Art. 2.
Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno quattro degli anni scolastici 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69 e 1969-1970 presso l'istituto tecnico commerciale di Ortisei con qualifica non inferiore a "valente" e che siano in possesso della abilitazione richiesta, possono chiedere l'assunzione in ruolo secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento cui l'abilitazione si riferisce.
Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno quattro degli anni scolastici 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69 e 1969-1970 presso l'istituto tecnico commerciale di Ortisei con qualifica non inferiore a "valente" e che siano in possesso della abilitazione richiesta, possono chiedere l'assunzione in ruolo secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento cui l'abilitazione si riferisce.