Art. 1.
L'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' tra i cancellieri e segretari giudiziari, a cui venne conferita la personalita' giuridica con la legge 17 marzo 1927, n. 361 , modificata con la legge 20 giugno 1929, n.1045 , e' posto sotto l'alta vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, il quale puo' adottare i provvedimenti che riterra' opportuni allo scopo di assicurarne il regolare funzionamento.
L'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' tra i cancellieri e segretari giudiziari, a cui venne conferita la personalita' giuridica con la legge 17 marzo 1927, n. 361 , modificata con la legge 20 giugno 1929, n.1045 , e' posto sotto l'alta vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, il quale puo' adottare i provvedimenti che riterra' opportuni allo scopo di assicurarne il regolare funzionamento.