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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. GE CC, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 4 novembre 2025, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa civile iscritta al n. 2493/2023 R.G. e vertente
FRA
C.F.: in qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale sul minore C.F.: Persona_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Gallucci e domiciliati presso il di lei studio in Rionero in
Vulture pizza AN TI 33, come da mandato in atti;
-
- RICORRENTI -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_2
- - RESISTENTE -
Oggetto: indennità di frequenza.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato in data 9.9.2023 e ritualmente notificato gli odierni ricorrenti hanno adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di frequenza per il figlio minore, prestazione revocata a seguito di visita di revisione del 13.12.2022 presso la competente commissione medica e denegata durante l'esperito accertamento tecnico preventivo. Con memoria depositata il 16.4.2024 si è costituito l'istituto, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario, ed ha domandato il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante rinnovo della C.T.U., sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
All'odierna udienza sulle note sostitutive dell'udienza in presenza delle parti depositate dal ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
2) La domanda deve essere accolta.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo al richiedente, le condizioni legittimanti il riconoscimento della prestazione domandata.
In particolare, il C.T.U. incaricato nella attuale fase , d.ssa M. T. , sulla base delle accurate Per_3 indagini effettuate, ha ritenuto che “… Alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile concludere che al minore sono risultate infermità tali da determinare una Persona_1 condizione tale da beneficiare della indennità di frequenza a far data dalla revoca del beneficio
(13.12.2022)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento della prestazione richiesta. CP_ L' va, pertanto, condannato al pagamento di quanto spettante a parte ricorrente a titolo di indennità di frequenza, a decorrere dalla data suindicata.
3. Quanto alle spese di lite, per il principio di soccombenza, l' va condannato al pagamento delle CP_1 spese di lite;
il riconoscimento del requisito sanitario a far data dalla revoca nel settembre del 2022, impone la condanna in misura integrale come da protocollo dell'Ufficio in data 3 novembre 2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , ogni altra domanda, Persona_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione Persona_1 della indennità di frequenza a decorrere da dicebre 2022 (data della revoca a seguito di revisione);
b) condanna, conseguentemente, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_1 corrispondere a parte ricorrente l'indennità di frequenza, oltre accessori come per legge;
c) condanna l' al pagamento della somma di euro 2.697,00 a titolo di spese e onorari di causa, CP_1 in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario;
d) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di CP_1
Potenza lì 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
GE CC
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. GE CC, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 4 novembre 2025, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa civile iscritta al n. 2493/2023 R.G. e vertente
FRA
C.F.: in qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale sul minore C.F.: Persona_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Gallucci e domiciliati presso il di lei studio in Rionero in
Vulture pizza AN TI 33, come da mandato in atti;
-
- RICORRENTI -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_2
- - RESISTENTE -
Oggetto: indennità di frequenza.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato in data 9.9.2023 e ritualmente notificato gli odierni ricorrenti hanno adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di frequenza per il figlio minore, prestazione revocata a seguito di visita di revisione del 13.12.2022 presso la competente commissione medica e denegata durante l'esperito accertamento tecnico preventivo. Con memoria depositata il 16.4.2024 si è costituito l'istituto, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario, ed ha domandato il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante rinnovo della C.T.U., sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
All'odierna udienza sulle note sostitutive dell'udienza in presenza delle parti depositate dal ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
2) La domanda deve essere accolta.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo al richiedente, le condizioni legittimanti il riconoscimento della prestazione domandata.
In particolare, il C.T.U. incaricato nella attuale fase , d.ssa M. T. , sulla base delle accurate Per_3 indagini effettuate, ha ritenuto che “… Alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile concludere che al minore sono risultate infermità tali da determinare una Persona_1 condizione tale da beneficiare della indennità di frequenza a far data dalla revoca del beneficio
(13.12.2022)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento della prestazione richiesta. CP_ L' va, pertanto, condannato al pagamento di quanto spettante a parte ricorrente a titolo di indennità di frequenza, a decorrere dalla data suindicata.
3. Quanto alle spese di lite, per il principio di soccombenza, l' va condannato al pagamento delle CP_1 spese di lite;
il riconoscimento del requisito sanitario a far data dalla revoca nel settembre del 2022, impone la condanna in misura integrale come da protocollo dell'Ufficio in data 3 novembre 2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , ogni altra domanda, Persona_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione Persona_1 della indennità di frequenza a decorrere da dicebre 2022 (data della revoca a seguito di revisione);
b) condanna, conseguentemente, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_1 corrispondere a parte ricorrente l'indennità di frequenza, oltre accessori come per legge;
c) condanna l' al pagamento della somma di euro 2.697,00 a titolo di spese e onorari di causa, CP_1 in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario;
d) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di CP_1
Potenza lì 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
GE CC