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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1252/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303359 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2350/2025 depositato il 20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente è socio unico della Società_1 s.r.l. che ha partecipato al bando (PIA Turismo) della Regione Puglia per investimenti da parte delle piccole imprese (quota finanziata a fondo perduto pari al 45% del costo dell'intervento) nel settore turistico alberghiero. Il bando prescriveva, a garanzia del finanziamento concesso, che il beneficiario dovesse apportare un contributo finanziario, pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o finanziamento esterno. La società ha preventivato di far fronte ad un intervento del costo complessivo di €. 2.600.000,00 mediante finanziamento pubblico (45%), un mutuo bancario di €. 1.200.000,00 e un aumento di capitale di €. 400.000,00, costituente riserva vincolata a garanzia dell'investimento, fondo di riserva finanziato, dapprima mediante credito della società vs. il socio, e poi mediante gli utili realizzati negli anni successivi che avrebbero progressivamente diminuito il credito della società vs il socio. La correttezza di tale operazione è stata avvallata dalla commissione di controllo della Regione Puglia che valutato positivamente l'investimento ha ammesso la società al finanziamento pubblico. L'agenzia delle entrate ha dapprima invitato la società e il socio al contraddittorio procedimentale nel quale ha contestato loro di aver posto in essere un'operazione economica di finanziamento della società al socio e poi, modificando tale impostazione, ha notificato (il 17/2/2025) avviso di accertamento con cui ha contestato che la costituzione di una riserva mediante utili di esercizio fatti confluire nel conto crediti vs. socio ha costituito nella sostanza una distribuzione di utili al socio non assoggettata ad imposizione. Ricorrente_1Avverso tale accertamento ha proposto tempestivo (16/4/2025) ricorso sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione del contraddittorio procedimentale, violazione del diritto di difesa (attesa la diversità della contestazione contenuta nell'invito al contraddittorio rispetto a quella dell'accertamento; 2) infondatezza nel merito, mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ufficio; 3) non imputabilità delle sanzioni e non applicabilità degli interessi per mancanza di colpevolezza;
buona fede e legittimo affidamento. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 13.6.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Per il principio della ragione più liquida, l'accertamento va annullato atteso che non ha fondamento la ipotizzata distribuzione indiretta di utili al socio non assoggettata ad imposizione. Lo stesso ufficio riconosce che il socio non ha percepito alcunché atteso che gli utili sono stati appostati a riserva, ma ciononostante configura nella diminuzione della posta contabile del credito della società verso il socio una distribuzione giuridica di utili da assoggettare a tassazione. In verità, siccome evincibile dalle risultanze processuali, nella fattispecie non vi è stata una distribuzione di utili in favore del socio atteso che gli utili societari, pur concorrendo alla diminuzione della posta contabile del credito della società verso il socio sono direttamente confluiti nella riserva PIA Turismo inscritta dalla società per €. 400.000,00. Con la delibera assembleare del 19.12.2016 la società ha stabilito di destinare gli utili già maturati nel 2016, siccome quelli a conseguirsi nel 2017 e 2018, alla costituzione della detta riserva prevista dal bando regionale, così apponendo agli stessi un preciso vincolo di destinazione nella loro utilizzazione. Pertanto, non può essere configurata alcuna distribuzione, neppure indiretta, di distribuzione di utili in favore del socio, sia perché non vi sono stati né liquidazione, né percezione di alcun utile, sia perché la società ha espressamente deliberato la esclusione della distribuzione e l'appostazione in bilancio quale riserva richiesta dal bando. Alla luce di quanto sopra, non è dato ravvisare alcun valido motivo per sostenere che la destinazione a riserva costituisca una sostanziale distribuzione di utili al socio. Ricorrente_1A ciò si aggiunga che la prova che non abbia mai percepito tali utili si desume dalla circostanza che anche dopo la sua uscita dalla società (il 27.4.2023) la riserva di €. 400.000,00 a garanzia del PIA Turismo ha continuato ad essere presente nel patrimonio della società; per cui non possono pretendersi il pagamento di imposte su utili che non ha percepito e che mai percepirà. Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso avverso l'avviso di accertamento impugnato che annulla e condanna agenzia delle entrate a pagare le spese di lite che liquida in €. 3000,00 in favore del ricorrente. Bari, 17 ottobre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1252/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303359 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2350/2025 depositato il 20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente è socio unico della Società_1 s.r.l. che ha partecipato al bando (PIA Turismo) della Regione Puglia per investimenti da parte delle piccole imprese (quota finanziata a fondo perduto pari al 45% del costo dell'intervento) nel settore turistico alberghiero. Il bando prescriveva, a garanzia del finanziamento concesso, che il beneficiario dovesse apportare un contributo finanziario, pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o finanziamento esterno. La società ha preventivato di far fronte ad un intervento del costo complessivo di €. 2.600.000,00 mediante finanziamento pubblico (45%), un mutuo bancario di €. 1.200.000,00 e un aumento di capitale di €. 400.000,00, costituente riserva vincolata a garanzia dell'investimento, fondo di riserva finanziato, dapprima mediante credito della società vs. il socio, e poi mediante gli utili realizzati negli anni successivi che avrebbero progressivamente diminuito il credito della società vs il socio. La correttezza di tale operazione è stata avvallata dalla commissione di controllo della Regione Puglia che valutato positivamente l'investimento ha ammesso la società al finanziamento pubblico. L'agenzia delle entrate ha dapprima invitato la società e il socio al contraddittorio procedimentale nel quale ha contestato loro di aver posto in essere un'operazione economica di finanziamento della società al socio e poi, modificando tale impostazione, ha notificato (il 17/2/2025) avviso di accertamento con cui ha contestato che la costituzione di una riserva mediante utili di esercizio fatti confluire nel conto crediti vs. socio ha costituito nella sostanza una distribuzione di utili al socio non assoggettata ad imposizione. Ricorrente_1Avverso tale accertamento ha proposto tempestivo (16/4/2025) ricorso sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione del contraddittorio procedimentale, violazione del diritto di difesa (attesa la diversità della contestazione contenuta nell'invito al contraddittorio rispetto a quella dell'accertamento; 2) infondatezza nel merito, mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ufficio; 3) non imputabilità delle sanzioni e non applicabilità degli interessi per mancanza di colpevolezza;
buona fede e legittimo affidamento. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 13.6.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Per il principio della ragione più liquida, l'accertamento va annullato atteso che non ha fondamento la ipotizzata distribuzione indiretta di utili al socio non assoggettata ad imposizione. Lo stesso ufficio riconosce che il socio non ha percepito alcunché atteso che gli utili sono stati appostati a riserva, ma ciononostante configura nella diminuzione della posta contabile del credito della società verso il socio una distribuzione giuridica di utili da assoggettare a tassazione. In verità, siccome evincibile dalle risultanze processuali, nella fattispecie non vi è stata una distribuzione di utili in favore del socio atteso che gli utili societari, pur concorrendo alla diminuzione della posta contabile del credito della società verso il socio sono direttamente confluiti nella riserva PIA Turismo inscritta dalla società per €. 400.000,00. Con la delibera assembleare del 19.12.2016 la società ha stabilito di destinare gli utili già maturati nel 2016, siccome quelli a conseguirsi nel 2017 e 2018, alla costituzione della detta riserva prevista dal bando regionale, così apponendo agli stessi un preciso vincolo di destinazione nella loro utilizzazione. Pertanto, non può essere configurata alcuna distribuzione, neppure indiretta, di distribuzione di utili in favore del socio, sia perché non vi sono stati né liquidazione, né percezione di alcun utile, sia perché la società ha espressamente deliberato la esclusione della distribuzione e l'appostazione in bilancio quale riserva richiesta dal bando. Alla luce di quanto sopra, non è dato ravvisare alcun valido motivo per sostenere che la destinazione a riserva costituisca una sostanziale distribuzione di utili al socio. Ricorrente_1A ciò si aggiunga che la prova che non abbia mai percepito tali utili si desume dalla circostanza che anche dopo la sua uscita dalla società (il 27.4.2023) la riserva di €. 400.000,00 a garanzia del PIA Turismo ha continuato ad essere presente nel patrimonio della società; per cui non possono pretendersi il pagamento di imposte su utili che non ha percepito e che mai percepirà. Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso avverso l'avviso di accertamento impugnato che annulla e condanna agenzia delle entrate a pagare le spese di lite che liquida in €. 3000,00 in favore del ricorrente. Bari, 17 ottobre 2025 Il Presidente e relatore