TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/10/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
TT AV
Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1830/2024 del R.G. Lavoro
TRA
La sig.ra (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Amato Rizzo del foro di Avellino
RICORRENTE
CONTRO
Il sig. (c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Teresa Caprio del foro di Avellino
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.05.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, adiva l'intestato tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal
2003 al 2020 e condannare il sig. alla corresponsione in favore della Controparte_1
ricorrente, sig.ra , della somma calcolata nella misura prudenziale di € Parte_1
150.000,00 o in quella che sarà accertata a seguito di CTU o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con
1 valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre IVA e CPA da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario».
La parte ricorrente esponeva di aver lavorato con mansioni di colf, alle dipendenze del sig.
, per il periodo compreso dal 2003 al 2020 con soluzione di continuità. Controparte_1
L'attività lavorativa si svolgeva, senza formale stipula, con i seguenti orari: a) dal 2003 al
2007, dal lunedì al sabato solo la mattina dalle 8:30 alle 13:00; b) dal 2008 al 2016, dal lunedì al sabato, dalle 19:30 della sera sino alle 12,00 del giorno successivo;
c) nell'ultimo periodo dal 2017 al 2020 dal lunedì al venerdì la notte dalle 19:30 alle 12:00 del giorno successivo.
Inoltre, deduceva che la retribuzione di quattrocento euro mensili, per il periodo dal 2003 al
2017, e di seicento euro mensili, per il periodo dal 2008 al 2020, senza nessun altro emolumento previsto dalla legge, era inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di appartenenza.
Infine, argomentava di aver invitato il 26.01.2022, tramite il suo legale una diffida al sig.
per vedersi riconoscere quanto previsto dal contratto di lavoro di categoria, ovvero CP_1
le spettanze per differenze retributive, per contributi previdenziali, per TFR, per ferie non godute e quant'altro collegato e connesso, tuttavia senza trovare riscontro.
Successivamente, a seguito dell'esito negativo della diffida, in data 13.12.2022 veniva investito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro al fine di favorire un tentativo di conciliazione.
Tuttavia, anche in tale occasione, il sig. non si presentava dinanzi all'Ispettorato, il CP_1
quale, in data 24.01.2023, comunicava la mancata adesione del resistente al tentativo di conciliazione.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio mediante il deposito della memoria difensiva, con la quale rappresentava la natura meramente occasionale del rapporto intercorso tra le parti, caratterizzato da prestazioni svolte su chiamata e retribuite singolarmente al loro esito. Inoltre, eccepiva l'insussistenza di elementi probatori idonei a comprovare l'esistenza di un vincolo di subordinazione, come invece dedotto dalla parte ricorrente.
2 Acquisita la documentazione prodotta, la causa, previo deposito di note in sostituzione d'udienza ex. Art. 127-ter, veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è infondato e pertanto, deve essere rigettato per quanto esposto.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa indifferentemente con vincolo di subordinazione o in forma autonoma (cfr. ex plurimis Cass. 7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999) e l'inesistenza, all'interno dell'ordinamento, di una presunzione generale di subordinazione fondano l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore provare la natura subordinata della collaborazione dedotta in giudizio.
Nella fattispecie di causa, parte attrice, premesso di aver lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della resistente, chiede accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la decorrenza indicata in atti, con ogni conseguente condanna.
E' di immediata evidenza che siffatta generica allegazione degli elementi di fatto a fondamento della domanda, appare del tutto inidonea a fondare l'accertamento della natura subordinata della collaborazione intercorsa tra le parti, mancando qualsiasi indicazione in ordine alle circostanze di fatto che avrebbero determinato la soggezione dell'istante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che, com'è noto, della subordinazione costituisce il tratto essenziale e qualificante.
Il richiamo al concetto di "dipendenza" non è sufficiente a sostenere l'assunto attoreo, esprimendo la nozione in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione, intenda avvalersi in sede giudiziaria.
Né le circostanze dedotte possono ritenersi utili all'allegazione di un sia pur generico concetto di dipendenza, atteso che affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri, significa incorrere in una evidente petizione di principio, in quanto la parte pone a fondamento della domanda quella che, viceversa, è una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria, il cui concreto espletamento resta di fatto pregiudicato irrimediabilmente proprio da tale insufficiente allegazione.
3 Viceversa, la parte avrebbe dovuto indicare dati rilevanti, quali: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, sottoposizione al sindacato dell'imprenditore, ai suoi ordini ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari, inserimento organico nel ciclo produttivo dell'azienda, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio d'impresa e via dicendo.
Le descritte carenze espositive, invero, lungi dal riflettersi sulla validità dell'atto introduttivo della lite –conseguendo la nullità dello stesso, ex art. 156 comma 2, c.p.c., alla sola impossibilità di individuare la causa petendi, che, viceversa, nella specie appare compiutamente definita- determinano l'irrilevanza della prova per testi sul punto espletata, venendo essa a vertere in parte qua, in violazione del disposto di cui all'art. 244 c.p.c., non già su fatti, ma su valutazioni di carattere giuridico. Peraltro, come si desume dagli atti,
l'eventuale escussione dei testi non avrebbe potuto fornire alcun concreto elemento probatorio circa le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dedotta.
Né è rinvenibile in atti alcuna prova documentale a sostegno dell'assunto attoreo (contratto di assunzione, buste paga etc.).
Gli unici elementi di fatto allegati in ricorso attengono, per un verso, agli orari di lavoro e, per altro verso, alla misura fissa ed alla cadenza periodica della retribuzione percepita di 400 euro non provata;
trattasi, tuttavia, di circostanze che singolarmente considerate devono ritenersi del tutto insufficienti a fondare l'accertamento richiesto, attesa la loro riconosciuta astratta compatibilità anche con forme di collaborazione autonoma. Lo stesso riferimento alla predeterminazione della prestazione risulta insufficiente ad assolvere alle finalità summenzionate.
La stessa parte resistente ricostruiva il rapporto di collaborazione come occasionale e saltuario, affermando che la Sig.ra non era vincolata ad un orario fisso né da Parte_1 obblighi continuativi, ma veniva contattata solo quando il Sig. necessitava di CP_1
assistenza, senza alcuna periodicità prestabilita.
In conclusione, come detto, la parte ricorrente non ha allegato alcun elemento specifico di indagine che possa consentire l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione.
4 In sostanza, l'istante non ha dedotto se l'osservanza dell'orario di lavoro fosse stato in concreto determinato dal datore o da suoi preposti nell'esercizio di un potere di sovra ordinazione gerarchica, né ha dedotto, in alcun modo, i richiamati elementi qualificanti quali: lo specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, la correlativa sottoposizione al potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro. Né, alcun elemento dirimente può desumersi dalla natura dell'attività dedotta dalla ricorrente, attività che risulta perfettamente compatibile anche con un diverso tipo di collaborazione.
Le considerazioni svolte fondano il rigetto della domanda.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 per compensi, oltre accessori di legge con attribuzione.
Così deciso in Avellino, il 08.10.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
TT AV
Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1830/2024 del R.G. Lavoro
TRA
La sig.ra (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Amato Rizzo del foro di Avellino
RICORRENTE
CONTRO
Il sig. (c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Teresa Caprio del foro di Avellino
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.05.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, adiva l'intestato tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal
2003 al 2020 e condannare il sig. alla corresponsione in favore della Controparte_1
ricorrente, sig.ra , della somma calcolata nella misura prudenziale di € Parte_1
150.000,00 o in quella che sarà accertata a seguito di CTU o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con
1 valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre IVA e CPA da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario».
La parte ricorrente esponeva di aver lavorato con mansioni di colf, alle dipendenze del sig.
, per il periodo compreso dal 2003 al 2020 con soluzione di continuità. Controparte_1
L'attività lavorativa si svolgeva, senza formale stipula, con i seguenti orari: a) dal 2003 al
2007, dal lunedì al sabato solo la mattina dalle 8:30 alle 13:00; b) dal 2008 al 2016, dal lunedì al sabato, dalle 19:30 della sera sino alle 12,00 del giorno successivo;
c) nell'ultimo periodo dal 2017 al 2020 dal lunedì al venerdì la notte dalle 19:30 alle 12:00 del giorno successivo.
Inoltre, deduceva che la retribuzione di quattrocento euro mensili, per il periodo dal 2003 al
2017, e di seicento euro mensili, per il periodo dal 2008 al 2020, senza nessun altro emolumento previsto dalla legge, era inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di appartenenza.
Infine, argomentava di aver invitato il 26.01.2022, tramite il suo legale una diffida al sig.
per vedersi riconoscere quanto previsto dal contratto di lavoro di categoria, ovvero CP_1
le spettanze per differenze retributive, per contributi previdenziali, per TFR, per ferie non godute e quant'altro collegato e connesso, tuttavia senza trovare riscontro.
Successivamente, a seguito dell'esito negativo della diffida, in data 13.12.2022 veniva investito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro al fine di favorire un tentativo di conciliazione.
Tuttavia, anche in tale occasione, il sig. non si presentava dinanzi all'Ispettorato, il CP_1
quale, in data 24.01.2023, comunicava la mancata adesione del resistente al tentativo di conciliazione.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio mediante il deposito della memoria difensiva, con la quale rappresentava la natura meramente occasionale del rapporto intercorso tra le parti, caratterizzato da prestazioni svolte su chiamata e retribuite singolarmente al loro esito. Inoltre, eccepiva l'insussistenza di elementi probatori idonei a comprovare l'esistenza di un vincolo di subordinazione, come invece dedotto dalla parte ricorrente.
2 Acquisita la documentazione prodotta, la causa, previo deposito di note in sostituzione d'udienza ex. Art. 127-ter, veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è infondato e pertanto, deve essere rigettato per quanto esposto.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa indifferentemente con vincolo di subordinazione o in forma autonoma (cfr. ex plurimis Cass. 7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999) e l'inesistenza, all'interno dell'ordinamento, di una presunzione generale di subordinazione fondano l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore provare la natura subordinata della collaborazione dedotta in giudizio.
Nella fattispecie di causa, parte attrice, premesso di aver lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della resistente, chiede accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la decorrenza indicata in atti, con ogni conseguente condanna.
E' di immediata evidenza che siffatta generica allegazione degli elementi di fatto a fondamento della domanda, appare del tutto inidonea a fondare l'accertamento della natura subordinata della collaborazione intercorsa tra le parti, mancando qualsiasi indicazione in ordine alle circostanze di fatto che avrebbero determinato la soggezione dell'istante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che, com'è noto, della subordinazione costituisce il tratto essenziale e qualificante.
Il richiamo al concetto di "dipendenza" non è sufficiente a sostenere l'assunto attoreo, esprimendo la nozione in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione, intenda avvalersi in sede giudiziaria.
Né le circostanze dedotte possono ritenersi utili all'allegazione di un sia pur generico concetto di dipendenza, atteso che affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri, significa incorrere in una evidente petizione di principio, in quanto la parte pone a fondamento della domanda quella che, viceversa, è una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria, il cui concreto espletamento resta di fatto pregiudicato irrimediabilmente proprio da tale insufficiente allegazione.
3 Viceversa, la parte avrebbe dovuto indicare dati rilevanti, quali: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, sottoposizione al sindacato dell'imprenditore, ai suoi ordini ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari, inserimento organico nel ciclo produttivo dell'azienda, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio d'impresa e via dicendo.
Le descritte carenze espositive, invero, lungi dal riflettersi sulla validità dell'atto introduttivo della lite –conseguendo la nullità dello stesso, ex art. 156 comma 2, c.p.c., alla sola impossibilità di individuare la causa petendi, che, viceversa, nella specie appare compiutamente definita- determinano l'irrilevanza della prova per testi sul punto espletata, venendo essa a vertere in parte qua, in violazione del disposto di cui all'art. 244 c.p.c., non già su fatti, ma su valutazioni di carattere giuridico. Peraltro, come si desume dagli atti,
l'eventuale escussione dei testi non avrebbe potuto fornire alcun concreto elemento probatorio circa le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dedotta.
Né è rinvenibile in atti alcuna prova documentale a sostegno dell'assunto attoreo (contratto di assunzione, buste paga etc.).
Gli unici elementi di fatto allegati in ricorso attengono, per un verso, agli orari di lavoro e, per altro verso, alla misura fissa ed alla cadenza periodica della retribuzione percepita di 400 euro non provata;
trattasi, tuttavia, di circostanze che singolarmente considerate devono ritenersi del tutto insufficienti a fondare l'accertamento richiesto, attesa la loro riconosciuta astratta compatibilità anche con forme di collaborazione autonoma. Lo stesso riferimento alla predeterminazione della prestazione risulta insufficiente ad assolvere alle finalità summenzionate.
La stessa parte resistente ricostruiva il rapporto di collaborazione come occasionale e saltuario, affermando che la Sig.ra non era vincolata ad un orario fisso né da Parte_1 obblighi continuativi, ma veniva contattata solo quando il Sig. necessitava di CP_1
assistenza, senza alcuna periodicità prestabilita.
In conclusione, come detto, la parte ricorrente non ha allegato alcun elemento specifico di indagine che possa consentire l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione.
4 In sostanza, l'istante non ha dedotto se l'osservanza dell'orario di lavoro fosse stato in concreto determinato dal datore o da suoi preposti nell'esercizio di un potere di sovra ordinazione gerarchica, né ha dedotto, in alcun modo, i richiamati elementi qualificanti quali: lo specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, la correlativa sottoposizione al potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro. Né, alcun elemento dirimente può desumersi dalla natura dell'attività dedotta dalla ricorrente, attività che risulta perfettamente compatibile anche con un diverso tipo di collaborazione.
Le considerazioni svolte fondano il rigetto della domanda.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 per compensi, oltre accessori di legge con attribuzione.
Così deciso in Avellino, il 08.10.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
5