Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2024, proposto da
EP Di EN, nato a [...] il [...], n.q. di legale rappresentante della L’Angolo delle Dolcezze s.a.s. di Di EN EP , con sede in Cefalù (Pa), via Pietro Novelli, nn. 2, 4, 6, 8, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosario Culotta, con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento
– del diniego datato 26.03.2024, comunicato il successivo 27, espresso dalla Regione Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, avente a oggetto “Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità – Descrizione: Realizzazione di una nuova apertura, prospiciente sulla via Roma – Ubicazione: via Pietro Novelli, n.ri 2 – 4 – 6 – 8 Istanza n. 39483 Protocollo: 20230181622. (PROD. N. 02)” ;
– di ogni atto prodromico, presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. MA ON e uditi per le parti i difensori, avvocato Culotta per parte ricorrente ed avvocato Immordino per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Con atto di gravame incardinato ritualmente la società ricorrente ha domandato a questo Tribunale l’annullamento delle determinazioni soprintendizie specificate in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 146, commi 1, 2, 5 lett. a), 7, d.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per ritardato esercizio dello stesso; manifesta contraddittorietà intrinseca del provvedimento negativo ;
II) Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica ;
III) Difetto assoluto della motivazione; illogicità manifesta; manifesta ingiustizia; difetto di potere ;
IV) Eccesso di potere per difetto di competenza; illogicità manifesta ed errore di fatto conclamato ;
V) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 157 e 142 d.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. ;
VI) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; illogicità manifesta sotto diverso profilo; disparità di trattamento a fronte di situazioni omologhe; contraddittorietà intrinseca e fattuale tra provvedimenti in ordine alla medesima fattispecie; sviamento dalla causa tipica per erroneità dei presupposti .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto di essere proprietaria dei locali a piano terra, con ingresso dalla via Pietro Novelli nn. 2, 4, 8, di un edificio nel territorio di Cefalù, Piazza Bellipanni, denominato comunemente EGV Center .
Per la maggiore funzionalità e fruibilità della propria attività economica (offerta al pubblico di prodotti di pasticceria e gelateria) oltre che per ragioni di sicurezza, la società ricorrente ha predisposto un progetto d’intervento edilizio, finalizzato alla creazione di una nuova porta di accesso ai suddetti locali nel muro perimetrale dell’edificio prospiciente la via Roma (Cefalù), con un’ubicazione tale da non intralciare il traffico veicolare o pedonale.
Il progetto in discorso è stato quindi portato all’attenzione della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo al fine di ottenere il relativo Nulla Osta paesaggistico, denegato, tuttavia, con le determinazioni impugnate.
2) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata, all’udienza pubblica del 02.12.2025, ascoltati i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3) In applicazione del principio di economia processuale il Tribunale ritiene di esaminare in via prioritaria il secondo motivo di gravame, mercé il quale la società ricorrente ha lamentato la lacunosità (e quindi l’illegittimità) della motivazione a supporto delle determinazioni assunte dalla Soprintendenza intimata, dal momento che, dalla medesima, non sarebbe dato evincere alcun collegamento effettivo tra il diniego di autorizzazione paesaggistica e la tutela del bene giuridico del paesaggio a fondamento del regime vincolistico dei luoghi.
Tale deduzione si dimostra fondata per le considerazioni che seguono.
Il provvedimento impugnato si caratterizza per aver giustificato il diniego di N.O. paesaggistico utilizzando la tecnica della cd. motivazione per relationem , facendo riferimento alle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza della società ricorrente già prospettate nel corso del relativo procedimento con preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990.
Orbene, si legge in tale preavviso che osterebbe alla realizzazione della nuova porta di accesso alla sede commerciale della ricorrente il fatto che tale intervento edilizio determinerebbe “lo stravolgimento dell’idea compositiva originale” alla base del progetto architettonico dell’edificio EGV Center , di particolare pregio ed interesse.
Senonché, il vincolo, rispetto al quale l’Amministrazione intimata era chiamata a pronunziarsi, era quello di notevole interesse pubblico, apposto al territorio di Cefalù con D.A. 17.05.1989 n. 2272 (pubblicato sulla G.U.R.S. 02.09.1989 n. 42).
Si pone quindi il dilemma della congruità della motivazione in discorso con lo specifico vincolo oggetto dell’intervento tutorio della Soprintendenza intimata.
In linea generale è bene ricordare che ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 legge n. 241/1990, rubricato Motivazione del provvedimento , la motivazione del provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
La particolare fattispecie della motivazione delle determinazioni soprintendizie è stata inoltre oggetto di approfondimento in giurisprudenza, tanto che possono essere ormai considerati come acquisizioni del diritto vivente le seguenti puntualizzazioni.
In primo luogo, pur tenendo conto dell’ampia discrezionalità attribuita alla Soprintendenza BB.CC.AA. in materia di valutazione di compatibilità paesaggistica di un intervento edilizio, grava sulla medesima l’onere di corredare le sue determinazioni di diniego con un’adeguata motivazione, riferita al caso concreto, alla realtà dei fatti ed alle ragioni ambientali ed estetiche, che impongono di escludere un determinato intervento ovvero di limitarlo mediante prescrizioni in quanto lesivo del bene giuridico protetto con tale vincolo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. 15.12.2023, n. 10877 ed in senso conforme ibidem , Sez. II, sent. 07.09.2020, n. 5393 e Sez. VI, sent. 30.01.2018, n. 634).
In secondo luogo, secondo un consolidato indirizzo interpretativo, dal quale questo Tribunale non vede ragione per decampare, il generale dovere legale di motivazione del provvedimento amministrativo deve essere assolto nel rispetto del principio di leale collaborazione tra P.A. e privato, di cui all’art. 1 legge n. 241/1990.
Di talché, nel denegare un’autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione soprintendizia, oltre a dover esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo, deve altresì indicare le prescrizioni utili a superare tale contrasto. Il principio di leale collaborazione impone infatti alla Soprintendenza BB.CC.AA. di esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto può eventualmente superare il suo vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale può far conseguire all’interessato l’autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle Autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici del bene paesaggio (cfr. sul punto T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, sent. 02.01.2025, n. 6 ed in senso conforme ibidem , Sez. VII, sent. 28.06.2024, n.4035; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater , sent. 06.03.2023, n. 3631; T.A.R. Toscana, Sez. II, sent. 21.03.2022, n. 353; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 13.10.2020, n. 1374).
Nella fattispecie oggetto del decidere, sviluppando delle argomentazioni, in realtà, avulse dal fine della tutela del paesaggio nel caso concreto, l’Amministrazione resistente non si è attenuta a tali parametri nel giustificare il proprio diniego, il quale, di conseguenza, deve essere annullato con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame e fatte salve le nuove determinazioni che la Soprintendenza intimata riterrà di assumere.
4) In ragione della non particolare complessità delle questioni trattate il Tribunale compensa tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le determinazioni gravate fatte salve le nuove determinazioni della Pubblica Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT TI, Presidente
MA ON, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ON | RT TI |
IL SEGRETARIO