Sentenza 18 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01754/2026REG.PROV.COLL.
N. 07479/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7479 del 2023, proposto da OL CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Silvetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Modesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gestione Stralcio della ex Ulss di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Modesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 87/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Pescara e della Gestione Stralcio della ex Ulss di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza non definitiva n. 7058/2025;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. NI UL e uditi per le parti uditi per le parti gli Avvocati Stefano Fiorini (in sostituzione per delega dell’Avv. Gabriele Silvetti) e Andrea Modesti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. OL CI, già dipendente della ULSS (poi A.S.L.) di Pescara come Dirigente Medico, otteneva con sentenza del T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 264/2004 (passata in giudicato a seguito di perenzione del relativo giudizio di appello) il riconoscimento del diritto alla percezione degli emolumenti per lavoro straordinario, reperibilità e recupero festività, per gli anni dal 1993 al 30 giugno 1998, con conseguente conteggio rimesso alla predetta A.S.L., in possesso della relativa documentazione, con l’aggiunta di interessi e rivalutazione, ex D.M. n.352 del 1998.
Eseguita tale decisione, l’interessato lamentava l’inesattezza dell’importo liquidato, assumendo di essere ancora creditore di ulteriori somme meglio specificate nel relativo ricorso.
La relativa pretesa dell’interessato ad una diversa quantificazione veniva assegnata, a seguito di conflitto negativo di giurisdizione, alla giurisdizione del giudice amministrativo con sentenza della Corte di cassazione, SS.UU., n. 2083 del 2019.
2. Il dott. CI adiva dunque il T.A.R. Abruzzo, sede di Pescara per chiedere l’accertamento di un diritto di credito residuo di € 22.385,49, oltre a interessi e rivalutazione, deducendo la violazione dell’art. 80 del d.P.R. n.384 del 1980.
Il ricorrente, a sostegno della propria pretesa, allegava al ricorso – tra l’altro - la seguente documentazione in suo possesso: “relazione tecnica della dott.ssa A. Potenza prodotta con il ricorso per l'ottemperanza, definito con la sentenza n. 48/2015; doc. 15 - conteggi integrati nella relazione tecnica della dott.ssa A. Potenza; doc. 16 - cartellini marcatempo anno 1993; doc. 17 - cartellini marcatempo anno 1994; doc. 18 - cartellini marcatempo anno 1995; doc. 19 - cartellini marcatempo anno 1996; doc. 20 - cartellini marcatempo anno 1997; doc. 21 - cartellini marcatempo primo semestre 1998; doc. 22 - schede di riepilogo delle prestazioni lavoro straordinario effettuate nel periodo 1.1.1993 - 30.6.1998; doc. 23 - buste paga relative all'anno 1997”.
Chiedeva inoltre in via istruttoria che il T.A.R. ordinasse alle parti resistenti di produrre in giudizio “a) - le buste paga relative al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 30 giugno 1998; - gli ordini e le disposizioni di servizio relative all'articolazione dei turni di lavoro osservati presso l'unità operativa di adibizione del ricorrente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 30 giugno 1998; b) in caso di contestazione del conteggio prodotto da parte ricorrente, che si disponga consulenza tecnica d'ufficio mediante la quale, sulla scorta della documentazione acquisita con il deposito del presente ricorso e da acquisirsi mediante gli ordini di esibizione richiesti, e comunque di quella disponibile presso le amministrazioni convenute cui al consulente d'ufficio si richiede sia dato accesso, si provveda all'esatta determinazione dell'ammontare dovuto al lavoratore ricorrente in forza della sentenza del T.A.R. Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara n. 264/2004”.
3. Il T.A.R. respingeva il ricorso con la sentenza impugnata nel presente giudizio.
La sentenza gravata non si è pronunciata sulle richieste istruttorie, ed ha respinto il ricorso con la seguente motivazione: “è necessario evidenziare la riguardo che, nel rapporto di debito-credito quale quello in esame, non risulta assolto in modo adeguato l’onere della prova richiesto ex art.2697 c.c. alla parte che avanza la pretesa, ovvero all’interessato (cfr. sul principio, tra le altre, Corte Cass., I, n.15253 del 2022, VI, n.33575 del 2021). Nello specifico occorre rilevare che i cosiddetti “cartellini marcatempo” non forniscono la prova della tipologia di straordinario notturno o festivo; che le richieste sul recupero festività e sulla reperibilità risultano generiche; che la perizia di parte prodotta appare ipotetica e astratta”.
Il T.A.R., dunque, ha ritenuto non provata in giudizio la pretesa del ricorrente, e quindi non assolto il relativo onere: il cui contenuto è stato determinato in ragione della natura del rapporto da cui sorge tale pretesa.
4. Contro tale sentenza ha proposto ricorso in appello il ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara e la Gestione Stralcio della ex Ulss di Pescara.
Questo Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva n. 7058/2025, ha accolto il primo ed il terzo motivo del ricorso in appello, disponendo attività istruttoria relativa all’esame del secondo motivo di gravame.
Le parti hanno quindi provveduto ad adempiere all’indicato incombente istruttorio.
Il ricorso in appello è stato quindi definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026.
5. Alla luce del richiamato svolgimento processuale rimane da esaminare il secondo motivo del ricorso in appello, con cui l’appellante deduce “Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 88 c.p.a. Insufficienza, incoerenza, contraddittorietà della motivazione del provvedimento appellato; erronea valutazione delle risultanze processuali”.
In particolare il mezzo deduce che “ La motivazione della sentenza gravata è, in primo luogo, incoerente con le risultanze processuali, che, come sopra illustrato, dimostrano l'esistenza di un credito residuo di titolarità del lavoratore ricorrente ”; ed allega che i cartellini marcatempo prodotti in giudizio fornirebbero la prova delle ore di straordinario notturno e festivo.
Si contesta, dunque, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le allegazioni della parte ricorrente non dimostrerebbero l’esistenza di un credito residuo rispetto a quanto liquidato.
6. Lo scrutinio del residuo motivo di censura implica una verifica fattuale ed una, preliminare, strettamente giuridica.
In diritto occorre individuare la pretesa del ricorrente come riconosciuta dalla richiamata sentenza del T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 264/2004.
Conseguentemente, occorre verificare in fatto la fondatezza di tale pretesa, alla luce della documentazione versata in atti, anche all’esito della sentenza non definitiva resa nel presente giudizio.
7. Quanto al primo profilo, propedeutico e condizionante, la sentenza della cui esecuzione si discute ha riconosciuto fondata la pretesa dell’odierno appellante, in quanto “incardinato in una divisione di chirurgia” a vedersi retribuito il “servizio di guardia medica”, “ove tale servizio ecceda l’orario normale”.
In questo contesto, e con questa premessa, la sentenza n. 264/2004 ha riconosciuto fondata la pretesa dell’odierno appellante “al compenso per il lavoro straordinario prestato”, nonché “il diritto al compenso per reperibilità e per recupero festività”.
Sulla base di tale perimetrazione della fondatezza della pretesa, la sentenza conclude nel senso che “ la Gestione liquidatoria della soppressa ULSS di Pescara e l’Azienda USL di Pescara debbono essere condannate al pagamento, ciascuna per la parte di propria competenza, delle somme dovute al ricorrente per lavoro straordinario, reperibilità e recupero festività relativi agli anni dal 1993 al 1998, mentre restano colpite da prescrizione quinquennale, in accoglimento della relativa eccezione, le somme dovute per gli anni precedenti al 1993 (infatti: il ricorso n. 38/1998, notificato il 19.12.1997, copre gli anni dal 1993 al 1995; il ricorso n. 58/2000, notificato il 12.1.2000, copre gli anni dal 1996 al 1998) ” (oltre ad interessi e rivalutazione).
8. Date le superiori premesse risulta in fatto che, in esecuzione della citata sentenza, “ Con determina n.467 del 17 novembre 2004 l’Amministrazione eseguiva detta sentenza per le ore di straordinario, recupero festività e reperibilità, dal 1993 al 30 giugno 1998, con liquidazione e pagamento di €5.533,61 in conto capitale, di €1.084,67 per interessi, di €400,81 per rivalutazione, dunque per €7.019,09 in totale, oltre a €470,36 per l’IRAP ed €1.251,28 per CPDEL e INADEL a carico dell’Azienda, evidenziando il prospetto delle ore, tramite nota n.1268 del 14 aprile 2004 e lo schema di calcolo per interessi e rivalutazione ” (così la sentenza impugnata nel presente giudizio).
L’interessato contestava tale liquidazione con il ricorso di primo grado deciso dalla sentenza impugnata.
9. Tanto premesso, la sentenza qui gravata non risulta affetta dal vizio motivazionale denunciato con il secondo motivo del ricorso in appello.
Tale sentenza ha infatti così indicato la pretesa del ricorrente: “ L’interessato richiedeva quindi con ricorso a questo Tribunale l’accertamento di un diritto di credito residuo di €22.385,49, oltre a interessi e rivalutazione, deducendo la violazione dell’art.80 del D.P.R. n.384 del 1980. Il ricorrente in particolare ha fatto presente che gli arretrati erano stati corrisposti con la busta paga del novembre 2004; che per lo straordinario era prevista una maggiorazione del 15% se diurno, del 30% se festivo o notturno rispetto al lavoro ordinario, mentre nella nota n.467 del 17 novembre 2004 non era fatta distinzione tra le ore di straordinario diurno, festivo e notturno, né evidenziate le singole ore di straordinario prestate con diversa tipologia; che dai “cartellini marcatempo”, con orario a tempo pieno di n.38 ore settimanali, risultava la liquidazione di emolumenti per un numero di ore di straordinario inferiore a quelle effettivamente svolte e poi tutte considerate come diurne. L’interessato ha sostenuto inoltre che apparivano pochi i 30 giorni festivi da recuperare in 5 anni e mezzo, senza spiegare poi che non davano luogo a straordinari festivi; che non era stata svolta alcuna ricognizione delle spettanze dovute a titolo di reperibilità ”.
Il T.A.R. ha quindi respinto il ricorso di primo grado anzitutto perché la relativa pretesa non risultava assistita dall’assolvimento del relativo onere della prova [“ è necessario evidenziare la riguardo che, nel rapporto di debito-credito quale quello in esame, non risulta assolto in modo adeguato l’onere della prova richiesto ex art.2697 c.c. alla parte che avanza la pretesa, ovvero all’interessato (cfr. sul principio, tra le altre, Corte Cass., I, n.15253 del 2022, VI, n.33575 del 2021) ”].
Questo capo della sentenza è stato riformato dalla richiamata sentenza non definitiva resa nel presente giudizio, in accoglimento dei motivi di appello relativi a tale thema decidendum .
10. Il T.A.R. ha però respinto il ricorso di primo grado anche per una ragione sostanziale, osservando come “occorre rilevare che i cosiddetti “cartellini marcatempo” non forniscono la prova della tipologia di straordinario notturno o festivo; che le richieste sul recupero festività e sulla reperibilità risultano generiche; che la perizia di parte prodotta appare ipotetica e astratta”.
Tale capo della sentenza impugnata non risulta affetto dal vizio dedotto con il secondo motivo di appello.
La decisione non risulta anzitutto – come invece dedotto dall’appellante – incorente con le risultanze processuali: l’esistenza di un credito residuo, ulteriore rispetto a quanto liquidato, è asserita sulla base di una ricostruzione unilaterale, non suffragata da una prospettazione correttamente ancorata al riconoscimento del credito come cristallizzato nella sentenza della cui esecuzione qui si discute.
Questa, come si è precisato sopra, ha affermato la spettanza delle specifiche voci retributive rivendicate sulla base di una premessa: che esse fossero correlate all’espletamento del “servizio di guardia medica”.
La pretesa azionata con il ricorso di primo grado, e la documentazione allegata a supporto, si riferiscono invece genericamente alla presenza del sanitario nella struttura, in orari ulteriori rispetto a quelli del normale servizio, senza però che sia possibile individuare con certezza – già nella stessa prospettazione, e dunque prescindendo da un profilo di prova - la causale di tale presenza (in quanto correlata allo specifico servizio per il quale è stata riconosciuta la spettanza del credito).
Come correttamente controdedotto dall’Azienda Sanitaria Locale di Pescara nella memoria depositata il 9 giugno 2025, “il dirigente medico è obbligato ai turni notturni e festivi, è lapalissiano che i cartellini marcatempo dimostrano gli straordinari mentre non dimostrano gli straordinari notturni e festivi”.
L’affermazione dell’esistenza di un credito residuo rispetto al liquidato è così viziata, come correttamente ritenuto dal T.A.R., da genericità, e gli stessi cartellini marcatempo (peraltro contestati dalle parti resistenti sia in primo grado che nelle memorie depositate nel presente giudizio) come detto provano certamente la presenza del sanitario nella struttura, ma non la causale della stessa.
Tanto che l’elaborato peritale prodotto in giudizio ha potuto ricostruire le prestazioni effettuate, come correttamente rilevato dal primo giudice, solo in via “ipotetica e astratta”: proprio perché sulla base di un dato certo (la presenza fisica nella struttura) si è tentato di risalire al dato (incerto, in quanto generico) delle specifiche prestazioni cui tale presenza si riferiva.
La stessa perizia di parte ammette di aver ricostruito quanto spettante senza conoscere il dato di partenza rappresentato dai turni di servizio: il che vizia ab origine , per inesistenza della premessa maggiore, il relativo ragionamento sillogistico
11. A tali considerazioni va aggiunto un rilievo ulteriormente dirimente.
Il ricorrente non contesta l’erroneità della liquidazione operata in esecuzione dell’originaria sentenza, ma la sua asserita insufficienza.
A fronte di tale tipo di pretesa, di natura ed oggetto incrementale, è necessario che essa venga articolata con particolare rigore: proprio perché lamenta l’insufficienza di una condotta adempitiva che comunque è stata (almeno in parte, secondo tale prospettazione; totalmente, secondo la prospettazione di controparte) posta in essere.
Il ricorso di primo grado invece sotto questo profilo non supera la ricostruzione operata con il provvedimento liquidatorio (peraltro supportato dall’articolata motivazione della relazione prot. n. 1950 del 22 ottobre 2014, prodotta nel presente giudizio in esecuzione della richiamata sentenza non definitiva), proprio per il segnalato connotato di genericità che condiziona la relativa pretesa: sia la prospettazione in diritto che le allegazioni in fatto non riescono infatti a dimostrare che le somme ulteriormente rivendicate trovino fondamento nello specifico titolo riconosciuto dalla sentenza n. 264 del 2004, nei termini che si sono richiamati.
12. Conseguentemente, il secondo motivo del ricorso in appello deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie dedotta, nonché nel parziale accoglimento dei motivi di appello relativi all’onere probatorio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI AT, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
NI UL, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI UL | NI AT |
IL SEGRETARIO