Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/12/2025, n. 22753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22753 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22753/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2025, proposto da
IJ KA, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del decreto di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, emesso dall’Ambasciata d’Italia in Marocco in data 11/12/2024 e notificato alla ricorrente in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. NN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Casablanca in data 11 dicembre 2024, con cui è stata rigettata la sua richiesta di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato;
- costituitosi in giudizio, il Ministero resistente ha documentato che la Sede diplomatica, agendo in autotutela, ha annullato il provvedimento impugnato;
- la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo altresì la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio;
- all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che sussistono i presupposti per definire integralmente la controversia ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ha determinato il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, costituita dalla richiesta di annullamento del provvedimento indicato in epigrafe;
Ritenuto, infatti, che qualsiasi lamentela nei confronti del comportamento successivamente tenuto dalla Sede diplomatica, consistente in una sua eventuale inerzia nel provvedere al riesame della pratica ovvero nell’adozione di un ulteriore provvedimento di rigetto, debba costituire oggetto di un diverso ricorso;
Ravvisate, quindi, nella specie le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto infine che, in considerazione delle motivazioni meramente formali che hanno indotto l’amministrazione ad annullare in autotutela il provvedimento impugnato (consistenti nel mancato invio del preavviso di rigetto in ragione di una errata applicazione del regime intertemporale previsto dal d.lgs. 145/2024, conv. con mod. in l. 187/2024) e della ragionevolezza delle ulteriori argomentazioni da essa poste a sostegno dell’originario rigetto (legate alla sussistenza di uno stretto rapporto di parentela tra la lavoratrice-ricorrente ed il datore di lavoro, tale da far sorgere un ragionevole sospetto di abuso del titolo) le spese legali debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE LL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
NN NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN NI | CE LL |
IL SEGRETARIO