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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/11/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 288/2023 riunito al n. 344/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) in data 27/01/1981, rappresentata e difesa dall'avv. FALBO GIUSEPPE, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 BA (CS) in data 20/11/1980, rappresentata e difesa dall'avv. DONADIO LUCA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti in fase presidenziale
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del Parte_1 marito . Controparte_1 A tal fine, la ricorrente ha dedotto che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile con il IG in Terranova da Controparte_1 Sibari in data 19 luglio 2012, in regime di separazione dei beni, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al N. 9 P.II S.A.;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- la ricorrente ed il marito vivono separati di fatto all'interno della stessa abitazione coniugale, ciò in quanto durante il periodo di matrimonio e di coabitazione coniugale sono insorte serie ed insanabili difficoltà che hanno reso di fatto improseguibile la convivenza e la comunione matrimoniale;
- il IG ormai da anni è completamente assente ed estraneo agli impegni CP_1 familiari e coniugali. A ciò si aggiunga il comportamento completamente mutato rispetto al passato e completamente distante da tutti i canoni riferibili alla vicinanza e al dovere coniugale. Lo stesso , infatti, già dall'anno 2020 ha aderito ed abbracciato CP_1 completamente la religione dei “Testimoni di Geova” e tale catartico e radicale mutamento spirituale della controparte ha implicato la completa defatigazione del menàge familiare e dell'unione tra i coniugi;
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-
- il signor è titolare di un reddito mensile da lavoro dipendente pari a circa CP_1 2.000,00 mensili;
- la situazione reddituale complessiva, nello specifico, appare fortemente sperequata in danno della ricorrente. Negli ultimi anni, nella coppia si sono succedute altalenanti vicende economiche;
nel 730/2020 il IG era disoccupato, mentre la ricorrente ha CP_1 lavorato fino a marzo 2019 per poi essere collocata in cassa integrazione a causa della pandemia da Covid-19; nel 730/2021 il IG era ancora disoccupato, mentre CP_1 la ricorrente si è trovata tutto l'anno in cassa integrazione;
nel 730/2022 il IG
è stato sempre occupato con contratto di lavoro dipendente, mentre la IGa CP_1 Parte
è rimasta per tutto l'anno assistita dalla cassa integrazione. Ad oggi, la IGa Pt_1
è occupata con un contratto che le garantisce circa euro 900,00 mensili, mentre il
[...] IG beneficia di un reddito molto più consistente da lavoro dipendente;
CP_1
- la IGa ha lavorato solo ad integrazione del reddito familiare e con uno Pt_1 stipendio altamente modesto, al contempo impegnando il proprio tempo e le proprie risorse, a discapito della propria carriera, in favore della vita e dell'unità familiare;
- la casa coniugale, la stessa come anticipato è suddivisa su più livelli, uno dei quali ad oggi stabilmente occupato dalla ricorrente e l'altra stabilmente occupata dal Parte_1
IG , il quale autonomamente, già da lungo tempo, ha deciso di Controparte_1 trasferirsi a vivere da solo, senza più avere rapporti con il nucleo familiare. Si ritiene pertanto opportuno, anche in considerazione del fatto che lo stato dell'immobile consente la vita di entrambi i separandi in completa autonomia ed in forma del tutto indipendente, che la porzione di immobile abitata dalla IGa venga alla stessa Parte_1 assegnata in abitazione, mediante l'emananda sentenza, poiché la ricorrente, con il modesto stipendio che percepisce, non potrebbe in ogni caso permettersi un'abitazione diversa.
- per quanto concerne il contributo al mantenimento della IGa , si Parte_1 chiede che il IG sia condannato nella presente sede con addebito, Controparte_1 in quanto il risalente mutamento di religione dello stesso, pur di per sé inidoneo a costituire causa di responsabilità coniugale, trova pieno fondamento sanzionatorio nel caso di specie, in quanto successivamente alla catarsi spirituale il IG si è del tutto CP_1 disinteressato del menàge familiare, omettendo di trascorrere tempo con la moglie, rifiutando categoricamente di uscire insieme, andare a cena fuori, vedersi con amici, andare al cinema, divertirsi in attività ludiche, viaggiare insieme, in quanto tali digressioni si ponevano in contrasto con le necessità del di impiegare tutto il suo tempo nel CP_1 culto professato. Inoltre, il a seguito della conversione ha categoricamente CP_1 rifiutato, sempre, di avere rapporti intimi con la moglie, abbandonando a sé stessa la ricorrente e determinando in lei uno stato di depressione e prostrazione che ancora l'affligge. Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia dichiarare la separazione per mutuo consenso dei coniugi sopra meglio generalizzati alle seguenti CONDIZIONI
USO ABITAZIONE a) posto che la ricorrente appare evidentemente il soggetto debole della separazione in quanto priva di altra abitazione, nonché con un reddito medio mensile pari ad € 900,00, l'abitazione coniugale così come suddivisa rimarrà in uso alla IGa , che Parte_1 continuerà ad abitare la porzione già oggi occupata. MANTENIMENTO Pag. 3 di 4
il IG dovrà corrispondere presso le coordinate IBAN del conto corrente CP_1 intestato alla IGa , la somma di euro 400,00 per il mantenimento della Parte_1 stessa ricorrente. Il tutto rivalutabile secondo i parametri ISTAT. NELLE MORE DELLA PRESENTE PROCEDURA, si chiede che il Tribunale adito Voglia disporre in via temporanea le statuizioni tutte come richieste in favore della ricorrente”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il coniuge resistente ha dedotto:
- che il signor ha già depositato ricorso per separazione personale dei Controparte_1 coniugi ed il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione per il giorno 23 maggio 2023, proc. n. 344-2023 R.G.;
- che nel 2020 ha inteso abbracciare altra religione, ma che questo possa essere foriero di un mutamento rispetto alle attenzioni volte all'altro coniuge o, addirittura, una causa della fine del matrimonio, è affermazione apodittica e quanto di più errato si voglia far credere;
- che il si è sempre preso cura della casa e di tutto ciò che serviva alla famiglia. CP_1 Fino a quando la signora non ha mutato atteggiamento nei confronti del marito e si Pt_1 è volutamente rifugiata presso la propria famiglia di origine, abbandonando spesso il resistente, la coppia faceva vita sociale, uscivano tutte le settimane per svago e trascorrevano molto tempo insieme in piena sintonia;
- che le richieste di mantenimento avanzate dalla sono anche queste pretestuose. Pt_1 Ognuno dei due coniugi lavora ed il loro guadagno è paritario e, comunque, tale da non giustificare la richiesta di mantenimento. Il sig. svolge lavori parziali e non ha CP_1 avuto, nel corso degli anni un reddito regolare ed ha prodotto un reddito solo nel 2021;
- che la casa coniugale, assolutamente indivisibile, è di esclusiva proprietà del , CP_1
e a lui deve essere assegnata. Da diversi mesi la passa tutte le sue giornate Pt_1 altrove. Al lavoro o a casa dei genitori, dove consuma anche entrambi i pasti principali, rientrando solo per dormire. La casa coniugale è diventato il riparo della notte. Tanto premesso il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“CONCLUDE a) per l'accoglimento della domanda principale avanzata dalla ricorrente, e non opposta, di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) Rigettare la domanda di addebito;
b) Assegnare la casa coniugale al unico proprietario. CP_1 c) Non prevedere nulla a titolo di mantenimento, ritenendo i coniugi autosufficienti.”. All'esito della comparizione delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con provvedimento depositato in Cancelleria in data 23.5.2025 ha disposto:
“1) dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) In assenza di figli nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
3) Preso atto del reddito dichiarato da entrambe le parti, in misura quasi corrispondente, tenuto conto della documentazione fiscale allo stato prodotta, che comprova il reddito attualmente percepito dal , rimanendo impregiudicato l'approfondimento in sede CP_1 istruttoria sulle capacità patrimoniali delle parti, rigetta l'istanza di corresponsione di assegno di mantenimento richiesto dalla ;”. Pt_1 Il fascicolo n. 344/2023 R.G. è stato riunito al presente. Rimesse le parti dinanzi al G.I., nessuna istruttoria per mezzo di prova orale è stata posta in essere. Le richieste istruttorie sono state rigettate con ordinanza del 2.8.2024 e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2. Conclusioni delle parti Pag. 4 di 4
All'udienza del giorno 23/10/2025 le parti hanno concluso come in atti, chiedendo la decisione della causa senza termini e pronuncia della separazione con rinuncia ad ogni altra domanda, con compensazione delle spese di lite. La causa è stata rimessa in decisione senza termini. Non sono pervenute conclusioni difformi del P.M.
3. La domanda di separazione La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Attesa la rinuncia delle parti alle ulteriori domande, la separazione va pronunciata senza addebito e nulla va disposto in tema di assegnazione della casa coniugale e mantenimento tra coniugi
4. Il regime delle spese Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, atteso l'eguale interesse alla pronuncia di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terranova Da Sibari per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 9, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012); D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 10.11.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 288/2023 riunito al n. 344/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) in data 27/01/1981, rappresentata e difesa dall'avv. FALBO GIUSEPPE, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 BA (CS) in data 20/11/1980, rappresentata e difesa dall'avv. DONADIO LUCA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti in fase presidenziale
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del Parte_1 marito . Controparte_1 A tal fine, la ricorrente ha dedotto che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile con il IG in Terranova da Controparte_1 Sibari in data 19 luglio 2012, in regime di separazione dei beni, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al N. 9 P.II S.A.;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- la ricorrente ed il marito vivono separati di fatto all'interno della stessa abitazione coniugale, ciò in quanto durante il periodo di matrimonio e di coabitazione coniugale sono insorte serie ed insanabili difficoltà che hanno reso di fatto improseguibile la convivenza e la comunione matrimoniale;
- il IG ormai da anni è completamente assente ed estraneo agli impegni CP_1 familiari e coniugali. A ciò si aggiunga il comportamento completamente mutato rispetto al passato e completamente distante da tutti i canoni riferibili alla vicinanza e al dovere coniugale. Lo stesso , infatti, già dall'anno 2020 ha aderito ed abbracciato CP_1 completamente la religione dei “Testimoni di Geova” e tale catartico e radicale mutamento spirituale della controparte ha implicato la completa defatigazione del menàge familiare e dell'unione tra i coniugi;
Pag. 2 di 4
-
- il signor è titolare di un reddito mensile da lavoro dipendente pari a circa CP_1 2.000,00 mensili;
- la situazione reddituale complessiva, nello specifico, appare fortemente sperequata in danno della ricorrente. Negli ultimi anni, nella coppia si sono succedute altalenanti vicende economiche;
nel 730/2020 il IG era disoccupato, mentre la ricorrente ha CP_1 lavorato fino a marzo 2019 per poi essere collocata in cassa integrazione a causa della pandemia da Covid-19; nel 730/2021 il IG era ancora disoccupato, mentre CP_1 la ricorrente si è trovata tutto l'anno in cassa integrazione;
nel 730/2022 il IG
è stato sempre occupato con contratto di lavoro dipendente, mentre la IGa CP_1 Parte
è rimasta per tutto l'anno assistita dalla cassa integrazione. Ad oggi, la IGa Pt_1
è occupata con un contratto che le garantisce circa euro 900,00 mensili, mentre il
[...] IG beneficia di un reddito molto più consistente da lavoro dipendente;
CP_1
- la IGa ha lavorato solo ad integrazione del reddito familiare e con uno Pt_1 stipendio altamente modesto, al contempo impegnando il proprio tempo e le proprie risorse, a discapito della propria carriera, in favore della vita e dell'unità familiare;
- la casa coniugale, la stessa come anticipato è suddivisa su più livelli, uno dei quali ad oggi stabilmente occupato dalla ricorrente e l'altra stabilmente occupata dal Parte_1
IG , il quale autonomamente, già da lungo tempo, ha deciso di Controparte_1 trasferirsi a vivere da solo, senza più avere rapporti con il nucleo familiare. Si ritiene pertanto opportuno, anche in considerazione del fatto che lo stato dell'immobile consente la vita di entrambi i separandi in completa autonomia ed in forma del tutto indipendente, che la porzione di immobile abitata dalla IGa venga alla stessa Parte_1 assegnata in abitazione, mediante l'emananda sentenza, poiché la ricorrente, con il modesto stipendio che percepisce, non potrebbe in ogni caso permettersi un'abitazione diversa.
- per quanto concerne il contributo al mantenimento della IGa , si Parte_1 chiede che il IG sia condannato nella presente sede con addebito, Controparte_1 in quanto il risalente mutamento di religione dello stesso, pur di per sé inidoneo a costituire causa di responsabilità coniugale, trova pieno fondamento sanzionatorio nel caso di specie, in quanto successivamente alla catarsi spirituale il IG si è del tutto CP_1 disinteressato del menàge familiare, omettendo di trascorrere tempo con la moglie, rifiutando categoricamente di uscire insieme, andare a cena fuori, vedersi con amici, andare al cinema, divertirsi in attività ludiche, viaggiare insieme, in quanto tali digressioni si ponevano in contrasto con le necessità del di impiegare tutto il suo tempo nel CP_1 culto professato. Inoltre, il a seguito della conversione ha categoricamente CP_1 rifiutato, sempre, di avere rapporti intimi con la moglie, abbandonando a sé stessa la ricorrente e determinando in lei uno stato di depressione e prostrazione che ancora l'affligge. Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia dichiarare la separazione per mutuo consenso dei coniugi sopra meglio generalizzati alle seguenti CONDIZIONI
USO ABITAZIONE a) posto che la ricorrente appare evidentemente il soggetto debole della separazione in quanto priva di altra abitazione, nonché con un reddito medio mensile pari ad € 900,00, l'abitazione coniugale così come suddivisa rimarrà in uso alla IGa , che Parte_1 continuerà ad abitare la porzione già oggi occupata. MANTENIMENTO Pag. 3 di 4
il IG dovrà corrispondere presso le coordinate IBAN del conto corrente CP_1 intestato alla IGa , la somma di euro 400,00 per il mantenimento della Parte_1 stessa ricorrente. Il tutto rivalutabile secondo i parametri ISTAT. NELLE MORE DELLA PRESENTE PROCEDURA, si chiede che il Tribunale adito Voglia disporre in via temporanea le statuizioni tutte come richieste in favore della ricorrente”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il coniuge resistente ha dedotto:
- che il signor ha già depositato ricorso per separazione personale dei Controparte_1 coniugi ed il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione per il giorno 23 maggio 2023, proc. n. 344-2023 R.G.;
- che nel 2020 ha inteso abbracciare altra religione, ma che questo possa essere foriero di un mutamento rispetto alle attenzioni volte all'altro coniuge o, addirittura, una causa della fine del matrimonio, è affermazione apodittica e quanto di più errato si voglia far credere;
- che il si è sempre preso cura della casa e di tutto ciò che serviva alla famiglia. CP_1 Fino a quando la signora non ha mutato atteggiamento nei confronti del marito e si Pt_1 è volutamente rifugiata presso la propria famiglia di origine, abbandonando spesso il resistente, la coppia faceva vita sociale, uscivano tutte le settimane per svago e trascorrevano molto tempo insieme in piena sintonia;
- che le richieste di mantenimento avanzate dalla sono anche queste pretestuose. Pt_1 Ognuno dei due coniugi lavora ed il loro guadagno è paritario e, comunque, tale da non giustificare la richiesta di mantenimento. Il sig. svolge lavori parziali e non ha CP_1 avuto, nel corso degli anni un reddito regolare ed ha prodotto un reddito solo nel 2021;
- che la casa coniugale, assolutamente indivisibile, è di esclusiva proprietà del , CP_1
e a lui deve essere assegnata. Da diversi mesi la passa tutte le sue giornate Pt_1 altrove. Al lavoro o a casa dei genitori, dove consuma anche entrambi i pasti principali, rientrando solo per dormire. La casa coniugale è diventato il riparo della notte. Tanto premesso il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“CONCLUDE a) per l'accoglimento della domanda principale avanzata dalla ricorrente, e non opposta, di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) Rigettare la domanda di addebito;
b) Assegnare la casa coniugale al unico proprietario. CP_1 c) Non prevedere nulla a titolo di mantenimento, ritenendo i coniugi autosufficienti.”. All'esito della comparizione delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con provvedimento depositato in Cancelleria in data 23.5.2025 ha disposto:
“1) dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) In assenza di figli nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
3) Preso atto del reddito dichiarato da entrambe le parti, in misura quasi corrispondente, tenuto conto della documentazione fiscale allo stato prodotta, che comprova il reddito attualmente percepito dal , rimanendo impregiudicato l'approfondimento in sede CP_1 istruttoria sulle capacità patrimoniali delle parti, rigetta l'istanza di corresponsione di assegno di mantenimento richiesto dalla ;”. Pt_1 Il fascicolo n. 344/2023 R.G. è stato riunito al presente. Rimesse le parti dinanzi al G.I., nessuna istruttoria per mezzo di prova orale è stata posta in essere. Le richieste istruttorie sono state rigettate con ordinanza del 2.8.2024 e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2. Conclusioni delle parti Pag. 4 di 4
All'udienza del giorno 23/10/2025 le parti hanno concluso come in atti, chiedendo la decisione della causa senza termini e pronuncia della separazione con rinuncia ad ogni altra domanda, con compensazione delle spese di lite. La causa è stata rimessa in decisione senza termini. Non sono pervenute conclusioni difformi del P.M.
3. La domanda di separazione La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Attesa la rinuncia delle parti alle ulteriori domande, la separazione va pronunciata senza addebito e nulla va disposto in tema di assegnazione della casa coniugale e mantenimento tra coniugi
4. Il regime delle spese Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, atteso l'eguale interesse alla pronuncia di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terranova Da Sibari per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 9, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012); D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 10.11.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò