Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour 31;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Di Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza prot. 067861 del 16.11.2019 - Reg. Gen. Ord. n. 676 - del Comune di Monopoli, notificata in data 22.11.2019;
- della comunicazione del Comando della Polizia Locale prot. n. 66119 dell’8.11.2019;
- del verbale di sopralluogo del 7.11.2019 del Comando della Polizia Locale, ove esistente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. EN IA e uditi per le parti l'avv. Giuseppe Cozzi per la ricorrente, l'avv. Davide De Candia per il Comune resistente e l'avv. Pierluigi Panniello per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Monopoli, notificata il 22.11.2019, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo edilizio.
1.1. Ha allegato di essere proprietaria del compendio immobiliare oggetto di causa, costituito da un’unità immobiliare con annesso piazzale, pervenuto per donazione del 26.10.1982 e successivo ricongiungimento di usufrutto del 04.10.2010. Ha riferito che l’edificazione originaria è iniziata prima del 01.09.1967 e ha richiamato titoli successivi, segnatamente una concessione edilizia del 14.12.1984 e una Denuncia di Inizio Attività (DIA) del 30.10.2001.
1.2. Ha esposto che in data 07.11.2019 la Polizia Locale, agendo su delega dell’autorità giudiziaria, ha effettuato un sopralluogo sull'area. In tale sede, gli accertatori hanno rilevato la presenza di opere prive di titolo abilitativo, consistenti in quattro manufatti in muratura (rispettivamente di mq 23, mq 18, mq 53 e mq 25) ed in un piazzale in calcestruzzo di circa 700 mq, delimitato da setti murari e coperture precarie. Sulla scorta di tali esiti, il competente Dirigente comunale ha adottato il provvedimento repressivo impugnato.
1.3. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'azione amministrativa affidandosi a due motivi di diritto. Con il primo motivo, ha lamentato il difetto di istruttoria e l'omissione di motivazione rafforzata. Ha sostenuto che l’Amministrazione non ha valutato l’eccezionale lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere (risalenti, secondo la perizia di parte e le allegate ortofoto, in gran parte al 1988 e per il piazzale al 2010). Ha dedotto che tale circostanza avrebbe imposto una specifica valutazione sull'interesse pubblico attuale alla demolizione, diverso dal mero ripristino della legalità.
Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 7 della Legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha affermato che la partecipazione procedimentale le avrebbe consentito di dimostrare la vetustà dei manufatti e la loro modestia, orientando diversamente la decisione.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Monopoli, resistendo al ricorso. L’Amministrazione ha eccepito che l’ordine di demolizione costituisce atto vincolato ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 e che il potere repressivo in materia edilizia è imprescrittibile. Ha evidenziato la presenza di vincoli paesaggistici e ambientali sull'area (SIC, PPTR, area di rispetto boschiva) e ha contestato la rilevanza dei titoli edilizi citati da controparte, in quanto non afferenti ai manufatti abusivi accertati.
3. Si è costituito il controinteressato, proprietario del fondo limitrofo, spiegando intervento ad opponendum. Ha dedotto di aver presentato querela il 28.06.2019, atto che ha dato impulso all'accertamento. Ha sostenuto la piena legittimità dell'operato comunale, evidenziando il danno economico subito per il deprezzamento del proprio fondo agricolo e il pregiudizio paesaggistico derivante dalle opere abusive e dall'attività ivi svolta.
4. All’udienza pubblica del 15.1.2026, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. In via preliminare, il Collegio deve scrutinare l'ammissibilità dell'intervento spiegato dal controinteressato.
5.1. L'intervento è ammissibile, avendo questi fornito prova anzitutto della propria legittimazione ad agire, in virtù del criterio della vicinitas , essendo proprietario del fondo confinante con quello oggetto degli abusi. Egli ha altresì dimostrato un interesse personale, concreto e attuale al mantenimento del provvedimento impugnato, ricollegabile non solo al pregiudizio economico per il deprezzamento del fondo agricolo, posto in prossimità di un deposito di materiali edili, ma anche al maggior carico urbanistico e veicolare generato dall'attività abusiva. Peraltro, risulta dagli atti che è stato proprio l'esposto del controinteressato a sollecitare l'indagine dell'Autorità Giudiziaria e la conseguente attività repressiva comunale.
6. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7. Il primo motivo, con cui è stata invocata la tutela del legittimo affidamento in relazione al tempo trascorso dalla realizzazione delle opere (che assume essere risalenti al 1988 e al 2010), lamentando la mancanza di una "motivazione rafforzata" nell'ordine di demolizione, non può essere condiviso.
7.1. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva è un atto vincolato, ancorato esclusivamente alla sussistenza degli abusi (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2017). Non è richiesta alcuna motivazione specifica in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione né è necessaria una comparazione con l'interesse privato del responsabile dell'abuso e con il tempo trascorso.
Il decorso del tempo, infatti, non radica in capo al privato alcuna posizione di legittimo affidamento tutelabile, in quanto la situazione di illecito permanente non è sanabile per inerzia dell'Amministrazione.
L'interesse pubblico al ripristino della legalità violata prevale strutturalmente sull'interesse del privato al mantenimento dell'opera illegittima.
7.2. Nel caso di specie, la natura abusiva delle opere non è stata contestata. I manufatti in muratura e l'ampio piazzale in calcestruzzo (circa 700 mq) sono stati realizzati in epoca successiva al 1967 e in assenza di idoneo titolo edilizio.
I precedenti titoli citati (concessione del 1984 e le due DIA del 2001) non coprono le specifiche opere contestate nel verbale del 2019. Ne consegue che l'atto repressivo si fonda su un presupposto oggettivo e incontestabile: l'assenza del titolo abilitativo necessario.
8. È parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990.
8.1. La natura strettamente vincolata dell'ordine di demolizione rende applicabile l'art. 21- octies , comma 2, della Legge n. 241 del 1990 e non è stato specificato quale contributo avrebbe potuto essere fornito dal privato, atteso che la sanzione demolitoria consegue automaticamente all'accertamento oggettivo dell'abuso edilizio, senza che residuino margini di discrezionalità in capo all'Amministrazione. Le argomentazioni sulla vetustà o sulla modestia delle opere, che la ricorrente lamenta di non aver potuto prospettare, sono giuridicamente irrilevanti rispetto al dovere sanzionatorio.
9. In conclusione, l'accertata abusività delle opere e la doverosità dell'atto repressivo comportano il rigetto integrale del ricorso.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del Comune di Monopoli e dell'interveniente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €2.000,00 (duemila/00) in favore dell’Amministrazione comunale ed €2.000,00 (duemila/00) in favore del controinteressato, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI LA, Presidente
EN Ieva, Primo Referendario
EN IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN IA | VI LA |
IL SEGRETARIO