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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 26/06/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, così costituito: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice relatore
Teresa Mancini esperta
Matteo Falcucci esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 652 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIUSEPPE FAGOTTI e C.F._3
GIAMPAOLO FAGOTTI, elettivamente domiciliato presso i domicili digitali Email_1
e giusta procura in atti;
Email_2
- RICORRENTI -
e
(C.F. ); CP_1 C.F._4
- CONVENUTO CONTUMACE–
OGGETTO: risoluzione contrattuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 1. , e premesso di essere Parte_1 Parte_2 Parte_3 comproprietari di un terreno sito in Campomarino, di circa ha 7,50, individuato in Catasto terreni del Comune di Campomarino al f.lio 8, part.lle n. 138, 139, 228 e 318 ed al catasto fabbricati al foglio 8, part.lla n. 317 sub 1, cat. D/10 (area scoperta), hanno esposto che detto fondo è condotto in affitto da in forza di contratto di affitto agrario del 7.2.2013, CP_1 concluso con il de cuius , genitore dei ricorrenti, deceduto in data Persona_1
28.01.2015. I ricorrenti hanno dedotto che il conduttore si è reso inadempiente al pagamento del canone dall'annata 2016/2017 ad oggi;
contestata stragiudizialmente la morosità, il CP_1 non saldava il dovuto, rendendosi così necessario esperire il previo tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 150/2011, conclusosi negativamente.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare risolto il rapporto intercorrente tra le parti stante l'inadempimento del conduttore alle obbligazioni contrattuali;
Condannare il all'immediato rilascio del terreno affittato e sopra individuato e descritto in CP_1 contratto o nel termine previsto e se applicabile;
Condannare il al pagamento immediato dei CP_1 canoni scaduti e non pagati pari ad € 35.000,00 previa rivalutazione dei canoni sulla base dei sopraddetti indici Istat con interessi e rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art. 46, c.5, l. n. 203/1982, oltre quello relativo all'annata agraria in corso ( 2023) pari ad € 5,000,00, oltre accessori. E, comunque, dei canoni fino all'effettivo rilascio;
Condannare, lo stesso al pagamento, inoltre, degli interessi, anche moratori di cui all'art.
1284, 4° comma, c.c., e rivalutazione monetaria e/o maggiori danni da svalutazione monetaria ( 1224 c.c.), anche a norma del comma 5 dell'art. 46 L. 203/1982 sino al soddisfo;
Condannare il al pagamento CP_1 delle spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge;
ed al pagamento del maggior danno per le spese di assistenza legale stragiudiziale del procedimento conciliativo”.
2. ancorché regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia.
3. La causa, quindi, matura per la decisione allo stato degli atti, è stata rinviata per la discussione all'udienza dell'11.6.2025.
*******
La domanda è fondata e va accolta.
4. Come noto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale pagina 2 di 4 criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n.
13533).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che i ricorrenti abbiano assolto all'onere sugli stessi gravante, producendo il contratto di affitto agrario del 7.2.2013, ancora in corso, e allegando l'inadempimento del conduttore a partire dall'annata agraria 2016/2017 sino all'attualità.
Stante la mancata costituzione del convenuto, non risultano dedotti e dimostrati fatti estintivi o impeditivi dell'avversa pretesa.
Ne consegue che il contratto di affitto agrario concluso in data 7.2.2013 tra il de cuius e deve essere risolto per grave inadempimento della parte Persona_1 CP_1 conduttrice per mancato pagamento del canone per oltre un'annualità. Per l'effetto, CP_1 sarà tenuto al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 35.000,00 a titolo di
[...] canoni scaduti e non versati dall'annata agraria 2016/2017 sino all'annualità 2022/2023, così richiesta al tempo della proposizione della domanda, oltre a quelli maturati in corso di causa
(annualità 2023/2024 e annualità 2024/2025, di cui la prima tranche del canone, maturata al
15.3.2025 per euro 2.500,00) e quelli maturandi fino alla data dell'effettivo rilascio dei terreni, che va fissata, in forza del disposto normativo di cui all'art. 11, ult. comma d.lgs. 150/2011, al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che dispone il rilascio del fondo, e, dunque, alla data dell'11.11.2025. Inoltre, i canoni andranno aggiornati ai sensi dell'art. 5 del contratto di affitto agrario, oltre alla corresponsione, da parte del convenuto, degli interessi richiesti dai ricorrenti ex art. 1284, co. 4 c.c., a decorrere ex lege dalla data della proposizione della domanda giudiziale.
Va invece respinta la richiesta di condanna del convenuto “al pagamento del maggior danno per le spese di assistenza legale stragiudiziale del procedimento conciliativo”: premessa l'obbligatorietà ex lege del procedimento conciliativo in subiecta materia (art. 11, co.
3-5 d.lgs.
150/2011), la parte richiedente non ha versato in atti documenti di spese di cui poter chiedere il rimborso e, vieppiù, non ha indicato e poi dimostrato in cosa si sostanzierebbe il “maggior danno” lamentato, di talché, la domanda, nei termini posti, deve essere senz'altro respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per le fasi studio ed introduttiva e minimi per le restanti, vista l'attività in concreto svolta dalla parte costituita.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
[...] CP_1
o assorbita, così dispone:
− accerta e dichiara la risoluzione del contratto di affitto agrario concluso in data
7.2.2013 tra e per grave inadempimento della parte Persona_1 CP_1 conduttrice e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1
, e della somma di € 35.000,00 a
[...] Parte_2 Parte_3 titolo di canoni scaduti e non versati dall'annata agraria 2016/2017 sino all'annualità
2023, oltre a quelli maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo rilascio dei terreni, che si fissa alla data dell'11.11.2025, canoni aggiornati ai sensi dell'art. 5 del contratto di affitto agrario, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. a decorrere dalla data della proposizione della domanda giudiziale;
− condanna il resistente al pagamento per le causali di cui in motivazione e in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in € 572,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Stefania Vacca dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, così costituito: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice relatore
Teresa Mancini esperta
Matteo Falcucci esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 652 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIUSEPPE FAGOTTI e C.F._3
GIAMPAOLO FAGOTTI, elettivamente domiciliato presso i domicili digitali Email_1
e giusta procura in atti;
Email_2
- RICORRENTI -
e
(C.F. ); CP_1 C.F._4
- CONVENUTO CONTUMACE–
OGGETTO: risoluzione contrattuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 1. , e premesso di essere Parte_1 Parte_2 Parte_3 comproprietari di un terreno sito in Campomarino, di circa ha 7,50, individuato in Catasto terreni del Comune di Campomarino al f.lio 8, part.lle n. 138, 139, 228 e 318 ed al catasto fabbricati al foglio 8, part.lla n. 317 sub 1, cat. D/10 (area scoperta), hanno esposto che detto fondo è condotto in affitto da in forza di contratto di affitto agrario del 7.2.2013, CP_1 concluso con il de cuius , genitore dei ricorrenti, deceduto in data Persona_1
28.01.2015. I ricorrenti hanno dedotto che il conduttore si è reso inadempiente al pagamento del canone dall'annata 2016/2017 ad oggi;
contestata stragiudizialmente la morosità, il CP_1 non saldava il dovuto, rendendosi così necessario esperire il previo tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 150/2011, conclusosi negativamente.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare risolto il rapporto intercorrente tra le parti stante l'inadempimento del conduttore alle obbligazioni contrattuali;
Condannare il all'immediato rilascio del terreno affittato e sopra individuato e descritto in CP_1 contratto o nel termine previsto e se applicabile;
Condannare il al pagamento immediato dei CP_1 canoni scaduti e non pagati pari ad € 35.000,00 previa rivalutazione dei canoni sulla base dei sopraddetti indici Istat con interessi e rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art. 46, c.5, l. n. 203/1982, oltre quello relativo all'annata agraria in corso ( 2023) pari ad € 5,000,00, oltre accessori. E, comunque, dei canoni fino all'effettivo rilascio;
Condannare, lo stesso al pagamento, inoltre, degli interessi, anche moratori di cui all'art.
1284, 4° comma, c.c., e rivalutazione monetaria e/o maggiori danni da svalutazione monetaria ( 1224 c.c.), anche a norma del comma 5 dell'art. 46 L. 203/1982 sino al soddisfo;
Condannare il al pagamento CP_1 delle spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge;
ed al pagamento del maggior danno per le spese di assistenza legale stragiudiziale del procedimento conciliativo”.
2. ancorché regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia.
3. La causa, quindi, matura per la decisione allo stato degli atti, è stata rinviata per la discussione all'udienza dell'11.6.2025.
*******
La domanda è fondata e va accolta.
4. Come noto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale pagina 2 di 4 criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n.
13533).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che i ricorrenti abbiano assolto all'onere sugli stessi gravante, producendo il contratto di affitto agrario del 7.2.2013, ancora in corso, e allegando l'inadempimento del conduttore a partire dall'annata agraria 2016/2017 sino all'attualità.
Stante la mancata costituzione del convenuto, non risultano dedotti e dimostrati fatti estintivi o impeditivi dell'avversa pretesa.
Ne consegue che il contratto di affitto agrario concluso in data 7.2.2013 tra il de cuius e deve essere risolto per grave inadempimento della parte Persona_1 CP_1 conduttrice per mancato pagamento del canone per oltre un'annualità. Per l'effetto, CP_1 sarà tenuto al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 35.000,00 a titolo di
[...] canoni scaduti e non versati dall'annata agraria 2016/2017 sino all'annualità 2022/2023, così richiesta al tempo della proposizione della domanda, oltre a quelli maturati in corso di causa
(annualità 2023/2024 e annualità 2024/2025, di cui la prima tranche del canone, maturata al
15.3.2025 per euro 2.500,00) e quelli maturandi fino alla data dell'effettivo rilascio dei terreni, che va fissata, in forza del disposto normativo di cui all'art. 11, ult. comma d.lgs. 150/2011, al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che dispone il rilascio del fondo, e, dunque, alla data dell'11.11.2025. Inoltre, i canoni andranno aggiornati ai sensi dell'art. 5 del contratto di affitto agrario, oltre alla corresponsione, da parte del convenuto, degli interessi richiesti dai ricorrenti ex art. 1284, co. 4 c.c., a decorrere ex lege dalla data della proposizione della domanda giudiziale.
Va invece respinta la richiesta di condanna del convenuto “al pagamento del maggior danno per le spese di assistenza legale stragiudiziale del procedimento conciliativo”: premessa l'obbligatorietà ex lege del procedimento conciliativo in subiecta materia (art. 11, co.
3-5 d.lgs.
150/2011), la parte richiedente non ha versato in atti documenti di spese di cui poter chiedere il rimborso e, vieppiù, non ha indicato e poi dimostrato in cosa si sostanzierebbe il “maggior danno” lamentato, di talché, la domanda, nei termini posti, deve essere senz'altro respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per le fasi studio ed introduttiva e minimi per le restanti, vista l'attività in concreto svolta dalla parte costituita.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
[...] CP_1
o assorbita, così dispone:
− accerta e dichiara la risoluzione del contratto di affitto agrario concluso in data
7.2.2013 tra e per grave inadempimento della parte Persona_1 CP_1 conduttrice e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1
, e della somma di € 35.000,00 a
[...] Parte_2 Parte_3 titolo di canoni scaduti e non versati dall'annata agraria 2016/2017 sino all'annualità
2023, oltre a quelli maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo rilascio dei terreni, che si fissa alla data dell'11.11.2025, canoni aggiornati ai sensi dell'art. 5 del contratto di affitto agrario, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. a decorrere dalla data della proposizione della domanda giudiziale;
− condanna il resistente al pagamento per le causali di cui in motivazione e in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in € 572,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Stefania Vacca dott. Rinaldo D'Alonzo
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