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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ON NC, Relatore
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 385/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF0305011672024 IRES-DOPPIA IMPOSIZIONE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2412/2025 depositato il
24/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso iscritto al n. 385/2025 R.G. proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Luogo_1, alla Indirizzo_1 (P. IVA: P.IVA_1), avverso l'avviso di accertamento n. TVF030501167/2024 emesso ai fini IRES per l'anno 2018 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, notificato a mezzo Pec in data 20.12.2024, avente ad oggetto la complessiva somma di € 108.047,31, di cui € 50.955,00 per imposta IRES, € 45.859,50 per sanzioni per dichiarazione infedele, € 11.224,06 per interessi sino alla data del 31.12.2024 ed € 8,75 per spese di notifica.
********
Avverso il predetto atto la società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso contestando in particolare:
- l'illegittimità del Processo Verbale di Constatazione del 4.12.2023 prodromico all'avviso di accertamento impugnato:
- la violazione dell'art. 43 DPR n. 600/73 e 10 quater legge n. 212/2000;
- l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
La società ricorrente ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato dichiarando come non dovuta l'imposta IRES nella misura richiesta dall'Agenzia delle Entrate di € 50.955,00 in quanto già versata per l'anno d'imposta 2018 e non rimborsata;
in subordine ha chiesto di dichiarare il diritto della società ricorrente ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 6, commi da 13 a 19 legge n. 388/2000 con conseguente diritto al rimborso della maggiore imposta IRES versata per l'anno 2018, vinte le spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, si è costituita in giudizio chiedendo da parte sua il rigetto del ricorso ex adverso proposto in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria integrativa ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, ad eccezione della ridotta sanzione di euro 250,00 per infedele dichiarazione, irrogata ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 471/97, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 24.10.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa tributaria avanzata nei confronti della società ricorrente dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Bari, avendo quest'ultima provveduto in sede di autotutela al relativo annullamento, con rideterminazione della sanzione in euro 250,00 per infedele dichiarazione.
Ad avviso della Corte deve procedersi all'annullamento anche della parte rideterminata della sanzione irrogata per evidente mancanza del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 472/97, avendo la società fatto in buona fede affidamento sulla propria aspettativa di rimborso della maggiore Ires versata per l'anno 2018. Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Quanto alle spese non sussistono ragioni per derogare al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge.
Bari 24/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
NC CA AL LO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ON NC, Relatore
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 385/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF0305011672024 IRES-DOPPIA IMPOSIZIONE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2412/2025 depositato il
24/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso iscritto al n. 385/2025 R.G. proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Luogo_1, alla Indirizzo_1 (P. IVA: P.IVA_1), avverso l'avviso di accertamento n. TVF030501167/2024 emesso ai fini IRES per l'anno 2018 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, notificato a mezzo Pec in data 20.12.2024, avente ad oggetto la complessiva somma di € 108.047,31, di cui € 50.955,00 per imposta IRES, € 45.859,50 per sanzioni per dichiarazione infedele, € 11.224,06 per interessi sino alla data del 31.12.2024 ed € 8,75 per spese di notifica.
********
Avverso il predetto atto la società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso contestando in particolare:
- l'illegittimità del Processo Verbale di Constatazione del 4.12.2023 prodromico all'avviso di accertamento impugnato:
- la violazione dell'art. 43 DPR n. 600/73 e 10 quater legge n. 212/2000;
- l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
La società ricorrente ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato dichiarando come non dovuta l'imposta IRES nella misura richiesta dall'Agenzia delle Entrate di € 50.955,00 in quanto già versata per l'anno d'imposta 2018 e non rimborsata;
in subordine ha chiesto di dichiarare il diritto della società ricorrente ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 6, commi da 13 a 19 legge n. 388/2000 con conseguente diritto al rimborso della maggiore imposta IRES versata per l'anno 2018, vinte le spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, si è costituita in giudizio chiedendo da parte sua il rigetto del ricorso ex adverso proposto in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria integrativa ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, ad eccezione della ridotta sanzione di euro 250,00 per infedele dichiarazione, irrogata ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 471/97, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 24.10.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa tributaria avanzata nei confronti della società ricorrente dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Bari, avendo quest'ultima provveduto in sede di autotutela al relativo annullamento, con rideterminazione della sanzione in euro 250,00 per infedele dichiarazione.
Ad avviso della Corte deve procedersi all'annullamento anche della parte rideterminata della sanzione irrogata per evidente mancanza del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 472/97, avendo la società fatto in buona fede affidamento sulla propria aspettativa di rimborso della maggiore Ires versata per l'anno 2018. Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Quanto alle spese non sussistono ragioni per derogare al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge.
Bari 24/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
NC CA AL LO