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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/10/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3162/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3162/2019, avente ad oggetto: titoli di credito, riservata in decisione all'udienza del 24.04.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EL CA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Pontecorvo (FR), via Della Vittoria n. 4, presso lo studio del predetto difensore.
ATTORE
CONTRO
(C.F./ P. IVA: ) in persona del Controparte_1 PartitaIVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Domenico Febbo
(C.F. ) e dall'avv. Anna Bonsera (C.F. , C.F._3 C.F._4
in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma, Persona_1
pagina 1 di 16 Rep. N. 54368, Racc. n. 15494, registrato a Roma in data 11.09.2020, n. 8841 ed elettivamente domiciliata presso la Sede di Roma della Direzione Affari Legali della
Società, Viale Europa 190.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione
e deduzione, ordinare a , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, il pagamento della somma di euro 52.760,52 o nella misura maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre interessi maturati per i motivi di fatto o di diritto in epigrafe indicati;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a IVA e CPA come per legge”.
Per la parte convenuta: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia
l'adito Giudice: nel merito:
1) accertata e dichiarate la legittimità del comportamento di , respingere CP_1
integralmente tutte le avverse domande Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio;
- 2) di conseguenza, ritenere infondata in fatto e diritto, sia la pretesa di pagamento dell'importo richiesto sia la richiesta di rimborso delle spese diritti e onorari relativi al procedimento attivato;
- 3) in subordine voglia l'Ecc.mo Giudicante, autorizzare , Controparte_1
sollevandola da ogni responsabilità, a pagare a Parte_2 Parte_3
Part
, e solo la parte
[...] Parte_4 Controparte_2 Parte_1
dell'importo delle somme relative ai buoni serie Q di cui al ricorso. - in quanto richiesto in assenza di quietanza congiunta - con le modalità che il Giudice vorrà determinare;
con vittoria di spese e onorari;
pagina 2 di 16 4) in ulteriore subordine, accertata e dichiarata la qualità di erede della Parte_2
Part
, e
[...] Parte_3 Parte_5 CP_2 Parte_1
autorizzare a pagare quanto il Giudice stabilirà, alle persone indicate dall'Ecc. CP_1
Giudicante, senza alcun onere di spese, diritti ed onorari del presente giudizio a carico di . Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso 702 bis, ritualmente notificato alla controparte, conveniva Parte_1
in giudizio la società, , dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere Controparte_1
dalla resistente il pagamento della somma di euro 52.760,52 ovvero quella somma maggiore o minore da accertarsi accertata in corso di giudizio, oltre interessi maturati.
A sostegno della domanda attorea, il sig. esponeva quanto segue: Pt_1
- sua sorella, la sig.ra moglie di con atto di Controparte_3 Controparte_4
citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio i sigg. Parte_3 [...]
e Parte_5 Parte_2 Controparte_5 Controparte_6 [...]
al fine di procedere alla divisione ereditaria, previo scioglimento della CP_4
comunione dei beni della sig.ra , vedova , Controparte_7 Pt_2
deceduta in data 08.09.1981, oltre che a;
Controparte_4
- radicatasi la lite, il G.I., dott.ssa aveva nominato il CTU geom. al Per_2 Per_3
fine di predisporre la divisione ereditaria;
- nel corso del procedimento, tuttavia, l'avv. Francesco Germani, procuratore di
[...]
, e Parte_3 Controparte_8 Parte_2 Controparte_5 [...]
, dichiarava che il sig. era deceduto in data Controparte_6 CP_4
16.03.2010 e pertanto in pari data il Giudice adito disponeva l'interruzione del processo;
- successivamente, in data 22.07.2010, decedeva anche la sig.ra Controparte_3
quale attrice del suddetto procedimento;
pagina 3 di 16 - il sig. in qualità di erede della sig.ra riassumeva la Pt_1 Controparte_3
causa, ai sensi dell'art. 302 cpc, nei confronti dei sig.ri Parte_3 Parte_5
Part
, , e degli eredi del
[...] Parte_2 Controparte_5 Controparte_6
sig. , e;
CP_4 Controparte_9 CP_10 CP_11
- in tale circostanza le parti, preso atto della CTU depositata dal geom. Per_3
definirono la controversia ai patti e alle condizioni di cui alla transazione sottoscritta dalle stesse dinanzi al G.I., dott.ssa Per_2
- in particolare, le parti dichiaravano di ratificare e accettare in toto la divisione ereditaria così come prospettata dal CTU, geom. con propria relazione;
Per_3
- invero, a pag. 17 dell'elaborato tecnico, il predetto CTU disponeva, di attribuire alla sig.ra a tacitazione della sua restante quota di diritto pari alla Controparte_3
somma di euro 33.380,71, i titoli facenti parti dell'asse ereditario del sig.
[...]
, costituenti in buoni postali fruttiferi depositati presso l'Ufficio Postale di CP_4
Colle San Magno;
- pertanto, al quale erede della sig.ra nonché Parte_1 Controparte_3
quale firmatario della transazione sopra specificata, spettavano i buoni fruttiferi postali dell'importo di euro 33.380,71;
- all'esito della definizione transattiva del giudizio di divisione gli eredi, non rinvenendo i titoli originali, in data 28.5.2013 presentarono regolare denuncia di smarrimento dei titoli, ottenendone la duplicazione in data 2 luglio 2013;
- in ossequio all'accordo giudiziale, i ricorrenti si recavano presso l'ufficio postale di
Colle San Magno per richiedere la riscossione degli stessi;
- il predetto ufficio postale, tuttavia, a spregio della divisione ereditaria, riteneva che i buoni postali fruttiferi dovessero essere incassati da tutti gli eredi respingendo, pertanto, la richiesta di rilascio avanzata dal sig. e gli altri eredi;
Parte_1
- di conseguenza, gli eredi promuovevano il giudizio ex art. 702 bis, al fine di chiedere a questo Tribunale di ordinare al pagamento in loro favore delle somme su CP_1
pagina 4 di 16 indicate, quantificati nella CTU oltre interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
- il procedimento recante il n. RG 1033/2016 si concludeva con sentenza n. 1407/2016, pubblicata in data 9 novembre 2016, con cui il Tribunale di Cassino, in persona della dott.ssa Orsola Napolano, statuiva quanto segue: “accoglie la domanda proposta da
[...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_5 Controparte_5 Parte_1
nei confronti di;
condannava , in persona del Controparte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare le somme vincolate nei buoni postali n.
23620013 di lire 1000.000; 2) 23620014 di lire 1000.000; 3) 23620015 di lire
1000.000; 4) 23620016 di lire 1.000.000; 5) 23620017 di lire 1000.000; 6) 23620018 di lire 5000.000; 23620019 di lire 2.000.000, ai sig.ri , Parte_2 [...]
e uno quota di euro 1330,22 ognuno interessi Parte_6 Controparte_5
maturati ed a la somma di euro 33.380,71 oltre interessi maturati;
Parte_1
Condanna le al pagamento delle spese di lite sostenute dai Controparte_1
ricorrenti quantificate in euro 296.00 per spese ed euro 1.500,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge a favore dei ricorrenti , Parte_2
, e ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre IVA e Pt_5 Pt_3 CP_5
CPA a favore del ”; Parte_1
- tuttavia, , a seguito della notifica dell'atto di precetto, corrispondeva al Controparte_1
sig. la sola sorte capitale del buono fruttifero e gli interessi maturati Parte_1
fino al 2008 (la somma di € 33.380,71) senza provvedere alla corresponsione degli interessi maturati dagli stessi alla data di effettiva riscossione;
- invero, dalla perizia redatta nel corso del giudizio per divisione ereditaria, in data
24.09.2008, il CTU aveva dichiarato che il buono postale fruttifero assegnato in eredità al sig. aveva maturato, in quella data, gli interessi, oltre capitale, di Parte_1
importo pari ad euro 33.380,71 e che il sopra indicato titolo era giunto a definitiva maturazione nell'anno 2017 e, pertanto, gli interessi maturati, oltre il capitale, in detta data, al netto della ritenuta fiscale, erano pari ad euro 86.141,23;
pagina 5 di 16 - ne consegue, pertanto che il ricorrente risultava creditore della residua somma di euro
52.760,52, pari all'effettivo ammontare degli interessi dovuti al sulla Parte_1
sorte capitale, non alla data del 2008, come corrisposta da , ma alla data CP_1
di effettiva scadenza del buono postale, giunto a maturazione nell'anno 2017.
Alla luce delle suddette deduzioni, quindi, il sig. concludeva, rassegnando le CP_12
conclusioni, esposte in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, impugnando Controparte_1
e contestando la domanda attorea, in quanto infondata nell'an e nel quantum.
In via preliminare, l'istituito postale eccepiva il difetto di litisconsorzio necessario, precisando che i titoli per cui il ricorrente agiva (sette buoni fruttiferi postali serie
“Q/P”, emessi in data tra l'aprile e il maggio del 1987, rientranti nell'asse ereditario della sig.ra ) erano ricaduti nella successione della Controparte_7
sig.ra . CP_7
Invero, la parte convenuta precisava che tale circostanza imponeva la partecipazione al giudizio anche degli altri eredi, poiché per le somme cadute in successione, la disciplina di cui agli artt. 727 e 757 cod. civ., prevedeva che i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. In difetto del litisconsorzio necessario, pertanto,
l'odierna resistente asseriva che la domanda attorea doveva essere dichiarata improcedibile.
Altresì, l'istituto postale precisava che trattandosi di buoni caduti in successione, il rimborso dei titoli in favore degli eredi non era possibile in quanto era applicabile la disciplina prevista dal combinato degli articoli 187-203 del D.P.R. 01 giugno 1989, n.
256.
Pertanto, concludeva, ribadendo la correttezza della somma liquidata in CP_1
favore del sig. e contestando la maggior somma richiesta nonché i conteggi Pt_1
pretesi dalla parte attrice. pagina 6 di 16 Nel corso del procedimento, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato rilevata dalle difese svolte da la necessità di procedere a CP_1
trattazione non sommaria, con provvedimento del 08/06/2022 disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, concedendo alle parti i termini di cui all'art 183 comma 6 cpc.
Nelle more il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che all' esito dell'udienza cartolare del 24.04.2025, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c., di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
Ciò posto, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Si osserva infatti che parte istante deduce di avere in parte incassato una parte dei rendimenti dei buoni in forza della sentenza dell'8.11.2016 n. 1407/2016, pubblicata in data 9 novembre 2016, nel procedimento recante il n. RG 1033/2016, con la quale il
Tribunale di Cassino, in persona della dott.ssa Orsola Napolano, statuiva come segue:
“accoglie la domanda proposta da , , , Parte_2 Parte_3 Parte_5
e nei confronti di;
condannava Controparte_5 Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare le Controparte_1
somme vincolate nei buoni postali n. 23620013 di lire 1000.000; 2) 23620014 di lire
1000.000; 3) 23620015 di lire 1000.000; 4) 23620016 di lire 1.000.000; 5) 23620017 di lire 1000.000; 6) 23620018 di lire 5000.000; 23620019 di lire 2.000.000, ai sig.ri
, e uno quota di euro Parte_2 Parte_6 Controparte_5
1330,22 ognuno interessi maturati ed a la somma di euro 33.380,71 Parte_1
oltre interessi maturati;
Condanna le al pagamento delle spese di Controparte_1
lite sostenute dai ricorrenti quantificate in euro 296.00 per spese ed euro 1.500,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge a favore dei ricorrenti
[...]
, , e ed euro 2.500,00 per compensi professionali Parte_2 Pt_5 Pt_3 CP_5
pagina 7 di 16 oltre IVA e CPA a favore del ”. Parte_1
Detti buoni postali invero hanno scadenza trentennale ed essendo stati emessi nel
1987 hanno avuto scadenza, com'è incontestato alla luce delle allegazioni delle parti, in data 31.12.2017.
Orbene, la sentenza appena richiamata, da quanto si evince dalla scarna documentazione prodotta, operava quindi un rimborso a buoni non ancora scaduti, e ciò nell'ambito di una divisione ereditaria in cui la quota ereditaria del veniva Pt_1
formata come comprendente l'importo di euro 33.380,71 da riscuotere presso la società resistente.
Orbene con riguardo alla restante somma maturata, non risulta apertasi alcuna successione ereditaria non essendovi elementi, sulla base della sola sentenza e della perizia in atti, per ritenere che il restante valore dei buoni da rimborsare, spetti unicamente al Né nel presente giudizio si chiede una divisione tra gli eredi Pt_1
della somme per gli interessi maturati sui buoni per cui è causa.
Infine non si condivide la misura degli interessi richiesti e secondo l'istante da applicare in sede di riscossione dei buoni postali fruttiferi per cui è causa.
Invero, la parte attrice ha affermato che gli interessi dovuti da vanno CP_1
calcolati secondo i tassi indicati sul retro del titolo e non su quelli, meno favorevoli per i risparmiatori, fissati con decreto ministeriale 13 giugno 1986.
Le invece, contesta la fondatezza della domanda così come Controparte_1
proposta, affermando che gli interessi vadano calcolati applicando i tassi di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1986 e riconoscendo così la correttezza della minor somma di euro 33.380,71 corrisposta dalla convenuta, rispetto a quella prospettata da parte attrice, pari ad euro 52.760,52.
In considerazione di quanto esposto, si evince, pertanto che il dibattito riguarda, essenzialmente una questione di diritto.
pagina 8 di 16 Venendo infatti al merito della controversia, si ritiene necessario di stabilire se gli interessi richiesti dal sig. una volta venuti a scadenza i sette buoni postali Pt_1
fruttiferi serie “Q/P”, emessi in data tra l'aprile e il maggio del 1987, vadano calcolati mediante “la moltiplicazione del 12% annuo (9 anni x coefficiente 12% applicato al quinto scaglione di detenzione secondo lo storico dei tassi applicati sui buoni fruttiferi postali ordinari emessi fino al 27 dicembre 2000” (come asserisce parte attrice) o, invece, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (come modificato nel 1974) e 6, D.M. 13 giugno 1986 (come affermato invece da ). CP_1
Orbene, il dato normativo, esaminato ed interpretato alla luce dei precedenti in materia non consente di accogliere la domanda del sig. così come proposta. Pt_1
Ed invero a tal riguardo, giova in via preliminare osservare che i buoni postali fruttiferi del tipo di quelli oggetto di causa e di cui è distributore, non sono da CP_1
considerare titoli di credito né titoli di debito pubblico (salva l'assimilabilità a questi ultimi per espressa disposizione di legge con riferimento, ad esempio, ai profili fiscali: cfr. Corte cost., 18.12.1995, n. 508), bensì i predetti buoni sono da ritenere documenti di legittimazione, a cui si esclude l'applicabilità dell'art. 1992 comma 1 c.c. (Cass.
Civ., S.U., 15.6.2007, n. 13979; Cass. Civ., Sez. I, 31.7.2017, n. 19002).
Il rapporto di diritto privato che nasce dalla sottoscrizione di questi titoli ed in forza del quale è tenuta a restituire il capitale con gli interessi (artt. 171, 178, CP_1
d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156) è, quindi, di natura contrattuale (in questi termini, espressamente, Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979) ed in linea di principio è regolato secondo le condizioni stabilite al momento della emissione di titoli stessi e richiamate nel documento (si rimanda ancora alla motivazione della sentenza delle
Sezioni Unite ora richiamata). Già al tempo dell'emissione dei titoli per cui è causa una fonte di rango legislativo prevedeva la possibilità che, in pendenza del rapporto, le condizioni originariamente stabilite fossero modificate (in teoria, non necessariamente pagina 9 di 16 in peius per il risparmiatore) con decreto ministeriale.
Tale previsione era contenuta nel c.d. codice postale del 1973, ossia nel d.p.r. 29 marzo
1973, n. 156, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni” (in G.U., 3 maggio 1973, n.
113, serie ordinaria), non nel testo originario ma in quello modificato nel 1974.
Invero, l'art. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito nella l. 25 novembre 1974, n. 588), sotto la rubrica
“Tabelle degli Interessi – Variazioni”, disponeva infatti che:” le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie (…) Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo (.. ) Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
Dunque, nel caso di modifica dei tassi successivi all'emissione dei titoli, per espressa previsione di legge la tabella riportata sul retro dei buoni postali fruttiferi si doveva (e si deve) ritenere integrata (ossia, modificata) dalla tabella, messa a disposizione dei risparmiatori presso gli uffici postali (art. 173, 3° co., d.p.r. n. 156/1973), quale pagina 10 di 16 risultante dal decreto ministeriale.
Non si tratta di modifica retroattiva, perché destinata ad operare in corso di rapporto non ancora esaurito e a produrre effetto in un momento successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale comportante la variazione del saggio di interessi, secondo il meccanismo previsto dall'art. 173, 2° co., d.p.r. n. 156/1973.
Benché non menzionate sul documento consegnato al momento della sottoscrizione dei buoni (ma a quel tempo nessuna norma lo imponeva), queste disposizioni, proprio perché di rango legislativo, dovevano e devono ritenersi conosciute dai risparmiatori.
In base a quanto disposto dall'art. 173, d.p.r. n. 156/1973 e dunque in considerazione di una fonte di rango legislativo, il decreto ministeriale 13 giugno 1986 recante
“Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio” (in
Gazzetta Ufficiale, 28 giugno 1986, n. 148) ha, fra l'altro, istituito (agli artt. 4 e 5) con effetto dal 1 luglio 1986 una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera
“Q” ( come i buoni de qua) ed ha, altresì, fissato per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.
Questo regime è rimasto immutato nel tempo quanto alle serie precedenti alla entrata in vigore del d.m. 13 giugno 1986 (si vedano i successivi decreti ministeriali).
Il 17 agosto 1989, tuttavia, è entrato in vigore il d.p.r. 1° giugno 1989, n. 256, recante
“Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)” (in Gazzetta Ufficiale, 18 luglio 1989, suppl. ordinario n. 50). Benché abrogato con l'entrata in vigore del d.m. 19 dicembre
2000, recante “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” (in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300), così come previsto dalla riforma del 1999 (D.lgs. n. 284 del 1999) in tema di riordino della
Cassa depositi e prestiti, l'art. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito nella l. 25 novembre 1974, n. 588) pagina 11 di 16 è rimasto in vigore quanto ai rapporti pregressi e così continua a regolare quelli sorti con l'emissione e la sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi del tipo di quello per cui è causa ( art. 7, 3° co., d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284: “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”).
La domanda svolta è, dunque, priva di fondamento normativo per la parte eccedente il debito che si richiede nel presente giudizio, in quanto disposizioni aventi forza di legge
(quelle contenute nell'art. 173, d.p.r. cit.) espressamente prevedono (secondo un principio formulato in via generale dall'art. 1339 c.c.) l'integrazione del rapporto contrattuale ad opera di decreti ministeriali: il potere di eterointegrazione dei contratti può essere esercitato anche da una autorità amministrativa se e nei limiti in cui tal potere sia ad essa attribuito, come nel caso di specie, da norme di rango primario (cfr. sul tema, in vario senso, Cass., sez. VI-3, 2 febbraio 2016, n. 1906; Cass., sez. I, 24 settembre 2010, n. 20177; Cass., sez. I, 30 luglio 2009, n. 17746; Cass., sez. VI-3, 31 ottobre 2014, n. 23184; Cass., sez. lav., 23 febbraio 1998, n. 1926; Cass., sez. II, 25 luglio 1984, n. 4354, Cass., sez. un., 29 novembre 1978, n. 5613).
La condotta di , quindi, è stata tenuta nel rispetto di disposizioni CP_1
legislative e ministeriali regolanti la materia ed in vigore al tempo dei fatti salienti
(l'emissione e la scadenza dei buoni, la modifica del saggio degli interessi).
Nel caso in esame la modifica delle condizioni in corso di rapporto, intervenuta nel
1986, non è stata unilateralmente disposta dalla controparte contrattuale ma è imposta da previsioni legislative e atti amministrativi abilitati dalla legge ad incidere sul contenuto del rapporto. Non si può, sempre nel caso in esame intravedersi una lesione pagina 12 di 16 dell'affidamento in presenza di disposizioni, se non conosciute, quanto meno conoscibili perché pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (Cass., sez. un., 15 giugno 2007,
n. 13979: “ (…) rileva anzitutto l'art. 173 dell'allora vigente codice postale (come sostituito dal D.L. n. 460 del 1974), il quale prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse di buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi (primo comma); e questi buoni si consideravano rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie (comma 2). Il comma 3 del medesimo articolo precisava, poi, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali. […] Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli.
La disciplina vigente al tempo della emissione dei buoni non prescriveva che sul modulo si facesse espresso richiamo all'art. 173 del codice postale né era prevista una comunicazione individualizzata della modifica sul rendimento dei buoni postali (né una simile comunicazione era prevista nel 1986 nell'ambito dei servizi bancari) perché la stessa legge vigente al momento dalla costituzione del rapporto (ed ancor oggi applicabile) espressamente consentiva una successiva modifica del saggio degli interessi ed affermava, così dando un chiaro avvertimento, che la tabella apposta sul retro del documento in possesso del risparmiatore poteva essere integrata da quella esposta negli uffici postali in conformità a disposizioni ministeriali da pubblicarsi sulla
Gazzetta Ufficiale (cfr., fra le altre, App. Palermo, sez. III, 8 marzo 2016 oltre a Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). pagina 13 di 16 Altresì, giova richiamare il principio enunciato da Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n.
13979, nella cui motivazione si legge fra l'altro: “Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente,
a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni. E lo conferma il fatto che la stessa amministrazione postale ha proceduto al rimborso nei termini previsti dal testo dei buoni (salvo poi successivamente pretendere la restituzione dei maggiori interessi”.
Situazione quella ben diversa da quella in esame, e precisamente ad un caso in cui il decreto ministeriale, non è sopravvenuto in corso di rapporto, ma è anteriore all'emissione del buono postale, mentre il tenore letterale del testo riportato sul buono prospettava un rendimento più favorevole al risparmiatore (analogo il caso esaminato da Cass., sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27809).
Anzi, sia pur in via di obiter dictum, Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979 ha osservato che “alla stregua di questo quadro normativo, deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti pagina 14 di 16 ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto;
e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto”.
È per questa ragione che neppure possono essere invocati quali precedenti favorevoli al ricorrente quelle decisioni che hanno fatto leva sulla discrepanza tra disciplina posta da un (anteriore) decreto ministeriale e indicazioni letterali risultanti dal documento consegnato al sottoscrittore, ma pur sempre in assenza di una modificazione sopravvenuta. (si veda, ad esempio, Trib. Roma, sez. III, 22 febbraio 2013, Trib.
Livorno, 26 maggio 2016).
Nella presente vicenda, invece, i buoni nella titolarità del sig. sono stati Pt_1
emessi nel 1987 e il D.M. modificativo dei tassi di interesse su quei buoni è intervenuto in data 13/06/1986 N. 148. La giurisprudenza di gran lunga prevalente concorda con le conclusioni qui espresse in relazione al caso di specie. (si vedano, tra le tante, Trib.
L'Aquila, 26 maggio 2010; Trib. Ascoli Piceno, 14 luglio 2010; Trib. Como, sez. II, 6 giugno 2011, n. 819; App. Milano, sez. III, 1 marzo 2013, n. 933; App. Torino, sez. I,
25 marzo 2014; App. Palermo, sez. III, 8 marzo 2016; Trib. Bologna, sez. IV, 28 luglio
2016, n. 1931.) In tal senso, inoltre, si è pronunciato anche l'Arbitro Bancario
Finanziario - Collegio di Milano, decisione 8 marzo 2013, n. 1307, pres. Per_4
est. HI UA.
Sulla scorta di tali premesse, questo Giudicante ritiene che la domanda formulata dalla parte attrice vada rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa pari ad euro 52.760,52.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal sig. Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
pagina 15 di 16 1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Cassino, 21.10.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3162/2019, avente ad oggetto: titoli di credito, riservata in decisione all'udienza del 24.04.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EL CA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Pontecorvo (FR), via Della Vittoria n. 4, presso lo studio del predetto difensore.
ATTORE
CONTRO
(C.F./ P. IVA: ) in persona del Controparte_1 PartitaIVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Domenico Febbo
(C.F. ) e dall'avv. Anna Bonsera (C.F. , C.F._3 C.F._4
in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma, Persona_1
pagina 1 di 16 Rep. N. 54368, Racc. n. 15494, registrato a Roma in data 11.09.2020, n. 8841 ed elettivamente domiciliata presso la Sede di Roma della Direzione Affari Legali della
Società, Viale Europa 190.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione
e deduzione, ordinare a , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, il pagamento della somma di euro 52.760,52 o nella misura maggiore o minore accertata in corso di giudizio, oltre interessi maturati per i motivi di fatto o di diritto in epigrafe indicati;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a IVA e CPA come per legge”.
Per la parte convenuta: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia
l'adito Giudice: nel merito:
1) accertata e dichiarate la legittimità del comportamento di , respingere CP_1
integralmente tutte le avverse domande Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio;
- 2) di conseguenza, ritenere infondata in fatto e diritto, sia la pretesa di pagamento dell'importo richiesto sia la richiesta di rimborso delle spese diritti e onorari relativi al procedimento attivato;
- 3) in subordine voglia l'Ecc.mo Giudicante, autorizzare , Controparte_1
sollevandola da ogni responsabilità, a pagare a Parte_2 Parte_3
Part
, e solo la parte
[...] Parte_4 Controparte_2 Parte_1
dell'importo delle somme relative ai buoni serie Q di cui al ricorso. - in quanto richiesto in assenza di quietanza congiunta - con le modalità che il Giudice vorrà determinare;
con vittoria di spese e onorari;
pagina 2 di 16 4) in ulteriore subordine, accertata e dichiarata la qualità di erede della Parte_2
Part
, e
[...] Parte_3 Parte_5 CP_2 Parte_1
autorizzare a pagare quanto il Giudice stabilirà, alle persone indicate dall'Ecc. CP_1
Giudicante, senza alcun onere di spese, diritti ed onorari del presente giudizio a carico di . Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso 702 bis, ritualmente notificato alla controparte, conveniva Parte_1
in giudizio la società, , dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere Controparte_1
dalla resistente il pagamento della somma di euro 52.760,52 ovvero quella somma maggiore o minore da accertarsi accertata in corso di giudizio, oltre interessi maturati.
A sostegno della domanda attorea, il sig. esponeva quanto segue: Pt_1
- sua sorella, la sig.ra moglie di con atto di Controparte_3 Controparte_4
citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio i sigg. Parte_3 [...]
e Parte_5 Parte_2 Controparte_5 Controparte_6 [...]
al fine di procedere alla divisione ereditaria, previo scioglimento della CP_4
comunione dei beni della sig.ra , vedova , Controparte_7 Pt_2
deceduta in data 08.09.1981, oltre che a;
Controparte_4
- radicatasi la lite, il G.I., dott.ssa aveva nominato il CTU geom. al Per_2 Per_3
fine di predisporre la divisione ereditaria;
- nel corso del procedimento, tuttavia, l'avv. Francesco Germani, procuratore di
[...]
, e Parte_3 Controparte_8 Parte_2 Controparte_5 [...]
, dichiarava che il sig. era deceduto in data Controparte_6 CP_4
16.03.2010 e pertanto in pari data il Giudice adito disponeva l'interruzione del processo;
- successivamente, in data 22.07.2010, decedeva anche la sig.ra Controparte_3
quale attrice del suddetto procedimento;
pagina 3 di 16 - il sig. in qualità di erede della sig.ra riassumeva la Pt_1 Controparte_3
causa, ai sensi dell'art. 302 cpc, nei confronti dei sig.ri Parte_3 Parte_5
Part
, , e degli eredi del
[...] Parte_2 Controparte_5 Controparte_6
sig. , e;
CP_4 Controparte_9 CP_10 CP_11
- in tale circostanza le parti, preso atto della CTU depositata dal geom. Per_3
definirono la controversia ai patti e alle condizioni di cui alla transazione sottoscritta dalle stesse dinanzi al G.I., dott.ssa Per_2
- in particolare, le parti dichiaravano di ratificare e accettare in toto la divisione ereditaria così come prospettata dal CTU, geom. con propria relazione;
Per_3
- invero, a pag. 17 dell'elaborato tecnico, il predetto CTU disponeva, di attribuire alla sig.ra a tacitazione della sua restante quota di diritto pari alla Controparte_3
somma di euro 33.380,71, i titoli facenti parti dell'asse ereditario del sig.
[...]
, costituenti in buoni postali fruttiferi depositati presso l'Ufficio Postale di CP_4
Colle San Magno;
- pertanto, al quale erede della sig.ra nonché Parte_1 Controparte_3
quale firmatario della transazione sopra specificata, spettavano i buoni fruttiferi postali dell'importo di euro 33.380,71;
- all'esito della definizione transattiva del giudizio di divisione gli eredi, non rinvenendo i titoli originali, in data 28.5.2013 presentarono regolare denuncia di smarrimento dei titoli, ottenendone la duplicazione in data 2 luglio 2013;
- in ossequio all'accordo giudiziale, i ricorrenti si recavano presso l'ufficio postale di
Colle San Magno per richiedere la riscossione degli stessi;
- il predetto ufficio postale, tuttavia, a spregio della divisione ereditaria, riteneva che i buoni postali fruttiferi dovessero essere incassati da tutti gli eredi respingendo, pertanto, la richiesta di rilascio avanzata dal sig. e gli altri eredi;
Parte_1
- di conseguenza, gli eredi promuovevano il giudizio ex art. 702 bis, al fine di chiedere a questo Tribunale di ordinare al pagamento in loro favore delle somme su CP_1
pagina 4 di 16 indicate, quantificati nella CTU oltre interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
- il procedimento recante il n. RG 1033/2016 si concludeva con sentenza n. 1407/2016, pubblicata in data 9 novembre 2016, con cui il Tribunale di Cassino, in persona della dott.ssa Orsola Napolano, statuiva quanto segue: “accoglie la domanda proposta da
[...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_5 Controparte_5 Parte_1
nei confronti di;
condannava , in persona del Controparte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare le somme vincolate nei buoni postali n.
23620013 di lire 1000.000; 2) 23620014 di lire 1000.000; 3) 23620015 di lire
1000.000; 4) 23620016 di lire 1.000.000; 5) 23620017 di lire 1000.000; 6) 23620018 di lire 5000.000; 23620019 di lire 2.000.000, ai sig.ri , Parte_2 [...]
e uno quota di euro 1330,22 ognuno interessi Parte_6 Controparte_5
maturati ed a la somma di euro 33.380,71 oltre interessi maturati;
Parte_1
Condanna le al pagamento delle spese di lite sostenute dai Controparte_1
ricorrenti quantificate in euro 296.00 per spese ed euro 1.500,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge a favore dei ricorrenti , Parte_2
, e ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre IVA e Pt_5 Pt_3 CP_5
CPA a favore del ”; Parte_1
- tuttavia, , a seguito della notifica dell'atto di precetto, corrispondeva al Controparte_1
sig. la sola sorte capitale del buono fruttifero e gli interessi maturati Parte_1
fino al 2008 (la somma di € 33.380,71) senza provvedere alla corresponsione degli interessi maturati dagli stessi alla data di effettiva riscossione;
- invero, dalla perizia redatta nel corso del giudizio per divisione ereditaria, in data
24.09.2008, il CTU aveva dichiarato che il buono postale fruttifero assegnato in eredità al sig. aveva maturato, in quella data, gli interessi, oltre capitale, di Parte_1
importo pari ad euro 33.380,71 e che il sopra indicato titolo era giunto a definitiva maturazione nell'anno 2017 e, pertanto, gli interessi maturati, oltre il capitale, in detta data, al netto della ritenuta fiscale, erano pari ad euro 86.141,23;
pagina 5 di 16 - ne consegue, pertanto che il ricorrente risultava creditore della residua somma di euro
52.760,52, pari all'effettivo ammontare degli interessi dovuti al sulla Parte_1
sorte capitale, non alla data del 2008, come corrisposta da , ma alla data CP_1
di effettiva scadenza del buono postale, giunto a maturazione nell'anno 2017.
Alla luce delle suddette deduzioni, quindi, il sig. concludeva, rassegnando le CP_12
conclusioni, esposte in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, impugnando Controparte_1
e contestando la domanda attorea, in quanto infondata nell'an e nel quantum.
In via preliminare, l'istituito postale eccepiva il difetto di litisconsorzio necessario, precisando che i titoli per cui il ricorrente agiva (sette buoni fruttiferi postali serie
“Q/P”, emessi in data tra l'aprile e il maggio del 1987, rientranti nell'asse ereditario della sig.ra ) erano ricaduti nella successione della Controparte_7
sig.ra . CP_7
Invero, la parte convenuta precisava che tale circostanza imponeva la partecipazione al giudizio anche degli altri eredi, poiché per le somme cadute in successione, la disciplina di cui agli artt. 727 e 757 cod. civ., prevedeva che i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. In difetto del litisconsorzio necessario, pertanto,
l'odierna resistente asseriva che la domanda attorea doveva essere dichiarata improcedibile.
Altresì, l'istituto postale precisava che trattandosi di buoni caduti in successione, il rimborso dei titoli in favore degli eredi non era possibile in quanto era applicabile la disciplina prevista dal combinato degli articoli 187-203 del D.P.R. 01 giugno 1989, n.
256.
Pertanto, concludeva, ribadendo la correttezza della somma liquidata in CP_1
favore del sig. e contestando la maggior somma richiesta nonché i conteggi Pt_1
pretesi dalla parte attrice. pagina 6 di 16 Nel corso del procedimento, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato rilevata dalle difese svolte da la necessità di procedere a CP_1
trattazione non sommaria, con provvedimento del 08/06/2022 disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, concedendo alle parti i termini di cui all'art 183 comma 6 cpc.
Nelle more il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che all' esito dell'udienza cartolare del 24.04.2025, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c., di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
Ciò posto, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Si osserva infatti che parte istante deduce di avere in parte incassato una parte dei rendimenti dei buoni in forza della sentenza dell'8.11.2016 n. 1407/2016, pubblicata in data 9 novembre 2016, nel procedimento recante il n. RG 1033/2016, con la quale il
Tribunale di Cassino, in persona della dott.ssa Orsola Napolano, statuiva come segue:
“accoglie la domanda proposta da , , , Parte_2 Parte_3 Parte_5
e nei confronti di;
condannava Controparte_5 Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare le Controparte_1
somme vincolate nei buoni postali n. 23620013 di lire 1000.000; 2) 23620014 di lire
1000.000; 3) 23620015 di lire 1000.000; 4) 23620016 di lire 1.000.000; 5) 23620017 di lire 1000.000; 6) 23620018 di lire 5000.000; 23620019 di lire 2.000.000, ai sig.ri
, e uno quota di euro Parte_2 Parte_6 Controparte_5
1330,22 ognuno interessi maturati ed a la somma di euro 33.380,71 Parte_1
oltre interessi maturati;
Condanna le al pagamento delle spese di Controparte_1
lite sostenute dai ricorrenti quantificate in euro 296.00 per spese ed euro 1.500,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge a favore dei ricorrenti
[...]
, , e ed euro 2.500,00 per compensi professionali Parte_2 Pt_5 Pt_3 CP_5
pagina 7 di 16 oltre IVA e CPA a favore del ”. Parte_1
Detti buoni postali invero hanno scadenza trentennale ed essendo stati emessi nel
1987 hanno avuto scadenza, com'è incontestato alla luce delle allegazioni delle parti, in data 31.12.2017.
Orbene, la sentenza appena richiamata, da quanto si evince dalla scarna documentazione prodotta, operava quindi un rimborso a buoni non ancora scaduti, e ciò nell'ambito di una divisione ereditaria in cui la quota ereditaria del veniva Pt_1
formata come comprendente l'importo di euro 33.380,71 da riscuotere presso la società resistente.
Orbene con riguardo alla restante somma maturata, non risulta apertasi alcuna successione ereditaria non essendovi elementi, sulla base della sola sentenza e della perizia in atti, per ritenere che il restante valore dei buoni da rimborsare, spetti unicamente al Né nel presente giudizio si chiede una divisione tra gli eredi Pt_1
della somme per gli interessi maturati sui buoni per cui è causa.
Infine non si condivide la misura degli interessi richiesti e secondo l'istante da applicare in sede di riscossione dei buoni postali fruttiferi per cui è causa.
Invero, la parte attrice ha affermato che gli interessi dovuti da vanno CP_1
calcolati secondo i tassi indicati sul retro del titolo e non su quelli, meno favorevoli per i risparmiatori, fissati con decreto ministeriale 13 giugno 1986.
Le invece, contesta la fondatezza della domanda così come Controparte_1
proposta, affermando che gli interessi vadano calcolati applicando i tassi di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1986 e riconoscendo così la correttezza della minor somma di euro 33.380,71 corrisposta dalla convenuta, rispetto a quella prospettata da parte attrice, pari ad euro 52.760,52.
In considerazione di quanto esposto, si evince, pertanto che il dibattito riguarda, essenzialmente una questione di diritto.
pagina 8 di 16 Venendo infatti al merito della controversia, si ritiene necessario di stabilire se gli interessi richiesti dal sig. una volta venuti a scadenza i sette buoni postali Pt_1
fruttiferi serie “Q/P”, emessi in data tra l'aprile e il maggio del 1987, vadano calcolati mediante “la moltiplicazione del 12% annuo (9 anni x coefficiente 12% applicato al quinto scaglione di detenzione secondo lo storico dei tassi applicati sui buoni fruttiferi postali ordinari emessi fino al 27 dicembre 2000” (come asserisce parte attrice) o, invece, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (come modificato nel 1974) e 6, D.M. 13 giugno 1986 (come affermato invece da ). CP_1
Orbene, il dato normativo, esaminato ed interpretato alla luce dei precedenti in materia non consente di accogliere la domanda del sig. così come proposta. Pt_1
Ed invero a tal riguardo, giova in via preliminare osservare che i buoni postali fruttiferi del tipo di quelli oggetto di causa e di cui è distributore, non sono da CP_1
considerare titoli di credito né titoli di debito pubblico (salva l'assimilabilità a questi ultimi per espressa disposizione di legge con riferimento, ad esempio, ai profili fiscali: cfr. Corte cost., 18.12.1995, n. 508), bensì i predetti buoni sono da ritenere documenti di legittimazione, a cui si esclude l'applicabilità dell'art. 1992 comma 1 c.c. (Cass.
Civ., S.U., 15.6.2007, n. 13979; Cass. Civ., Sez. I, 31.7.2017, n. 19002).
Il rapporto di diritto privato che nasce dalla sottoscrizione di questi titoli ed in forza del quale è tenuta a restituire il capitale con gli interessi (artt. 171, 178, CP_1
d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156) è, quindi, di natura contrattuale (in questi termini, espressamente, Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979) ed in linea di principio è regolato secondo le condizioni stabilite al momento della emissione di titoli stessi e richiamate nel documento (si rimanda ancora alla motivazione della sentenza delle
Sezioni Unite ora richiamata). Già al tempo dell'emissione dei titoli per cui è causa una fonte di rango legislativo prevedeva la possibilità che, in pendenza del rapporto, le condizioni originariamente stabilite fossero modificate (in teoria, non necessariamente pagina 9 di 16 in peius per il risparmiatore) con decreto ministeriale.
Tale previsione era contenuta nel c.d. codice postale del 1973, ossia nel d.p.r. 29 marzo
1973, n. 156, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni” (in G.U., 3 maggio 1973, n.
113, serie ordinaria), non nel testo originario ma in quello modificato nel 1974.
Invero, l'art. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito nella l. 25 novembre 1974, n. 588), sotto la rubrica
“Tabelle degli Interessi – Variazioni”, disponeva infatti che:” le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie (…) Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo (.. ) Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
Dunque, nel caso di modifica dei tassi successivi all'emissione dei titoli, per espressa previsione di legge la tabella riportata sul retro dei buoni postali fruttiferi si doveva (e si deve) ritenere integrata (ossia, modificata) dalla tabella, messa a disposizione dei risparmiatori presso gli uffici postali (art. 173, 3° co., d.p.r. n. 156/1973), quale pagina 10 di 16 risultante dal decreto ministeriale.
Non si tratta di modifica retroattiva, perché destinata ad operare in corso di rapporto non ancora esaurito e a produrre effetto in un momento successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale comportante la variazione del saggio di interessi, secondo il meccanismo previsto dall'art. 173, 2° co., d.p.r. n. 156/1973.
Benché non menzionate sul documento consegnato al momento della sottoscrizione dei buoni (ma a quel tempo nessuna norma lo imponeva), queste disposizioni, proprio perché di rango legislativo, dovevano e devono ritenersi conosciute dai risparmiatori.
In base a quanto disposto dall'art. 173, d.p.r. n. 156/1973 e dunque in considerazione di una fonte di rango legislativo, il decreto ministeriale 13 giugno 1986 recante
“Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio” (in
Gazzetta Ufficiale, 28 giugno 1986, n. 148) ha, fra l'altro, istituito (agli artt. 4 e 5) con effetto dal 1 luglio 1986 una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera
“Q” ( come i buoni de qua) ed ha, altresì, fissato per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.
Questo regime è rimasto immutato nel tempo quanto alle serie precedenti alla entrata in vigore del d.m. 13 giugno 1986 (si vedano i successivi decreti ministeriali).
Il 17 agosto 1989, tuttavia, è entrato in vigore il d.p.r. 1° giugno 1989, n. 256, recante
“Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)” (in Gazzetta Ufficiale, 18 luglio 1989, suppl. ordinario n. 50). Benché abrogato con l'entrata in vigore del d.m. 19 dicembre
2000, recante “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” (in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300), così come previsto dalla riforma del 1999 (D.lgs. n. 284 del 1999) in tema di riordino della
Cassa depositi e prestiti, l'art. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito nella l. 25 novembre 1974, n. 588) pagina 11 di 16 è rimasto in vigore quanto ai rapporti pregressi e così continua a regolare quelli sorti con l'emissione e la sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi del tipo di quello per cui è causa ( art. 7, 3° co., d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284: “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”).
La domanda svolta è, dunque, priva di fondamento normativo per la parte eccedente il debito che si richiede nel presente giudizio, in quanto disposizioni aventi forza di legge
(quelle contenute nell'art. 173, d.p.r. cit.) espressamente prevedono (secondo un principio formulato in via generale dall'art. 1339 c.c.) l'integrazione del rapporto contrattuale ad opera di decreti ministeriali: il potere di eterointegrazione dei contratti può essere esercitato anche da una autorità amministrativa se e nei limiti in cui tal potere sia ad essa attribuito, come nel caso di specie, da norme di rango primario (cfr. sul tema, in vario senso, Cass., sez. VI-3, 2 febbraio 2016, n. 1906; Cass., sez. I, 24 settembre 2010, n. 20177; Cass., sez. I, 30 luglio 2009, n. 17746; Cass., sez. VI-3, 31 ottobre 2014, n. 23184; Cass., sez. lav., 23 febbraio 1998, n. 1926; Cass., sez. II, 25 luglio 1984, n. 4354, Cass., sez. un., 29 novembre 1978, n. 5613).
La condotta di , quindi, è stata tenuta nel rispetto di disposizioni CP_1
legislative e ministeriali regolanti la materia ed in vigore al tempo dei fatti salienti
(l'emissione e la scadenza dei buoni, la modifica del saggio degli interessi).
Nel caso in esame la modifica delle condizioni in corso di rapporto, intervenuta nel
1986, non è stata unilateralmente disposta dalla controparte contrattuale ma è imposta da previsioni legislative e atti amministrativi abilitati dalla legge ad incidere sul contenuto del rapporto. Non si può, sempre nel caso in esame intravedersi una lesione pagina 12 di 16 dell'affidamento in presenza di disposizioni, se non conosciute, quanto meno conoscibili perché pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (Cass., sez. un., 15 giugno 2007,
n. 13979: “ (…) rileva anzitutto l'art. 173 dell'allora vigente codice postale (come sostituito dal D.L. n. 460 del 1974), il quale prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse di buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi (primo comma); e questi buoni si consideravano rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie (comma 2). Il comma 3 del medesimo articolo precisava, poi, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali. […] Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli.
La disciplina vigente al tempo della emissione dei buoni non prescriveva che sul modulo si facesse espresso richiamo all'art. 173 del codice postale né era prevista una comunicazione individualizzata della modifica sul rendimento dei buoni postali (né una simile comunicazione era prevista nel 1986 nell'ambito dei servizi bancari) perché la stessa legge vigente al momento dalla costituzione del rapporto (ed ancor oggi applicabile) espressamente consentiva una successiva modifica del saggio degli interessi ed affermava, così dando un chiaro avvertimento, che la tabella apposta sul retro del documento in possesso del risparmiatore poteva essere integrata da quella esposta negli uffici postali in conformità a disposizioni ministeriali da pubblicarsi sulla
Gazzetta Ufficiale (cfr., fra le altre, App. Palermo, sez. III, 8 marzo 2016 oltre a Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). pagina 13 di 16 Altresì, giova richiamare il principio enunciato da Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n.
13979, nella cui motivazione si legge fra l'altro: “Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente,
a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni. E lo conferma il fatto che la stessa amministrazione postale ha proceduto al rimborso nei termini previsti dal testo dei buoni (salvo poi successivamente pretendere la restituzione dei maggiori interessi”.
Situazione quella ben diversa da quella in esame, e precisamente ad un caso in cui il decreto ministeriale, non è sopravvenuto in corso di rapporto, ma è anteriore all'emissione del buono postale, mentre il tenore letterale del testo riportato sul buono prospettava un rendimento più favorevole al risparmiatore (analogo il caso esaminato da Cass., sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27809).
Anzi, sia pur in via di obiter dictum, Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979 ha osservato che “alla stregua di questo quadro normativo, deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti pagina 14 di 16 ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto;
e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto”.
È per questa ragione che neppure possono essere invocati quali precedenti favorevoli al ricorrente quelle decisioni che hanno fatto leva sulla discrepanza tra disciplina posta da un (anteriore) decreto ministeriale e indicazioni letterali risultanti dal documento consegnato al sottoscrittore, ma pur sempre in assenza di una modificazione sopravvenuta. (si veda, ad esempio, Trib. Roma, sez. III, 22 febbraio 2013, Trib.
Livorno, 26 maggio 2016).
Nella presente vicenda, invece, i buoni nella titolarità del sig. sono stati Pt_1
emessi nel 1987 e il D.M. modificativo dei tassi di interesse su quei buoni è intervenuto in data 13/06/1986 N. 148. La giurisprudenza di gran lunga prevalente concorda con le conclusioni qui espresse in relazione al caso di specie. (si vedano, tra le tante, Trib.
L'Aquila, 26 maggio 2010; Trib. Ascoli Piceno, 14 luglio 2010; Trib. Como, sez. II, 6 giugno 2011, n. 819; App. Milano, sez. III, 1 marzo 2013, n. 933; App. Torino, sez. I,
25 marzo 2014; App. Palermo, sez. III, 8 marzo 2016; Trib. Bologna, sez. IV, 28 luglio
2016, n. 1931.) In tal senso, inoltre, si è pronunciato anche l'Arbitro Bancario
Finanziario - Collegio di Milano, decisione 8 marzo 2013, n. 1307, pres. Per_4
est. HI UA.
Sulla scorta di tali premesse, questo Giudicante ritiene che la domanda formulata dalla parte attrice vada rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa pari ad euro 52.760,52.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal sig. Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
pagina 15 di 16 1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Cassino, 21.10.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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