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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Assunta d'Amore Presidente est. Dott. Giorgio Sensale Consigliere Dott. Francesco Notaro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio avente N.R.G. n. 298/2011, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2732/2009 pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 4.12.2009, vertente TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Luca Di Clemente e Luciano Palladino unitamente al quale elegge domicilio in Napoli alla Via Gugliemo Melisurgo n.4 presso l'Avv. Immacolata Marra appellante E
), rappresentata e difesa TR C.F._2 dall'Avv. Fortunato Colarusso unitamente al quale ha eletto domicilio in Napoli alla Via Foria n.81 presso lo Studio dell'Avv. Luigi Forlivesi appellata NONCHE'
), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Fortunato Colarusso unitamente al quale ha eletto domicilio in Napoli alla Via Duomo n.85 presso lo Studio dell'Avv. Luigi Forlivesi appellata E
, rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._4 dall'Avv. Francesca Curci ed elettivamente domiciliata in Anguillara Sabazia (RM), Strada Vicinale dei Vignali n.26 appellata NONCHE'
, elettivamente domiciliato in CP_4 C.F._5
Benevento (BN), Via dei Bersaglieri n.2, presso lo Studio dell'Avv. Cosimo Lepore, difensore da lui costituito per il giudizio di primo grado in uno agli Avv.ti Cesare Berti e Laura Berti appellato contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI
- 1 - I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 30.11.2006, e Controparte_5 CP_1
convenivano in giudizio i fratelli germani e CP_3 CP_4 CP_2
dinanzi al Tribunale di Benevento per ivi procedere alla Parte_1 divisione della comunione ereditaria avente ad oggetto i beni relitti dai loro comuni genitori e danti causa. Con la sentenza n.2732/2009, pubblicata il 4.12.2009, il Tribunale di Benevento faceva proprio il progetto divisionale predisposto dal c.t.u. e, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti in causa, così provvedeva: «1) dichiara aperta la successione ab intestato da deceduto il 26.4.92, e da Persona_1
deceduta il 12.12.03; 2) approva e dichiara esecutiva la Persona_2 ivisione dei beni relitti predisposta dal CTU arch.
[...] nell'elaborato depositato in data 22.10.08, da allegarsi in copia autentica Persona_3 ntenza, cui si rimanda anche per l'individuazione dei beni da dividere;
3) per l'effetto attribuisce: a la quota individuata sub A) nel CP_4 menzionato progetto;
a la quota individuata sub B); a Parte_1 la quota individuata sub C); a la quota TR Controparte_5
la quota in Controparte_2 Pt_1 la quota individuata sub F); 4) ordina a e CP_3 CP_4 [...]
il pagamento dei conguagli in denaro come determinati nel menzionato Parte_1 ore di e TR Controparte_5 Controparte_2
oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 22.10.08; 5) Controparte_3
avanzate dagli attori nei confronti di 6) CP_4 dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da 7) CP_4 onera le parti a provvedere a loro cura e spese agli adempimenti per le rettifiche e volture catastali;
8) pone a carico dei condividenti, in proporzione delle rispettive quote, le spese necessarie per gli atti che sono serviti a condurre il giudizio a conclusione, ivi comprese quelle per la CTU;
compensa tra le parti le spese relative alle competenze dei difensori». Tale sentenza veniva appellata da con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo Ufficiale giudiziario il 18.1.2011 censurando i capi della sentenza relativi alla determinazione del valore del cespite immobiliare ad essa attribuito e, di conseguenza, della misura del conguaglio posto a carico della medesima e concludendo per la riforma dell'impugnata sentenza, formulando altresì istanza di sospensione della provvisoria esecuzione. Si costituivano in giudizio e Controparte_5 TR [...]
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in quanto CP_2 tardivamente proposto e, nel merito, il rigetto in quanto infondato, nonché
eccependo la nullità della citazione ai sensi dell'art.164 Controparte_3
c.p.c. e l'infondatezza nel merito dell'appello in quanto la sentenza era stata correttamente motivata sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Rimaneva contumace . CP_4
- 2 - Successivamente, all'udienza del 6.10.2017, il procuratore di Controparte_5 dichiarava ai sensi dell'art.300 c.p.c. la morte del proprio assistito e la Corte dichiarava interrotto il procedimento. Quindi, , in data 12.2.2025, depositava istanza onde sentir Parte_1 dichiarare estinto il giudizio. La Corte fissava l'udienza del 27 marzo 2025, trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., al cui esito, verificata la regolare riassunzione del giudizio (cfr. ricevute di avvenuta consegna del 6.3.2025), riservava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c., previa riduzione a venti giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali. L'eccezione di estinzione sollevata dalla parte appellante per mancata riassunzione del giudizio e condivisa dagli appellati ed TR
(non rinvenendosi in atti rituale costituzione in giudizio di CP_2 CP_4
appare fondata.
[...]
In punto di diritto va ricordato che, in linea generale, la riassunzione del processo deve avvenire entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione (nella formulazione applicabile ratione temporis), ovvero dal momento in cui l'interruzione ha prodotto i suoi effetti, pena l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c.. Di poi, l'estinzione del processo per inattività delle parti può essere richiesta, come nella specie, a seguito di una riassunzione operata dalla parte interessata alla declaratoria dell'estinzione, propositiva dell'eccezione e finalizzata alla sua declaratoria. Pertanto, considerato che nessuna delle Parti del rapporto processuale si è utilmente attivata nei termini di legge per la riassunzione del giudizio a seguito della dichiara interruzione del giudizio, ne va dichiarata l'estinzione. Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi. Pertanto, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c.. Ogni altra domanda avanzata dall'appellante, peraltro solo nel corpo della comparsa conclusionale, è inammissibile posto che la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022), pur senza considerare che la declaratoria di estinzione del giudizio preclude qualsivoglia decisione nel merito.
PQM
- 3 - La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2732/2009 pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 4.12.2009, così provvede: a) dichiara estinto il giudizio;
b) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle Parti che le hanno anticipate. Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore
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