TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/12/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 494/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 494 R.G. dell'anno 2024 ed iniziato con ricorso depositato in data 14.5.2024 da:
( ), nata il [...] ad [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'dall'Avv. Lorenzo Ciccarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
AN, Via XX Settembre n. 200, giusta procura in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
RICORRENTE contro
( , nato il [...] ad [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Luigi Ranalletta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in AN,
Via Vittorio Veneto n. 66, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da accordo depositato nel fascicolo telematico in data 6.11.2025: “1) Fermo l'affido condiviso, espressione dell'irrinunciabile ed indisponibile Per principio di bigenitorialità codificato dalla legge, la figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la di lei madre, anche alla luce del fatto che il padre, SI. , CP_1 attualmente svolge attività lavorativa alle dipendenze di n RT AN IO (AP) CP_2
1 e torna ad AN (AQ) per il week end;
2) entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con i figli, mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro, contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli;
3) Il genitore collocatario dovrà condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.) nonché essere flessibile e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore, inoltre deve astenersi dallo squalificare l'altro genitore, non deve controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso Per e la figlia;
4) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse di , relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa: sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
5) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà e/o responsabilità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
6) La casa coniugale, ubicata in AN, fraz. AN Pelino
(AQ), va da , 71, intestata al SI. , resterà, così come dalle Per_2 Per_3 CP_1 stesse convenuto in sede di separazione personale, nella disponibilità del medesimo e verrà a lui assegnata, in quanto la SI.ra risiede e dimora nell'abitazione di sua Parte_1 esclusiva proprietà in AN (AQ), Via Piersanti Mattarella n. 10, presso la quale ha trasferito la sua residenza;
7) In caso di trasferimento della propria residenza, le parti saranno tenute a darne notizia con congruo preavviso all'altro genitore. Il SI. si impegna, sino al CP_1
Per raggiungimento del diciottesimo anno di età della figlia , a non vendere la predetta casa ubicata in AN Pelino di AN (AQ), via Giovanni da Verrazzano, 71, al fine di poter Per frequentare ivi ed abitarvi con , nei tempi e nelle modalità concordate, e nel caso decidesse di vendere il descritto immobile si obbliga ad acquistarne un altro nel territorio del Comune di
AN (frazioni comprese) in data antecedente a quella di cessione dell'immobile sito in via Per Giovanni da Verrazzano, 71, ove poter frequentare la figlia ed abitarvi con ella ancora nei tempi e nelle modalità concordate: ciò al fine di evitare che la frequentazione tra padre e figlia avvenga presso abitazioni di parenti e/o amici del padre;
8) Il padre potrà vedere, pertanto, la propria figlia nelle giornate di sabato e domenica, per ogni week end del mese e con diritto del padre di tenerla con sé il lunedì immediatamente successivo alla domenica che trascorrerà con Per il padre: resta inteso che la figlia minore , se lo desidererà, potrà pernottare presso l'abitazione del padre nelle notti di sabato e domenica, ove il padre decida di ripartire di lunedì Per per le Marche;
9) La figlia dovrà pernottare, nei rispettivi periodi di collocamento presso i genitori, nelle loro abitazioni così come sopra stabilite, evitando il pernotto della stessa minore
2 presso altre diverse abitazioni, quantunque di parenti e/o amici;
10) Il SI. dovrà, qualora CP_1 voglia trascorrere i propri fine se!timana con la figlia presso il suo alloggio di RT AN IO
(AP), nel periodo di vacanze estive esclusive di cui al successi o punto 13) ed in ogni occasione di viaggi e/o gite, a condurla personalmente ivi ed a ricondurla personalmente ad AN;
11) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle su volontà;
12) Quanto alle festività, la minore, in alternanza, (anni pari per il padre, anni dispari per la madre) potrà trascorrere la settimana di Natale con un genitore, quella di Capodanno e fino all'Epifania con l'altro, la Pasqua con l'uno e la Pasquetta, salvo altri impegni, con l'altro genitore;
13) Quanto al periodo estivo, durante l'estate ciascun coniuge potrà trascorrere una settimana Per di esclusiva vacanza con la minore presso una località turistica di gradimento.
CONDIZIONI ECONOMICHE
14) La ricorrente rinuncia espressamente e reciprocamente al mantenimento personale alla luce della loro documentata indipendenza ed autosufficienza economica;
15) In ragione del prevalente collocamento della figlia minore presso la madre, il padre verserà a titolo di mantenimento una somma pari ad € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2025 ed una somma pari ad € 330,00 (trecentotrenta/00) a partire dal mese di luglio 2026 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra avente IBAN [...] Parte_1
0019 8220, acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, somma da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT;
16) Il contributo di cui al punto che precede comprende quanto espressamente indicato nel Prot. Intesa per l'individuazione delle spese in favore dei figli nei procedimenti in materia di Famiglia, datato 1 1.12.2019 e applicato dal Tribunale di AN, reperibile al seguente link https://wwwJoroave::ano.it/jsps/Comunicati.jsp? , qui da intendersi Email_1 espressamente richiamato e integralmente trascritto, e quindi le spese della quotidianità (vitto, abbigliamento, abitazione ed utenze, trasporto urbano, ricarica cellulare, carburante ecc.), scolastiche (tasse della scuola dell'obbligo, materiale scolastico, mensa, servizio pre-scuola e doposcuola se già presente nell'organizzazione familiare), di salute (farmaci da banco e antibiotici) ricreative (cinema, feste e conviviali) e varie (parrucchiere, animali domestici); 17) Per Allo stesso modo, le spese straordinarie inerenti la cura e il sostentamento della figlia vengono espressamente disciplinate come da protocollo datato 1 1.12.2019 e applicato dal
Tribunale di AN, ossia quelle obbligatorie, effettuate senza necessità di previo consenso
(e quindi libri scolastici, materiale didattico specifico, uscite scolastiche in ambito giornaliero,
3 spese sanitarie urgenti farmaci prescritti ad eccezione di quelle ricomprese nell'assegno di mantenimento, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche urgenti e indifferibili, oculistiche, ortopediche e sanitarie in genere, effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla scelta dello specialista privato, spese protesiche) dalla stessa sostenute Per nell'interesse della figlia , saranno rimborsate dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa ed entro giorni quindici dalla presentazione stessa;
18) Il Preventivo accordo sarà invece necessario, ai sensi del richiamato protocollo, per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie scolastiche (iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative e di viaggio, ove fuori sede, a scuole private, scuole professionali e/o militari, e conservatorio, iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e/o private, ripetizioni master e specializzazioni post universitarie, spese per la preparazione di esami di abilitazione o concorsi o test di ammissione a scuole e/o corsi universitari, comprese le spese per acquisto di materiale didattico, retta, viaggio ed eventuale pernottamento fuori sede), di salute (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, ortopediche e sanitarie in genere, non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, fisioterapia e logopedia), attività ricreative/formative (corsi per attività artistiche, quali musica, disegno, pittura, corsi di informatica, corsi per lingue straniere, viaggi di istruzione/gita scolastica con pernottamento, soggiorni all'estero per studio), varie (vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria di veicolo ad uso del figlio, quale automobile, motorino, minicar ecc., patente di guida, pre-scuola, servizio di baby sitting e centri estivi se non esistenti precedentemente, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli), sportive (attività sportiva comprensiva di iscrizione, retta, certificati medici, abbigliamento, attrezzatura, spese di trasferta per incontri sportivi, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, abbonamento autobus/treno per trasporto e per palestra): il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse CP_1
Per della figlia fino a che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
19) Tutte le spese extra assegno dovranno essere preventivamente documentate dall'altro genitore e richieste anche per le vie brevi
(messaggistica breve et similia): in caso di disaccordo, il dissenso dovrà essere motivato e manifestato in forma scritta entro dieci giorni, in difetto, il silenzio sarà inteso quale consenso e il rimborso pro quota sarà dovuto entro quindici giorni che decorrono dalla richiesta. A tal fine il
SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra entro e non oltre giorni 10 dalla CP_1 Parte_1
4 sottoscrizione della presente scrittura la somma di € 98,00 (novantotto/00) nelle modalità di cui all'art. 15 della scrittura stessa.
ASSEGNI FAMILIARI, DEDUCIBILITA' FISCALE
20) Gli assegni familiari saranno goduti ed attributi, nell'interesse della minore, giusto richiamato protocollo, al genitore collocatario, e quindi alla SI.ra , mentre la deducibilità Parte_1 fiscale della prole a carico sarà, giusto richiamato protocollo, ripartita al 50% tra i genitori.
In sede di udienza le parti hanno confermato l'accordo precisando come tutte le spese straordinarie indicate nell'accordo saranno sostenute al 50% tra di esse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato il 14.5.2024, deducendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 21.8.2016, che dall'unione è nata la figlia CP_1
Per
in data 22.3.2010 e che la coppia è separata consensualmente dal 2023, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermarsi le condizioni di separazione, ad eccezione dell'assegno di mantenimento per la minore, da aumentare ad euro
400,00 mensili.
B. Si è costituito in giudizio insistendo per la conferma delle condizioni di CP_1 separazione, deducendo di sostenere ingenti spese per esercitare il proprio diritto di visita in quanto residente fuori regione e impossibilitato a portare la minore presso la nuova abitazione.
C. All'esito dell'udienza di comparizione del 27.11.2025 le parti, personalmente, hanno confermato di aver raggiunto un accordo, sottoscritto in atti, chiarendo come tutte le spese straordinarie indicate in tale accordo saranno sostenute al 50%. I difensori hanno, quindi, chiesto di trattenere la causa in decisione con rinuncia dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
1. Tanto premesso, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Si prende atto, preliminarmente, dell'avvenuto decorso del tempo minimo a far data dall'udienza presidenziale di separazione, necessario per l'adozione della pronuncia richiesta nonché, in base alle allegazioni dell'unica parte costituita, del pacifico venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra coniugi, non più conviventi dal 2023.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti deve quindi trovare accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n.
898/70.
2. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in
5 relazione alle condizioni economiche delle parti e idonee ad assicurare il superiore interesse della prole, le recepisce così come sopra formulate ad eccezione della parte in cui viene stabilita l'assegnazione della casa sita in AN, fraz. AN Pelino (AQ), via Giovanni da Verazzano,
71 a . Come noto, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa familiare CP_1
è stabilito nell'esclusivo interesse della prole a conservare il rapporto con l'ambiente domestico.
Nel caso di specie tale interesse non sussiste avendo il genitore collocatario prevalente,
[...]
, trasferito la residenza altrove e, dunque, il godimento dell'immobile sopra Parte_1 indicato da parte di è regolato in via esclusiva e ordinaria in base al diritto CP_1 dominicale sull'immobile stesso, del quale egli è il solo titolare.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data CP_1
6.11.2025;
OMOLOGA le condizioni relative:
- all'affidamento, al collocamento della figlia e alla disponibilità della casa coniugale: Persona_4
“Fermo l'affido condiviso, espressione dell'irrinunciabile ed indisponibile principio di Per bigenitorialità codificato dalla legge, la figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la di lei madre, anche alla luce del fatto che il padre, SI. , attualmente svolge CP_1 attività lavorativa alle dipendenze di in RT AN IO (AP) e torna ad CP_2
AN (AQ) per il week end … la casa coniugale, ubicata in AN, fraz. AN Pelino
(AQ), via Giovanni da Verazzano, 71, intestata al SI. , resterà, così come dalle CP_1 stesse convenuto in sede di separazione personale, nella disponibilità del medesimo … in quanto la SI.ra risiede e dimora nell'abitazione di sua esclusiva proprietà in Parte_1
AN (AQ), Via Piersanti Mattarella n. 10, presso la quale ha trasferito la sua residenza”;
- all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario:
“Il padre potrà vedere, pertanto, la propria figlia nelle giornate di sabato e domenica, per ogni week end del mese e con diritto del padre di tenerla con sé il lunedì immediatamente successivo Per alla domenica che trascorrerà con il padre: resta inteso che la figlia minore , se lo desidererà, potrà pernottare presso l'abitazione del padre nelle notti di sabato e domenica, ove Per il padre decida di ripartire di lunedì per le Marche;
La figlia dovrà pernottare, nei rispettivi
6 periodi di collocamento presso i genitori, nelle loro abitazioni così come sopra stabilite, evitando il pernotto della stessa minore presso altre diverse abitazioni, quantunque di parenti e/o amici;
Il SI. dovrà, qualora voglia trascorrere i propri fine settimana con la figlia presso il suo CP_1 alloggio di RT AN IO (AP), nel periodo di vacanze estive esclusive di cui al successi o punto 13) ed in ogni occasione di viaggi e/o gite, a condurla personalmente ivi ed a ricondurla personalmente ad AN;
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle su volontà; Quanto alle festività, la minore, in alternanza, (anni pari per il padre, anni dispari per la madre) potrà trascorrere la settimana di Natale con un genitore, quella di Capodanno e fino all'Epifania con l'altro, la Pasqua con l'uno e la Pasquetta, salvo altri impegni, con l'altro genitore;
Quanto al periodo estivo, durante l'estate ciascun coniuge potrà Per trascorrere una settimana di esclusiva vacanza con la minore presso una località turistica di gradimento.”; Per
- Al mantenimento della minore :
“In ragione del prevalente collocamento della figlia minore presso la madre, il padre verserà a titolo di mantenimento una somma pari ad € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2025 ed una somma pari ad € 330,00 (trecentotrenta/00) a partire dal mese di luglio 2026 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra avente IBAN [...] Parte_1
0019 8220, acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, somma da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT”.
Le spese straordinarie indicate nell'accordo saranno sostenute al 50% tra le parti come da chiarimento delle parti a verbale d'udienza.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo, integralmente richiamate in questa sede;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
AN (atto n. 33, parte II, serie A, anno 2016).
Così deciso, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Dott. Leopoldo SCIARRILLO
7