Accoglimento
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/12/2025, n. 9612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9612 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09612/2025REG.PROV.COLL.
N. 05854/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 5854 del 2025, proposto da
DR LV, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Carmela Mirarchi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00656/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere EL TO, viste le conclusioni di parte appellante come da verbale e udito per il Ministero l’avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 342/2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata il 28 marzo 2024 e resa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 267/2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di cui in ricorso, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi € 2000,00, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
2. - Con note di udienza depositate in prossimità dell’udienza camerale di trattazione, la parte ricorrente rappresentava l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte del Ministero resistente, il quale aveva reso disponibile la carta del docente per l’importo dovuto. Domandava, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere insistendo, tuttavia, per la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, in base al principio di soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
3. - Il primo giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha compensato le spese di lite, fermo restando l’obbligo per il Ministero di rifondere alla parte ricorrente l’importo del contributo unificato, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3.1. In particolare, quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha ravvisato giusti motivi per disporne la compensazione “tenuto conto delle ragioni - note al Collegio - del ritardo dell’Amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza azionata, legate alla serialità del contenzioso e alle oggettive difficoltà organizzative derivanti dall’enorme mole di pratiche da evadere” .
4. - L’appellante ha impugnato tale statuizione sulle spese, ritenendola erronea per “ Violazione degli artt. 26, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., 91, 92 e ss. cod. proc. civ. Violazione del principio di compensazione delle spese di lite per gravi ed eccezionali ragioni. Violazione dell’art. 132, c. 2, cod. proc. civ.” , nonché per difetto di motivazione, lamentando, in sintesi, che il giudice di primo grado, benché abbia dichiarato cessata la materia del contendere, riconoscendo indirettamente la fondatezza integrale del ricorso dell’appellante, vista l’apposizione a carico del Ministero dell’obbligo di rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente, abbia tuttavia compensato le spese di lite, sulla base di una motivazione meramente apparente e stereotipata, tale, comunque, da non soddisfare l’onere motivazionale richiesto dagli artt. 26, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., nonché dagli artt. 91, 92 e ss. e 132, cod. proc. civ. Nel caso di specie non sussisterebbero e comunque non sarebbero state indicate in sentenza le ragioni che potevano giustificare la compensazione delle spese di giudizio, in deroga alla regola generale della liquidazione in base al principio di soccombenza. In particolare, a seguito della declaratoria di cessata materia del contendere, il Tar avrebbe dovuto, in base al principio di c.d. soccombenza virtuale, condannare l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali.
5. - Il Ministero appellato si è costituito in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. L’appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
8. Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, 4 luglio 2024, n. 5947 e giurisprudenza ivi richiamata; Cons. Stato, V, 23 febbraio 2024, n. 1816).
8.1. È noto infatti che le spese di giudizio sono regolate tra le parti in causa secondo il generale principio di soccombenza, cui nel processo amministrativo può derogarsi soltanto in presenza di giusti motivi, sulla base di una valutazione discrezionale del giudice non sindacabile in grado di appello, ad eccezione dei casi di manifesta illogicità o irragionevolezza, ipotesi qui, invero, ricorrente.
8.2. Nel caso in esame parte ricorrente aveva chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, in virtù dell’intervenuta esecuzione della sentenza azionata, tuttavia insistendo per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
8.3. Le ragioni addotte dal T.a.r. a giustificazione della disposta compensazione – ovvero la serialità del contenzioso e le oggettive difficoltà organizzative derivanti dall’enorme mole di pratiche da evadere – non sono riconducibili ai giusti motivi che eccezionalmente consentono per legge di derogare al generale principio della soccombenza, tenuto conto che proprio per il ritardo del Ministero nell’eseguire il dictum giudiziale parte ricorrente ha dovuto agire in ottemperanza.
8.4. In base al principio della c.d. soccombenza virtuale, da accertarsi all’esito della declaratoria di cessata materia del contendere, l’amministrazione deve essere dunque condannata alla rifusione delle spese a favore della ricorrente, come espressamente richiesto da quest’ultima.
8.5. Non si versa, infatti, in un’ipotesi di soccombenza reciproca, né le questioni giuridiche trattate presentano i caratteri di novità e complessità, dovendosi al contrario riconoscersene la sostanziale semplicità. A maggior ragione è poi da escludere nella specie una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza, che contraddistingue l’ipotesi di assoluta novità della questione.
8.6. Si tratta, invero, di questioni di lineare soluzione afferenti a un giudizio di ottemperanza introdotto in conseguenza dell’inadempimento al giudicato da parte dell’amministrazione, la quale solo successivamente alla proposizione del ricorso e in corso di causa ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente alla costituzione della carta del docente per gli anni scolastici indicati in ricorso, con accredito/assegnazione della somma richiesta pari a complessivi euro 2.000,00: l’amministrazione è da ritenersi pertanto interamente soccombente in giudizio sicché in assenza di giusti motivi per derogare al principio della soccombenza va condannata alla rifusione delle spese processuali a favore della parte ricorrente, la cui domanda è stata riconosciuta fondata dalla stessa amministrazione resistente.
8.7. Ed invero, in linea generale, osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dalla parte resistente, sicché: “a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317); b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638)” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 9 luglio 2018, n. 4191).
9. L’appello deve essere, pertanto, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di giudizio, il Ministero appellato deve essere condannato al pagamento in favore dell’appellante delle spese processuali, per la cui liquidazione il Collegio fa riferimento, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., alla motivazione della precedente sentenza della Sezione n. 4431 del 22 maggio 2025 su caso simile a quello in esame.
10. In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento dell’appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata quanto alla statuizione sulle spese, determinando l’importo di euro 800,00 (ottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione, ai sensi dell’art. 93 del c.p.c., in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
10. Quanto alle spese del grado di appello, esse vanno liquidate in favore dell’appellante secondo il principio di soccombenza. Tenuto conto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali del primo grado (essendo stato impugnato unicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite) le spese del secondo grado si liquidano in euro 300,00 oltre agli accessori dovuti per legge. Resta fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 5854 del 2025), come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (ottocento/00) le spese da liquidare in favore del difensore dell’appellante dichiaratosi antistatario, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere le spese del presente grado di giudizio a favore dell’appellante che liquida in complessivi € 300,00 (trecento/00), fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA RO, Presidente FF
EL TO, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TO | FA RO |
IL SEGRETARIO