20.30, da lunedì a sabato, e la domenica a turno per mezza giornata. Durante la settimana avevamo mezza giornata libera … la ricorrente faceva questo stesso orario, ad eccezione di un periodo in cui la mamma non stava bene per cui faceva solo mezza giornata … eravamo soltanto io e la ricorrente, inoltre c'era la titolare che era presente tendenzialmente tutti i giorni e se poteva lavorava anche lei …
13^ e 14^ non ci venivano pagate … ricordo bene che ho smesso di lavorare nel 2018 perché nel
2019 ho avuto la gravidanza e poi non sono più tornata al lavoro”.
In primo luogo, alla luce dei principi di diritto dianzi richiamati, si ritiene che le dichiarazioni rese dai testi non siano sufficienti per ritenere assolto il rigoroso onere della prova, a carico di parte ricorrente, relativo all'espletamento costante di lavoro straordinario e festivo.
La teste indifferente, ha reso una dichiarazione che le numerose incongruenze sul piano Tes_2 temporale (la teste ha riferito di aver lavorato con la ricorrente per cinque o sei anni, ma di aver lasciato il lavoro nel 2018, affermazione della quale era certa in quanto nel 2019 aveva avuto una gravidanza, mentre è documentale che la sig.ra abbia lavorato da marzo del 2017 a luglio del Pt_1
2022) e divergenze rispetto agli orari riferiti dalla stessa ricorrente in ricorso (la teste ha riferito di un orario di circa 10 ore al giorno tutti i giorni, da lunedì a sabato, con una mezza giornata libera, e di mezza giornata la domenica, a turno fra lei e la ricorrente, ad eccezione di un periodo in cui la ricorrente faceva solo mezza giornata) rendono sostanzialmente inutilizzabile al fine di dimostrare lo svolgimento di lavoro straordinario, senza considerare che le stesse, secondo quanto prospettato dalla stessa teste, si arrestano al 2018.
La deposizione del teste , interamente confermativa del contenuto del ricorso, va Testimone_1 invece valutata con particolare rigore, provenendo da un soggetto – compagno convivente della lavoratrice – certamente portatore di un interesse, sia pur di mero fatto, all'esito della controversia.
Essa non può, pertanto, ritenersi probante, in assenza di riscontri esterni che nella fattispecie mancano, tenuto conto delle incongruenze fra la sua deposizione e quella della teste In Tes_2 ogni caso, va rilevato che la conoscenza diretta dei fatti di causa del teste era limitata alle occasioni in cui, a suo dire quotidianamente, si recava ad accompagnare o a prendere la ricorrente o a consegnare al supermercato, mentre per il resto il teste ha riferito di circostanze evidentemente de relato ex parte actoris.
5 Ciò posto, è invece fondata la domanda relativa alle differenze retributive derivanti dall'avvenuta instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo pieno.
In proposito, si osserva che la resistente, scegliendo di rimanere contumace, non ha dato alcuna prova della stipulazione di alcun contratto a tempo parziale, e dell'osservanza dell'orario ridotto ivi previsto.
Del resto, la deposizione della teste oltre a confermare che, quanto meno per il periodo Tes_2 in cui lei e la ricorrente hanno lavorato insieme, quest'ultima ha sempre osservato un orario pari nel minimo al tempo pieno, conferma la prassi datoriale di stipulare contratti a tempo parziale non corrispondenti alle reali modalità di svolgimento della prestazione.
Inoltre, dall'esame degli esemplari di buste paga effettivamente consegnati all'istante – e la società non costituendosi non ha dato prova di averne consegnati altri – si evince che anche rispetto al minor orario contrattualizzato venivano sistematicamente effettuate trattenute per ore di assenza non retribuita non meglio identificata.
Al riguardo, la datrice di lavoro non ha fornito alcuna prova del fatto che la lavoratrice fosse solita assentarsi ingiustificatamente praticamente ogni mese, né tanto meno ha chiarito le ragioni per cui tali supposte assenze non abbiano mai condotto ad alcuna contestazione disciplinare nei suoi confronti.
La domanda deve ritenersi, pertanto, fondata nei limiti di cui sopra, risultando differenze fra quanto spettante alla ricorrente e quanto percepito a titolo di lavoro ordinario, ferie godute e non retribuite, mensilità aggiuntive – compresa la 14^ mensilità, espressamente prevista dal CCNL
Confcommercio applicato dal datore di lavoro e riconosciuta in busta paga (cfr. esemplare busta di giugno 2020) e TFR.
Infatti, avendone l'onere, compete al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei pagamenti che abbia eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
In mancanza, possono ritenersi percepite esclusivamente le somme riconosciute come tali in ricorso. CP_ Per tutto quanto esposto, la (già va condannata al pagamento CP_1 CP_2 della complessiva somma lorda di € 54.097,62 (di cui € 1.700,77 a titolo di differenza sul TFR), quantificata sulla base della consulenza tecnica espletata, che si intende qui fare propria in quanto corretta e immune da vizi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese in ragione di un terzo;
CP_ i restanti due terzi seguono la soccombenza della (già e si CP_1 CP_2 liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, stanti l'assenza di questioni complesse e la ridotta attività processuale espletata. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che fra le parti si è svolto, nel periodo
10/03/2017-6/07/2022, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel 7° livello del CCNL Commercio – Confcommercio;
6 CP_
2) per l'effetto, condanna la (già al pagamento in favore del CP_1 CP_2 ricorrente della complessiva somma lorda di € 54.097,62 (di cui € 1.700,77 a titolo di differenza sul TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo;
CP_
3) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna la (già CP_1 CP_2 al pagamento dei restanti due terzi, che liquida in € 4.466,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Pt_1
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente.
Benevento, 25 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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