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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 10995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10995 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n. 5298/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in persona del G.M., Dott. IE GO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5298/2025, pendente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mustica Vincenzo del Foro di Brescia, domiciliata presso il di lui studio in Rovato
(BS), Via Macina 3
RICORRENTE
E con sede legale e direzione generale Controparte_1 in Milano, Via San Giovanni sul Muro 9, capitale sociale Euro 655.153.674,00, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.
– R.E.A. MI 2504281 - iscritta al n. 6 dell'Albo degli Intermediari Finanziari P.IVA_1 tenuto dalla AN d'IT (AMCO) rappresentata, in forza di procura speciale Notaio Per_1 in data 23/12/2024, rep. n. 65.077, racc. n. 31.351 registrata presso l'Agenzia delle
[...]
Entrate di Milano 1 il 30/12/2024 al n. 104310 Serie 1T (A), dal suo mandatario con rappresentanza, società con unico socio soggetta all'attività di direzione Controparte_2
e coordinamento di DoValue S.p.A. Appartenente al , con sede in Roma CP_3
00185, via Curtatone 3 capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 210.000,00, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale Gruppo IVA - P.IVA_2 partita IVA autorizzata a svolgere l'attività di agenzia di recupero crediti per P.IVA_3 conto terzi, giusta licenza ex art. 115 TULPS rilasciata dalla Questura di Roma il 30/06/2021, in persona del suo rappresentante a ciò autorizzato, Dott. nato a [...] il CP_4
22/06/1959, codice fiscale giusta procura speciale autenticata nella C.F._2 firma dal Notaio in data 9/07/2024 Rep.22797 racc.11212 (B), rappresentata e Persona_2 pagina 1 di 9 difesa, giusta mandato in calce, dall'Avv. Marco Silvestri del Foro di Genova, ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Genova, Viale
Brigate Partigiane 12/11
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da memorie in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente depositato, la ricorrente conveniva dinanzi al
Tribunale di Napoli l'odierna resistente, premettendo in fatto: che essa si era costituita fideiussore di sino a concorrenza dell'importo di € 97.500,00 per Controparte_5
l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso l'ex che Controparte_6 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, “CO”) nella diffida del 10.1.2025, Controparte_1 aveva affermato di essere divenuta cessionaria di alcuni crediti facenti capo proprio a che l'art. 6 della suddetta fideiussione - trasferita ex art. 58 Controparte_5 comma 3 T.U.B ad CO- prevedeva espressamente: “in deroga all'art.1957 Cod. Civ., i diritti derivanti alla AN della fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, purché essa provveda ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale”; che in data 07/05/2015- tramite telegramma postale-AN Carige SpA aveva comunicato alla ricorrente, nonché alla società garantita, l'intervenuta revoca degli affidamenti fruiti dalla intimando a quale garante l'immediato Controparte_5 Parte_1 pagamento nei limiti della garanzia prestata oltre interessi e spese; che mai alcuna azione giudiziaria- finalizzata al recupero del credito- era stata promossa da o da Controparte_6 altra cessionaria dalla scadenza dell'obbligazione principale;
che l'azione contro le fideiussioni non era soggetta a mediazione obbligatoria;
che, in ogni caso, la ricorrente-come risultava dall'informativa contenuta nella procura alle liti-veniva informata dall'Avvocato suo difensore nel presente giudizio della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura;
che era interesse della ricorrente agire per far dichiarare la decadenza da parte di CO e della sua mandataria di agire per il recupero del credito garantito dalla fideiussione de qua e far dichiarare l'estinzione della stessa. Si doleva, in diritto, dell'illegittimità dell'intimazione di pagamento del 10/01/2025 con cui quale mandataria di CO, aveva Controparte_2
pagina 2 di 9 chiesto alla ricorrente, quale fideiussore della società la somma di Controparte_5
€ 97.500,00, oltre interessi, oneri e competenze entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso, per la ragione che sarebbe intervenuta la decadenza del diritto di agire da parte di
CO e della sua mandataria per il recupero del credito, stante la violazione dei termini previsti dall'art. 6 della stessa fideiussione, ossia: “in deroga all'art.1957 c.c., entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale”. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis: In via principale: Accertare e dichiarare
l'intervenuta decadenza di e della mandataria Controparte_1 [...]
, di agire contro per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6 della CP_2 Parte_1 fideiussione prestata, con conseguente dichiarazione di estinzione dell'obbligazione fideiussioria;
IN OGNI CASO Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva tempestivamente CO, contestando ed impugnando le avverse pretese;
in particolare, la società evidenziava: che la fideiussione di cui è causa era provvista di clausola di pagamento a prima richiesta rimossa ogni eccezione (il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio); che la presenza di tale clausola pattizia rendeva idonea anche la sola istanza di natura stragiudiziale a impedire la decadenza della fideiussione [tanto nel caso in cui sia stata inserita in un contratto qualificabile come contratto autonomo di garanzia quanto come fideiussione (Cass. Civ. ord.
9680 del 13.04.2025)]; che, in tal senso, in piena continuità con tale orientamento consolidato si porrebbero i più recenti arresti della Suprema Corte (v. ord. n. 5179 del 27.02.2025); che i principi di diritto esposti non potranno che essere applicati al caso de quo in quanto era incontrovertibile come in data 7.05.2015 la cedente i) avesse intimato la Controparte_6 decadenza dal beneficio del termine al debitore principale ii) avesse CP_5 Controparte_5 escusso la garanzia personale prestata dalla ricorrente e munita di clausola a prima richiesta;
che il debitore principale era stato destinatario, tanto stragiudizialmente che giudizialmente, di molteplici iniziative: - la prima iniziativa era stata posta in essere proprio dalla debitrice principale che, pochi giorni dopo la ricezione del telegramma di revoca (7.05.2015), in data
15.05.15 aveva presentato domanda di mediazione (per il tramite del difensore dell'odierna ricorrente) nei confronti di In tale circostanza la aveva aderito alla Controparte_6 CP_6 procedura che, a seguito dell'incontro del 15.07.2015, si definiva con verbale negativo;
- successivamente, in data 11.05.18, la aveva inviato nota con la quale era stato CP_6
pagina 3 di 9 comunicato alla debitrice principale il passaggio a “sofferenza” della posizione unitamente a richiesta di regolarizzazione;
- con nota del 27.11.19 la AN aveva comunicato alla garantita che alcune posizioni debitorie di quest'ultima erano state cedute ad AMCO nella cessione di crediti in blocco perfezionatasi nel dicembre 2019 e pubblicata nella G.U. del 2.01.2020 – Sez.
II; - in data 31.10.22 [e quindi entro i 5 anni sanciti dalla clausola rispetto alla data del passaggio a sofferenza] la aveva introdotto azione giudiziale avverso MI (costituitasi) CP_6 dinanzi il Tribunale di Genova (RG 9550/22) afferente il contratto di locazione finanziaria n.
IF104211, procedimento definitosi con ordinanza del 23.12.2023; - in data 10.01.2025
l'esponente aveva inviato ulteriore nota al garante con la quale richiedeva il pagamento alla ricorrente nei limiti della fideiussione prestata. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, respingere la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia della garanzia rilasciata dalla ricorrente in data 5.10.11. Con ogni consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e onorari”.
Fissata udienza di comparizione delle parti, notificato il ricorso ed il pedissequo decreto alla controparte il 18.3.2025, assegnati all'udienza dell'8.7.2025 termine sino a 20 giorni e successivo sino a 10 giorni prima per precisare domande ed eccezioni ed indicare mezzi di prova ai sensi dell'art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., si rinviava all'udienza del 28.11.25.
Depositate le memorie, la ricorrente, in via subordinata, chiedeva, nella prima memoria, disporsi, in caso di mancato accoglimento della domanda, in ragione del contrasto giurisprudenziale e della novità della questione, l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma II, c.p.c..
Con ordinanza del 10.10.2025, Questo Giudice, rilevata d'ufficio la questione dell'eventuale qualità di consumatore dell'odierna ricorrente e ritenuto di doverla sottoporre al contraddittorio delle parti, in quanto rilevante ai fini decisori, assegnava termine ex art. 101, co. 2, c.p.c. per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione medesima e rinviava, revocando la precedente ordinanza, all'udienza del 25.11.2025 per la rimessione in decisione della causa. Le parti depositavano memorie. All'udienza del 25.11.2025 il Giudice, all'esito della discussione orale delle parti, decideva la causa nei termini seguenti.
Preliminarmente, occorre dirimere la questione del se l'odierna ricorrente rivesta la qualità di consumatore.
pagina 4 di 9 Sulla scorta di quanto argomentato dalle parti nelle memorie da ultimo depositate, bisogna ritenere che la sig.ra rivesta siffatta qualità ex art. 3 d.lgs. n. 206/2005, avendo Parte_1 stipulato la fideiussione per cui è causa per finalità estranee all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale e/o professionale nel concreto svolta al momento della stipula della garanzia fideiussoria medesima.
Al riguardo, occorre premettere che l'accessorietà, tipica della fideiussione, non governa lo status soggettivo del fideiussore. È, dunque, con riferimento alla qualità dei contraenti che si deve fare riferimento, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale. Ai fini della identificazione di un fideiussore nell'ambito della categoria del consumatore, occorre la valutazione di cui al principio generale dell'art. 3 cod. consumo, comma 1, lett. a), ovvero, dev'essere considerato il fideiussore persona fisica consumatore, se, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee ad attività professionale e senza alcun collegamento di natura funzionale con il debitore principale.
Invero, potrebbe anche svolgere attività professionale in genere, ma la stipulazione della garanzia non deve essere inerente allo svolgimento di tale attività (Ordinanza 16 gennaio 2020,
n.742, Cass., 31 dicembre 2018, n. 32225, Cass., 12 gennaio 2005, n. 449, Corte di Giustizia, pronunce 19 novembre 2015 (causa C- 74/15) e 14 settembre 2016 (causa C- 534/15) che offrono l'interpretazione vincolante per il giudice nazionale degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13; nello stesso senso, pronuncia n. 5868 del 27.02.2023, Sezioni Unite della Corte di Cassazione). La tesi più recente ed ormai prevalente, quindi, opina nel senso che, se il garante che presta la garanzia interviene per fini estranei a ogni eventuale sua attività professionale, imprenditoriale, commerciale, artigianale eventualmente svolta, può ritenersi consumatore (in precedenza si sosteneva, invece, che la qualità del debitore principale attraesse quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che doveva rivestire la qualità di consumatore: Cass., 11 gennaio 2001, n. 314; Cass., 13 maggio 2005, n. 10107; Cass., 13 giugno 2006, n. 13643; Cass., 29 novembre 2011, n. 25212; Cass., 9 agosto 2016, n. 16827;
Cass., 5 dicembre 2016, n. 24846; Corte di Giustizia delle Comunità Europea con la sentenza del 18 marzo 1998, causa C-45/96).
Orbene, la ricorrente non ha stipulato la garanzia per cui è causa in qualità di “professionista”, posto che, all'epoca della sottoscrizione del contratto (5.10.2011), non risulta documentalmente accertato che fosse titolare di quote sociali in misura non trascurabile (al di sopra del 20-30%) nella società garantita (v. visura storica della tali da far ritenere Controparte_5
pagina 5 di 9 che la prestazione della garanzia fosse avvinta da un collegamento funzionale con lo svolgimento di quella specifica attività professionale e/o imprenditoriale in capo al garante.
Né risulta provato che la stessa fosse titolare di partecipazioni in società capogruppo della società garantita. Ne consegue che, nell'ottica del favor legislativo per l'applicazione della disciplina consumeristica, la è da qualificare come “consumatore”, non avendo la Pt_1 resistente fornito elementi tali da far propendere per la soluzione opposta. Invero, al riguardo, è documentato che la all'epoca della sottoscrizione del contratto per cui è causa, rivestisse Pt_1 la qualità di lavoratore subordinato alle dipendenze della (società Controparte_7 con sede a Genova) (cfr. all. 8 alla memoria del 27.10.2025 di parte ricorrente), senza alcun elemento che possa consentire di arguire la sussistenza di un rapporto di collegamento e/o controllo della predetta società con la debitrice principale.
Né a conclusioni diverse si può pervenire alla stregua di quanto dedotto ed allegato dalla resistente: la circostanza per cui la abbia rivestito qualifiche societarie all'interno della Pt_1
“Safe Network s.r.l.”, società attiva nel campo dell'informatica e dell'elettronica, al pari della debitrice principale (cfr. visura storica all. A alla memoria del 5.11.2025 della resistente) (in specie, la ricorrente era divenuta “consigliera” a partire dal 23/12/2016 (cfr. visura, pag. 8 e 24), era stata nominata “amministratrice” in data 31/12/2018 (cfr. visura, pag. 8) ed era risultata socia al 50% a seguito di un atto di trasferimento quote del 08/09/2021 (cfr. visura, pag. 7) non rileva nel caso che occupa, in ragione dello iato temporale che separa la stipula della fideiussione dalla data del conseguimento delle cariche sociali (a partire dal 2016, con una differenza cronologica, non indifferente, di cinque anni).
La resistente, poi, deduce che sul profilo personale della ricorrente, esistente sul sito Linkedin, si rinviene, sotto la voce informazioni di contatto, la seguente affermazione riferita alla Pt_1
“Da oltre 20 anni aiuto i miei clienti a migliorare i loro processi aziendali e la loro sicurezza”.
Trattasi di allegazione difensiva che nulla dimostra in ordine al dato per cui la avrebbe Pt_1 sottoscritto illo tempore la fideiussione per finalità anche solo correlate all'espletamento di un'attività professionale: la qualità di consumatore non può essere esclusa per la semplice circostanza che la garanzia sia stata prestata in favore di una persona giuridica, ossia di un soggetto non qualificabile come consumatore. A sostegno di tale conclusione, possono richiamarsi anche i principi sanciti in materia dalla CGUE, la quale ha in più occasioni ribadito la necessità di garantire un regime di maggiore tutela nei confronti della parte debole del rapporto (cfr. CGUE causa C-497/13, Faber; CGUE causa C-177/22).
pagina 6 di 9 Di recente, la Corte ha sostenuto che, nei casi dubbi, “nel rispetto dell'obiettivo della buona amministrazione della giustizia (che costituisce uno degli scopi essenziali del regolamento n.
1215/2012) e nell'esercizio delle proprie funzioni, il giudice è tenuto a considerare, altresì, tutte le ulteriori informazioni di cui dispone, ivi comprese le eventuali contestazioni ed allegazioni del convenuto”, precisando che “in linea di principio, il beneficio del dubbio debba essere attribuito “a favore della persona che invoca la qualità di consumatore, se le circostanze oggettive del fascicolo non sono tali da dimostrare in modo giuridicamente adeguato che
l'operazione che ha dato luogo alla conclusione di un contratto a duplice finalità perseguiva una finalità professionale non trascurabile” (CGUE causa C-177/22).
Ne discende che la presenza di elementi dubbi in ordine all'effettiva qualità di consumatore di chi la invoca va valutata sulla base di tutte le risultanze processuali: nel caso di specie, risulta accertato processualmente che la al momento della stipula della garanzia, non ha aderito Pt_1 alla convenzione negoziale per il soddisfacimento di una finalità professionale “non trascurabile”, finalità non emersa nel presente giudizio.
Ciò posto e proseguendo nel merito, occorre porre l'attenzione sulle clausole di cui ai punti 6) e
7) del contratto di fideiussione. Nella specie, al punto 6) della pattuizione negoziale, si recita:
“in deroga all'art. 1957 Cod. Civ., i diritti derivanti alla AN della fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, purché essa provveda ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale”, laddove al punto 7) del regolamento negoziale, si prevede: “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, anche moratori nella stessa misura dovuta dal debitore principale, spese tasse ed ogni altro accessorio (…)”. La prima previsione integra una deroga convenzionale al disposto dell'art. 1957 c.c., del tutto legittima in linea di principio. Quando, tuttavia, il garante riveste la qualità di consumatore, in base all'orientamento prevalente delineato dalle Corti di merito e dalla Corte di cassazione (cfr. sentenza del 28.02.2020 n. 5598), «con essa la banca non è onerata della decadenza per azionare il proprio credito, risultando invece aggravata la posizione del fideiussore che protrae cronologicamente la sua esposizione a garanzia». La conclusione di tale accordo si presume integrante una clausola vessatoria e deve essere necessariamente perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole pagina 7 di 9 unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa. Siffatto onere probatorio, nella specie, non è stato assolto da CO.
Ne discende che, in applicazione del principio della ragione più liquida, appare acclarata l'ipotesi dell'abusività (in virtù del comb. disp. artt. 33, co. 2, lett. t e 36 cod. cons.) della clausola derogativa del termine decadenziale semestrale di stampo codicistico, posto che essa non prevede un apprezzabile vantaggio per il consumatore, tale da compensare la perdita dell'eccezione di decadenza (cfr. Tribunale di Torino, sent. n. 555/2025). Ne consegue l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., essendo abbondantemente decorso il termine semestrale di cui alla norma appena citata per agire in giudizio nei confronti del debitore principale o della garante atteso che, risulta Pt_1 documentale che in data 7.5.15, veniva revocato l'affidamento alla società
[...]
mentre la prima azione giudiziale risale nei confronti del debitore principale al Controparte_5
31.10.22 (come da risultanza documentale rilevata nella produzione di parte resistente.
Si richiama la prima azione giudiziale, e non ogni altra forma di diffida stragiudiziale, atteso che la clausola a prima richiesta invocata dalla parte resistente a sostegno della legittimità della pretesa nei confronti della garante, come su riprodotta, è da considerarsi al pari della già esaminata deroga all'art. 1957 c.c., vessatoria nei confronti della garante consumatrice.
Invero, nel richiamare un precedente di legittimità, (Corte di Cassazione, ordinanza n. 14687 del 2025), può ribadirsi che la clausola “a prima richiesta” integri un'ipotesi di vessatorietà ai danni del consumatore, laddove deroghi al termine semestrale previsto dall'articolo 1957 del
Codice Civile. La previsione ai danni del consumatore, di pagare “ immediatamente su semplice richiesta del creditore, senza rispettare i limiti temporali imposti dalla legge”, necessariamente aggrava e provoca lo squilibrio contrattuale di cui all'art. 33 codice del consumo primo comma, finendo per aggravare la già intervenuta deroga contrattuale all'art. 1957 c.c. già esaminata.
La domanda, pertanto, va accolta con condanna alle spese della parte resistente da liquidarsi ai minimi tenuto conto della scarsa istruttoria e dell'assenza di questioni particolarmente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è decaduta Controparte_1 dalla possibilità di agire nei confronti di quale fideiussore di Parte_1 [...] in forza della fideiussione oggetto di causa;
Controparte_5
pagina 8 di 9 - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del legale di parte ricorrente anticipatario che liquida in euro 7000,00 oltre iva cassa e spese generali ed euro
786,00 per spese vive.
Napoli, il 25.11.25
Il Giudice
IE GO
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del , dott.ssa Controparte_8
IO AR (D.M. 22.10.2024).
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in persona del G.M., Dott. IE GO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5298/2025, pendente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mustica Vincenzo del Foro di Brescia, domiciliata presso il di lui studio in Rovato
(BS), Via Macina 3
RICORRENTE
E con sede legale e direzione generale Controparte_1 in Milano, Via San Giovanni sul Muro 9, capitale sociale Euro 655.153.674,00, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.
– R.E.A. MI 2504281 - iscritta al n. 6 dell'Albo degli Intermediari Finanziari P.IVA_1 tenuto dalla AN d'IT (AMCO) rappresentata, in forza di procura speciale Notaio Per_1 in data 23/12/2024, rep. n. 65.077, racc. n. 31.351 registrata presso l'Agenzia delle
[...]
Entrate di Milano 1 il 30/12/2024 al n. 104310 Serie 1T (A), dal suo mandatario con rappresentanza, società con unico socio soggetta all'attività di direzione Controparte_2
e coordinamento di DoValue S.p.A. Appartenente al , con sede in Roma CP_3
00185, via Curtatone 3 capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 210.000,00, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale Gruppo IVA - P.IVA_2 partita IVA autorizzata a svolgere l'attività di agenzia di recupero crediti per P.IVA_3 conto terzi, giusta licenza ex art. 115 TULPS rilasciata dalla Questura di Roma il 30/06/2021, in persona del suo rappresentante a ciò autorizzato, Dott. nato a [...] il CP_4
22/06/1959, codice fiscale giusta procura speciale autenticata nella C.F._2 firma dal Notaio in data 9/07/2024 Rep.22797 racc.11212 (B), rappresentata e Persona_2 pagina 1 di 9 difesa, giusta mandato in calce, dall'Avv. Marco Silvestri del Foro di Genova, ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Genova, Viale
Brigate Partigiane 12/11
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da memorie in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente depositato, la ricorrente conveniva dinanzi al
Tribunale di Napoli l'odierna resistente, premettendo in fatto: che essa si era costituita fideiussore di sino a concorrenza dell'importo di € 97.500,00 per Controparte_5
l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso l'ex che Controparte_6 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, “CO”) nella diffida del 10.1.2025, Controparte_1 aveva affermato di essere divenuta cessionaria di alcuni crediti facenti capo proprio a che l'art. 6 della suddetta fideiussione - trasferita ex art. 58 Controparte_5 comma 3 T.U.B ad CO- prevedeva espressamente: “in deroga all'art.1957 Cod. Civ., i diritti derivanti alla AN della fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, purché essa provveda ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale”; che in data 07/05/2015- tramite telegramma postale-AN Carige SpA aveva comunicato alla ricorrente, nonché alla società garantita, l'intervenuta revoca degli affidamenti fruiti dalla intimando a quale garante l'immediato Controparte_5 Parte_1 pagamento nei limiti della garanzia prestata oltre interessi e spese; che mai alcuna azione giudiziaria- finalizzata al recupero del credito- era stata promossa da o da Controparte_6 altra cessionaria dalla scadenza dell'obbligazione principale;
che l'azione contro le fideiussioni non era soggetta a mediazione obbligatoria;
che, in ogni caso, la ricorrente-come risultava dall'informativa contenuta nella procura alle liti-veniva informata dall'Avvocato suo difensore nel presente giudizio della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura;
che era interesse della ricorrente agire per far dichiarare la decadenza da parte di CO e della sua mandataria di agire per il recupero del credito garantito dalla fideiussione de qua e far dichiarare l'estinzione della stessa. Si doleva, in diritto, dell'illegittimità dell'intimazione di pagamento del 10/01/2025 con cui quale mandataria di CO, aveva Controparte_2
pagina 2 di 9 chiesto alla ricorrente, quale fideiussore della società la somma di Controparte_5
€ 97.500,00, oltre interessi, oneri e competenze entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso, per la ragione che sarebbe intervenuta la decadenza del diritto di agire da parte di
CO e della sua mandataria per il recupero del credito, stante la violazione dei termini previsti dall'art. 6 della stessa fideiussione, ossia: “in deroga all'art.1957 c.c., entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale”. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis: In via principale: Accertare e dichiarare
l'intervenuta decadenza di e della mandataria Controparte_1 [...]
, di agire contro per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6 della CP_2 Parte_1 fideiussione prestata, con conseguente dichiarazione di estinzione dell'obbligazione fideiussioria;
IN OGNI CASO Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva tempestivamente CO, contestando ed impugnando le avverse pretese;
in particolare, la società evidenziava: che la fideiussione di cui è causa era provvista di clausola di pagamento a prima richiesta rimossa ogni eccezione (il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio); che la presenza di tale clausola pattizia rendeva idonea anche la sola istanza di natura stragiudiziale a impedire la decadenza della fideiussione [tanto nel caso in cui sia stata inserita in un contratto qualificabile come contratto autonomo di garanzia quanto come fideiussione (Cass. Civ. ord.
9680 del 13.04.2025)]; che, in tal senso, in piena continuità con tale orientamento consolidato si porrebbero i più recenti arresti della Suprema Corte (v. ord. n. 5179 del 27.02.2025); che i principi di diritto esposti non potranno che essere applicati al caso de quo in quanto era incontrovertibile come in data 7.05.2015 la cedente i) avesse intimato la Controparte_6 decadenza dal beneficio del termine al debitore principale ii) avesse CP_5 Controparte_5 escusso la garanzia personale prestata dalla ricorrente e munita di clausola a prima richiesta;
che il debitore principale era stato destinatario, tanto stragiudizialmente che giudizialmente, di molteplici iniziative: - la prima iniziativa era stata posta in essere proprio dalla debitrice principale che, pochi giorni dopo la ricezione del telegramma di revoca (7.05.2015), in data
15.05.15 aveva presentato domanda di mediazione (per il tramite del difensore dell'odierna ricorrente) nei confronti di In tale circostanza la aveva aderito alla Controparte_6 CP_6 procedura che, a seguito dell'incontro del 15.07.2015, si definiva con verbale negativo;
- successivamente, in data 11.05.18, la aveva inviato nota con la quale era stato CP_6
pagina 3 di 9 comunicato alla debitrice principale il passaggio a “sofferenza” della posizione unitamente a richiesta di regolarizzazione;
- con nota del 27.11.19 la AN aveva comunicato alla garantita che alcune posizioni debitorie di quest'ultima erano state cedute ad AMCO nella cessione di crediti in blocco perfezionatasi nel dicembre 2019 e pubblicata nella G.U. del 2.01.2020 – Sez.
II; - in data 31.10.22 [e quindi entro i 5 anni sanciti dalla clausola rispetto alla data del passaggio a sofferenza] la aveva introdotto azione giudiziale avverso MI (costituitasi) CP_6 dinanzi il Tribunale di Genova (RG 9550/22) afferente il contratto di locazione finanziaria n.
IF104211, procedimento definitosi con ordinanza del 23.12.2023; - in data 10.01.2025
l'esponente aveva inviato ulteriore nota al garante con la quale richiedeva il pagamento alla ricorrente nei limiti della fideiussione prestata. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, respingere la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia della garanzia rilasciata dalla ricorrente in data 5.10.11. Con ogni consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e onorari”.
Fissata udienza di comparizione delle parti, notificato il ricorso ed il pedissequo decreto alla controparte il 18.3.2025, assegnati all'udienza dell'8.7.2025 termine sino a 20 giorni e successivo sino a 10 giorni prima per precisare domande ed eccezioni ed indicare mezzi di prova ai sensi dell'art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., si rinviava all'udienza del 28.11.25.
Depositate le memorie, la ricorrente, in via subordinata, chiedeva, nella prima memoria, disporsi, in caso di mancato accoglimento della domanda, in ragione del contrasto giurisprudenziale e della novità della questione, l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma II, c.p.c..
Con ordinanza del 10.10.2025, Questo Giudice, rilevata d'ufficio la questione dell'eventuale qualità di consumatore dell'odierna ricorrente e ritenuto di doverla sottoporre al contraddittorio delle parti, in quanto rilevante ai fini decisori, assegnava termine ex art. 101, co. 2, c.p.c. per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione medesima e rinviava, revocando la precedente ordinanza, all'udienza del 25.11.2025 per la rimessione in decisione della causa. Le parti depositavano memorie. All'udienza del 25.11.2025 il Giudice, all'esito della discussione orale delle parti, decideva la causa nei termini seguenti.
Preliminarmente, occorre dirimere la questione del se l'odierna ricorrente rivesta la qualità di consumatore.
pagina 4 di 9 Sulla scorta di quanto argomentato dalle parti nelle memorie da ultimo depositate, bisogna ritenere che la sig.ra rivesta siffatta qualità ex art. 3 d.lgs. n. 206/2005, avendo Parte_1 stipulato la fideiussione per cui è causa per finalità estranee all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale e/o professionale nel concreto svolta al momento della stipula della garanzia fideiussoria medesima.
Al riguardo, occorre premettere che l'accessorietà, tipica della fideiussione, non governa lo status soggettivo del fideiussore. È, dunque, con riferimento alla qualità dei contraenti che si deve fare riferimento, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale. Ai fini della identificazione di un fideiussore nell'ambito della categoria del consumatore, occorre la valutazione di cui al principio generale dell'art. 3 cod. consumo, comma 1, lett. a), ovvero, dev'essere considerato il fideiussore persona fisica consumatore, se, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee ad attività professionale e senza alcun collegamento di natura funzionale con il debitore principale.
Invero, potrebbe anche svolgere attività professionale in genere, ma la stipulazione della garanzia non deve essere inerente allo svolgimento di tale attività (Ordinanza 16 gennaio 2020,
n.742, Cass., 31 dicembre 2018, n. 32225, Cass., 12 gennaio 2005, n. 449, Corte di Giustizia, pronunce 19 novembre 2015 (causa C- 74/15) e 14 settembre 2016 (causa C- 534/15) che offrono l'interpretazione vincolante per il giudice nazionale degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13; nello stesso senso, pronuncia n. 5868 del 27.02.2023, Sezioni Unite della Corte di Cassazione). La tesi più recente ed ormai prevalente, quindi, opina nel senso che, se il garante che presta la garanzia interviene per fini estranei a ogni eventuale sua attività professionale, imprenditoriale, commerciale, artigianale eventualmente svolta, può ritenersi consumatore (in precedenza si sosteneva, invece, che la qualità del debitore principale attraesse quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che doveva rivestire la qualità di consumatore: Cass., 11 gennaio 2001, n. 314; Cass., 13 maggio 2005, n. 10107; Cass., 13 giugno 2006, n. 13643; Cass., 29 novembre 2011, n. 25212; Cass., 9 agosto 2016, n. 16827;
Cass., 5 dicembre 2016, n. 24846; Corte di Giustizia delle Comunità Europea con la sentenza del 18 marzo 1998, causa C-45/96).
Orbene, la ricorrente non ha stipulato la garanzia per cui è causa in qualità di “professionista”, posto che, all'epoca della sottoscrizione del contratto (5.10.2011), non risulta documentalmente accertato che fosse titolare di quote sociali in misura non trascurabile (al di sopra del 20-30%) nella società garantita (v. visura storica della tali da far ritenere Controparte_5
pagina 5 di 9 che la prestazione della garanzia fosse avvinta da un collegamento funzionale con lo svolgimento di quella specifica attività professionale e/o imprenditoriale in capo al garante.
Né risulta provato che la stessa fosse titolare di partecipazioni in società capogruppo della società garantita. Ne consegue che, nell'ottica del favor legislativo per l'applicazione della disciplina consumeristica, la è da qualificare come “consumatore”, non avendo la Pt_1 resistente fornito elementi tali da far propendere per la soluzione opposta. Invero, al riguardo, è documentato che la all'epoca della sottoscrizione del contratto per cui è causa, rivestisse Pt_1 la qualità di lavoratore subordinato alle dipendenze della (società Controparte_7 con sede a Genova) (cfr. all. 8 alla memoria del 27.10.2025 di parte ricorrente), senza alcun elemento che possa consentire di arguire la sussistenza di un rapporto di collegamento e/o controllo della predetta società con la debitrice principale.
Né a conclusioni diverse si può pervenire alla stregua di quanto dedotto ed allegato dalla resistente: la circostanza per cui la abbia rivestito qualifiche societarie all'interno della Pt_1
“Safe Network s.r.l.”, società attiva nel campo dell'informatica e dell'elettronica, al pari della debitrice principale (cfr. visura storica all. A alla memoria del 5.11.2025 della resistente) (in specie, la ricorrente era divenuta “consigliera” a partire dal 23/12/2016 (cfr. visura, pag. 8 e 24), era stata nominata “amministratrice” in data 31/12/2018 (cfr. visura, pag. 8) ed era risultata socia al 50% a seguito di un atto di trasferimento quote del 08/09/2021 (cfr. visura, pag. 7) non rileva nel caso che occupa, in ragione dello iato temporale che separa la stipula della fideiussione dalla data del conseguimento delle cariche sociali (a partire dal 2016, con una differenza cronologica, non indifferente, di cinque anni).
La resistente, poi, deduce che sul profilo personale della ricorrente, esistente sul sito Linkedin, si rinviene, sotto la voce informazioni di contatto, la seguente affermazione riferita alla Pt_1
“Da oltre 20 anni aiuto i miei clienti a migliorare i loro processi aziendali e la loro sicurezza”.
Trattasi di allegazione difensiva che nulla dimostra in ordine al dato per cui la avrebbe Pt_1 sottoscritto illo tempore la fideiussione per finalità anche solo correlate all'espletamento di un'attività professionale: la qualità di consumatore non può essere esclusa per la semplice circostanza che la garanzia sia stata prestata in favore di una persona giuridica, ossia di un soggetto non qualificabile come consumatore. A sostegno di tale conclusione, possono richiamarsi anche i principi sanciti in materia dalla CGUE, la quale ha in più occasioni ribadito la necessità di garantire un regime di maggiore tutela nei confronti della parte debole del rapporto (cfr. CGUE causa C-497/13, Faber; CGUE causa C-177/22).
pagina 6 di 9 Di recente, la Corte ha sostenuto che, nei casi dubbi, “nel rispetto dell'obiettivo della buona amministrazione della giustizia (che costituisce uno degli scopi essenziali del regolamento n.
1215/2012) e nell'esercizio delle proprie funzioni, il giudice è tenuto a considerare, altresì, tutte le ulteriori informazioni di cui dispone, ivi comprese le eventuali contestazioni ed allegazioni del convenuto”, precisando che “in linea di principio, il beneficio del dubbio debba essere attribuito “a favore della persona che invoca la qualità di consumatore, se le circostanze oggettive del fascicolo non sono tali da dimostrare in modo giuridicamente adeguato che
l'operazione che ha dato luogo alla conclusione di un contratto a duplice finalità perseguiva una finalità professionale non trascurabile” (CGUE causa C-177/22).
Ne discende che la presenza di elementi dubbi in ordine all'effettiva qualità di consumatore di chi la invoca va valutata sulla base di tutte le risultanze processuali: nel caso di specie, risulta accertato processualmente che la al momento della stipula della garanzia, non ha aderito Pt_1 alla convenzione negoziale per il soddisfacimento di una finalità professionale “non trascurabile”, finalità non emersa nel presente giudizio.
Ciò posto e proseguendo nel merito, occorre porre l'attenzione sulle clausole di cui ai punti 6) e
7) del contratto di fideiussione. Nella specie, al punto 6) della pattuizione negoziale, si recita:
“in deroga all'art. 1957 Cod. Civ., i diritti derivanti alla AN della fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, purché essa provveda ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale”, laddove al punto 7) del regolamento negoziale, si prevede: “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, anche moratori nella stessa misura dovuta dal debitore principale, spese tasse ed ogni altro accessorio (…)”. La prima previsione integra una deroga convenzionale al disposto dell'art. 1957 c.c., del tutto legittima in linea di principio. Quando, tuttavia, il garante riveste la qualità di consumatore, in base all'orientamento prevalente delineato dalle Corti di merito e dalla Corte di cassazione (cfr. sentenza del 28.02.2020 n. 5598), «con essa la banca non è onerata della decadenza per azionare il proprio credito, risultando invece aggravata la posizione del fideiussore che protrae cronologicamente la sua esposizione a garanzia». La conclusione di tale accordo si presume integrante una clausola vessatoria e deve essere necessariamente perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole pagina 7 di 9 unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa. Siffatto onere probatorio, nella specie, non è stato assolto da CO.
Ne discende che, in applicazione del principio della ragione più liquida, appare acclarata l'ipotesi dell'abusività (in virtù del comb. disp. artt. 33, co. 2, lett. t e 36 cod. cons.) della clausola derogativa del termine decadenziale semestrale di stampo codicistico, posto che essa non prevede un apprezzabile vantaggio per il consumatore, tale da compensare la perdita dell'eccezione di decadenza (cfr. Tribunale di Torino, sent. n. 555/2025). Ne consegue l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., essendo abbondantemente decorso il termine semestrale di cui alla norma appena citata per agire in giudizio nei confronti del debitore principale o della garante atteso che, risulta Pt_1 documentale che in data 7.5.15, veniva revocato l'affidamento alla società
[...]
mentre la prima azione giudiziale risale nei confronti del debitore principale al Controparte_5
31.10.22 (come da risultanza documentale rilevata nella produzione di parte resistente.
Si richiama la prima azione giudiziale, e non ogni altra forma di diffida stragiudiziale, atteso che la clausola a prima richiesta invocata dalla parte resistente a sostegno della legittimità della pretesa nei confronti della garante, come su riprodotta, è da considerarsi al pari della già esaminata deroga all'art. 1957 c.c., vessatoria nei confronti della garante consumatrice.
Invero, nel richiamare un precedente di legittimità, (Corte di Cassazione, ordinanza n. 14687 del 2025), può ribadirsi che la clausola “a prima richiesta” integri un'ipotesi di vessatorietà ai danni del consumatore, laddove deroghi al termine semestrale previsto dall'articolo 1957 del
Codice Civile. La previsione ai danni del consumatore, di pagare “ immediatamente su semplice richiesta del creditore, senza rispettare i limiti temporali imposti dalla legge”, necessariamente aggrava e provoca lo squilibrio contrattuale di cui all'art. 33 codice del consumo primo comma, finendo per aggravare la già intervenuta deroga contrattuale all'art. 1957 c.c. già esaminata.
La domanda, pertanto, va accolta con condanna alle spese della parte resistente da liquidarsi ai minimi tenuto conto della scarsa istruttoria e dell'assenza di questioni particolarmente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è decaduta Controparte_1 dalla possibilità di agire nei confronti di quale fideiussore di Parte_1 [...] in forza della fideiussione oggetto di causa;
Controparte_5
pagina 8 di 9 - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del legale di parte ricorrente anticipatario che liquida in euro 7000,00 oltre iva cassa e spese generali ed euro
786,00 per spese vive.
Napoli, il 25.11.25
Il Giudice
IE GO
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del , dott.ssa Controparte_8
IO AR (D.M. 22.10.2024).
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