TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 280/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Parte_1
Avv.ti Pollastro Eugenio e Pipitone Carola, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.01.2025, parte istante ha introdotto giudizio di merito volto alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio recante R.G. n. 7034/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(assegno d'invalidità civile ex L.118/71).
Costituitosi l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei CP_1 motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell'errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso di specie il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento;
motivo per il quale l'opposizione appare infondata.
Ed infatti, da un'attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente tecnico, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive. In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
In particolare, il consulente tecnico nominato in fase di atp, sulla scorta dell'esame obiettivo, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, ha esaminato le singole patologie attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante in base alle indicazioni delle Tabelle di legge di cui al D.M. 5/2/1992, formulando la seguente diagnosi:
“Dall'esame clinico della Sig.ra nata il [...], dalla documentazione Parte_1 esibita e da quella allegata agli atti è possibile affermare che ella è affetta da:
-Linfoma OD (2015) trattato con chemioterapia in attuale follow up clinico strumentale e non in fase di ripresa che non e' strettamente inquadrabile nei codici tabellari del DM 5\92 9322 e 9323 previsti per le patologie neoplastiche e a cui con criterio analogico proporzionale si ritiene assegnare valore del 40%.
-Depressione del tono dell'umore di cui al codice 2205 inerente la Sindrome depressiva reattiva media Valore del 25%.
-Neuropatia sensitivo motoria arti inferiori riconducibile con criterio analogico proporzionale al Codice tabellare 7338 che risulta associato alla condizione di paresi dell'arto inferiore con deficit di forza lieve valore 20%”.
Coerentemente alle considerazioni medico-legali espresse, il ctu ha, pertanto, concluso il proprio elaborato peritale affermando che: “[…] il quadro clinico sopradescritto incide sulla sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini riducendola permanentemente in misura del 62% dal 09.10.2023, data della visita di revisione esperita presso l' . CP_1
In definitiva, il consulente tecnico ha ritenuto l'istante invalida nella misura del 62%, negando, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio invocato.
Si ritiene infondata la contestazione sollevata da parte istante avente ad oggetto l'errata valutazione, da parte del perito, della patologia neuromotoria.
Nel dettaglio, la ricorrente ha dedotto che la condizione clinica in esame dovesse essere inquadrata per analogia nel codice tabellare 7339, con conseguente attribuzione di una percentuale di invalidità pari al 40%, in considerazione della gravità della patologia desumibile dai certificati medici depositati in atti (cfr. certificati del 20.06.2023, 07.06.2021
e 30.11.2020).
Orbene, si osserva, preliminarmente, che la percentuale rivendicata del 40% eccede il limite massimo stabilito dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 per il predetto codice, che è, per l'appunto, pari al 30%.
Ad ogni modo, rispetto alla contestazione attorea, giova evidenziare che il ctu ha proceduto all'espletamento di un accurato esame obiettivo attraverso il quale ha evidenziato: “[…] posizione assisa acquisita e mantenuta con normale angolazione con riduzione della flessibilità intrinseca del busto sul bacino e, con esso, di flessione di coscia sul bacino e bilateralmente. Rachide ispettivamente riconducible clinicamente a normolinearita' e con espressa riduzione sia dell'ampiezza, sia della velocità di escursione a carico della totalità dei suoi segmenti e movimenti e in misura quantificabile intorno ai 2/3 dell'originaria e ideale capacità assoluta. La digitopressione delle apofisi spinose del rachide ne evoca significativa o attendibile dolorabilità. Manovre di accosciamento e di successiva riassunzione ortostatica effettuate entrambe con modalità plastiche e biodinamiche ravvisate come limitate in relazione all' età del soggetto. Deambulazione autonoma possibile con lieve difficolta'. Sistema nervoso e psiche: nella norma le manifestazioni dei nervi cranici. Non ipocinesie, né discinesie o ipercinesie o sincinesie. Normalmente presenti
e modulati i fisiologici movimenti “associati. Ipoelicitabili i fisiologici riflessi, sia superficiali, sia profondi arti inferiori”.
Sulla base delle risultanze dell'indagine clinica diretta e dell'analisi della documentazione sanitaria in atti, inclusi i certificati che la parte istante pone a sostegno della propria contestazione, il perito ha formulato una diagnosi di "neuropatia sensitivo motoria agli arti inferiori", con la specifica precisazione circa il grado di non severità della stessa.
Alla luce di tale quadro patologico e applicando un criterio analogico proporzionale, il consulente tecnico ha legittimamente ricondotto la suddetta patologia al codice tabellare
7338 ("paresi dell'arto inferiore con deficit di forza lieve"), assegnandole una percentuale di invalidità del 20%. L'applicazione di tale criterio analogico proporzionale appare assolutamente ragionevole e condivisibile, in quanto nella fattispecie in esame non emerge una condizione patologica più grave tale da giustificare l'inquadramento tabellare superiore richiesto e l'attribuzione della percentuale di invalidità rivendicata. Appaiono perciò non dirimenti le diverse valutazioni operate da parte istante e, pertanto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliario, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione.
Per completezza si osserva che in allegato alle note di udienza del 10.12.2025, parte istante ha depositato ulteriore nuova documentazione medica senza tuttavia dedurne la rilevanza, sotto il profilo medico-legale, e l'incidenza sulla valutazione globale dello stato invalidante della ricorrente.
Sul punto, è sufficiente rammentare che è principio consolidato quello per cui l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - l'omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994;
Cass. n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999).
Premesso che l'art. 149 d.a. c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p. specie, come nel caso in questione, quando il giudizio di opposizione si basa su documentazione sanitaria sopravvenuta (Cass.30860/19), la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Cass.
C21151/10, Cass.18153/16, Cass.11908/21) che la violazione dell'art. 149 d.a. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stato dedotta e provata
l'esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie
o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 26373 del 2023).
Diversamente opinando (ritenendo cioè che il giudice debba d'ufficio, anche in assenza di alcuna istanza o deduzione di parte, valutare un eventuale aggravamento delle condizioni dell'istante), in presenza di nuova (e spesso copiosa) documentazione sanitaria si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare, il più delle volte, la reale portata della documentazione prodotta e l'effettiva incidenza sulle condizioni della parte. Il che finirebbe per frustrare la "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, che è alla base dell'introduzione del sistema delineato dall'art. 445 bis cpc (Cass. n. 30869 del 2019).
Ad abundantiam, con riferimento alla documentazione medica depositata in allegato alle note di udienza, giova evidenziare che trattasi di certificati con diagnosi sostanzialmente sovrapponibile a quella già formulata in sede di atp e ritenuta dal ctu non idonea al riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, allo stato, non risulta documentato né specificamente dedotto alcun aggravamento significativo del quadro clinico generale tale da rendere necessaria un'ulteriore valutazione medico-legale.
Da quanto esposto, alla luce della completezza dell'elaborato redatto in sede di atp, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto
ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente va ritenuta invalida nella misura del
62%.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta l'opposizione (invalidità pari al 62%);
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di c.t.u. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Nola, 16.12.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Fabrizia Di Palma