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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/11/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 1142/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CC EN, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. , assistiti e difesi dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
DR SO, come da mandato in atti appellati
e
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_3 C.F._4
dall'Avv. GEORGE C. BOTTI e dall'Avv. GIOVANNA BARSOTTI, come da mandato in atti appellata
CONCLUSIONI per parte appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova adita, contrariis reiectis, in totale accoglimento dello spiegato appello per i motivi come esposti in narrativa e qui da intendersi ritrascritti, nel merito, riformare la sentenza impugnata e respingere le domande tutte come formulate in primo grado. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”;
per parti appellate e Controparte_1 Controparte_2
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondato sia in punto di fatto che di diritto
l'appello proposto da confermando la sentenza impugnata in Parte_1
ogni sua parte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata : Controparte_3
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di appello di Genova, contrariis rejectis, confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Massa n. 637/24 del giorno 11 nov. 2024
(procedimento n. 3206/2017 RGACC). Vinte le spese”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, nonché Controparte_3 [...]
e in qualità di genitori della prima, Controparte_2 Controparte_1
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa per sentirlo Pt_1 Parte_1
condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito della sua condotta illecita, accertata con sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. n. 23/2015 del 30/01/2015, con cui egli veniva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.
In particolare, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Sig. Pt_1
compiva atti sessuali con la minore di anni quattordici , con cui
[...] Controparte_3
aveva rapporti di frequentazione in ragione dell'affidamento per motivi di educazione ed istruzione, essendo il convenuto l'allenatore della squadra di calcio femminile U.S.
Sarzanese, di cui la minore faceva parte.
La condotta delittuosa del Sig. causava conseguenze negative sulla crescita Parte_1
e sulla formazione scolastica della minore e cagionava altresì danni non patrimoniali in capo a ed genitori di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
consistiti nel deterioramento dei rapporti con la figlia, oltre a danni
[...]
patrimoniali.
Il Sig. si costituiva in giudizio ritenendo la pretesa risarcitoria destituita di Parte_1
fondamento, non avendo gli attori allegato la quantificazione degli eventuali pregiudizi non patrimoniali subiti dai genitori di quindi, evidenziava che il Controparte_3
giudice penale aveva applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, n. 6
c.p. per avere esso versato la somma di euro 35.000,00 al fine di ristorare Parte_1
il danno patito dalla vittima, con conseguente estinzione del credito risarcitorio nei confronti degli attori;
in subordine, chiedeva la riduzione della pretesa risarcitoria, tenuto conto di quanto già corrisposto.
La causa veniva istruita documentalmente e con licenziamento di CTU medico legale sulla persona dell'attrice al fine di accertare i danni non patrimoniali Controparte_3
da lei subiti.
Con sentenza n. 637/24 del 11/11/2024 il Tribunale di Massa decideva la vertenza e riteneva fondate le domande degli attori.
Preliminarmente, il Tribunale respingeva l'istanza di rimessione della causa in istruttoria dell'attrice e richiamava integralmente le motivazioni Controparte_3
esposte nell'ordinanza datata 17/08/2023. Quanto all'efficacia nel giudizio civile della sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il Tribunale aderiva alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui detta sentenza costituisce un elemento di prova per il giudice di merito e, sebbene non determini un accertamento idoneo a fare stato nel giudizio civile, contiene un'ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass. Pen. Sez. Unite, n. 5756/201; Cass. Pen. n. 6582/2015;
Cass. Pen. n. 28428/2023).
Successivamente, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di giudicato, sollevata dal convenuto, in relazione all'efficacia estintiva del credito risarcitorio per effetto dell'avvenuto pagamento “ante causam” della somma di euro 35.000,00.
In particolare, rilevava che la circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 n. 6 c.p., riconosciuta in favore del Sig. con sentenza di applicazione della pena ex Parte_1
art. 444 c.p.p., non precludeva alla persona offesa di agire in sede civile per domandare il risarcimento integrale dei danni patiti, poiché la concessione della suddetta circostanza attenuante non era idonea a determinare la formazione del giudicato sull'entità del danno, considerato altresì che la sentenza di patteggiamento non è opponibile alla persona offesa.
Quanto al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla minore, il primo giudice rilevava che la condotta delittuosa posta in essere dal convenuto ledeva la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, nonché l'integrità psicofisica, della persona offesa;
quindi, venivano liquidati in via equitativa i danni relativi alla Controparte_3
lesione della sfera sessuale in euro 30.000,00. Invece, con particolare riferimento al pregiudizio di natura psicofisica, accertato dalla CTU medico legale, il Tribunale riteneva fondata la pretesa risarcitoria avanzata dalla vittima primaria del reato sulla base delle deposizioni testimoniali, che confermavano l'insorgenza di prostrazione, disagio emotivo, disturbi alimentari nella minore, nonché la conflittualità sorta nel contesto familiare, e liquidava il risarcimento del danno in base alle Tabelle di Milano.
In particolare, liquidava il danno biologico permanente in euro 39.499,50, tenuto conto dell'età del soggetto leso, della riduzione permanente dell'integrità psicofisica pari al 9% e dei riflessi dinamico-relazionali a seguito della condotta illecita. L'importo comprendeva la maggiorazione dovuta a titolo di personalizzazione del danno, considerata la sofferenza soggettiva patita dalla minore, le ripercussioni nella sfera sociale e familiare, nonché la gravità e la durata delle condotte lesive.
Infine, il Tribunale liquidava la somma di euro 6.045,00 a titolo di danno patrimoniale futuro, considerata la necessità di proseguire il percorso terapeutico.
Quanto al risarcimento dei danni riflessi patiti dai genitori di , il primo Controparte_3
giudice evidenziava che l'abuso sessuale patito dalla figlia minore era idoneo a cagionare in capo ai genitori un danno di natura patrimoniale, a causa delle spese da sostenere per le terapie psicologiche della vittima del reato, nonché di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza causata dalla condotta illecita.
Nel caso di specie, il Tribunale accertava in via presuntiva la sussistenza del legame affettivo, che costituisce il presupposto della tutela risarcitoria dei pregiudizi riflessi, ed evidenziava che l'allontanamento della minore dal nucleo familiare era dovuto alla conflittualità familiare sorta a seguito dell'illecito; quindi, prendeva in considerazione l'età della minore, la vicinanza della famiglia alla figlia, le conseguenze derivate dalla condotta lesiva e liquidava, in favore di ciascun genitore, la somma di euro 20.000,00.
Inoltre, riconosceva in favore della madre il risarcimento del Controparte_1
danno biologico di natura psichica nella somma pari ad euro 10.113,00 a causa dei postumi invalidanti permanenti dovuti alla scoperta della condotta delittuosa posta in essere dal Sig. nei confronti della figlia minore. Parte_1
La CTU non riscontrava invece l'insorgenza di un danno biologico permanente in capo al Sig. genitore di , a seguito dell'illecito. Controparte_2 Controparte_3
Il primo giudice liquidava in favore di entrambi i genitori il risarcimento dei danni patrimoniali, in virtù delle spese mediche sostenute per la figlia, che ammontavano ad euro 2.450,00, e degli oneri economici pari ad euro 26.352,00 concernenti l'attività investigativa, per un totale di euro 28.802,00, oltre accessori di legge, previa devalutazione delle suddette somme alla data di cessazione della condotta illecita. Il Tribunale teneva conto della somma corrisposta dal Sig. a titolo Parte_1
risarcitorio, pari ad euro 35.000,00, che veniva decurtata in favore della vittima primaria del reato;
quindi, ai fini della decurtazione, ricorreva al criterio di scomputo degli interessi adottato dalla giurisprudenza di legittimità relativamente alla liquidazione giudiziale di crediti risarcitori in caso di pagamenti in acconto “ante causam”, secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutano anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. Sez. Unite n. 9950 del 20/4/2017).
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale condannava il Sig. al Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di per Controparte_3
la somma di euro 38.075,93, al netto dell'importo già versato dal convenuto a titolo di acconto “ante causam” (euro 35.000,00), comprensiva di sorte capitale devalutata ed accessori di legge calcolati dalla data di cessazione della condotta delittuosa fino alla sentenza di primo grado.
Quanto ai genitori della minore, il Tribunale liquidava il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal Sig. per la somma complessiva di Controparte_2
euro 22.283,93 (di cui euro 16.680,57 per sorte capitale devalutata, euro 3.319,43 per rivalutazione ed euro 2.283,90 per interessi legali).
Il primo giudice liquidava il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da
[...]
per la somma complessiva di euro 36.894,36 (di cui 27.617,18 per sorte Controparte_1
capitale devalutata, euro 5.495,82 per rivalutazione ed euro 3.781,36 per interessi legali). Infine, liquidava il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai genitori della minore in euro 38.670,05 (di cui euro 28.946,36 per sorte capitale devalutata, euro 5.760,33 per rivalutazione ed euro 3.963,36 per interessi legali).
Le spese processuali seguivano la soccombenza ed il compenso dei CC.TT.UU veniva posto a carico del Sig. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendone la riforma. Parte_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava l'eccezione di giudicato sul diritto al risarcimento del danno, avendo il Sig. versato a titolo risarcitorio la somma di euro 35.000,00 prima Parte_1
del giudizio civile, così come riconosciuto dalla sentenza di patteggiamento: il primo giudice avrebbe dovuto considerare il suddetto pagamento ai fini dell'estinzione parziale o totale della pretesa risarcitoria in sede civile, tenuto conto che la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, n. 6 c.p. implica una valutazione di adeguatezza dell'offerta risarcitoria, ritenuta pertanto idonea a ristabilire l'equilibrio patrimoniale violato. Inoltre, detta valutazione di congruità può essere effettuata dal giudice penale in via equitativa relativamente ai danni di natura non patrimoniale.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamentava il mancato adempimento dell'onere probatorio da parte degli attori, che ponevano a fondamento della propria pretesa risarcitoria solamente la sentenza di patteggiamento e le risultanze delle indagini, senza provare la quantificazione dei danni patiti, il nesso di causalità con il fatto illecito, né tantomeno la colpa o il dolo del danneggiante.
In particolare, e non provavano i Controparte_2 Controparte_1
danni morali derivati dalla condotta delittuosa, avendo allegato unicamente le spese mediche sostenute in favore della figlia minore pari ad euro 2.500,00.
Secondo l'appellante, il Tribunale valutava erroneamente la sentenza di patteggiamento, non potendo avere quest'ultima un valore probatorio vincolante in ordine all'accertamento dei fatti, alla responsabilità del Sig. nonché alla Parte_1
sussistenza dei danni patiti dai genitori della minore. Con il terzo motivo di appello, l'appellante censurava la liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali operata dal primo giudice.
Quanto ai danni quantificati in favore di (punto 3.1. dell'atto di Controparte_3
appello), il Tribunale riteneva sussistente un danno ulteriore rispetto a quello già liquidato in sede penale. Invero, le conseguenze dannose patite dalla minore a seguito della condotta delittuosa del Sig. erano riferibili agli anni 2011-2013, un Parte_1
lasso temporale anteriore al risarcimento del danno avvenuto in sede penale nel 2014.
Non risultavano danni successivi alla corresponsione da parte dell'appellante della somma di euro 35.000,00, così come dichiarato dalle testimonianze della Dott.ssa e delle Dott.sse e che confermavano l'aggressività della CP_4 Tes_1 Tes_2
minore, il rapporto ostile con la madre e le difficoltà nell'appetito nel suddetto arco temporale, senza riferire di ulteriori ed eventuali danni sorti successivamente.
Inoltre, il Tribunale valutava erroneamente le risultanze della CTU, secondo cui il danno all'integrità psichica sorto in capo alla minore derivava altresì dalla decisione assunta unilateralmente dai genitori di allontanarla dal nucleo familiare, così come confermato dai testimoni, non essendo emersa alcuna terapia che indicava l'allontanamento della minore e la cessazione dell'attività sportiva.
Il Tribunale quantificava poi erroneamente i danni, poiché le spese mediche ed investigative erano liquidate in via presuntiva, nonostante la documentazione prodotta attestasse le spese per un totale di euro 2.500,00. Il primo giudice liquidava altresì il danno futuro pari ad euro 7.500,00, in assenza della relativa domanda da parte degli attori. Sul punto, l'appellante lamentava il ristoro di un danno patrimoniale ritenuto futuro, ma incerto ed ipotetico.
L'appellante censurava inoltre la liquidazione del danno morale e del danno biologico, ritenuta eccessiva e priva di motivazione, avendo il primo giudice applicato una personalizzazione massima del danno biologico permanente nonostante l'assenza di circostanze straordinarie.
Quanto al risarcimento dei danni patiti dai genitori della minore (punto 3.2. dell'atto di appello), l'appellante evidenziava che gli attori non allegavano elementi idonei a dimostrare i danni insorti a seguito dell'illecito. Invero, il primo giudice fondava la propria decisione sulla base della sentenza penale di patteggiamento, nonostante la carenza di elementi probatori in ordine alla concreta esistenza dei danni ed alla causalità rispetto al fatto lesivo.
Il Tribunale non aderiva alle risultanze della CTU, che non riscontrava un danno risarcibile in capo dal Sig. Quanto alla Sig.ra Controparte_2 [...]
il primo giudice errava nella liquidazione del danno biologico di Controparte_1
natura psichica, poiché non veniva accertato il nesso di causalità tra il disturbo dell'adattamento di cui soffriva l'attrice e l'illecito, né veniva indicato quanto la decisione di allontanare la minore dal nucleo familiare abbia inciso sul suddetto disturbo. Sul punto, i testi escussi ritenevano insussistente il suddetto danno in capo all'attrice, considerato altresì che la decisione di allontanare la minore dalla casa familiare veniva assunta autonomamente dai genitori.
Con il quarto motivo di appello, censurava l'eccessiva liquidazione delle spese processuali, ritenuta sproporzionata rispetto alla complessità della controversia.
Si costituivano in giudizio e Controparte_2 Controparte_1
nonché , opponendosi all'avversario appello e chiedendone il rigetto. Controparte_3
In particolare, e contestavano il Controparte_2 Controparte_1
primo motivo di appello, ritenendo che la concessione della circostanza attenuante ex art. 62 co. 1 n. 6 c.p. in sede penale, a seguito della corresponsione dell'appellante di euro 35.000,00, non precludesse l'accertamento della pretesa risarcitoria in sede civile.
Invero, essi aderivano alle argomentazioni del primo giudice, secondo cui il riconoscimento della suddetta circostanza attenuante non impediva alla vittima del reato di richiedere il risarcimento integrale in sede civile.
Con riferimento al secondo motivo di appello, i genitori della minore affermavano di aver provato i danni subiti. In particolare, il danno cagionato in capo a Controparte_3
veniva accertato sulla base delle testimonianze dei medici e della CTU, mentre il danno morale, la sofferenza psichica patita degli attori, nonché le spese sanitarie (euro
2.250,00) e quelle sostenute per l'attività investigativa (euro 26.352,00), venivano provate all'esito dell'attività istruttoria;
quindi era destituita di fondamento la doglianza dell'appellante, secondo cui il Tribunale valutava la sentenza di patteggiamento come unica fonte di prova.
Con riferimento al terzo motivo di appello, e Controparte_2 [...]
rilevavano la corretta quantificazione dei danni, considerata la portata Controparte_1
della condotta illecita dell'appellante, la durata della stessa, il grado del dolo e le conseguenze dannose.
Invero, la CTU determinava il danno psichico in capo alla Sig.ra Controparte_1
nella misura del 4% ed il Tribunale liquidava detto danno secondo le Tabelle
[...]
presso il Tribunale di Milano.
Il primo giudice liquidava inoltre correttamente il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale secondo parametri equitativi e condannava l'appellante a risarcire il danno patrimoniale in euro 28.802,00, sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Con riferimento al quarto motivo di appello, gli appellati ritenevano le spese processuali conformi ai parametri forensi e alla complessità della causa, essendo corretta la liquidazione delle spese in conformità al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, contestava congiuntamente Controparte_3
i primi due motivi di appello. Da un lato, metteva in evidenza la rilevanza della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile che, pur non potendo configurarsi come sentenza di condanna, presuppone un'ammissione di colpevolezza;
dall'altro,
l'inidoneità della circostanza attenuante ex art. 62 co.1 n. 6 c.p. ad esaurire compiutamente la questione risarcitoria.
Quanto al terzo motivo di appello (punto 3.1. dell'atto di appello), l'appellata rilevava che la somma versata in suo favore dall'appellante, pari ad euro 35.000,00, veniva valutata in sede penale ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 n. 6 c.p.c., mentre in sede civile il primo giudice teneva in considerazione il suddetto versamento ai fini della liquidazione del risarcimento, detraendo quanto già corrisposto.
L'appellata ribadiva che la concessione della suddetta circostanza attenuante non precludeva alla vittima del reato di agire in giudizio in sede civile per ottenere il risarcimento integrale;
sul punto, la CTU, le deposizioni testimoniali e la documentazione prodotta accertavano i parametri per la valutazione dei danni lamentati.
Invero, il danno riguardante le spese vive sostenute per l'attività investigativa erano provate dal doc. 12, così come confermato dai testimoni escussi, nonché da copiosa documentazione (verbale redatto dalla Squadra mobile della Questura di Massa del
23/11/2013; acquisizione di 24 DVD;
relazione illustrativa dell'attività investigativa privata svolta dal 12/06 al 13/07/2013; denuncia di cui al doc. 13). Inoltre, rilevava che l'appellante veniva arrestato in flagranza di reato, a seguito di un appostamento che si rendeva possibile tramite l'ausilio dell'attività investigativa privata;
quindi, dette spese costituivano inevitabilmente una voce di danno.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale futuro, l'appellata specificava che la
CTU accertava il danno alla salute sotto forma di danno psichico, idoneo a manifestarsi a distanza di tempo dal fatto lesivo.
Quanto alla personalizzazione del danno non patrimoniale, il primo giudice motivava adeguatamente sulla base di elementi straordinari che consentivano l'aumento rispetto ai parametri tabellari standard.
Con riferimento al quarto motivo di appello, l'appellata rileva la pretestuosità della doglianza relativa alle spese di lite, alla stregua dell'art. 91 c.p.c.
Con ordinanza del 7/5/2025, il Collegio respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 14/10/2025 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente essendo tra loro connessi.
La rilevanza della sentenza penale di patteggiamento nel successivo giudizio risarcitorio civile è stata più volte chiarita dalla giurisprudenza di legittimità: così, si è detto che il giudice civile che disconosce la sentenza di patteggiamento è vincolato a precisi obblighi motivazionali, in quanto ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. n. 3643 del 2019).
Ancora, si è affermato che “la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444
c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza” (così Cass.
n. 28428 del 2023).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato, sul punto, che l'accertamento della responsabilità non può ritenersi precluso dalla chiusura del procedimento penale con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per mezzo della quale la pronuncia non costituisce un giudicato, precisando che: “la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi. Pertanto, la sentenza di patteggiamento – della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili – può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 2897 del
31/01/2024; Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 20170 del 30/07/2018)“ (così Cass. 4 agosto
2025 n. 22456). Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, gli appellati hanno puntualmente allegato e provato i danni subiti, come si dirà più diffusamente in seguito, a proposito del terzo motivo di impugnazione.
Sin da ora si evidenzia comunque che, quanto a , è stato accertato un Controparte_3
grave pregiudizio psicofisico, documentato dalle testimonianze dei medici curanti e dalla CTU;
quanto ai genitori, sono stati provati sia i danni patrimoniali (spese mediche ed investigative), sia i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del rapporto parentale, come emerge dalle testimonianze e dalla documentazione prodotta.
La sentenza di patteggiamento, pertanto, lungi dall'essere stata utilizzata come unica fonte di prova, ha costituito un elemento del più ampio quadro probatorio, come consentito dalla giurisprudenza di legittimità.
Relativamente, poi, alla riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in sede penale, va detto che essa non esaurisce la questione risarcitoria, che è il giudizio civile a dover definitivamente esplorare e compiutamente definire.
Infatti, il riconoscimento di tale attenuante in sede penale non preclude l'accertamento civilistico del danno nella sua integralità.
Al riguardo, si sottolinea che ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 с.р., "l'integrale risarcimento del danno deve essere considerato non tanto dal punto di vista del soddisfacimento degli interessi civili quanto in funzione della condotta del colpevole successiva alla commissione del reato quale sintomo della sua resipiscenza e di attenuata capacità a delinquere, di guisa che, in caso di mancata accettazione del risarcimento e di discussione sull'ammontare di questo, è sufficiente l'offerta reale e il deposito di una somma, che secondo la comune esperienza, sia da considerare idonea al ristoro del danno sofferto" (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 07/04/1979, conf. Cass. Pen, Sez. 1, 07.12.1977, Cass. Pen., Sez. VI, 18.04. 1989, Cass. Pen., Sez.
V, n. 116/2021).
Il risarcimento del danno, cioè, è valutato in sede penale soltanto quale circostanza che rivela la resipiscenza del reo, ed ha quindi rilevanza quanto alla pena da comminargli, tanto che tale attenuante può non essere concessa anche in presenza di una quietanza liberatoria o di fronte ad un accordo transattivo tra l'imputato e la vittima del reato (cfr.
Cass. Pen. n. 36884 del 2016; Cass. Pen. n. 30740 del 2018).
Appare condivisibile, sul punto, la motivazione del primo giudice in base alla quale “il fatto che l'attenuante sia stata riconosciuta ed applicata al con la mentovata Parte_1
sentenza di patteggiamento (la quale per sua natura, è emessa in forza di accordo tra
P.M. e reo, ma senza il consenso della persona offesa) non esclude, in definitiva, che la vittima del reato possa conseguire il risarcimento integrale del danno in sede civile, ove quello già intervenuto e preso in considerazione ai fini della determinazione della sanzione penale non risulti effettivamente tale”, ed ancora: “Non a caso, la migliore giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “al riconoscimento di tale attenuante non consegue la formazione di giudicato sull'entità del danno e sull'integrale risarcimento, così da precludere ulteriori pretese risarcitorie per gli stessi fatti”.
I primi due motivi di appello devono essere, quindi, respinti.
Il terzo motivo è articolato in due distinte censure.
La prima (indicata come 3.1) si riferisce all'appellata . Controparte_3
L'appellante afferma che a favore di la sentenza impugnata liquida un Controparte_3
danno insorto anteriormente all'anno 2014, quindi coperto dal risarcimento ottenuto in sede penale (euro 35.000, corrisposti nel novembre 2014).
La Corte osserva che il giudice penale ha valutato, con la sommarietà di quel contesto, il risarcimento offerto come idoneo ad integrare l'attenuante; il giudice civile ha esplorato la vicenda sul piano del danno effettivamente e complessivamente occorso, lo ha valutato e quantificato, detraendo quanto già versato.
Il riconoscimento dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento, come già detto, non preclude al danneggiato di promuovere un'autonoma lite civile che, con la ponderazione e l'attenzione del caso, esplori il danno, individuandone le esatte dimensioni.
La c.t.u. espletata, il testimoniale assunto, la documentazione acquisita danno chiara contezza dei parametri attraverso i quali la valutazione del danno è stata effettuata. Intanto, alla è stato riconosciuto il danno da lesione della libertà di CP_3
autodeterminazione nella sfera sessuale.
Tale danno deve ritenersi immanente nella stessa condotta perpetrata dal Parte_1
adulto che ha compiuto, per un lungo lasso di tempo, atti sessuali su una ragazza infraquattordicenne.
Si tenga conto altresì che tale condotta - reiterata nel tempo - è cessata solo quando sono intervenute le forze dell'ordine che hanno tratto in arresto il e si Parte_1
consideri che quest'ultimo, prima che i genitori di scoprissero, grazie CP_3
all'intervento di un investigatore privato, la relazione del con la figlia, Parte_1
“istruiva” sul modo di agire per evitare che i genitori potessero venire a CP_3
conoscenza della sua relazione con la loro figlia.
Il danno in questione è stato correttamente liquidato dal primo giudice secondo un criterio equitativo ex art. 1226 c,c. nella somma di euro 30.000, che la Corte reputa congrua e aderente alla gravità dei fatti, protratti per un lungo periodo di tempo e terminati solo grazie all'intervento della polizia.
Il pregiudizio di natura psichica subito da risulta invece dall'espletata c.t.u. CP_3
che ha evidenziato come , dotata di un profilo cognitivo medio-basso Controparte_3
(QI=87), presenta una sintomatologia compatibile con la diagnosi di DISTURBO
DELL'ADATTAMENTO. Questo determina nella periziata una reale compromissione della evoluzione verso una identità sessuale adulta con un danno all'integrità psichica valutabile in almeno 9 punti percentuali. Il gravissimo evento subito ne ha contratto le potenzialità di svago e di relazioni sociali proprie dell'età: basti solo ricordare che ella ha interrotto le attività sportive ed è “costretta” a vivere in accoglienza a Vezzano
IG … Di difficile individuazione è il danno patrimoniale futuro: esso non può prescindere dal concomitante profilo cognitivo sopra riportato e dalla necessità per la giovane paziente di dover proseguire il trattamento in ambito psicopatologico, verosimilmente solo in parte coperto dal SSN. In tal senso, le spese mediche documentate sono congrue e interamente risarcibili … ed in relazione a quanto detto si ritiene corretto suggerire la “personalizzazione” del danno biologico…”. Tali pregiudizi sono stati concretamente risarciti dal Tribunale, con motivazione congrua, logica e quindi condivisibile, alla quale si rimanda, nella somma di euro
39.499,50, comprensiva della maggiorazione nella misura del 50% per la personalizzazione del ristoro tabellare.
L'appellante lamenta che “La personalizzazione del danno non patrimoniale, secondo la giurisprudenza consolidata (Cass., Sez. III, n. 12408/2011; Cass., Sez. I I I, n.
23661/2020), deve essere adeguatamente motivata sulla base di elementi concreti e straordinari che giustifichino l'aumento rispetto ai parametri tabellari standard. Non sono sufficienti generiche valutazioni della sofferenza soggettiva”, ma dimentica che è esattamente quanto accaduto nella fattispecie in esame, avuto riguardo al grave fatto di reato, alla sua reiterazione per un lungo lasso di tempo, alla giovanissima età della vittima e alle circostanze specifiche in cui esso si è verificato. Non si trascurino le conseguenze concrete della condotta illecita: un lungo percorso psicoterapeutico per disturbi dell'alimentazione (poteva ingerire solo cibi liquidi), attacchi di CP_3
panico, conflitti con i genitori, compromissione dello sviluppo dell'identità psicosessuale, come risulta dalla c.t.u. e dai documenti medici richiamati.
L'appellante si duole poi che “la condanna del al pagamento di un danno Parte_1
patrimoniale futuro ma ad oggi del tutto incerto si palesa violare le più basilari norme della responsabilità civile”, ma non considera che tale voce di danno è stata indicata dai c.t.u. quale danno alla salute sotto forma di danno psichico. E' evidente che una protratta violenza sessuale subìta in età adolescenziale possa lasciare postumi da curare per un certo periodo di tempo. Va detto, inoltre, che gli attori in primo grado avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, e quindi anche dei danni che, trovando origine nell'illecito perpetrato dal avrebbero potuto Parte_1
avere ripercussioni future.
Ed è proprio la c.t.u. che individua l'esistenza di ripercussioni future del danno a causa della necessità per la giovane paziente di dover proseguire il trattamento in ambito psicopatologico, con costi solo in parte coperti dal CP_5 Relativamente alla risarcibilità del danno patrimoniale futuro, la giurisprudenza di legittimità afferma che "se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare il risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale" (Cass. n. 1637/2000, conf. Cass. n. 1336/1999) e che "la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto" (Cass. n. 10072/2010).
Nel caso in esame vi sono i presupposti per risarcire il danno patrimoniale futuro, tenuto conto di quanto emerge sul punto dalla CTU medico legale, danno che il primo giudice ha valutato “alla stregua di un criterio fondato su ragionevole probabilità”.
Tale voce di danno, avente ad oggetto la spesa per i costi della psicoterapia non coperti dal S.S.N. a cui dovrà sottoporsi nell'ipotizzato periodo di 10 anni, è stata CP_3
liquidata previa applicazione di un coefficiente di liquidazione anticipata, secondo un criterio equitativo che la Corte condivide, nella somma di euro 6.045,00.
Nemmeno coglie nel segno la doglianza per cui il disturbo riscontrato sarebbe riconducibile in parte “al gravissimo evento subito” e cioè all'illecito, ma in parte anche alla decisione, assunta dai genitori di di allontanarla dal nucleo familiare. CP_3
Infatti, se anche tale decisione sia stata assunta dai genitori di essa è stata CP_3
adottata a tutela della stessa minore e del fratello, a causa del rapporto conflittuale venutosi a creare tra e i suoi genitori proprio in seguito al rapporto con il CP_3 Pt_1
il teste dr. ha riferito che “siccome in famiglia c'è anche
[...] Testimone_3
un fratello, si è tenuto conto anche del ragazzo. La decisione è stata difficile ma poi è stata presa perché non accettava più l'autorità ed il fratello aveva cominciato CP_3
a difendere i genitori, facendosi carico di un ruolo non suo”. Anche le testimoni dr.sse
(psichiatra) e (psicologa), che ebbero in cura Testimone_4 Tes_5 CP_3
riferiscono della necessità di allontanare dal suo nucleo familiare a causa della CP_3 conflittualità insorta tra lei, i genitori ed il fratello dopo i fatti per cui è causa e specificano che in questo percorso di autonomia era seguita da tali CP_3
professioniste.
Quanto alla doglianza concernente il danno subito dai genitori di Controparte_3
(punto 3.2 dell'atto di appello), la Corte osserva quanto segue.
L'espletata istruttoria ha permesso di accertare tutti i danni patiti dagli appellati CP_1
e sia con riferimento al danno morale, alla sofferenza
[...] Controparte_2
psichica patita, sia con riferimento alle spese sostenute (euro 2.450,00 per spese mediche ed euro 26.352,00 per l'attività investigativa, come provato dalle ricevute e fatture versate in atti, delle quali il Tribunale dà atto, confermate dai testimoni escussi).
In particolare, il danno concernente le spese sostenute per le investigazioni private, di cui l'appellante si duole, è provato dai documenti di spesa (doc. 12), che hanno trovato conferma in sede testimoniale (teste , escusso il 07/06/2019 e teste Testimone_6
, escusso il 09/12/2019) ed è avvalorato da ulteriori elementi, Testimone_7
quali il verbale redatto dalla Squadra mobile della Questura di Massa e datato
23/11/2013, con cui vennero acquisiti n. 24 DVD, in cui sono state riversate le riprese,
e la relazione illustrativa a corredo, in ordine alle attività in cui si è sostanziata l'investigazione privata svolta dal 12/06 al 13/07/2013, il tutto nel quadro della denunzia avvenuta il giorno medesimo (doc. n. 13 ). Una settimana dopo, il CP_3
30/07/2013, avveniva l'arresto in flagranza di reato di colto Parte_1
nell'atto di un rapporto con la minore all'interno della propria auto Controparte_3
in zona appartata: tale appostamento fu realizzato anche grazie all'attività investigativa privata offerta dal denunziante alla Polizia di Stato. Non è possibile dunque negare che tali spese costituiscano una voce di danno.
Appare verosimile ritenere che senza l'intervento dell'investigatore privato la vicenda non sarebbe emersa, tenuto conto che prima di rivolgersi a detto investigatore, i genitori di si erano rivolti a più professionisti per cercare di capire quali problemi CP_3
avesse la figlia, ma, anche grazie ai “suggerimenti” del era sempre Parte_1 CP_3 riuscita a dissimulare la realtà ed i genitori non avevano quindi potuto comprendere cosa stesse realmente succedendo.
Quanto alle spese mediche, i CTU hanno affermato che “le spese mediche documentate sono congrue e interamente risarcibili”.
Il primo giudice ha quindi liquidato il danno patrimoniale in euro 28.802,00 sulla base delle fatture e ricevute prodotte che attestano l'entità delle spese affrontate.
Va detto, ancora, che pur non rinvenendosi in atti i fascicoli di parte degli appellati, contenenti i documenti citati, comunque essi possono essere presi in considerazione in quanto “in tema di non dispersione della prova documentale ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello: nel caso in cui il documento abbia formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza impugnata, può utilizzare il documento per come descritto in sentenza, ovvero, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia in tesi difensiva erroneamente pretermesso l'esame di un documento e l'appellante richiami nel proprio atto di appello un documento prodotto in primo grado dalla controparte (che non si è costituita in appello o comunque, pur costituendosi, non ha riprodotto l'atto), può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo” (Cass. 25 giugno 2025, n.
17128).
Nel caso in esame la sentenza impugnata ha richiamato il contenuto dei documenti riportanti le spese sostenute dagli appellati per le investigazioni private e mediche (v. sentenza appellata, a pag. 16, là dove richiama espressamente i documenti nn. 16, 17 e
18 per le spese mediche sostenute nell'interesse della figlia e ritenute congrue e pertinenti dai CTU, e il documento n. 12 per le fatture relative all'attività investigativa, il cui pagamento è stato confermato dai testi, documenti tutti allegati all'atto di citazione), mentre il doc. 13 è richiamato dagli appellati e non contestato da controparte.
Questo per quanto attiene al danno patrimoniale.
Inoltre, come evidenziato dal giudice di prime cure, “dalle deposizioni assunte è emerso riscontro della fondatezza della pretesa risarcitoria azionata”; infatti, “dal particolare e profondo rapporto interpersonale che si crea in una famiglia, in particolare tra genitori e figli, discende, inevitabilmente, che il fatto lesivo commesso in danno di uno dei membri della famiglia venga ad esplicare i suoi effetti anche sui prossimi congiunti ed all'interno del nucleo familiare, in termini di sofferenza, disagio e scoramento alla luce dei fatti che hanno visto coinvolto il figlio (…)”.
Nel caso in esame dagli atti emerge che viveva in famiglia, che i suoi genitori CP_3
si preoccupavano del suo stato psicofisico, tanto da rivolgersi alle cure di psicologi e medici per cercare di capire cosa avesse la figlia e successivamente, quando i sospetti si fecero più evidenti, ad un investigatore privato, presentando poi denuncia alla polizia, affrontando rilevanti spese: tali elementi fanno emergere il profondo legame tra genitori e figlia che giustifica il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dello stesso.
Il fatto che successivamente all'arresto del sia stata allontanata dal Parte_2
nucleo familiare deve essere attribuito proprio alla conflittualità che si era creata a causa delle condotte abusanti cui la minore era stata sottoposta dal Parte_1
Il giudice di primo grado ha, pertanto, correttamente ritenuto di riconoscere a ciascun genitore la somma di euro 20.000,00 a titolo di ristoro per il danno non patrimoniale relativo alla lesione della sfera familiare.
Il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale è stato liquidato secondo parametri equitativi, motivati congruamente e condivisibili.
Nella sentenza impugnata si è proceduto, infatti, ad una corretta quantificazione del danno che ha avuto riguardo alla consistenza delle condotte abusanti, alla durata delle stesse, al grado del dolo ed alle conseguenze lesive che ne sono derivate.
Inoltre, per sulla base dei postumi determinanti una Controparte_1
riduzione dell'integrità psico fisica quantificata dai CTU in una percentuale del 4%, il primo giudice ha proceduto alla liquidazione applicando le tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano e tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca dei fatti.
I CTU hanno infatti accertato che la GN , “in seguito al Controparte_1
violento trauma dovuto alla scoperta della realtà a lungo sospettata e temuta, alla certezza delle prove dell'abuso sessuale subito dalla figlia (minore)” ha subito un disturbo dell'adattamento ed hanno precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, “la storia clinica di ipotiroidismo ed obesità non ha avuto correlazione clinica e/o medico-legale” con tale patologia.
Sulla base di quanto affermato in sentenza, appare corretta la determinazione del danno operata, che prevede: “i danni non patrimoniali da risarcire a Controparte_2
ed a ammontano, rispettivamente, ad € 20.000,00 in
[...] Controparte_1
favore del primo e ad € 33.113,00 in favore della seconda, liquidati in valuta dalla data della presente sentenza”.
Su tutte le somme riconosciute agli appellati il primo giudice ha poi applicato interessi e rivalutazione.
Anche il terzo motivo di appello deve quindi essere respinto.
Quanto, infine, al quarto motivo di appello concernente la condanna alla rifusione delle spese di lite, la Corte osserva che essa non appare eccessiva come invece sostenuto dall'appellante.
Infatti, tenuto conto dello scaglione di valore della causa da euro 52.001 ad euro
260.000 e dell'aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4, comma 2), il Tribunale ha applicato il compenso in misura inferiore ai valori medi.
Anche il quarto motivo di appello non può pertanto trovare accoglimento.
In conclusione l'appello viene respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 637/24, Parte_1
emessa dal Tribunale di Massa in data 30/9/2024-11/11/2024, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata , Controparte_3
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 12.000 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati Controparte_2
e , delle spese del presente grado del giudizio, che
[...] Controparte_1
liquida in euro 12.000 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 4/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 1142/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CC EN, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. , assistiti e difesi dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
DR SO, come da mandato in atti appellati
e
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_3 C.F._4
dall'Avv. GEORGE C. BOTTI e dall'Avv. GIOVANNA BARSOTTI, come da mandato in atti appellata
CONCLUSIONI per parte appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova adita, contrariis reiectis, in totale accoglimento dello spiegato appello per i motivi come esposti in narrativa e qui da intendersi ritrascritti, nel merito, riformare la sentenza impugnata e respingere le domande tutte come formulate in primo grado. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”;
per parti appellate e Controparte_1 Controparte_2
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondato sia in punto di fatto che di diritto
l'appello proposto da confermando la sentenza impugnata in Parte_1
ogni sua parte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata : Controparte_3
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di appello di Genova, contrariis rejectis, confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Massa n. 637/24 del giorno 11 nov. 2024
(procedimento n. 3206/2017 RGACC). Vinte le spese”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, nonché Controparte_3 [...]
e in qualità di genitori della prima, Controparte_2 Controparte_1
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa per sentirlo Pt_1 Parte_1
condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito della sua condotta illecita, accertata con sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. n. 23/2015 del 30/01/2015, con cui egli veniva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.
In particolare, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Sig. Pt_1
compiva atti sessuali con la minore di anni quattordici , con cui
[...] Controparte_3
aveva rapporti di frequentazione in ragione dell'affidamento per motivi di educazione ed istruzione, essendo il convenuto l'allenatore della squadra di calcio femminile U.S.
Sarzanese, di cui la minore faceva parte.
La condotta delittuosa del Sig. causava conseguenze negative sulla crescita Parte_1
e sulla formazione scolastica della minore e cagionava altresì danni non patrimoniali in capo a ed genitori di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
consistiti nel deterioramento dei rapporti con la figlia, oltre a danni
[...]
patrimoniali.
Il Sig. si costituiva in giudizio ritenendo la pretesa risarcitoria destituita di Parte_1
fondamento, non avendo gli attori allegato la quantificazione degli eventuali pregiudizi non patrimoniali subiti dai genitori di quindi, evidenziava che il Controparte_3
giudice penale aveva applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, n. 6
c.p. per avere esso versato la somma di euro 35.000,00 al fine di ristorare Parte_1
il danno patito dalla vittima, con conseguente estinzione del credito risarcitorio nei confronti degli attori;
in subordine, chiedeva la riduzione della pretesa risarcitoria, tenuto conto di quanto già corrisposto.
La causa veniva istruita documentalmente e con licenziamento di CTU medico legale sulla persona dell'attrice al fine di accertare i danni non patrimoniali Controparte_3
da lei subiti.
Con sentenza n. 637/24 del 11/11/2024 il Tribunale di Massa decideva la vertenza e riteneva fondate le domande degli attori.
Preliminarmente, il Tribunale respingeva l'istanza di rimessione della causa in istruttoria dell'attrice e richiamava integralmente le motivazioni Controparte_3
esposte nell'ordinanza datata 17/08/2023. Quanto all'efficacia nel giudizio civile della sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il Tribunale aderiva alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui detta sentenza costituisce un elemento di prova per il giudice di merito e, sebbene non determini un accertamento idoneo a fare stato nel giudizio civile, contiene un'ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass. Pen. Sez. Unite, n. 5756/201; Cass. Pen. n. 6582/2015;
Cass. Pen. n. 28428/2023).
Successivamente, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di giudicato, sollevata dal convenuto, in relazione all'efficacia estintiva del credito risarcitorio per effetto dell'avvenuto pagamento “ante causam” della somma di euro 35.000,00.
In particolare, rilevava che la circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 n. 6 c.p., riconosciuta in favore del Sig. con sentenza di applicazione della pena ex Parte_1
art. 444 c.p.p., non precludeva alla persona offesa di agire in sede civile per domandare il risarcimento integrale dei danni patiti, poiché la concessione della suddetta circostanza attenuante non era idonea a determinare la formazione del giudicato sull'entità del danno, considerato altresì che la sentenza di patteggiamento non è opponibile alla persona offesa.
Quanto al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla minore, il primo giudice rilevava che la condotta delittuosa posta in essere dal convenuto ledeva la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, nonché l'integrità psicofisica, della persona offesa;
quindi, venivano liquidati in via equitativa i danni relativi alla Controparte_3
lesione della sfera sessuale in euro 30.000,00. Invece, con particolare riferimento al pregiudizio di natura psicofisica, accertato dalla CTU medico legale, il Tribunale riteneva fondata la pretesa risarcitoria avanzata dalla vittima primaria del reato sulla base delle deposizioni testimoniali, che confermavano l'insorgenza di prostrazione, disagio emotivo, disturbi alimentari nella minore, nonché la conflittualità sorta nel contesto familiare, e liquidava il risarcimento del danno in base alle Tabelle di Milano.
In particolare, liquidava il danno biologico permanente in euro 39.499,50, tenuto conto dell'età del soggetto leso, della riduzione permanente dell'integrità psicofisica pari al 9% e dei riflessi dinamico-relazionali a seguito della condotta illecita. L'importo comprendeva la maggiorazione dovuta a titolo di personalizzazione del danno, considerata la sofferenza soggettiva patita dalla minore, le ripercussioni nella sfera sociale e familiare, nonché la gravità e la durata delle condotte lesive.
Infine, il Tribunale liquidava la somma di euro 6.045,00 a titolo di danno patrimoniale futuro, considerata la necessità di proseguire il percorso terapeutico.
Quanto al risarcimento dei danni riflessi patiti dai genitori di , il primo Controparte_3
giudice evidenziava che l'abuso sessuale patito dalla figlia minore era idoneo a cagionare in capo ai genitori un danno di natura patrimoniale, a causa delle spese da sostenere per le terapie psicologiche della vittima del reato, nonché di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza causata dalla condotta illecita.
Nel caso di specie, il Tribunale accertava in via presuntiva la sussistenza del legame affettivo, che costituisce il presupposto della tutela risarcitoria dei pregiudizi riflessi, ed evidenziava che l'allontanamento della minore dal nucleo familiare era dovuto alla conflittualità familiare sorta a seguito dell'illecito; quindi, prendeva in considerazione l'età della minore, la vicinanza della famiglia alla figlia, le conseguenze derivate dalla condotta lesiva e liquidava, in favore di ciascun genitore, la somma di euro 20.000,00.
Inoltre, riconosceva in favore della madre il risarcimento del Controparte_1
danno biologico di natura psichica nella somma pari ad euro 10.113,00 a causa dei postumi invalidanti permanenti dovuti alla scoperta della condotta delittuosa posta in essere dal Sig. nei confronti della figlia minore. Parte_1
La CTU non riscontrava invece l'insorgenza di un danno biologico permanente in capo al Sig. genitore di , a seguito dell'illecito. Controparte_2 Controparte_3
Il primo giudice liquidava in favore di entrambi i genitori il risarcimento dei danni patrimoniali, in virtù delle spese mediche sostenute per la figlia, che ammontavano ad euro 2.450,00, e degli oneri economici pari ad euro 26.352,00 concernenti l'attività investigativa, per un totale di euro 28.802,00, oltre accessori di legge, previa devalutazione delle suddette somme alla data di cessazione della condotta illecita. Il Tribunale teneva conto della somma corrisposta dal Sig. a titolo Parte_1
risarcitorio, pari ad euro 35.000,00, che veniva decurtata in favore della vittima primaria del reato;
quindi, ai fini della decurtazione, ricorreva al criterio di scomputo degli interessi adottato dalla giurisprudenza di legittimità relativamente alla liquidazione giudiziale di crediti risarcitori in caso di pagamenti in acconto “ante causam”, secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutano anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. Sez. Unite n. 9950 del 20/4/2017).
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale condannava il Sig. al Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di per Controparte_3
la somma di euro 38.075,93, al netto dell'importo già versato dal convenuto a titolo di acconto “ante causam” (euro 35.000,00), comprensiva di sorte capitale devalutata ed accessori di legge calcolati dalla data di cessazione della condotta delittuosa fino alla sentenza di primo grado.
Quanto ai genitori della minore, il Tribunale liquidava il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal Sig. per la somma complessiva di Controparte_2
euro 22.283,93 (di cui euro 16.680,57 per sorte capitale devalutata, euro 3.319,43 per rivalutazione ed euro 2.283,90 per interessi legali).
Il primo giudice liquidava il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da
[...]
per la somma complessiva di euro 36.894,36 (di cui 27.617,18 per sorte Controparte_1
capitale devalutata, euro 5.495,82 per rivalutazione ed euro 3.781,36 per interessi legali). Infine, liquidava il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai genitori della minore in euro 38.670,05 (di cui euro 28.946,36 per sorte capitale devalutata, euro 5.760,33 per rivalutazione ed euro 3.963,36 per interessi legali).
Le spese processuali seguivano la soccombenza ed il compenso dei CC.TT.UU veniva posto a carico del Sig. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendone la riforma. Parte_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava l'eccezione di giudicato sul diritto al risarcimento del danno, avendo il Sig. versato a titolo risarcitorio la somma di euro 35.000,00 prima Parte_1
del giudizio civile, così come riconosciuto dalla sentenza di patteggiamento: il primo giudice avrebbe dovuto considerare il suddetto pagamento ai fini dell'estinzione parziale o totale della pretesa risarcitoria in sede civile, tenuto conto che la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, n. 6 c.p. implica una valutazione di adeguatezza dell'offerta risarcitoria, ritenuta pertanto idonea a ristabilire l'equilibrio patrimoniale violato. Inoltre, detta valutazione di congruità può essere effettuata dal giudice penale in via equitativa relativamente ai danni di natura non patrimoniale.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamentava il mancato adempimento dell'onere probatorio da parte degli attori, che ponevano a fondamento della propria pretesa risarcitoria solamente la sentenza di patteggiamento e le risultanze delle indagini, senza provare la quantificazione dei danni patiti, il nesso di causalità con il fatto illecito, né tantomeno la colpa o il dolo del danneggiante.
In particolare, e non provavano i Controparte_2 Controparte_1
danni morali derivati dalla condotta delittuosa, avendo allegato unicamente le spese mediche sostenute in favore della figlia minore pari ad euro 2.500,00.
Secondo l'appellante, il Tribunale valutava erroneamente la sentenza di patteggiamento, non potendo avere quest'ultima un valore probatorio vincolante in ordine all'accertamento dei fatti, alla responsabilità del Sig. nonché alla Parte_1
sussistenza dei danni patiti dai genitori della minore. Con il terzo motivo di appello, l'appellante censurava la liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali operata dal primo giudice.
Quanto ai danni quantificati in favore di (punto 3.1. dell'atto di Controparte_3
appello), il Tribunale riteneva sussistente un danno ulteriore rispetto a quello già liquidato in sede penale. Invero, le conseguenze dannose patite dalla minore a seguito della condotta delittuosa del Sig. erano riferibili agli anni 2011-2013, un Parte_1
lasso temporale anteriore al risarcimento del danno avvenuto in sede penale nel 2014.
Non risultavano danni successivi alla corresponsione da parte dell'appellante della somma di euro 35.000,00, così come dichiarato dalle testimonianze della Dott.ssa e delle Dott.sse e che confermavano l'aggressività della CP_4 Tes_1 Tes_2
minore, il rapporto ostile con la madre e le difficoltà nell'appetito nel suddetto arco temporale, senza riferire di ulteriori ed eventuali danni sorti successivamente.
Inoltre, il Tribunale valutava erroneamente le risultanze della CTU, secondo cui il danno all'integrità psichica sorto in capo alla minore derivava altresì dalla decisione assunta unilateralmente dai genitori di allontanarla dal nucleo familiare, così come confermato dai testimoni, non essendo emersa alcuna terapia che indicava l'allontanamento della minore e la cessazione dell'attività sportiva.
Il Tribunale quantificava poi erroneamente i danni, poiché le spese mediche ed investigative erano liquidate in via presuntiva, nonostante la documentazione prodotta attestasse le spese per un totale di euro 2.500,00. Il primo giudice liquidava altresì il danno futuro pari ad euro 7.500,00, in assenza della relativa domanda da parte degli attori. Sul punto, l'appellante lamentava il ristoro di un danno patrimoniale ritenuto futuro, ma incerto ed ipotetico.
L'appellante censurava inoltre la liquidazione del danno morale e del danno biologico, ritenuta eccessiva e priva di motivazione, avendo il primo giudice applicato una personalizzazione massima del danno biologico permanente nonostante l'assenza di circostanze straordinarie.
Quanto al risarcimento dei danni patiti dai genitori della minore (punto 3.2. dell'atto di appello), l'appellante evidenziava che gli attori non allegavano elementi idonei a dimostrare i danni insorti a seguito dell'illecito. Invero, il primo giudice fondava la propria decisione sulla base della sentenza penale di patteggiamento, nonostante la carenza di elementi probatori in ordine alla concreta esistenza dei danni ed alla causalità rispetto al fatto lesivo.
Il Tribunale non aderiva alle risultanze della CTU, che non riscontrava un danno risarcibile in capo dal Sig. Quanto alla Sig.ra Controparte_2 [...]
il primo giudice errava nella liquidazione del danno biologico di Controparte_1
natura psichica, poiché non veniva accertato il nesso di causalità tra il disturbo dell'adattamento di cui soffriva l'attrice e l'illecito, né veniva indicato quanto la decisione di allontanare la minore dal nucleo familiare abbia inciso sul suddetto disturbo. Sul punto, i testi escussi ritenevano insussistente il suddetto danno in capo all'attrice, considerato altresì che la decisione di allontanare la minore dalla casa familiare veniva assunta autonomamente dai genitori.
Con il quarto motivo di appello, censurava l'eccessiva liquidazione delle spese processuali, ritenuta sproporzionata rispetto alla complessità della controversia.
Si costituivano in giudizio e Controparte_2 Controparte_1
nonché , opponendosi all'avversario appello e chiedendone il rigetto. Controparte_3
In particolare, e contestavano il Controparte_2 Controparte_1
primo motivo di appello, ritenendo che la concessione della circostanza attenuante ex art. 62 co. 1 n. 6 c.p. in sede penale, a seguito della corresponsione dell'appellante di euro 35.000,00, non precludesse l'accertamento della pretesa risarcitoria in sede civile.
Invero, essi aderivano alle argomentazioni del primo giudice, secondo cui il riconoscimento della suddetta circostanza attenuante non impediva alla vittima del reato di richiedere il risarcimento integrale in sede civile.
Con riferimento al secondo motivo di appello, i genitori della minore affermavano di aver provato i danni subiti. In particolare, il danno cagionato in capo a Controparte_3
veniva accertato sulla base delle testimonianze dei medici e della CTU, mentre il danno morale, la sofferenza psichica patita degli attori, nonché le spese sanitarie (euro
2.250,00) e quelle sostenute per l'attività investigativa (euro 26.352,00), venivano provate all'esito dell'attività istruttoria;
quindi era destituita di fondamento la doglianza dell'appellante, secondo cui il Tribunale valutava la sentenza di patteggiamento come unica fonte di prova.
Con riferimento al terzo motivo di appello, e Controparte_2 [...]
rilevavano la corretta quantificazione dei danni, considerata la portata Controparte_1
della condotta illecita dell'appellante, la durata della stessa, il grado del dolo e le conseguenze dannose.
Invero, la CTU determinava il danno psichico in capo alla Sig.ra Controparte_1
nella misura del 4% ed il Tribunale liquidava detto danno secondo le Tabelle
[...]
presso il Tribunale di Milano.
Il primo giudice liquidava inoltre correttamente il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale secondo parametri equitativi e condannava l'appellante a risarcire il danno patrimoniale in euro 28.802,00, sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Con riferimento al quarto motivo di appello, gli appellati ritenevano le spese processuali conformi ai parametri forensi e alla complessità della causa, essendo corretta la liquidazione delle spese in conformità al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, contestava congiuntamente Controparte_3
i primi due motivi di appello. Da un lato, metteva in evidenza la rilevanza della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile che, pur non potendo configurarsi come sentenza di condanna, presuppone un'ammissione di colpevolezza;
dall'altro,
l'inidoneità della circostanza attenuante ex art. 62 co.1 n. 6 c.p. ad esaurire compiutamente la questione risarcitoria.
Quanto al terzo motivo di appello (punto 3.1. dell'atto di appello), l'appellata rilevava che la somma versata in suo favore dall'appellante, pari ad euro 35.000,00, veniva valutata in sede penale ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 n. 6 c.p.c., mentre in sede civile il primo giudice teneva in considerazione il suddetto versamento ai fini della liquidazione del risarcimento, detraendo quanto già corrisposto.
L'appellata ribadiva che la concessione della suddetta circostanza attenuante non precludeva alla vittima del reato di agire in giudizio in sede civile per ottenere il risarcimento integrale;
sul punto, la CTU, le deposizioni testimoniali e la documentazione prodotta accertavano i parametri per la valutazione dei danni lamentati.
Invero, il danno riguardante le spese vive sostenute per l'attività investigativa erano provate dal doc. 12, così come confermato dai testimoni escussi, nonché da copiosa documentazione (verbale redatto dalla Squadra mobile della Questura di Massa del
23/11/2013; acquisizione di 24 DVD;
relazione illustrativa dell'attività investigativa privata svolta dal 12/06 al 13/07/2013; denuncia di cui al doc. 13). Inoltre, rilevava che l'appellante veniva arrestato in flagranza di reato, a seguito di un appostamento che si rendeva possibile tramite l'ausilio dell'attività investigativa privata;
quindi, dette spese costituivano inevitabilmente una voce di danno.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale futuro, l'appellata specificava che la
CTU accertava il danno alla salute sotto forma di danno psichico, idoneo a manifestarsi a distanza di tempo dal fatto lesivo.
Quanto alla personalizzazione del danno non patrimoniale, il primo giudice motivava adeguatamente sulla base di elementi straordinari che consentivano l'aumento rispetto ai parametri tabellari standard.
Con riferimento al quarto motivo di appello, l'appellata rileva la pretestuosità della doglianza relativa alle spese di lite, alla stregua dell'art. 91 c.p.c.
Con ordinanza del 7/5/2025, il Collegio respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 14/10/2025 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente essendo tra loro connessi.
La rilevanza della sentenza penale di patteggiamento nel successivo giudizio risarcitorio civile è stata più volte chiarita dalla giurisprudenza di legittimità: così, si è detto che il giudice civile che disconosce la sentenza di patteggiamento è vincolato a precisi obblighi motivazionali, in quanto ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. n. 3643 del 2019).
Ancora, si è affermato che “la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444
c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza” (così Cass.
n. 28428 del 2023).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato, sul punto, che l'accertamento della responsabilità non può ritenersi precluso dalla chiusura del procedimento penale con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per mezzo della quale la pronuncia non costituisce un giudicato, precisando che: “la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi. Pertanto, la sentenza di patteggiamento – della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili – può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 2897 del
31/01/2024; Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 20170 del 30/07/2018)“ (così Cass. 4 agosto
2025 n. 22456). Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, gli appellati hanno puntualmente allegato e provato i danni subiti, come si dirà più diffusamente in seguito, a proposito del terzo motivo di impugnazione.
Sin da ora si evidenzia comunque che, quanto a , è stato accertato un Controparte_3
grave pregiudizio psicofisico, documentato dalle testimonianze dei medici curanti e dalla CTU;
quanto ai genitori, sono stati provati sia i danni patrimoniali (spese mediche ed investigative), sia i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del rapporto parentale, come emerge dalle testimonianze e dalla documentazione prodotta.
La sentenza di patteggiamento, pertanto, lungi dall'essere stata utilizzata come unica fonte di prova, ha costituito un elemento del più ampio quadro probatorio, come consentito dalla giurisprudenza di legittimità.
Relativamente, poi, alla riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in sede penale, va detto che essa non esaurisce la questione risarcitoria, che è il giudizio civile a dover definitivamente esplorare e compiutamente definire.
Infatti, il riconoscimento di tale attenuante in sede penale non preclude l'accertamento civilistico del danno nella sua integralità.
Al riguardo, si sottolinea che ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 с.р., "l'integrale risarcimento del danno deve essere considerato non tanto dal punto di vista del soddisfacimento degli interessi civili quanto in funzione della condotta del colpevole successiva alla commissione del reato quale sintomo della sua resipiscenza e di attenuata capacità a delinquere, di guisa che, in caso di mancata accettazione del risarcimento e di discussione sull'ammontare di questo, è sufficiente l'offerta reale e il deposito di una somma, che secondo la comune esperienza, sia da considerare idonea al ristoro del danno sofferto" (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 07/04/1979, conf. Cass. Pen, Sez. 1, 07.12.1977, Cass. Pen., Sez. VI, 18.04. 1989, Cass. Pen., Sez.
V, n. 116/2021).
Il risarcimento del danno, cioè, è valutato in sede penale soltanto quale circostanza che rivela la resipiscenza del reo, ed ha quindi rilevanza quanto alla pena da comminargli, tanto che tale attenuante può non essere concessa anche in presenza di una quietanza liberatoria o di fronte ad un accordo transattivo tra l'imputato e la vittima del reato (cfr.
Cass. Pen. n. 36884 del 2016; Cass. Pen. n. 30740 del 2018).
Appare condivisibile, sul punto, la motivazione del primo giudice in base alla quale “il fatto che l'attenuante sia stata riconosciuta ed applicata al con la mentovata Parte_1
sentenza di patteggiamento (la quale per sua natura, è emessa in forza di accordo tra
P.M. e reo, ma senza il consenso della persona offesa) non esclude, in definitiva, che la vittima del reato possa conseguire il risarcimento integrale del danno in sede civile, ove quello già intervenuto e preso in considerazione ai fini della determinazione della sanzione penale non risulti effettivamente tale”, ed ancora: “Non a caso, la migliore giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “al riconoscimento di tale attenuante non consegue la formazione di giudicato sull'entità del danno e sull'integrale risarcimento, così da precludere ulteriori pretese risarcitorie per gli stessi fatti”.
I primi due motivi di appello devono essere, quindi, respinti.
Il terzo motivo è articolato in due distinte censure.
La prima (indicata come 3.1) si riferisce all'appellata . Controparte_3
L'appellante afferma che a favore di la sentenza impugnata liquida un Controparte_3
danno insorto anteriormente all'anno 2014, quindi coperto dal risarcimento ottenuto in sede penale (euro 35.000, corrisposti nel novembre 2014).
La Corte osserva che il giudice penale ha valutato, con la sommarietà di quel contesto, il risarcimento offerto come idoneo ad integrare l'attenuante; il giudice civile ha esplorato la vicenda sul piano del danno effettivamente e complessivamente occorso, lo ha valutato e quantificato, detraendo quanto già versato.
Il riconoscimento dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento, come già detto, non preclude al danneggiato di promuovere un'autonoma lite civile che, con la ponderazione e l'attenzione del caso, esplori il danno, individuandone le esatte dimensioni.
La c.t.u. espletata, il testimoniale assunto, la documentazione acquisita danno chiara contezza dei parametri attraverso i quali la valutazione del danno è stata effettuata. Intanto, alla è stato riconosciuto il danno da lesione della libertà di CP_3
autodeterminazione nella sfera sessuale.
Tale danno deve ritenersi immanente nella stessa condotta perpetrata dal Parte_1
adulto che ha compiuto, per un lungo lasso di tempo, atti sessuali su una ragazza infraquattordicenne.
Si tenga conto altresì che tale condotta - reiterata nel tempo - è cessata solo quando sono intervenute le forze dell'ordine che hanno tratto in arresto il e si Parte_1
consideri che quest'ultimo, prima che i genitori di scoprissero, grazie CP_3
all'intervento di un investigatore privato, la relazione del con la figlia, Parte_1
“istruiva” sul modo di agire per evitare che i genitori potessero venire a CP_3
conoscenza della sua relazione con la loro figlia.
Il danno in questione è stato correttamente liquidato dal primo giudice secondo un criterio equitativo ex art. 1226 c,c. nella somma di euro 30.000, che la Corte reputa congrua e aderente alla gravità dei fatti, protratti per un lungo periodo di tempo e terminati solo grazie all'intervento della polizia.
Il pregiudizio di natura psichica subito da risulta invece dall'espletata c.t.u. CP_3
che ha evidenziato come , dotata di un profilo cognitivo medio-basso Controparte_3
(QI=87), presenta una sintomatologia compatibile con la diagnosi di DISTURBO
DELL'ADATTAMENTO. Questo determina nella periziata una reale compromissione della evoluzione verso una identità sessuale adulta con un danno all'integrità psichica valutabile in almeno 9 punti percentuali. Il gravissimo evento subito ne ha contratto le potenzialità di svago e di relazioni sociali proprie dell'età: basti solo ricordare che ella ha interrotto le attività sportive ed è “costretta” a vivere in accoglienza a Vezzano
IG … Di difficile individuazione è il danno patrimoniale futuro: esso non può prescindere dal concomitante profilo cognitivo sopra riportato e dalla necessità per la giovane paziente di dover proseguire il trattamento in ambito psicopatologico, verosimilmente solo in parte coperto dal SSN. In tal senso, le spese mediche documentate sono congrue e interamente risarcibili … ed in relazione a quanto detto si ritiene corretto suggerire la “personalizzazione” del danno biologico…”. Tali pregiudizi sono stati concretamente risarciti dal Tribunale, con motivazione congrua, logica e quindi condivisibile, alla quale si rimanda, nella somma di euro
39.499,50, comprensiva della maggiorazione nella misura del 50% per la personalizzazione del ristoro tabellare.
L'appellante lamenta che “La personalizzazione del danno non patrimoniale, secondo la giurisprudenza consolidata (Cass., Sez. III, n. 12408/2011; Cass., Sez. I I I, n.
23661/2020), deve essere adeguatamente motivata sulla base di elementi concreti e straordinari che giustifichino l'aumento rispetto ai parametri tabellari standard. Non sono sufficienti generiche valutazioni della sofferenza soggettiva”, ma dimentica che è esattamente quanto accaduto nella fattispecie in esame, avuto riguardo al grave fatto di reato, alla sua reiterazione per un lungo lasso di tempo, alla giovanissima età della vittima e alle circostanze specifiche in cui esso si è verificato. Non si trascurino le conseguenze concrete della condotta illecita: un lungo percorso psicoterapeutico per disturbi dell'alimentazione (poteva ingerire solo cibi liquidi), attacchi di CP_3
panico, conflitti con i genitori, compromissione dello sviluppo dell'identità psicosessuale, come risulta dalla c.t.u. e dai documenti medici richiamati.
L'appellante si duole poi che “la condanna del al pagamento di un danno Parte_1
patrimoniale futuro ma ad oggi del tutto incerto si palesa violare le più basilari norme della responsabilità civile”, ma non considera che tale voce di danno è stata indicata dai c.t.u. quale danno alla salute sotto forma di danno psichico. E' evidente che una protratta violenza sessuale subìta in età adolescenziale possa lasciare postumi da curare per un certo periodo di tempo. Va detto, inoltre, che gli attori in primo grado avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, e quindi anche dei danni che, trovando origine nell'illecito perpetrato dal avrebbero potuto Parte_1
avere ripercussioni future.
Ed è proprio la c.t.u. che individua l'esistenza di ripercussioni future del danno a causa della necessità per la giovane paziente di dover proseguire il trattamento in ambito psicopatologico, con costi solo in parte coperti dal CP_5 Relativamente alla risarcibilità del danno patrimoniale futuro, la giurisprudenza di legittimità afferma che "se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare il risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale" (Cass. n. 1637/2000, conf. Cass. n. 1336/1999) e che "la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto" (Cass. n. 10072/2010).
Nel caso in esame vi sono i presupposti per risarcire il danno patrimoniale futuro, tenuto conto di quanto emerge sul punto dalla CTU medico legale, danno che il primo giudice ha valutato “alla stregua di un criterio fondato su ragionevole probabilità”.
Tale voce di danno, avente ad oggetto la spesa per i costi della psicoterapia non coperti dal S.S.N. a cui dovrà sottoporsi nell'ipotizzato periodo di 10 anni, è stata CP_3
liquidata previa applicazione di un coefficiente di liquidazione anticipata, secondo un criterio equitativo che la Corte condivide, nella somma di euro 6.045,00.
Nemmeno coglie nel segno la doglianza per cui il disturbo riscontrato sarebbe riconducibile in parte “al gravissimo evento subito” e cioè all'illecito, ma in parte anche alla decisione, assunta dai genitori di di allontanarla dal nucleo familiare. CP_3
Infatti, se anche tale decisione sia stata assunta dai genitori di essa è stata CP_3
adottata a tutela della stessa minore e del fratello, a causa del rapporto conflittuale venutosi a creare tra e i suoi genitori proprio in seguito al rapporto con il CP_3 Pt_1
il teste dr. ha riferito che “siccome in famiglia c'è anche
[...] Testimone_3
un fratello, si è tenuto conto anche del ragazzo. La decisione è stata difficile ma poi è stata presa perché non accettava più l'autorità ed il fratello aveva cominciato CP_3
a difendere i genitori, facendosi carico di un ruolo non suo”. Anche le testimoni dr.sse
(psichiatra) e (psicologa), che ebbero in cura Testimone_4 Tes_5 CP_3
riferiscono della necessità di allontanare dal suo nucleo familiare a causa della CP_3 conflittualità insorta tra lei, i genitori ed il fratello dopo i fatti per cui è causa e specificano che in questo percorso di autonomia era seguita da tali CP_3
professioniste.
Quanto alla doglianza concernente il danno subito dai genitori di Controparte_3
(punto 3.2 dell'atto di appello), la Corte osserva quanto segue.
L'espletata istruttoria ha permesso di accertare tutti i danni patiti dagli appellati CP_1
e sia con riferimento al danno morale, alla sofferenza
[...] Controparte_2
psichica patita, sia con riferimento alle spese sostenute (euro 2.450,00 per spese mediche ed euro 26.352,00 per l'attività investigativa, come provato dalle ricevute e fatture versate in atti, delle quali il Tribunale dà atto, confermate dai testimoni escussi).
In particolare, il danno concernente le spese sostenute per le investigazioni private, di cui l'appellante si duole, è provato dai documenti di spesa (doc. 12), che hanno trovato conferma in sede testimoniale (teste , escusso il 07/06/2019 e teste Testimone_6
, escusso il 09/12/2019) ed è avvalorato da ulteriori elementi, Testimone_7
quali il verbale redatto dalla Squadra mobile della Questura di Massa e datato
23/11/2013, con cui vennero acquisiti n. 24 DVD, in cui sono state riversate le riprese,
e la relazione illustrativa a corredo, in ordine alle attività in cui si è sostanziata l'investigazione privata svolta dal 12/06 al 13/07/2013, il tutto nel quadro della denunzia avvenuta il giorno medesimo (doc. n. 13 ). Una settimana dopo, il CP_3
30/07/2013, avveniva l'arresto in flagranza di reato di colto Parte_1
nell'atto di un rapporto con la minore all'interno della propria auto Controparte_3
in zona appartata: tale appostamento fu realizzato anche grazie all'attività investigativa privata offerta dal denunziante alla Polizia di Stato. Non è possibile dunque negare che tali spese costituiscano una voce di danno.
Appare verosimile ritenere che senza l'intervento dell'investigatore privato la vicenda non sarebbe emersa, tenuto conto che prima di rivolgersi a detto investigatore, i genitori di si erano rivolti a più professionisti per cercare di capire quali problemi CP_3
avesse la figlia, ma, anche grazie ai “suggerimenti” del era sempre Parte_1 CP_3 riuscita a dissimulare la realtà ed i genitori non avevano quindi potuto comprendere cosa stesse realmente succedendo.
Quanto alle spese mediche, i CTU hanno affermato che “le spese mediche documentate sono congrue e interamente risarcibili”.
Il primo giudice ha quindi liquidato il danno patrimoniale in euro 28.802,00 sulla base delle fatture e ricevute prodotte che attestano l'entità delle spese affrontate.
Va detto, ancora, che pur non rinvenendosi in atti i fascicoli di parte degli appellati, contenenti i documenti citati, comunque essi possono essere presi in considerazione in quanto “in tema di non dispersione della prova documentale ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello: nel caso in cui il documento abbia formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza impugnata, può utilizzare il documento per come descritto in sentenza, ovvero, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia in tesi difensiva erroneamente pretermesso l'esame di un documento e l'appellante richiami nel proprio atto di appello un documento prodotto in primo grado dalla controparte (che non si è costituita in appello o comunque, pur costituendosi, non ha riprodotto l'atto), può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo” (Cass. 25 giugno 2025, n.
17128).
Nel caso in esame la sentenza impugnata ha richiamato il contenuto dei documenti riportanti le spese sostenute dagli appellati per le investigazioni private e mediche (v. sentenza appellata, a pag. 16, là dove richiama espressamente i documenti nn. 16, 17 e
18 per le spese mediche sostenute nell'interesse della figlia e ritenute congrue e pertinenti dai CTU, e il documento n. 12 per le fatture relative all'attività investigativa, il cui pagamento è stato confermato dai testi, documenti tutti allegati all'atto di citazione), mentre il doc. 13 è richiamato dagli appellati e non contestato da controparte.
Questo per quanto attiene al danno patrimoniale.
Inoltre, come evidenziato dal giudice di prime cure, “dalle deposizioni assunte è emerso riscontro della fondatezza della pretesa risarcitoria azionata”; infatti, “dal particolare e profondo rapporto interpersonale che si crea in una famiglia, in particolare tra genitori e figli, discende, inevitabilmente, che il fatto lesivo commesso in danno di uno dei membri della famiglia venga ad esplicare i suoi effetti anche sui prossimi congiunti ed all'interno del nucleo familiare, in termini di sofferenza, disagio e scoramento alla luce dei fatti che hanno visto coinvolto il figlio (…)”.
Nel caso in esame dagli atti emerge che viveva in famiglia, che i suoi genitori CP_3
si preoccupavano del suo stato psicofisico, tanto da rivolgersi alle cure di psicologi e medici per cercare di capire cosa avesse la figlia e successivamente, quando i sospetti si fecero più evidenti, ad un investigatore privato, presentando poi denuncia alla polizia, affrontando rilevanti spese: tali elementi fanno emergere il profondo legame tra genitori e figlia che giustifica il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dello stesso.
Il fatto che successivamente all'arresto del sia stata allontanata dal Parte_2
nucleo familiare deve essere attribuito proprio alla conflittualità che si era creata a causa delle condotte abusanti cui la minore era stata sottoposta dal Parte_1
Il giudice di primo grado ha, pertanto, correttamente ritenuto di riconoscere a ciascun genitore la somma di euro 20.000,00 a titolo di ristoro per il danno non patrimoniale relativo alla lesione della sfera familiare.
Il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale è stato liquidato secondo parametri equitativi, motivati congruamente e condivisibili.
Nella sentenza impugnata si è proceduto, infatti, ad una corretta quantificazione del danno che ha avuto riguardo alla consistenza delle condotte abusanti, alla durata delle stesse, al grado del dolo ed alle conseguenze lesive che ne sono derivate.
Inoltre, per sulla base dei postumi determinanti una Controparte_1
riduzione dell'integrità psico fisica quantificata dai CTU in una percentuale del 4%, il primo giudice ha proceduto alla liquidazione applicando le tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano e tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca dei fatti.
I CTU hanno infatti accertato che la GN , “in seguito al Controparte_1
violento trauma dovuto alla scoperta della realtà a lungo sospettata e temuta, alla certezza delle prove dell'abuso sessuale subito dalla figlia (minore)” ha subito un disturbo dell'adattamento ed hanno precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, “la storia clinica di ipotiroidismo ed obesità non ha avuto correlazione clinica e/o medico-legale” con tale patologia.
Sulla base di quanto affermato in sentenza, appare corretta la determinazione del danno operata, che prevede: “i danni non patrimoniali da risarcire a Controparte_2
ed a ammontano, rispettivamente, ad € 20.000,00 in
[...] Controparte_1
favore del primo e ad € 33.113,00 in favore della seconda, liquidati in valuta dalla data della presente sentenza”.
Su tutte le somme riconosciute agli appellati il primo giudice ha poi applicato interessi e rivalutazione.
Anche il terzo motivo di appello deve quindi essere respinto.
Quanto, infine, al quarto motivo di appello concernente la condanna alla rifusione delle spese di lite, la Corte osserva che essa non appare eccessiva come invece sostenuto dall'appellante.
Infatti, tenuto conto dello scaglione di valore della causa da euro 52.001 ad euro
260.000 e dell'aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4, comma 2), il Tribunale ha applicato il compenso in misura inferiore ai valori medi.
Anche il quarto motivo di appello non può pertanto trovare accoglimento.
In conclusione l'appello viene respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 637/24, Parte_1
emessa dal Tribunale di Massa in data 30/9/2024-11/11/2024, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata , Controparte_3
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 12.000 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati Controparte_2
e , delle spese del presente grado del giudizio, che
[...] Controparte_1
liquida in euro 12.000 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 4/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno