Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1963, n. 152
Articolo 2
Versione
23 marzo 1963
Art. 1.
L' articolo 18 della legge 24 ottobre 1955, n. 990 , e' sostituito dal seguente:
"Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e' corrisposto da tutti i geometri iscritti alla Cassa nella misura di lire 36.000 annue, comprendendo tale contributo anche la quota di maggiorazione per la riversibilita'.
Il contributo per marche di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, da applicare a cura di tutti i geometri nell'esercizio professionale, e' stabilito come segue:

Marca da lire 300. - Per elaborati tecnici da esibire agli Uffici tecnici erariali, catastali e Uffici tavolari e per ogni unita' immobiliare e subalterna, se trattasi di catasto edilizio urbano.
Marca da lire 500. - Per elaborati tecnici concernenti opere di edilizia di lieve entita', non soggette al rilascio di certificato di abitabilita' o agibilita' o di uso.
Per elaborati tecnici da esibire davanti alle Preture ed agli enti locali.
Marche da lire 1.000. - Per elaborati tecnici da esibire davanti ai Tribunali e Corti di appello, Ministeri, Uffici regionali e compartimentali.
Per oli elaborati riguardanti le opere edilizie, con esclusione di tutte le opere rurali, misurabili a volume verra' applicata una marca da lire 500 ogni 100 metri cubi o frazioni di 100. Per gli elaborati riguardanti le opere misurabili a metro lineare (strade, acquedotti, canali, fognature, ecc.) una marca da lire 1.000 ogni 500 metri o frazioni di 500. Per le frazioni successive, la marca verra' applicata qualora la frazione stessa superi i 200 metri.
Per la mancata corresponsione del contributo o di omessa, applicazione delle marche, il Consiglio del Collegio, competente per territorio, e' tenuto ad adottare provvedimenti disciplinari a mente del vigente regolamento professionale.
Gli uffici riceventi sono tenuti ad assicurarsi della esatta applicazione delle marche".
Entrata in vigore il 23 marzo 1963