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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 468/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1868/2025 depositato il 20/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. entrate - ON - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250018196012000 CONTRIBUTO
UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La Sig.ra ricorreva per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29620250018196012000 per crediti giudiziari anno 2024. CONTRO
• Agenzia delle Entrate - ON, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Esponeva che in data 6 marzo 2025 veniva recapitata la cartella di pagamento in epigrafe indicata in forza della quale l'Agente della ON richiedeva il pagamento della somma di euro 388,50 a titolo di contributo unificato per il processo instaurato innanzi alla Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro,
n. RG n. 595/2015, conclusosi con sentenza n. 418 del 2017 (doc.2) che
Ricorrente_1condannava la sig.ra al pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 dpr 115 del 2002; 2 (ii).
La somma di euro 777,00, pari al doppio del contributo unificato veniva pagata
Ricorrente_1dalla sig.ra in data 9 agosto 2017, giusta ricevuta di modello f23 (doc.
3) depositata presso la Corte di Appello di Palermo con nota di deposito (doc.4) che così specificava “si depositano con la presente, modello di F23 attestante il pagamento del doppio contributo unificato, sia per l'iscrizione a ruolo, sia a seguito della modifica del dispositivo”. (iii) In data 13 marzo 2025, la sig.ra
Ricorrente_1 , proponeva, senza esito alcuno, istanza di sospensione legale della riscossione, allegando l'intervenuto pagamento (doc.5). (iv) l'istante propone opposizione avverso la già menzionata cartella di pagamento, ed o
1.inesistenza della pretesa creditoria per intervenuto pagamento del doppio contributo unificato;
2. nullità insanabile della notificazione della cartella;
3. nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione;
4. nullità della cartella per difetto di motivazione e interessi;
5. prescrizione e decadenza di tributi, sanzioni e interessi.
Agenzia delle Entrate – ON (subentrata, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, si costituiva e compiute le verifiche di necessità, significava che, preso atto dello sgravio disposto dall'ente impositore in data 1/4/2025, non avrebbe dato seguito alcuno alla riscossione della cartella di pagamento n.
29620250018196012000 più sopra già menzionata.
Di conseguenza, concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza il difensore, intervenuto in favore di parte ricorrente, ha insistito per la condanna alle spese.
Motivi della decisione
AD, come già riferito, ha comunicato di aver provveduto all'annullamento dell'atto impugnato.
Questo Giudice, preso atto della documentazione dichiara, in forza dell'avvenuto sgravio, cessata la materia del contendere relativamente alle somme richieste con l'avviso impugnato.
Le spese seguono la soccombenza in virtù del principio della soccombenza virtuale e si possono quantificare, in misura di euro 500,00, oltre accessori di legge, somme tutte da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna AD al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 500,00, oltre accessori previsti per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così disposto a Palermo, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1868/2025 depositato il 20/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. entrate - ON - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250018196012000 CONTRIBUTO
UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La Sig.ra ricorreva per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29620250018196012000 per crediti giudiziari anno 2024. CONTRO
• Agenzia delle Entrate - ON, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Esponeva che in data 6 marzo 2025 veniva recapitata la cartella di pagamento in epigrafe indicata in forza della quale l'Agente della ON richiedeva il pagamento della somma di euro 388,50 a titolo di contributo unificato per il processo instaurato innanzi alla Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro,
n. RG n. 595/2015, conclusosi con sentenza n. 418 del 2017 (doc.2) che
Ricorrente_1condannava la sig.ra al pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 dpr 115 del 2002; 2 (ii).
La somma di euro 777,00, pari al doppio del contributo unificato veniva pagata
Ricorrente_1dalla sig.ra in data 9 agosto 2017, giusta ricevuta di modello f23 (doc.
3) depositata presso la Corte di Appello di Palermo con nota di deposito (doc.4) che così specificava “si depositano con la presente, modello di F23 attestante il pagamento del doppio contributo unificato, sia per l'iscrizione a ruolo, sia a seguito della modifica del dispositivo”. (iii) In data 13 marzo 2025, la sig.ra
Ricorrente_1 , proponeva, senza esito alcuno, istanza di sospensione legale della riscossione, allegando l'intervenuto pagamento (doc.5). (iv) l'istante propone opposizione avverso la già menzionata cartella di pagamento, ed o
1.inesistenza della pretesa creditoria per intervenuto pagamento del doppio contributo unificato;
2. nullità insanabile della notificazione della cartella;
3. nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione;
4. nullità della cartella per difetto di motivazione e interessi;
5. prescrizione e decadenza di tributi, sanzioni e interessi.
Agenzia delle Entrate – ON (subentrata, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, si costituiva e compiute le verifiche di necessità, significava che, preso atto dello sgravio disposto dall'ente impositore in data 1/4/2025, non avrebbe dato seguito alcuno alla riscossione della cartella di pagamento n.
29620250018196012000 più sopra già menzionata.
Di conseguenza, concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza il difensore, intervenuto in favore di parte ricorrente, ha insistito per la condanna alle spese.
Motivi della decisione
AD, come già riferito, ha comunicato di aver provveduto all'annullamento dell'atto impugnato.
Questo Giudice, preso atto della documentazione dichiara, in forza dell'avvenuto sgravio, cessata la materia del contendere relativamente alle somme richieste con l'avviso impugnato.
Le spese seguono la soccombenza in virtù del principio della soccombenza virtuale e si possono quantificare, in misura di euro 500,00, oltre accessori di legge, somme tutte da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna AD al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 500,00, oltre accessori previsti per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così disposto a Palermo, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni