TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 6.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3656/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Carrella, con il Parte_1 quale elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Pepe CP_1
Gianfranco, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
, in persona del Responsabile p.t. della Controparte_2
Funzione Contenzioso della , difeso Controparte_3 dall'avv. Francesco Ferrante, elett.te domiciliato in Napoli, Via Ugo Niutta n. 4.
Resistente
Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_4 CP_1
Resistente Contumace
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato il 30.5.2024, la parte ricorrente deduceva che l , con raccomandata A/R, aveva notificato in data 23.04.2024 l'avviso di addebito n. 371 2024 00024403 35 000 avente ad oggetto “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti” per il periodo che va dal Gennaio 2020 al dicembre 2023, per un importo complessivo di €. 19.330,66, comprensivo di sanzioni, spese di notifica e compensi del servizio di riscossione.
In particolare, rappresentava di essere stato socio non amministratore della “A. Montella S.n.c. di NO & SA NT (P. IVA ), società P.IVA_1 iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al Settore Industria – in quanto addetta alla produzione di derivati del latte – e cancellata in data 13.02.2006 dal Registro delle Imprese Artigiane, e che la società dall'anno 2005 al mese di maggio 2019 aveva affittato a terzi l'azienda.
1 Quanto al merito dell'opposizione, precisava di non essere tenuto all'adempimento dell'obbligo contributivo per insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, co. 203 l. 662/1996 per l'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali, che richiede, tra le altre cose, la partecipazione in modo abituale e prevalente all'attività aziendale.
Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: « 1)Preliminarmente, sospendere l'esecuzione dell'Avviso di
Addebito n. 371 2024 00024403 35 000 impugnato per gravi motivi, attesa la possibilità di imminente esecuzione, che se intrapresa arrecherà un gravissimo ed irreparabile danno al sig. , nonché l'assoluta notoria Parte_1 difficoltà di ripetizione delle somme pagate nei confronti degli Enti pubblici, oltre che ricorrente il fumus di fondatezza del Ricorso proposto;
2) Nel merito
Accogliere il presente Ricorso e, per l'effetto, previo accertamento e declaratoria dell'insussistenza del possesso da parte del sig. Parte_1 dei requisiti previsti dalla normativa vigente in subiecta materia per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, Accertare e Dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dall' e la conseguente nullità e/o illegittimità dell'Avviso CP_1 di Addebito n. 371 2024 00024403 35 000 impugnato, per tutti i motivi indicati nel Ricorso;
3) Condannare i Resistenti, in solido o ognuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario».
Disposta la sospensione dell'avviso di addebito impugnato, ritualmente istauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_2
che, in via principale, eccepiva il proprio difetto di legittimazione
[...] CP_ passiva, dovendosi considerare l unica parte legittimata, essendo l'autorità titolare del potere impositivo.
Costituitosi l'Istituto, comunicava l'avvenuta cancellazione della posizione previdenziale a far data dal 1.1.2007 con conseguente sgravio degli obblighi contributivi.
Dichiarata la contumacia della regolarmente citata e non Controparte_4 costituitasi, all'udienza odierna, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre rilevare che l'eccezione sollevata dalla
[...]
per la carenza di legittimazione passiva deve essere Controparte_2 accolta.
Invero, vertendosi esclusivamente in materia di opposizione avverso avviso di addebito (non venendo altresì in rilievo l'illegittimità di un atto successivo), la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr a Sezioni Unite n.
26283/2022; SSUU n. 7514/2022).
2 È altresì carente di legittimazione passiva la la quale è Controparte_4 CP_ cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge
448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n. 248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo.
Venendo all'oggetto del contendere, la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U.
28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, CP_ è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l provveduto in via amministrativa allo sgravio, in favore del sig. , dell'obbligo Parte_1 contributivo di cui al ricorso (cfr. schermata generale di Gestione AVA allegata CP_ alla memoria di costituzione dell' ). Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Quanto al regime delle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm. – scaglione compreso da € 5.201,00 e € 26.000,00 – esclusa la fase istruttoria, ed applicando i parametri minimi in ragione della non complessità della causa;
tenuto conto del contegno CP_ processuale dell' , che ha consentito una celere e pacifica definizione del
3 giudizio, le stesse sono compensate nella misura della metà con condanna per la restante parte nei confronti dell'Istituto. Si addebita a quest'ultimo, infatti, il mancato accertamento in fase amministrativa dell'assenza in capo al dei presupposti legali Parte_1 per l'imposizione dell'obbligo contributivo, verifica avvenuta solo in seguito all'incardinarsi del presente giudizio. Spese compensate nei confronti dell' , stante la pronuncia Controparte_2 in rito.
Spese nulle nei confronti di , contumace CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate, già ridotte, in CP_1
€ 932,50 oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione all'avv.to
Gianluca Carrella, dichiaratosi antistatario;
c) compensa le spese di lite nei confronti dell' e Controparte_2 dichiara nulle le spese nei confronti di . CP_4
Nola, 6.2.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
4