Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 25/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Valentina
Stabile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 223 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] C.F. Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Sciacca, via dei Tigli n. C.F._1
86, presso lo studio degli Avv.ti Peppino Milano e Maria Grasso che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
– attore –
CONTRO
P. Controparte_1
I. in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
dott. , elettivamente domiciliato al seguente indirizzo di po- CP_1
sta elettronica certificata: in uso all'avv, Lelio Email_1
Gurrera che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- P. I. in persona del legale rappresen- Parte_2 P.IVA_2
tante pro-tempore, , elettivamente domiciliata in Partanna, Parte_3
Via Vitt. Emanuele, n. 194 presso lo studio dell'avv. Rosario Triolo che la rappresenta e difende per mandato in atti.
P.I. in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Tribunale di Sciacca
suo legale rappresentante pro tempore dott. elettivamente Parte_4
domiciliato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
in uso all'avv. Giovanni Lentini Email_2
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuti –
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12/06/2024 12/06/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato alle controparti in data 24/02/2023
ha evocato in giudizio le società Parte_1 [...]
, Controparte_1 Controparte_2
ed chiedendo al Tribunale di: “- Darsi atto della
[...] Parte_2
pendenza del procedimento n. 309/2020 R.G. Tribunale di Sciacca, Giudice
D.ssa Giorgia Cotroneo, che sarà trattato all'udienza del 20.04.2023, ove è
stato chiesto di “Ritenere e dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'attore
dell'atto di cessione, rogato il 20.02.2018, dal notaio di Persona_1
Castelvetrano, rep. 33.852, racc. 20.059, con il quale la società “
[...]
ha ceduto, alla società “ Controparte_1 Pt_2
, il ramo di azienda esercente la gestione di un ambulatorio di medici-
[...]
riabilitativa, giusta autorizzazione n. 17/10, dell' CP_3 CP_4
prot. n. 1071 del 20.05.2010”. - Darsi atto che la predetta autorizza-
[...]
zione è stata sostituita con rapporto di accreditamento di cui al D.D.G. n.
449 del 21.03.2019 in favore della - Conseguentemente, rite- Parte_2
nuta la continenza del presente procedimento, ex art. 39 secondo comma
Tribunale di Sciacca
- 2 - R.G. n. 223/2023
c.p.c., la connessione oggettiva e soggettiva ex art. 40 c.p.c., nonché la ac-
cessorietà della domanda del presente procedimento, ex art. 31, al proce-
dimento già pendente, si chiede, fin da adesso, la riunione dei procedimen-
ti, nel merito, conseguentemente, dichiararsi l'inefficacia nei confronti
dell'attore del successivo atto di cessione del 15.04.2022, rogato dal notaio
di Castelvetrano, rep. 43.628 e racc. 28.148, con il quale Persona_1
la ha, a sua volta, ceduto alla società Parte_2 Controparte_2
il ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione di un ambulatorio di
[...]
medicina fisica e riabilitativa e l'autorizzazione amministrativa di cui al
D.D.G. n. 449/2019 del 21.03.2019 ed oggi autorizzazione sanitaria n. 32
prot. n. 0105795 del 22.08.2022, rilasciata dall' di Trapani” CP_4
A sostegno delle proprie domande il ha rappresentato al Tribu- Pt_1
nale:
Con di essere creditore della Controparte_5
dell'importo di € 160.096,86, oltre spese legali liquidate, di cui €
[...]
114.440,46, per titoli giudiziari, nonché €. 45.656,40 per ulteriori canoni di locazione già maturati, nonché i canoni a maturarsi, fino alla scadenza del contratto di locazione dell'immobile di proprietà esclusiva del Dott.
, sito in Partanna, via Simone Favara n. 2; Parte_1
che in data 20/11/2018, giusto atto in Notar di Ca- Persona_1
stelvetrano - Rep. 33.852, Racc. 20.059 - la Dr. ha Controparte_1
ceduto ad per il prezzo di € 40.000,00, il ramo di azienda Parte_2
inerente ad un ambulatorio di medicina fisica e riabilitativa, gestito in vir-
tù dell'autorizzazione n. 17/10, rilasciata dall' di Trapani, prot. n. CP_4
1071 del 20.05.2010;
Tribunale di Sciacca
- 3 - R.G. n. 223/2023
che con successivo atto di cessione del 15.04.2022, rogato dal notaio di Castelvetrano, rep. 43628 e racc. 28148, Ersema s Persona_2
r.l. ha, a sua volta, ceduto alla società il ramo Controparte_2
d'azienda avente ad oggetto la gestione di un ambulatorio di medicina fi-
sica e riabilitativa e l'autorizzazione amministrativa di cui al D.D.G. n.
449/2019 del 22.08.2022, rilasciata dall' di Trapani;
CP_6
che a seguito delle predette cessioni dei rispettivi rami d'azienda, pri-
ma dalla Dr. alla e successivamente da Controparte_1 Parte_2
quest'ultima alla nonché della messa in li- Controparte_2
quidazione della Dr. dante causa delle cessioni in op- Controparte_1
posizione per revocatoria, è oltremodo evidente che la dante causa ha ce-
duto il proprio patrimonio costituito dai beni mobili, avviamento commer-
Cont ciale e dalla autorizzazione amministrativa dell' di Trapani, divenendo insolvente ed incapiente nei confronti dei propri creditori.
Si sono costituite in giudizio le società convenute contestando le difese svolte dal ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda eccependone nel merito, l'infondatezza.
Risolte le questioni preliminari con ordinanza del 12/11/2023 la cau-
sa è stata istruita in via esclusivamente documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza che precede, all'esito della qua-
le, sentiti i procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione con as-
segnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così brevemente descritti i fatti di causa, premessa la natura di ecce-
zione rilevabile d'ufficio di quella concernente l'ammissibilità della do-
manda (cfr in tal senso Cass. 1894/2018) occorre esaminare, in via pre-
Tribunale di Sciacca
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liminare in quanto questione dirimente ai fini del decidere, la questione relativa al difetto di interesse dell'attore a promuovere l'azione ex art. 2901 c.c. per impignorabilità dei beni oggetto degli atti di cessione per cui
è causa.
Sulla questione, come opportunamente rilevato dalle difese delle socie-
tà convenute, si è già pronunciato l'intestato Tribunale nel procedimento di sequestro conservativo tra le medesime parti, all'esito del quale, seppu-
re incidentalmente ed al fine di escludere l'ammissibilità della cautela in quella sede richiesta dal , ha concluso per l'impignorabilità dei beni Pt_1
di cui all'atto di cessione del 15/04/2022 in Notar di Persona_1
Castelvetrano - Rep. 43.628, Racc. 28.148.
Con l'atto appena citato, infatti, la società ha ceduto al- Parte_2
la il ramo di azienda inerente ad un ambula- Controparte_2
torio di medicina fisica e riabilitativa che comprende le attrezzature,
l'avviamento, la cessione del contratto di locazione, e il rapporto di accre-
ditamento e di budget con l' in ragione del rapporto di con- CP_7
cessionario del pubblico servizio di assistenza terapeutica nel settore della riabilitazione fisica intrattenuto dalla predetta con la suddetta Parte_2
Cont al fine dell'eventuale subingresso in tale rapporto, in ragione dei re-
quisiti posseduti dalla società cessionaria.
Ebbene, quanto ai beni strumentali e ai mobili che arredano i locali –
elencati nell“'allegato A” all'atto di cessione, non presente in atti – pacifico il principio per cui non è pignorabile l'universitas rerum costituita dal complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impre-
sa, per il quale l'ordinamento processuale non prevede infatti - salve al-
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- 5 - R.G. n. 223/2023
cune ipotesi previste dalla legge fallimentare e da leggi speciali in materia tributaria - l'esecuzione forzata per espropriazione cui il pignoramento è
finalizzato. (cfr. Trib. Milano, 09.09.2015; Trib. Milano 13.03.2016; Trib.
Civitavecchia 18.07.2008).
Alla stessa conclusione deve giungersi in relazione all'autorizzazione sanitaria rilasciata dall' di Trapani per l'esercizio dell'attività di ero- CP_4
gazione delle prestazioni di fisiokinesiterapia, in regime di accreditamen-
to.
La natura della autorizzazione in esame ha portato, infatti, la giuri-
sprudenza di merito a concludere per l'inammissibilità del sequestro con-
servativo o giudiziario della stessa.
In primo luogo, infatti, il giudice ordinario non ha giurisdizione sul rapporto tra il soggetto titolare della licenza e la P.A. e sui poteri che la
P.A. esercita nell'ambito del rapporto in questione, per cui non sarebbe possibile richiedere il sequestro dell'autorizzazione in esame stante l'assenza di un'apposita tutela cautelare per le posizioni privatistiche at-
tinenti al trasferimento della stessa, il cui regime esula dalle attribuzioni giurisdizionali del G.O.
Tale orientamento di merito risulta in linea con quanto stabilito da
Cass. SS. UU. 15.11.1985 n. 5596, per la quale: “Con riguardo a
contro
-
versia fra privati davanti al giudice ordinario, inerente alla gestione di
azienda commerciale, le domande dirette a conseguire l'autorizzazione e la
convalida di sequestro (conservativo o giudiziario) della licenza ammini-
strativa e di commercio dell'azienda medesima, sono improponibili per di-
fetto assoluto di giurisdizione, atteso che l'ordinamento non contempla al-
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cuna tutela cautelare per la salvaguardia delle posizioni privatistiche atti-
nenti al trasferimento della detta licenza il cui regime esula dalle attribu-
zioni giurisdizionali del giudice ordinario, non potendo egli interferire sul
rapporto pubblicistico fra il titolare della licenza e la p.a. e sui poteri a
quest'ultima spettanti nell'ambito del rapporto stesso.”
Ciò posto, non può non rilevarsi come l'interpretazione della Suprema
Corte, che fa riferimento alle misure cautelari del sequestro, si attagli an-
che alla successiva fase esecutiva, alla quale il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., in particolare, è finalizzato, in quanto l'istituto mira a con-
servare le ragioni del creditore sul patrimonio del debitore, al fine di con-
sentire il soddisfacimento di un credito tramite una futura esecuzione for-
zata, sul presupposto di diritto sostanziale, comune ad entrambe le fatti-
specie, della responsabilità patrimoniale del debitore e x art. 2740 c.c., a mente del quale, quest'ultimo risponde dell'adempimento delle obbliga-
zioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Tant'è che l'art. 671 c.p.c. prevede che sono assoggettabili a sequestro conservativo tutti i beni e crediti del debitore, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento e l'art. 686 c.p.c. contempla l'automatica con-
versione del sequestro conservativo in pignoramento "al momento in cui il
creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva".
In maniera similare e complementare al pignoramento, dunque, il se-
questro conservativo attiene alla responsabilità patrimoniale ex art. 2740
c.c. per il quale “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni
con tutti i suoi beni presenti e futuri”
In virtù di quanto sin qui rilevato, ed atteso l'oggetto specifico dei con-
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tratti di cessione richiamati dall'attore ritiene il Tribunale che se è vero che l'azione revocatoria tende alla conservazione della garanzia patrimo-
niale del debitore attraverso la declaratoria di inefficacia dell'atto disposi-
tivo compiuto a danno del creditore, è altrettanto vero che il fine è quello di consentire al creditore, ai sensi dell'art. 2902 c.c., di poter agire esecu-
tivamente sui beni oggetto di disposizione con l'atto revocato, trattandosi degli "effetti" dell'azione revocatoria regolamentati dalla norma appena ci-
tata.
È pertanto pregiudizievole stabilire se l'esperimento vittorioso dell'a-
zione possa consentire all'attore di agire esecutivamente sui beni oggetto di disposizione con gli atti revocandi.
Sul punto la soluzione è nella fattispecie certamente negativa, per cui difetta il concreto interesse giuridico della parte attrice alla proposizione della domanda revocatoria, rivolta ad atti dispositivi aventi ad oggetto be-
ni impignorabili e, quindi, non suscettibili di azione esecutiva ex art. 2902 c.c..
Le domande attoree devono essere pertanto dichiarate inammissibili,
con conseguente assorbimento delle altre questioni controverse tra le par-
ti riguardanti nel merito la sussistenza dei requisiti per il valido esperi-
mento dell'azione ex art. 2901 c.c.,
Stante l'origine e la natura della controversia, la parziale novità delle questioni trattate e l'incertezza del quadro di riferimento giurisprudenzia-
le, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92 comma 2 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Tribunale di Sciacca
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Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− Dichiara inammissibili le domande formulate da Parte_1
nei confronti delle società Parte_5
, ed
[...] Controparte_2 Parte_2
− Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento
Così deciso in Sciacca, in data 25/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
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