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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3568/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Natascia ROCCHI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Natascia ROCCHI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, fissata l'udienza di comparizione e verificate le condizioni di Legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio che era stato celebrato a Pianiga il 27 ottobre 1984 ordinando all'Ufficiale di Stato civile del comune di Pianiga l'annotazione di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il signor corrisponderà mensilmente entro il giorno 5 del mese alla moglie Parte_1 Parte_2
l'assegno di euro 300,00 quale contributo nel mantenimento della stessa fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte della signora (o sino ad eventuale suo nuovo matrimonio). Parte_2
2) La vettura Citroen Nemo di proprietà della signora targata EG 379 VY resterà in uso alla Parte_2 stessa.”; pag. 1 di 3 Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti hanno esposto che, dopo aver contratto matrimonio concordatario a Pianiga (VE) in data 27/10/1984, erano stati autorizzati a vivere separati a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 17/2/2024 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con sentenza di omologazione n. 120/2025 pubblicata il 27/1/2025.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno proposto congiuntamente domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia con conclusioni congiunte ribadite nelle note scritte sostitutive dell'udienza fissata innanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza entro il termine perentorio fissato per il 5/11/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e appare conforme alla legge, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Le condizioni economiche concordate in punto di assegno divorzile appaiono altresì congrue rispetto al quadro reddituale delle parti.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ) in data C.F._1 Parte_2 C.F._2
27/10/1984, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 37 anno 1984 del
Comune di Pianiga (VE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
pag. 2 di 3 “1) Il signor corrisponderà mensilmente entro il giorno 5 del mese alla moglie Parte_1 Parte_2
l'assegno di euro 300,00 quale contributo nel mantenimento della stessa fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte della signora (o sino ad eventuale suo nuovo matrimonio). Parte_2
2) La vettura Citroen Nemo di proprietà della signora targata EG 379 VY resterà in uso alla Parte_2 stessa.”.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Natascia ROCCHI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Natascia ROCCHI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, fissata l'udienza di comparizione e verificate le condizioni di Legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio che era stato celebrato a Pianiga il 27 ottobre 1984 ordinando all'Ufficiale di Stato civile del comune di Pianiga l'annotazione di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il signor corrisponderà mensilmente entro il giorno 5 del mese alla moglie Parte_1 Parte_2
l'assegno di euro 300,00 quale contributo nel mantenimento della stessa fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte della signora (o sino ad eventuale suo nuovo matrimonio). Parte_2
2) La vettura Citroen Nemo di proprietà della signora targata EG 379 VY resterà in uso alla Parte_2 stessa.”; pag. 1 di 3 Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti hanno esposto che, dopo aver contratto matrimonio concordatario a Pianiga (VE) in data 27/10/1984, erano stati autorizzati a vivere separati a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 17/2/2024 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con sentenza di omologazione n. 120/2025 pubblicata il 27/1/2025.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno proposto congiuntamente domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia con conclusioni congiunte ribadite nelle note scritte sostitutive dell'udienza fissata innanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza entro il termine perentorio fissato per il 5/11/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e appare conforme alla legge, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Le condizioni economiche concordate in punto di assegno divorzile appaiono altresì congrue rispetto al quadro reddituale delle parti.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ) in data C.F._1 Parte_2 C.F._2
27/10/1984, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 37 anno 1984 del
Comune di Pianiga (VE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
pag. 2 di 3 “1) Il signor corrisponderà mensilmente entro il giorno 5 del mese alla moglie Parte_1 Parte_2
l'assegno di euro 300,00 quale contributo nel mantenimento della stessa fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte della signora (o sino ad eventuale suo nuovo matrimonio). Parte_2
2) La vettura Citroen Nemo di proprietà della signora targata EG 379 VY resterà in uso alla Parte_2 stessa.”.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 3 di 3