Ordinanza cautelare 1 ottobre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 4401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4401 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04401/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08776/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8776 del 2025, proposto da
DA OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, FR Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli Avvocati Sebastiano Caruso, Paola Massafra, Cherubina Ciriello e Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'avviso pubblicato in data 15 maggio 2025, recante l'Esito della prova scritta e la relativa consultazione della prova del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a mille sessantanove posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'INPS”, nella parte in cui l'odierna ricorrente è risultata non idonea alla prova scritta;
-del calendario della prova orale del concorso, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a
20 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario;
-del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso
de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 3, 25 e 53;
-dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 3, 25 e 53, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
-del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. FR EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rilevato:
- che parte ricorrente ha impugnato gli atti inerenti la procedura concorsuale, di cui in epigrafe, dalla quale era stata esclusa per mancato superamento della prova scritta;
- che con l’ordinanza n. 5294/25, emessa in data 10.9.2025, il Collegio adito aveva accolto l’istanza cautelare ammettendo la ricorrente con riserva alla prova orale del concorso in questione (“accoglie la domanda cautelare disponendo l’ammissione con riserva della parte ricorrente all’ulteriore corso della procedura concorsuale e fissa l’udienza pubblica di trattazione del merito per l’11 febbraio 2026, ore di rito”);
- che l’amministrazione resistente, in esecuzione della suddetta ordinanza, ha provveduto a convocare la candidata ricorrente per sostenere la prova orale il giorno 20 ottobre 2025, alla quale ella non si è tuttavia presentata, considerandola quindi, conseguentemente, esclusa ai sensi dell’art. 8, comma 4, del bando di concorso;
- che la ricorrente ha, sul punto, testualmente dedotto che “ in data 27 ottobre 2025, ha dovuto sostenere l'esame orale volto all'acquisizione del titolo di Medico Specialista in Malattie dell'Apparato Respiratorio presso l'Università degli Studi di Foggia, attività accademica che, notoriamente, richiede un impegno notevole nei giorni immediatamente precedenti. Pertanto, in considerazione della peculiare situazione personale e professionale dell'interessata, si è richiesto di voler concedere un differimento della data di convocazione della prova orale in questione ad una data successiva al 27 ottobre u.s., per consentire alla ricorrente di adempiere ai propri doveri formativi, anche al fine di non pregiudicare, da un lato il percorso accademico-professionale ormai in fase di conclusione; dall'altro, il conseguimento del posto di lavoro ambito, in virtù del recente provvedimento positivo. Tuttavia, con PEC del 15.10.2025, la p.a. ha comunicato che la suddetta richiesta “...non può essere accolta in quanto non sono previste sessioni di recupero oltre l’ultimo giorno utile definito per le prove orali fissato per il 27 ottobre p.v. ”;
- che la suddetta pec, tenuto coto delle allegazioni di parte ricorrente, costituisce la fonte della lesione subita per l’omesso spostamento della data di convocazione e che la stessa, nella quale si dava espressamente atto che ai sensi della lex specialis l’omessa comparizione alla data stabilita per la prova orale suppletiva costituiva automatica esclusione dalla procedura concorsuale, non risulta invero essere stata impugnata;
2. Tenuto conto che la citata pec, sia se intesa dalla ricorrente come atto lesivo in qualità di rigetto dell’istanza di spostamento della data della prova orale, sia se intesa come atto di conseguente esclusione della parte ricorrente, avrebbe dovuto essere in ogni caso impugnata dalla parte ricorrente, il che come detto non è avvenuto;
3. Dato avviso ex art. 73 c.p.a., all’udienza dell’11 febbraio 2026, al difensore di parte ricorrente di sopravvenuta improcedibilità del ricorso;
4. Ritenuto che per le ragioni esposte il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite in quanto profilo rilevato d’ufficio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA OI, Presidente
FR EL, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR EL | CA OI |
IL SEGRETARIO